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Decreto presidenziale 11 giugno 2024
Ordinanza cautelare 8 luglio 2024
Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 26 novembre 2024
Decreto presidenziale 9 dicembre 2024
Decreto presidenziale 9 dicembre 2024
Decreto presidenziale 13 dicembre 2024
Decreto presidenziale 31 gennaio 2025
Decreto presidenziale 7 febbraio 2025
Decreto presidenziale 7 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
Decreto presidenziale 2 maggio 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/09/2025, n. 7377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7377 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07377/2025REG.PROV.COLL.
N. 03300/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3300 del 2025, proposto dai signori TO GO, NT NE, RA IZ AN, IE SS, RE CO, ZI D'DR, OM NI, ES NZ, RI ER, LA ER, TE CC, ES ZZ, AB OY, TO AS, LA AC, ON RA, IO AN, LU UG, LE TO, UD RU, EL SC GI, GI LE, FF IA, AR IA, ZO NI, AR DI AR e GI LZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale Ripam, Formez Pa, il Ministero della difesa e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dei signori LA AN, AR ST, OR LA, RI IN, ES BA AG, NT L’MA, AN AR, VI NA, AR AG, IA ER, US OR, GI LE, OR OS, ED ZO, ABla NT, EL AR, DR AZ, TO UR, AR ES e TE VI, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
dei signori IO CU e ER AV, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
dei signori NA CC, LA AN, GA RI, IO RL, ZI BE, ARnna EN, TO ER, AR EL, IS BI, RA IS, NU NI, EM OC, NA OR, LE RA, AC AL, DA LO, OT LI, OS AL, GI ON, NT AI, AF VO, TO CC, EG SS, EL TT AD, IA COntino, NT OC, JA De FA ON, QU DE TE, OR DEla TA, HI De IT, RG Di IL, TO Di SC, SO Di LA, IE Di AZ, IA Di AZ, GI LE Di CO, ES AS, ES LL, DE AL, NT IA, MI TT, AB IA, UI LL, IA NA OR, GE NA, AR UI LL, AB La LA, DR DU La ND, AR AZ ES La AD, NI NG, AR AN, NO NE SI, IO MA, DR TO NO e NT AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Latini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Ada, n. 57;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 9489 del 2024 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione interministeriale Ripam, di Formez Pa, del Ministero della difesa, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di LA AN, AR ST, OR LA, RI IN, ES BA AG, NT L’MA, AN AR, VI NA, AR AG, IA ER, US OR, GI LE, OR OS, ED ZO, ABla NT, EL AR, DR AZ, TO UR, AR ES e TE VI;
Visti gli atti di intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, le parti ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 9489 del 26 novembre 2024, come corretta con l’ordinanza n. 1344 del 18 febbraio 2025, con cui – in accoglimento dell’appello dai medesimi proposto – è stato disposto l’annullamento dei bandi di concorso pubblicati sul sito della Commissione Interministeriale Ripam nelle date del 28 e 29 dicembre 2023 volti al reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del Ministero della difesa e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
In particolare, questa Sezione ha rilevato l’illegittimità dei bandi in questione per difetto di motivazione con riferimento alla scelta dell’amministrazione di optare per la pubblicazione di due nuovi bandi di concorso, nonostante la permanente validità ed efficacia della graduatoria relativa al “Concorso Unico per i Funzionari Amministrativi”, pubblicata il 14 gennaio 2022, nell’ambito della quale risultavano ancora disponibili numerosi idonei, con la conseguente violazione dell’obbligo, desumibile da plurime disposizioni normative e da un costante indirizzo giurisprudenziale, di puntuale motivazione dell’anzidetta scelta.
2. In punto di fatto, occorre premettere che gli odierni ricorrenti sono risultati idonei al predetto “Concorso Unico per i Funzionari Amministrativi”, per titoli ed esami, bandito il 30 giugno 2020 per il reclutamento di complessive n. 2.133, poi elevate a 2.736, unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1.
Il bando in questione è stato pubblicato nella G.U.4s. n. 50 del 30 giugno 2020 ed è poi stato modificato con il bando integrativo pubblicato nella G.U.4s. n. 60 del 30 luglio 2021. La relativa procedura è stata espletata tramite il Centro Formez PA e la graduatoria finale del concorso CUFA (acronimo dell’espressione “Concorso Unico Funzionari Amministrativi”) è stata pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4 febbraio 2022, subendo, poi, numerosi aggiornamenti in conseguenza di plurime pronunce ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27 dicembre 2023 sul sito Formez PA; nel contesto dell’anzidetta graduatoria, gli odierni ricorrenti risultano collocati in posizione di idonei.
Nella perdurante vigenza di tale graduatoria CUFA, nel dicembre del 2023, l’amministrazione ha bandito le procedure selettive sopra menzionate, dirette all’assunzione di funzionari, per profili che, nella prospettazione dei ricorrenti, sarebbero omogenei rispetto a quelli contemplati dalla predetta graduatoria, senza disporre lo scorrimento di quest’ultima.
Più precisamente, con il primo bando, è stato indetto un ulteriore concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’area funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28 dicembre 2023 e, con il secondo bando, è stato indetto il concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam del 29 dicembre 2023.
3. A fronte dell’adozione di tali bandi, è stato proposto, con esito negativo, ricorso al T.a.r. Lazio e, quindi, appello davanti al Consiglio di Stato, che questa Sezione, con le richiamate sentenze n. 9488 e n. 9489 del 2024, ha accolto, disponendo l’annullamento dei bandi impugnati.
Più precisamente, la Sezione, con le citate sentenze, ha accolto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti con la motivazione che di seguito si riporta: “ Gli originari ricorrenti, con le censure riproposte in appello hanno rimarcato proprio l’assenza nei provvedimenti impugnati di qualsiasi giustificazione della scelta compiuta dall’Amministrazione di “scavalcare” la graduatoria che li riguardava per bandire due nuovi concorsi, evidenziando così una grave criticità dell’operato della p.a. che non può che condurre all’illegittimità dei nuovi bandi del dicembre 2023 ”.
In altri termini, la Sezione ha ritenuto che la graduatoria in cui figuravano gli appellanti fosse ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022, con la conseguenza che i nuovi bandi avrebbero dovuto prendere in specifica considerazione siffatta circostanza, in quanto l’eventuale determinazione di indire un nuovo concorso durante il periodo di validità di precedenti graduatorie, secondo la disciplina vigente, impone necessariamente “ una precisa e dettagliata motivazione ” che, nel caso di specie, era mancata.
Per questa ragione, il Consiglio di Stato ha annullato i bandi impugnati, mentre ha dichiarato inammissibile la domanda, riproposta in appello, volta a ottenere l’accertamento della data di scadenza della validità della graduatoria del concorso CUFA, che, secondo gli appellanti, sarebbe da individuarsi nella data del 27 dicembre 2025, in quanto, ad avviso della Sezione, si trattava di una domanda “ non sorretta da un interesse attuale e concreto degli originari ricorrenti alla sua proposizione e coltivazione ”, poiché il riconoscimento della perdurante vigenza della graduatoria del concorso al momento dell’indizione dei nuovi bandi e, quindi, l’illegittimità di questi ultimi, secondo il Consiglio di Stato, sarebbero già di per sé sufficienti per soddisfare la pretesa degli appellanti e realizzare l’interesse azionato in giudizio.
4. A seguito delle sopra menzionate sentenze del Consiglio di Stato, con istanza del 3 dicembre 2024 (depositata sub doc. 20), gli appellanti e odierni ricorrenti in ottemperanza hanno chiesto alle amministrazioni che avevano partecipato al giudizio (ossia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro della P.A., il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della difesa, la Commissione interministeriale Ripam e Formez PA) di essere assunti in servizio, dichiarandosi disposti, in tal caso, a rinunciare agli effetti della sentenza a loro favorevole, così da consentire la prosecuzione dei concorsi di cui ai bandi annullati.
L’anzidetta istanza, tuttavia, non ha avuto alcun seguito e, successivamente, le amministrazioni coinvolte hanno adottato due nuovi provvedimenti “ora per allora” di riadozione/conferma dei bandi annullati.
Con il primo provvedimento, del 18 febbraio 2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27 febbraio 2025, è stato adottato nuovamente, ora per allora, il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari del Ministero della difesa; del pari, con il secondo provvedimento, anch’esso adottato il 18 febbraio 2025 e pubblicato sul Portale INPA il 27 febbraio 2025, è stato riadottato ora per allora il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 (trecentosettantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’area funzionari, in diversi profili professionali.
5. A fronte della conferma/riadozione ora per allora degli anzidetti bandi, è stato quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, con cui gli odierni ricorrenti hanno chiesto che sia dichiarata la nullità di tali atti per violazione o elusione del giudicato, con la precisazione che i medesimi atti sono stati altresì impugnati con due distinti ricorsi al T.a.r. del Lazio, iscritti al R.G. n. 5025 e n. 5053 del 2025, attualmente pendenti, che si aggiungono a un ulteriore ricorso notificato il 29 novembre 2024, proposto per l’annullamento del provvedimento di approvazione delle relative graduatorie.
Nel merito, i ricorrenti hanno formulato le plurime domande che di seguito si sintetizzano: in primo luogo, hanno chiesto che venga disposta l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9489 del 26 novembre 2024, come corretta con l’ordinanza n. 1344 del 18 febbraio 2025, quanto all’esatto nominativo dell’appellante IA FF e all’aggiunta del nominativo dell’appellante GI EL SC, mediante la pronuncia dell’ordine rivolto alle amministrazioni intimate di procedere all’assunzione dei ricorrenti nei posti da funzionario amministrativo messi a concorso con i bandi annullati, oppure “ prescrivendone le relative modalità esecutive, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione ” e, in secondo luogo, hanno chiesto che sia dichiarata la nullità e/o inefficacia degli atti recanti la riadozione dei bandi ora per allora, in quanto, a loro avviso, si tratterebbe di atti adottati in violazione o elusione del giudicato; infine, hanno chiesto che il Collegio nomini, ove occorra, un commissario ad acta , che provveda all’esecuzione della sentenza n. 9489 del 2024, con la determinazione della somma di denaro dovuta dalle amministrazioni intimate per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
6. Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA, il Ministero della difesa e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, facendo presente che in data 14 marzo 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 25 del 2025, recante “ Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni ”, che, al comma 1 dell’art. 4, rubricato “ Misure urgenti in materia di reclutamento ”, prevede quanto segue: “ L’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto ”, con l’ulteriore precisazione che la disposizione interpretata, ossia l’articolo 4, comma 3, lettera a), del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, così dispone: “ Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate ”.
Sotto un diverso profilo, le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza in quanto la sentenza n. 9489 del 2024 non sarebbe passata in giudicato in ragione della proposizione di plurime opposizioni di terzo tuttora pendenti.
Inoltre, le amministrazioni hanno sottolineato che la sentenza della cui ottemperanza si tratta aveva affermato che “ la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria ”, sicché tale pronuncia avrebbe espressamente escluso il diritto all’assunzione.
L’approvazione dei bandi con rinnovata motivazione ora per allora, comunque, non integrerebbe alcuna violazione o elusione del giudicato, in quanto costituirebbe ius receptum il principio secondo cui “ solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, o nell'ambito dello stesso ”, mentre quando permangono margini di discrezionalità “ si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dalla pubblica amministrazione, pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie ” (in tal senso ha richiamato, Cons. Stato, sez. VII, 5 agosto 2024, n. 6954; Cons. Stato, sez. VII, 23 luglio 2024, n. 6623; Cons. Stato, sez. VII, 21 giugno 2024, n. 5544).
Poiché, poi, la sentenza della cui ottemperanza si tratta non contiene alcun precetto puntuale e preciso con riguardo alla riedizione del potere, secondo le amministrazioni resistenti, residuerebbero i più ampi margini di discrezionalità per il nuovo esercizio del potere, essendosi il Consiglio di Stato limitato a disporre l’annullamento dei bandi esclusivamente in ragione della violazione dell’obbligo di motivazione, sicché la scelta dell’amministrazione di riadottare ora per allora i bandi medesimi, sulla base di una puntuale motivazione di tale scelta in luogo dello scorrimento della graduatoria, non integrerebbe una violazione o elusione del giudicato.
Infine, le amministrazioni resistenti hanno osservato che l’interpretazione dalle stesse prospettata sarebbe l’unica coerente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto all’assunzione per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali sorge solo “ con il completamento di una fattispecie complessa, costituita dalla perdurante efficacia di una graduatoria e dalla esplicita decisione dell’Amministrazione di avvalersene per coprire posti ” e, sul punto, hanno richiamato Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2023, n. 12634; Cass., Sezioni Unite, 15 febbraio 2022, n. 4870. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, l’assunzione non può essere considerata una conseguenza automatica dell’intervenuto annullamento di un bando di concorso per difetto di motivazione in ordine alla scelta di optare per la pubblicazione di un nuovo bando anziché disporre lo scorrimento della graduatoria, posto che residua comunque la possibilità “ di percorrere ancora la strada del concorso, pur con diversa, idonea, motivazione ” (Cass., sez. lav., 28 febbraio 2023, n. 5997; Cass., sez. V, 28 febbraio 2024, n. 5311).
7. Sono, poi, stati depositati alcuni interventi in giudizio, come di seguito sintetizzati.
7.1. In data 19 maggio 2025 è stato depositato un primo intervento ad opponendum (NA CC e altri), da parte di alcuni soggetti che hanno partecipato ad almeno uno dei due concorsi i cui bandi sono stati annullati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 9488 e n. 9489 del 2024, risultando vincitori o comunque idonei. Con tale atto di intervento è stata eccepita l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso in ottemperanza, sul presupposto che il T.a.r. Lazio - Roma, con la sentenza n. 5985 del 2024, si era pronunciato in merito all’intervenuta scadenza della graduatoria CUFA al 14 gennaio 2024 e tale capo non era stato riformato dal Consiglio di Stato, con conseguente difetto di interesse a ricorrere degli odierni ricorrenti, trattandosi di una graduatoria ormai scaduta al momento della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza.
Il Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza n. 9489 del 2024, ha ritenuto che l’interesse a ricorrere sussistesse solo in quanto, al momento della pubblicazione dei bandi annullati (ossia alla data del 28 e 29 dicembre 2023), la graduatoria CUFA era ancora vigente, ma – ciononostante – non è stato in alcun modo modificato il capo della sentenza del T.a.r. Lazio che aveva attestato la scadenza della graduatoria al 14 gennaio 2024 e, come già rilevato, è stata contestualmente dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della scadenza della graduatoria al 27 dicembre 2025.
Gli interventori ad opponendum , pertanto, hanno eccepito l’inammissibilità o comunque l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a. del ricorso in ottemperanza.
Sotto un diverso profilo, hanno anche osservato che gli odierni ricorrenti avrebbero in ogni caso dovuto provare di poter ambire ai posti messi a concorso con i bandi in questione, per i quali erano richiesti specifici titoli di studio di cui i ricorrenti non hanno dimostrato di essere in possesso (tra cui veterinario, psicologo, ingegnere, informatico e biotecnologo agrario).
Nel merito, hanno eccepito l’infondatezza del ricorso, dal momento che il difetto di motivazione rilevato dal Consiglio di Stato è stato correttamente emendato, ora per allora.
7.2. In data 19 maggio 2025 è intervenuta in giudizio anche la signora LA AN, che risulta tra i vincitori di uno dei due concorsi i cui bandi sono stati annullati dal Consiglio di Stato, con riferimento alla posizione di funzionario con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2), la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza, in quanto i ricorrenti, a suo avviso, avrebbero chiesto l’esecuzione di una pretesa oggetto di esplicito rigetto da parte del Consiglio di Stato, non essendo stato riconosciuto, in sede di cognizione, alcun diritto incondizionato all’assunzione in capo ai ricorrenti. Sotto un diverso profilo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso anche in ragione dell’“ esplicito rigetto ”, da parte della sentenza della cui ottemperanza si tratta, della domanda degli odierni ricorrenti volta a ottenere l’accertamento della perdurante vigenza della graduatoria CUFA, che, pertanto, non consentirebbe agli odierni ricorrenti di ottenere il bene della vita a cui essi dichiarano oggi di ambire con il presente ricorso, con conseguente difetto di interesse.
Da ultimo, la difesa della signora LA AN ha fatto presente che nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non è mai stato cristallizzato alcun puntuale obbligo dell’amministrazione in relazione all’assunzione degli appellanti, ma solo un difetto di motivazione, con la conseguenza che l’azione volta a contestare i provvedimenti di riadozione/conferma dei bandi annullati avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente in sede di cognizione.
8. Si sono costituiti in giudizio anche AR ST e altri, odierni controinteressati, chiedendo il rigetto del ricorso in ottemperanza ed eccependone l’inammissibilità.
9. Con le ulteriori memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.
10. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 3 luglio 2025 – reputa che il ricorso non sia fondato per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono, con la precisazione che l’infondatezza del ricorso nel merito consente di prescindere dall’esame delle plurime eccezioni preliminari che sono state sollevate dalle amministrazioni resistenti e dalle parti intervenute ad opponendum .
10.1. È anzitutto infondata la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità, per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 9489 del 2024, dei provvedimenti del 18 febbraio 2025, pubblicati sul Portale INPA in data 27 febbraio 2025, recanti la nuova adozione/conferma, ora per allora, rispettivamente del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari del Ministero della difesa e del bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 (trecentosettantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’area funzionari, in diversi profili professionali.
A differenza di quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, infatti, i provvedimenti recanti la conferma/riadozione ora per allora dei bandi annullati dalle sentenze di questa Sezione n. 9488 e n. 9489 del 2024 sono supportati da un’approfondita motivazione tesa a illustrare le ragioni per le quali l’amministrazione ha ritenuto di non poter procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace, reputando, viceversa, indispensabile, bandire un nuovo concorso e, per tali ragioni, l’amministratore ha ritenuto di “ confermare, conseguentemente, ogni atto della procedura selettiva sin qui posto in essere, come richiesto dal Ministero ”.
Al riguardo, si deve rilevare che entrambi i provvedimenti di riadozione/conferma fanno espresso riferimento alle sentenze sopra richiamate e alla nota con cui l’Avvocatura dello Stato “ ha richiesto eventuali osservazioni delle Amministrazioni interessate rappresentando tra l’altro che non è preclusa la possibilità che il difetto motivazionale rilevato dal Consiglio di Stato sia emendato con una congrua motivazione, ora per allora, con conseguente conservazione delle intere procedure concorsuali in questione e dei relativi esiti, espone le motivazioni che hanno indotto il Dicastero a ricorrere allo strumento dell’indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento di graduatoria ”.
10.1.1. Per quanto concerne, in primo luogo, le specifiche esigenze del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato precisato – tra l’altro – che la scelta di indire un nuovo concorso in luogo dello scorrimento della graduatoria già esistente relativa al concorso unico per funzionari amministrativi “ è la conseguenza di un processo innovativo, successivo alla emanazione del bando che ha originato la suddetta graduatoria, avvenuto negli ultimi due anni nell’ambito del rapporto di lavoro del pubblico impiego privatizzato ” e che, inoltre, “ nel caso particolare dell’ispettore chimico, che rientra tra le professioni sanitarie, oltre alle specifiche lauree è richiesta, in ossequio alla legislazione vigente, anche l’iscrizione a determinati albi professionali (chimici, biologi, farmacisti) ”, con la conseguenza che, diversamente dal concorso unico per il reclutamento di funzionari amministrativi a cui “ si poteva accedere con qualunque laurea triennale o magistrale e in cui era prevista un’unica prova scritta, nel nuovo concorso bandito sono richiesti per l’accesso titoli di studio distinti per ciascuna tipologia di profilo, le materie di esame sono correlate in base ai singoli profili di ruolo ed è previsto lo svolgimento di due prove: una scritta e l’altra orale ”.
Sotto un ulteriore profilo, è stato dato atto delle innovazioni e dei cambiamenti “ apportati dal Ministero alla propria organizzazione interna in termini di risorse umane e professionalità ”, con la conseguenza che lo scorrimento della graduatoria afferente al concorso unico per il reclutamento di funzionari amministrativi “ non costituiva allora né costituisce allo stato attuale la soluzione percorribile da parte dell’Amministrazione stessa e che per questo si è preferito bandire un nuovo concorso ”.
Si è, poi, fatto presente che “ la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità di posizioni messe a concorso tra la prima e la seconda procedura e che, tra gli aspetti da considerare, assume particolare rilevanza il contenuto specifico della figura professionale per la quale è indetto il nuovo concorso ” e che, a tale proposito, “ l’identità dei profili non può essere desunta semplicemente sulla scorta della mera equivalenza dell’inquadramento e della posizione economica attribuita, ben potendo accadere che mansioni, pure ricadenti all’interno della stessa area e categoria, richiedano per il loro svolgimento competenze non equivalenti ”.
È, ancora, stato sottolineato come il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste avesse già evidenziato che “ i profili di ruolo, quale funzionario informatico, funzionario agrario - forestale, funzionario veterinario, ispettore chimico, funzionario ambientale, funzionario idraulico, funzionario meccanico, funzionario idraulico, funzionario linguistico e per la comunicazione, ispettore agrario, ispettore amministrativo-giuridico, ispettore informatico ” ai quali fa riferimento il bando annullato “ sono ontologicamente differenti dal generico funzionario amministrativo ”.
DE pari, è stato rilevato che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aveva evidenziato che per tutti i profili “ sono stabilite le conoscenze, capacità tecniche e capacità comportamentali specifiche di riferimento che permettono all’amministrazione di specificare meglio i fabbisogni del personale avente adeguate professionalità e consentono procedure di reclutamento più mirate ”, essendo stata ravvisata l’esigenza di selezionare “ professionalità riconducibili a specifici profili tecnici quali funzionario informatico, funzionario agrario - forestale, funzionario veterinario, ispettore chimico, funzionario ambientale, funzionario idraulico, funzionario meccanico in possesso di specifici titoli di studio nonché di competenze pertinenti agli ambiti di interesse dell’amministrazione al fine di consentire di adempiere ai propri compiti istituzionali a sostegno del settore agroalimentare, anche alla luce delle nuove sfide concernenti i delicati temi di riduzione dell’impatto ambientale e di deforestazione ”.
10.1.2. In secondo luogo, per quanto concerne le specifiche esigenze del Ministero della difesa, con il contestato provvedimento di riadozione/conferma, è stato evidenziato in modo del tutto analogo a quanto già rilevato con riferimento al Ministero dell’agricoltura – tra l’altro – che “ tra le figure ricercate, rispetto alla originaria prospettazione, veniva valutata l’opportunità di inserire anche una figura particolarmente utile nel contesto delle esigenze di personale, riferita alla figura professionale del Funzionario sanitario – psicologo ” e come “ il reperimento di esperti in valutazione delle politiche pubbliche riguardi figure infungibili, non fosse altro che per la novità della relativa previsione, coperta da relativa assegnazione di bilancio ”.
Sotto un diverso profilo, è stato precisato che il bando è stato “ strutturato con prove distinte relative ai differenti codici identificativi dei profili a bando (Codice A.1 Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa; Codice A.2 Funzionario con competenze in valutazione delle politiche pubbliche; Codice A.3 Funzionario con competenze in procurement; Codice B.1 Funzionario con competenze in psicologia), allo scopo di garantire una effettiva selezione dei candidati, a seconda delle rispettive destinazioni di impiego, assolutamente non sovrapponibile a concorsi già espletati ”.
Inoltre, l’amministrazione ha chiarito come il Ministero abbia dato atto “ che il fabbisogno delle professionalità in questione corrisponde alle esigenze di riorganizzazione del Ministero della difesa già previste al punto 5.3 delle Linee programmatiche del 2023, aggiornato al 31 luglio 2023, ove è inteso che l’obiettivo è quello di «definire i profili e le professionalità necessarie per il corretto funzionamento delle strutture della difesa e assicurare nuove assunzioni di personale civile della Difesa, garantendo il necessario turn-over». In particolare, nella linea d’azione n. 28 è specificato che «il piano triennale del fabbisogno di personale civile implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle effettive esigenze dell’Amministrazione Difesa sotto il profilo quantitativo (consistenza numerica delle unità necessarie ad assolvere la mission dell’amministrazione) e qualitativo (tipologie di professioni e competenze professionali)» che si traduce nel potenziamento delle strutture centrali e periferiche, al fine di garantirne la piena funzionalità per il conseguimento dei preminenti obiettivi strategici di vertice ”.
Ancora, è stato dato atto della specificità delle competenze richieste a fronte del “ possesso di un titolo di studio generico, qual è quello previsto dal bando per il reclutamento di 2.736 funzionari amministrativi ” tanto che “ la graduatoria per il profilo A.2 (n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche) e la graduatoria per il profilo A.3 (n. 75 unità con competenze in procurement) non sono in alcun modo sovrapponibili alla graduatoria del concorso CUFA per funzionari generici ”.
DE pari, l’amministrazione ha sottolineato come il Ministero della difesa abbia evidenziato “ l’esigenza, di cui vi è espressa menzione nel bando di concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari, di «acquisire prestazioni specialistiche per lo studio e l’analisi delle tematiche di impatto sull’attuazione delle misure di intervento in capo al Dicastero, siano esse a valere sui fondi nazionali o su fondi dell’Unione Europea, anche garantendo un raccordo funzionale tra il Segretariato Generale e l’organo di vertice politico, nonché un supporto specialistico a quest’ultimo nella definizione degli indirizzi di politica economico – finanziaria e, in particolare, nella valutazione dell’iter di attuazione degli interventi, del grado di raggiungimento delle finalità sottese ai provvedimenti normativi, e nell’elaborazione di proposte di modifica in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici» ”.
10.1.3. Da quanto precede – ad avviso del Collegio – si desume come i provvedimenti contestati nel presente giudizio di ottemperanza non possano essere considerati adottati in violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 9489 del 2024, posto che, come si è già avuto modo di sottolineare, il vincolo conformativo derivante da tale pronuncia consiste esclusivamente nell’imposizione in capo all’amministrazione di un più approfondito onere di motivazione, non potendosi, viceversa, ritenere che dall’anzidetta sentenza derivi l’obbligo di procedere in ogni caso allo scorrimento della graduatoria del concorso CUFA.
Risulta, infatti, dirimente, in questo senso, il passaggio contenuto a pagina 7 della sentenza della cui ottemperanza si tratta, che di seguito letteralmente si riporta: “ Gli originari ricorrenti, con le censure riproposte in appello hanno rimarcato proprio l’assenza nei provvedimenti impugnati di qualsiasi giustificazione della scelta compiuta dall’Amministrazione di “scavalcare” la graduatoria che li riguardava per bandire due nuovi concorsi, evidenziando così una grave criticità dell’operato della p.a. che non può che condurre all’illegittimità dei nuovi bandi del dicembre 2023 ”.
Poiché, dunque, dalla predetta sentenza deriva unicamente, quale effetto conformativo, un più approfondito onere motivazionale, non può in alcun modo ritenersi che i provvedimenti di riadozione/conferma dei bandi annullati siano stati adottati in violazione o elusione del giudicato, proprio perché – come si è avuto modo di illustrare richiamando gli estratti della motivazione dei predetti provvedimenti sopra riportati – l’amministrazione ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della scelta di procedere alla pubblicazione dei nuovi bandi anziché optare per lo scorrimento della graduatoria, la quale, al momento della pubblicazione dei bandi medesimi, risultava ancora efficace.
10.1.4. Per tali ragioni, la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità dei provvedimenti di conferma/riadozione dei bandi in questione deve essere respinta in quanto infondata, non essendo ravvisabile il prospettato vizio consistente nell’asserita violazione o elusione del giudicato.
10.2. DE pari infondata risulta – a maggior ragione – la seconda domanda proposta dai ricorrenti e diretta a ottenere l’assunzione in servizio. A questo proposito è, infatti, appena il caso di sottolineare che la sentenza della cui ottemperanza si tratta non ha fatto alcun riferimento, in nessuna sua parte, a tale asserito diritto dei ricorrenti di ottenere direttamente l’assunzione in servizio, essendosi limitata, per contro, a prospettare la mera sussistenza di una chance di ottenere l’assunzione, tenuto conto dell’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi nel rispetto di un congruo onere motivazionale. Risulta dirimente, in questo senso, anzitutto il passaggio della motivazione contenuto a pagina 7 della sentenza della cui ottemperanza si tratta, ove la Sezione ha richiamato la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui: “ in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso; la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria ”. Nel medesimo senso risulta del pari rilevante l’ulteriore passaggio motivazionale, sempre contenuto a pagina 7, in cui la Sezione ha fatto riferimento alla mera circostanza che “ l’annullamento dei bandi restituisce ai ricorrenti quantomeno la chance di essere assunti indipendentemente dalla prova dell’immediato conseguimento del bene della vita ”, escludendo dunque – con ogni evidenza – la sussistenza di un immediato diritto all’assunzione.
In altri termini, dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta deriva esclusivamente l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi con congrua motivazione in ordine alla scelta se optare per la pubblicazione di nuovi bandi anziché per lo scorrimento delle graduatorie ancora efficaci, senza che possa ritenersi sussistente un vincolo conformativo espresso necessariamente nel senso dell’opzione per il predetto scorrimento.
11. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto del ricorso in ottemperanza, essendo infondate tanto la domanda volta alla dichiarazione di nullità degli atti di riadozione/conferma dei bandi annullati, quanto quella diretta a ottenere direttamente l’assunzione in servizio ed essendo del pari respinte le ulteriori domande concernenti la nomina del commissario ad acta e la determinazione delle astreintes , le quali, logicamente, presupporrebbero l’accoglimento del ricorso che, invece, è respinto.
12. In considerazione della complessità e della peculiarità delle questioni trattate, le spese processuali del presente giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
LU Lamberti, Consigliere
GI Rotondo, Consigliere
LU Monteferrante, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO