TRIB
Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2242/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.02.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al n. r.g. 2242/2022 promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro
[...] C.F._2
Orlandini e Giovanni Pellegrino del foro di Lecce e dall'avv. Giovanni Gori del foro di Grosseto;
RICORRENTI
Nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Viterbo, alla Via Belluno n. 39/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Bernini,
RESISTENTE
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_2
Amerini;
TERZA CHIAMATA
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 26.10.2022 i ricorrenti, premettendo di aver esperito per i medesimi fatti di causa procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c., hanno convenuto in giudizio Controparte_1
chiedendo, previa accertamento dell'inadempimento contrattuale della resistente al contratto di appalto stipulato fra le parti, in particolare per il mancato completamento dell'opera commissionata:
(i) dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. ovvero dell'art. 1453 c.c.; (ii) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in relazione ai gravi difetti manifestatisi con riferimento ai lavori di ristrutturazione e fornitura attrezzature della vasca natatoria (piscina interna)
e locale relativo con attigua palestra e di cui all'espositiva dell'atto di citazione;
(ii) dichiarare tenuta la convenuta al risarcimento dei danni consequenziali e per l'effetto condannarla al pagamento, a favore degli attori, della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, nella misura già accertata nella fase di istruzione preventiva, oltre
Pagina 1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sul capitale originario, rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dì dell'evento al saldo;
(iv) dichiarare il diritto degli attori ad ottenere la restituzione dell'importo di € 16.247,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo;
(v) condannare la società appellata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 20.000,00 o quella ritenuta di giustizia salvo gravame;
il tutto con vittoria di spese, del giudizio e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, ivi comprese le spese di CTU e di
CTP.
Con comparsa depositata in data 9.06.2023 si è costituita in giudizio
[...]
hiedendo, in via preliminare, autorizzazione alla chiamata in Controparte_1
causa della , al fine di tenere indenne la Controparte_3
da ogni pretesa economica conseguente Controparte_4 all'odierna controversia;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'assenza di inadempimento contrattuale e della dedotta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo alla per essere Controparte_4
state realizzate tutte le opere oggetto del contratto di appalto, oltre ad ulteriori opere extra contratto;
ha altresì proposto, banco iudicis, la restituzione in favore dei ricorrenti della somma omnicomprensiva di € 4.000,00, oltre all'integrale ripristino del faro RGBW della piscina;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della ditta convenuta nei limiti di quanto emerso all'esito della Consulenza Tecnica Preventiva resa dal Geom. all'esito del Per_1
giudizio recante rgn 1899/2021 del Tribunale di Grosseto od, in ogni caso, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data
7.11.2023 quale compagnia subentrata alla società Controparte_2 CP_3
” nella titolarità dei rapporti contrattuali regolati delle polizze in corso, eccependo in
[...] via preliminare l'assenza di rituale domanda di garanzia e manleva svolta nei propri confronti per assenza della relativa domanda nella citazione notificatale;
ha altresì eccepito l'inoperatività della garanzia invocata dalla parte resistente sia in conseguenza della perdita del diritto di garanzia per omessa denunzia del sinistro nei termini contrattuali, sia in quanto trattasi di polizza limitata ai danni a cose suscettibili di indennizzo, dunque non ai danni conseguenti ad inadempimento contrattuale;
ha concluso chiedendo (i), in via preliminare, l'estromissione della Controparte_2
dal processo per mancata introduzione della domanda di garanzia e manleva che la parte
[...]
convenuta era stata autorizzata a rivolgere nei confronti del terzo chiamato;
(ii) nel merito, il rigetto della domanda di garanzia e manleva contro “ . Controparte_2
Pagina 2 La causa, dopo alcuni rinvii di ufficio, è stata riservata in decisione all'udienza del 26.02.2025, sulle conclusioni delle parti rassegnate a verbale.
OSSERVATO CHE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto appresso indicato.
I ricorrenti hanno provato documentalmente la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti
(cfr. doc. 1 ricorrenti), avente ad oggetto l'appalto per l'esecuzione, a cura della ditta resistente, di una serie di opere all'interno della proprietà dei ricorrenti, segnatamente: (i) installazione di sistema di ricircolo aria all'interno del locale piscina, con relative canalizzazioni con bocchette di aspirazione e mandata con collegamento di batterie UTA e passaggio all'interno di filtri appositi
(voce 1 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (ii) installazione di deumidificatore collegato con le medesime canalizzazioni che raggiungeranno il deumidificatore esterno (voce 2 – contratto sub doc.
1 ricorrenti); (iii) installazione di gruppo nuoto controcorrente da incasso (voce 3 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (iv) sostituzione bulbo faro di illuminazione all'interno della piscina (voce 4 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (v) demolizione di cartongesso con trasporto e smaltimento del materiale di risulta (voce 5 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (vi) successivo rifacimento di cartongesso “acquaboard” e relative tracce (voce 6 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (vii) stuccatura e pittura del controsoffitto con tinta idonea per ambienti umidi e sulle pareti della sauna e dell'ingresso (voce 7 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (viii) chiusura di due porte con struttura in cartongesso e realizzazione sulla stessa di mensole e idonee finiture (voce 8 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (ix) trasformazione della finestra cucina/piscina in porta comprese le relative opere di finitura e rimontaggio del nuovo infisso (voce 9 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (x) realizzazione di parete in cartongesso lunghezza mt. 3,20x2,70 (voce 10 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (xi) installazione di sistema di disinfezione a ozono per la piscina (voce 11 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (xii) installazione di Centralina Mod. Control System Basi EVO per gestire l'analisi e la regolazione dei livelli di pH e potenziale redox negli impianti della piscina (voce 12 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (xiii) interventi di controllo generale di tutti i componenti ed impianti installati con riferimento alla sauna e alla piscina, oltre all'esecuzione di prove di funzionamento generale
(voci 13,14,15,16,17 – contratto sub doc. 1 ricorrenti).
La corretta esecuzione di tali opere e l'accertamento dei lamentati vizi è stata oggetto di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex art. 696 bis c.p.c. (RG. n. 1899/2021), promossa ante causam dagli odierni ricorrenti nei confronti della ditta resistente.
Tale procedimento si è concluso con una consulenza tecnica a firma del Geom. (cfr. Persona_2
doc. 8 ricorrenti) dotata, a parere dello scrivente, di completezza tecnica e linearità logica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti.
Pagina 3 Essa ha chiarito che, nel complesso, gli interventi previsti dal contratto stipulato tra le parti sono stati realizzati, avendo cura di evidenziare come, tuttavia, alcuni di essi presentano dei vizi, mentre appare pacifico che il sistema di nuoto controcorrente, previsto alla voce n. 3 del contratto di appalto per la somma di Euro 3.812,18 oltre i.v.a., non è stato né consegnato né tanto meno installato.
In particolare, è stato verificato il funzionamento del faro all'interno della piscina, che è stato istallato come previsto dal preventivo agli atti al punto 4 (cfr. foto 1 e 2 allegati alla perizia); tuttavia, il perito ha rilevato come, in corso d'opera, il faro previsto doveva essere sostituito di comune accordo tra il proprietario e la committenza con uno di altro tipo, RGBW funzionante esclusivamente con il kit telecomando e trasmettitore ad onde convogliate;
ebbene, al momento del sopralluogo, il faro installato è risultato non funzionante e non risultava installata la centralina presente, né risultava presente il telecomando (cfr. perizia pag. 3-4).
Il perito ha poi verificato il sistema di ricircolo dell'aria del locale piscina installato all'interno del locale stesso con le relative canalizzazioni, a sua volta collegato al deumidificatore interno (cfr. foto
3 e 4 allegate alla perizia) e ulteriormente collegato al deumidificatore esterno (foto 5, 6, 7 e 8 allegate alla perizia), ovvero gli interventi relativi ai punti 1 e 2 del contratto.
Sul punto, il perito ha rilevato come, secondo il preventivo, doveva essere installato un sistema di ricircolo “con collegamento di batterie UTA”, acronimo di Unità di Trattamento Aria che assolve la funzione di rinnovo dell'aria interna o di gestione dei carichi termici e delle dispersioni
(Riferimento Norma UNI 10339); tuttavia, dalle caratteristiche esaminate al momento del sopralluogo, il sistema di ricircolo di cui alla voce 1 del contratto di appalto non è risultato un
“UTA” e “non è provvisto di termo-regolazione in quanto non è presente un termostato”. Il perito ha, comunque, evidenziato come l'impianto non funziona correttamente in quanto sono presenti fenomeni di condensa nel locale piscina riscontrati anche al momento del sopralluogo (vetri delle porte-finestre appannati), oltre ad ulteriori fenomeni di ammaloramento delle pareti anche all'interno dei locali del locale sauna (cfr. foto 9 allegata alla perizia); tutti fenomeni che, secondo il perito, confermano il non corretto funzionamento dell'impianto (cfr. perizia pag. 4).
Il perito ha poi verificato l'impianto della piscina per l'analisi e regolazione dell'acqua come indicato al punto 12 del contratto di appalto (foto 10 e 11 perizia), rilevando come l'impianto sia risultato funzionante, nonostante nel preventivo agli atti fossero previsti “due contenitori per il cloro e una seconda pompa di immissione, mentre, nell'impianto esaminato, è presente un solo serbatoio”
(cfr. perizia pag. 4 - 5).
Il perito ha poi visionato i tubi corrugati relativi agli scarichi della condensa dei condizionatori/deumidificatori presenti nella facciata del fabbricato (cfr. foto 12 e 13 allegate alla
Pagina 4 perizia) evidenziando come tali tubi sono stati installati “a vista” dando un effetto visivo
“sgradevole”, avendo cura di precisare come “sarebbe stato necessario installarli all'interno di idonee canalizzazioni in pvc” (cfr. perizia pag. 5) precisando anche che, sebbene l'inserimento all'interno di una canalina non fosse espressamente previsto dal preventivo, l'esecuzione - nel modo CP_ accertato dal perito - della relativa prestazione da parte della resistente non è da ritenersi “a regola d'arte” (cfr. perizia pag. 10).
Il perito ha altresì verificato le tubazioni di collegamento dei termosifoni all'impianto di riscaldamento nella sauna e nel portico chiuso (cfr. foto 14 perizia), evidenziando come, anche in questo caso, i tubi sono stati installati a vista, mentre sarebbe stato opportuno, invece, posarli “sotto traccia” sulle pareti (cfr. perizia pag. 5).
Il CTU ha comunque evidenziato come le opere previste dal contratto sono state effettivamente
CP_ eseguite dalla resistente, sebbene tali opere siano risultate affette dai vizi sopra riportati.
Circa gli interventi necessari per eliminare tali vizi, il perito ha valutato come necessari innanzitutto: (i) la sostituzione dell'impianto di ricircolo con un nuovo impianto secondo le specifiche di cui alle voci 1 e 2 del contratto agli atti, il tutto ad un costo di Euro 4.500 + iva;
(ii) il ripristino delle parti ammalorate mediante raschiatura, rifacimento dell'intonaco ove necessario e tinteggiatura lavabile, ad un costo di euro 1500 + iva;
(iii) la sostituzione del faro previsto dal preventivo con un altro del tipo RGBW come specificato al punto c) della comunicazione della
Ditta Sorrentino agli atti del 7/06/2021, il tutto per la somma di Euro 1.800 + iva (cfr. perizia pag.
6).
In relazione ai vizi riscontrati in relazione all'impianto della piscina per l'analisi e regolazione dell'acqua, il perito ha accertato la mancanza del secondo contenitore del cloro e della seconda pompa di immissione previsti nel preventivo, specificando tuttavia come l'impianto sia comunque funzionante, stimando dunque che il prezzo di quello installato sia circa 1000 euro + iva di meno rispetto al preventivato (cfr. perizia pag. 6).
Il perito ha poi stimato: (i) per i tubi corrugati dei condizionatori istallati “a vista” all'esterno del fabbricato, una spesa per reinstallarli all'interno di idonee canalizzazioni in pvc pari a circa 500 euro + iva;
(ii) per le tubazioni “a vista” dei termosifoni, l'opportunità di riposarli sotto traccia previa rimozione temporanea dei termosifoni, realizzazione di idonee tracce, installazione delle tubazioni all'interno delle stesse e successiva chiusura delle tracce e riposizionamento dei termosifoni;
il tutto con successiva ritinteggiatura (almeno) della relativa parete;
il tutto per un costo pari a 1000 euro + iva (cfr. perizia pag. 6).
Pagina 5 Il perito ha anche stimato il tempo per l'esecuzione dei lavori, determinandolo nella misura di circa due settimane di lavoro (cfr. perizia pag. 7).
CP_ In sede di accertamento tecnico preventivo è stato altresì accertato come la resistente abbia realizzato alcune opere extra-preventivo, precisando come “i lavori extra-preventivo dovrebbero essere stati tutti eseguiti, ad eccezione della posa in opera delle candeletta di accensione della caldaia a pellet” che i ricorrenti lamentano non essere mai avvenuta (cfr. voce 1 contratto di appalto
- pari a euro 210,00 + iva), oltre alla fornitura e posa in opera delle tubazioni dei due termosifoni, che è stata realizzata con le tubazioni stesse a vista per un costo di euro 300 + iva, quando sarebbe stato più opportuno realizzarla come evidenziato dal CTU alla lettera e) del punto 4) alla pagina 6 della relazione peritale, ad un costo di euro 1000 + i.v.a. (cfr. perizia pag. 7).
Ciò posto, deve innanzitutto osservarsi che, alla luce dell'istruttoria compiuta in sede di ATP, le CP_ opere previste dal contratto di appalto sono state effettivamente realizzate dalla resistente, sebbene le stesse presentino diversi vizi.
Trattandosi di contratto di appalto, trovano applicazione gli artt. 1667 e 1668 c.c., ed in particolare la previsione di cui all'art. 1668 c. 2 c.c., secondo cui il committente può chiedere che le difformità
o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore, salvo il caso in cui le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, circostanza che consente al committente di chiedere la risoluzione (cfr. art. 1668 c. 2 c.c.).
Va sul punto osservato che, a differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. civ. n. 21188/2022).
Trattasi di disposizione coerente con il principio di conservazione del contratto, che restringe la possibilità di risoluzione rispetto all'azione generale prevista dall'art. 1453 c.c.
Ne deriva che non può, in questa sede, darsi luogo ad una pronuncia di risoluzione del contratto, non essendo emerso in giudizio che i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e
Pagina 6 sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto.
Piuttosto, sussistono certamente le condizioni per ritenere che i vizi e le difformità riscontrate siano facilmente eliminabili mediante esecuzione degli interventi indicati dal CTU, ciò che consente ai committenti di richiedere uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c., dunque che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. civ. n. 21188/2022).
Alla luce di quanto esposto, consegue accertamento e declaratoria di responsabilità della convenuta in relazione ai difetti manifestatisi con riferimento ai lavori oggetto del contratto di appalto.
CP_ Resta invece irrilevante che la resistente abbia realizzato alcune opere extra-preventivo, come accertato anche dal CTU in sede di ATP, non essendo stata proposta in questa sede domanda riconvenzionale.
In definitiva, la stessa ditta resistente andrà dunque condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, nella misura complessiva di Euro 10.300,00 oltre i.v.a. già accertata nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Tale somma deve ritenersi idonea ad eliminare i vizi dell'opera commissionata dai ricorrenti, sicché non può correlativamente dichiararsi il diritto degli attori ad ottenere la restituzione dell'importo di
€ 16.247,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo, trattandosi in quest'ultimo caso del corrispettivo per le opere contrattualizzate, la cui restituzione comporterebbe un ingiusto ed indebito arricchimento in favore del committente che, in tal modo, si gioverebbe delle opere realizzate e non prive di valore, come anche rilevato dal CTU con il proprio elaborato. Va anche osservato che tale domanda di restituzione è incompatibile con quella, parimenti svolta dai ricorrenti, tesa ad ottenere la restituzione della “somma corrispondente al costo dei lavori necessari per l'eliminazione dei difetti”.
Non pare potersi giungere a diversa conclusione in ragione del fatto (pacifico) per cui il sistema di nuoto controcorrente, previsto alla voce n. 3 del contratto per un corrispettivo di Euro 3.812,18 oltre i.v.a., non è stato né consegnato né tanto meno installato, dovendosi comunque rilevare l'assenza di prova che tale intervento sia stato in effetti mai saldato dai ricorrenti, avendo questi corrisposto la somma di Euro 16.247,00 a fronte della somma di Euro 21.100,00 di cui al preventivo. Deve dunque in questa sede ritenersi che tale opera, sebbene commissionata e (pacificamente) mai
CP_ realizzata dalla resistente, non sia comunque mai stata saldata dai committenti, sicché non risulta per tale ragione esservi spazio per accordare alcuna restituzione.
Pagina 7 Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna della società resistente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 20.000,00, va osservato che la ricorrente non ha, sul punto, fornito prova né della sussistenza né dell'entità del danno sofferto.
Il danno patrimoniale (ulteriore rispetto al quantum necessario all'eliminazione dei difetti dell'opera) non è stato, invero, nemmeno allegato dai ricorrenti, mentre il danno non patrimoniale, trattandosi di danno conseguenziale non in re ipsa, dovrebbe essere desunto dalle circostanze allegate in ricorso, in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il pregiudizio derivatone.
Nel caso di specie, non è stata sufficientemente dedotta, prima ancora che provata, dai ricorrenti la lesione alla propria sfera psicofisica come conseguenza dei fatti di causa, dovendosi certamente escludersi, non trattandosi di danno in re ipsa, l'automatico riconoscimento di un danno in mancanza di adeguata allegazione, atteso che il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica ma dal danno conseguenza derivante dall'evento di danno corrispondente a detta lesione (cfr. Cass. S.U. 33645 e 33659 del 15/11/2022).
Sul punto, il generico riferimento ai danni derivanti “dalla indisponibilità delle opere e dei servizi cui le stesse erano funzionali, con ammaloramento peraltro delle mura dell'immobile”, non pare allegazione sufficiente a fondare la relativa richiesta risarcitoria, in mancanza di adeguata allegazione e prova degli specifici danni subiti.
Da tutto quanto innanzi detto, deriva il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per cui è causa, così come della domanda di restituzione dell'importo versato dai ricorrenti a tale titolo.
Va invece accolta la domanda di pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, nella misura complessiva di Euro
10.300,00 oltre i.v.a. già accertata nella fase di accertamento tecnico preventivo, oltre interessi legali sul capitale originario secondo gli indici ISTAT dal 28.06.2021 (data della diffida inviata all'impresa con atto 28.06.2021 - doc. n. 4 ricorrenti) sino al saldo.
Non possono invece essere riconosciute le spese di CTP sostenute da parte resistente, stante la totale genericità della domanda in mancanza di indicazione del relativo importo, della relativa fattura emessa dal professionista (non prodotta in atti), così come della prova del relativo esborso.
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla ditta resistente nei confronti della compagnia assicurativa la stessa non può trovare accoglimento. Controparte_2
È stata infatti invocata in questo giudizio la polizza numero 01473012001572 emessa da
[...]
” anche a garanzia del rischio responsabilità civile accessorio alla attività della ditta CP_3
; rischio esteso alle lavorazioni presso terzi (condizione aggiuntiva - RCM - Controparte_1
Pagina 8 massimale 100 mila, scoperto 500 euro e franchigia pari al 10 % del danno liquidabile nel limite del massimale), per la cui gestione la ha dato atto, costituendosi in giudizio, di Controparte_2 subentrare alla società “ ” nella titolarità dei rapporti contrattuali regolati Controparte_3
delle polizze in corso (cfr. doc. D) . Controparte_2
La garanzia assicurativa in esame copre il rischio “responsabilità civile” definito nell'articolo
“RCT1” per danni involontariamente cagionati a terzi, conseguenti allo svolgimento dell'attività dichiarata, per morte e lesioni personali ovvero per distruzione o deterioramento materiale di cose, rimanendo comunque escluse le attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi (cfr. articolo RCT1 lettera b)), così come i danni alle cose di terzi trovantisi in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi (cfr. “RCT2 Esclusioni” lettera b punto 3)).
In ogni caso, anche in ragione delle estensioni contrattualmente previste, la garanzia in esame risulta riguardare i danni alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e presuppone il danneggiamento di quelle cose in occasione dell'intervento lavorativo consistito nel montaggio, smontaggio, manutenzione delle attrezzature ed impianti idraulici commissionati alla ditta assicurata.
La garanzia non riguarda, a ben vedere, l'oggetto specifico della prestazione e dunque l'adempimento del contratto, non trattandosi di un “fatto accidentale” preso in considerazione della polizza, essendo piuttosto tale garanzia limitata i danni che l'inadempimento del contratto possa avere cagionato alle cose del committente diverse da quelle oggetto di fornitura.
Nel caso di specie, come accertato anche dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, non vi sono stati danni alle cose ma un inadempimento CP_ contrattuale, consistito nell'esecuzione di opere viziate da parte della resistente, sicché la garanzia non può ritenersi operante.
Ne deriva che la domanda di garanzia proposta dalla ditta resistente nei confronti della terza chiamata andrà rigettata.
Ogni altra questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU relative al giudizio di ATP, stante i relativi esiti, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
In ordine alle spese di lite di questo giudizio e di quello di ATP, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della terza fascia della corrispondente tabella del decreto ministeriale n. 55/2014, con esclusione, quanto alla fase di merito, della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Pagina 9 Visto l'art. 702 bis e seguenti c.p.c.
1) rigetta la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione dell'importo di €
16.247,00 proposta dai ricorrenti;
2) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di Euro 10.300,00 oltre i.v.a. come per legge, oltre interessi legali sul capitale originario secondo gli indici ISTAT, dal
28.06.2021 sino al saldo;
3) condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente (i) le spese del giudizio di ATP, che liquida complessivamente in Euro 280,00 per spese ed Euro
2337,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
(ii) le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 280,00 per spese ed Euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
4) condanna parte resistente a corrispondere in favore di le Controparte_2
spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
5) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU del procedimento di
ATP.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto il 2/04/2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
Pagina 10
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.02.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al n. r.g. 2242/2022 promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro
[...] C.F._2
Orlandini e Giovanni Pellegrino del foro di Lecce e dall'avv. Giovanni Gori del foro di Grosseto;
RICORRENTI
Nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Viterbo, alla Via Belluno n. 39/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Bernini,
RESISTENTE
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_2
Amerini;
TERZA CHIAMATA
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 26.10.2022 i ricorrenti, premettendo di aver esperito per i medesimi fatti di causa procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c., hanno convenuto in giudizio Controparte_1
chiedendo, previa accertamento dell'inadempimento contrattuale della resistente al contratto di appalto stipulato fra le parti, in particolare per il mancato completamento dell'opera commissionata:
(i) dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. ovvero dell'art. 1453 c.c.; (ii) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in relazione ai gravi difetti manifestatisi con riferimento ai lavori di ristrutturazione e fornitura attrezzature della vasca natatoria (piscina interna)
e locale relativo con attigua palestra e di cui all'espositiva dell'atto di citazione;
(ii) dichiarare tenuta la convenuta al risarcimento dei danni consequenziali e per l'effetto condannarla al pagamento, a favore degli attori, della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, nella misura già accertata nella fase di istruzione preventiva, oltre
Pagina 1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sul capitale originario, rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dì dell'evento al saldo;
(iv) dichiarare il diritto degli attori ad ottenere la restituzione dell'importo di € 16.247,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo;
(v) condannare la società appellata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 20.000,00 o quella ritenuta di giustizia salvo gravame;
il tutto con vittoria di spese, del giudizio e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, ivi comprese le spese di CTU e di
CTP.
Con comparsa depositata in data 9.06.2023 si è costituita in giudizio
[...]
hiedendo, in via preliminare, autorizzazione alla chiamata in Controparte_1
causa della , al fine di tenere indenne la Controparte_3
da ogni pretesa economica conseguente Controparte_4 all'odierna controversia;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'assenza di inadempimento contrattuale e della dedotta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo alla per essere Controparte_4
state realizzate tutte le opere oggetto del contratto di appalto, oltre ad ulteriori opere extra contratto;
ha altresì proposto, banco iudicis, la restituzione in favore dei ricorrenti della somma omnicomprensiva di € 4.000,00, oltre all'integrale ripristino del faro RGBW della piscina;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della ditta convenuta nei limiti di quanto emerso all'esito della Consulenza Tecnica Preventiva resa dal Geom. all'esito del Per_1
giudizio recante rgn 1899/2021 del Tribunale di Grosseto od, in ogni caso, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data
7.11.2023 quale compagnia subentrata alla società Controparte_2 CP_3
” nella titolarità dei rapporti contrattuali regolati delle polizze in corso, eccependo in
[...] via preliminare l'assenza di rituale domanda di garanzia e manleva svolta nei propri confronti per assenza della relativa domanda nella citazione notificatale;
ha altresì eccepito l'inoperatività della garanzia invocata dalla parte resistente sia in conseguenza della perdita del diritto di garanzia per omessa denunzia del sinistro nei termini contrattuali, sia in quanto trattasi di polizza limitata ai danni a cose suscettibili di indennizzo, dunque non ai danni conseguenti ad inadempimento contrattuale;
ha concluso chiedendo (i), in via preliminare, l'estromissione della Controparte_2
dal processo per mancata introduzione della domanda di garanzia e manleva che la parte
[...]
convenuta era stata autorizzata a rivolgere nei confronti del terzo chiamato;
(ii) nel merito, il rigetto della domanda di garanzia e manleva contro “ . Controparte_2
Pagina 2 La causa, dopo alcuni rinvii di ufficio, è stata riservata in decisione all'udienza del 26.02.2025, sulle conclusioni delle parti rassegnate a verbale.
OSSERVATO CHE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto appresso indicato.
I ricorrenti hanno provato documentalmente la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti
(cfr. doc. 1 ricorrenti), avente ad oggetto l'appalto per l'esecuzione, a cura della ditta resistente, di una serie di opere all'interno della proprietà dei ricorrenti, segnatamente: (i) installazione di sistema di ricircolo aria all'interno del locale piscina, con relative canalizzazioni con bocchette di aspirazione e mandata con collegamento di batterie UTA e passaggio all'interno di filtri appositi
(voce 1 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (ii) installazione di deumidificatore collegato con le medesime canalizzazioni che raggiungeranno il deumidificatore esterno (voce 2 – contratto sub doc.
1 ricorrenti); (iii) installazione di gruppo nuoto controcorrente da incasso (voce 3 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (iv) sostituzione bulbo faro di illuminazione all'interno della piscina (voce 4 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (v) demolizione di cartongesso con trasporto e smaltimento del materiale di risulta (voce 5 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (vi) successivo rifacimento di cartongesso “acquaboard” e relative tracce (voce 6 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (vii) stuccatura e pittura del controsoffitto con tinta idonea per ambienti umidi e sulle pareti della sauna e dell'ingresso (voce 7 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (viii) chiusura di due porte con struttura in cartongesso e realizzazione sulla stessa di mensole e idonee finiture (voce 8 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (ix) trasformazione della finestra cucina/piscina in porta comprese le relative opere di finitura e rimontaggio del nuovo infisso (voce 9 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (x) realizzazione di parete in cartongesso lunghezza mt. 3,20x2,70 (voce 10 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (xi) installazione di sistema di disinfezione a ozono per la piscina (voce 11 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (xii) installazione di Centralina Mod. Control System Basi EVO per gestire l'analisi e la regolazione dei livelli di pH e potenziale redox negli impianti della piscina (voce 12 – contratto sub doc. 1 ricorrenti); (xiii) interventi di controllo generale di tutti i componenti ed impianti installati con riferimento alla sauna e alla piscina, oltre all'esecuzione di prove di funzionamento generale
(voci 13,14,15,16,17 – contratto sub doc. 1 ricorrenti).
La corretta esecuzione di tali opere e l'accertamento dei lamentati vizi è stata oggetto di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex art. 696 bis c.p.c. (RG. n. 1899/2021), promossa ante causam dagli odierni ricorrenti nei confronti della ditta resistente.
Tale procedimento si è concluso con una consulenza tecnica a firma del Geom. (cfr. Persona_2
doc. 8 ricorrenti) dotata, a parere dello scrivente, di completezza tecnica e linearità logica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti.
Pagina 3 Essa ha chiarito che, nel complesso, gli interventi previsti dal contratto stipulato tra le parti sono stati realizzati, avendo cura di evidenziare come, tuttavia, alcuni di essi presentano dei vizi, mentre appare pacifico che il sistema di nuoto controcorrente, previsto alla voce n. 3 del contratto di appalto per la somma di Euro 3.812,18 oltre i.v.a., non è stato né consegnato né tanto meno installato.
In particolare, è stato verificato il funzionamento del faro all'interno della piscina, che è stato istallato come previsto dal preventivo agli atti al punto 4 (cfr. foto 1 e 2 allegati alla perizia); tuttavia, il perito ha rilevato come, in corso d'opera, il faro previsto doveva essere sostituito di comune accordo tra il proprietario e la committenza con uno di altro tipo, RGBW funzionante esclusivamente con il kit telecomando e trasmettitore ad onde convogliate;
ebbene, al momento del sopralluogo, il faro installato è risultato non funzionante e non risultava installata la centralina presente, né risultava presente il telecomando (cfr. perizia pag. 3-4).
Il perito ha poi verificato il sistema di ricircolo dell'aria del locale piscina installato all'interno del locale stesso con le relative canalizzazioni, a sua volta collegato al deumidificatore interno (cfr. foto
3 e 4 allegate alla perizia) e ulteriormente collegato al deumidificatore esterno (foto 5, 6, 7 e 8 allegate alla perizia), ovvero gli interventi relativi ai punti 1 e 2 del contratto.
Sul punto, il perito ha rilevato come, secondo il preventivo, doveva essere installato un sistema di ricircolo “con collegamento di batterie UTA”, acronimo di Unità di Trattamento Aria che assolve la funzione di rinnovo dell'aria interna o di gestione dei carichi termici e delle dispersioni
(Riferimento Norma UNI 10339); tuttavia, dalle caratteristiche esaminate al momento del sopralluogo, il sistema di ricircolo di cui alla voce 1 del contratto di appalto non è risultato un
“UTA” e “non è provvisto di termo-regolazione in quanto non è presente un termostato”. Il perito ha, comunque, evidenziato come l'impianto non funziona correttamente in quanto sono presenti fenomeni di condensa nel locale piscina riscontrati anche al momento del sopralluogo (vetri delle porte-finestre appannati), oltre ad ulteriori fenomeni di ammaloramento delle pareti anche all'interno dei locali del locale sauna (cfr. foto 9 allegata alla perizia); tutti fenomeni che, secondo il perito, confermano il non corretto funzionamento dell'impianto (cfr. perizia pag. 4).
Il perito ha poi verificato l'impianto della piscina per l'analisi e regolazione dell'acqua come indicato al punto 12 del contratto di appalto (foto 10 e 11 perizia), rilevando come l'impianto sia risultato funzionante, nonostante nel preventivo agli atti fossero previsti “due contenitori per il cloro e una seconda pompa di immissione, mentre, nell'impianto esaminato, è presente un solo serbatoio”
(cfr. perizia pag. 4 - 5).
Il perito ha poi visionato i tubi corrugati relativi agli scarichi della condensa dei condizionatori/deumidificatori presenti nella facciata del fabbricato (cfr. foto 12 e 13 allegate alla
Pagina 4 perizia) evidenziando come tali tubi sono stati installati “a vista” dando un effetto visivo
“sgradevole”, avendo cura di precisare come “sarebbe stato necessario installarli all'interno di idonee canalizzazioni in pvc” (cfr. perizia pag. 5) precisando anche che, sebbene l'inserimento all'interno di una canalina non fosse espressamente previsto dal preventivo, l'esecuzione - nel modo CP_ accertato dal perito - della relativa prestazione da parte della resistente non è da ritenersi “a regola d'arte” (cfr. perizia pag. 10).
Il perito ha altresì verificato le tubazioni di collegamento dei termosifoni all'impianto di riscaldamento nella sauna e nel portico chiuso (cfr. foto 14 perizia), evidenziando come, anche in questo caso, i tubi sono stati installati a vista, mentre sarebbe stato opportuno, invece, posarli “sotto traccia” sulle pareti (cfr. perizia pag. 5).
Il CTU ha comunque evidenziato come le opere previste dal contratto sono state effettivamente
CP_ eseguite dalla resistente, sebbene tali opere siano risultate affette dai vizi sopra riportati.
Circa gli interventi necessari per eliminare tali vizi, il perito ha valutato come necessari innanzitutto: (i) la sostituzione dell'impianto di ricircolo con un nuovo impianto secondo le specifiche di cui alle voci 1 e 2 del contratto agli atti, il tutto ad un costo di Euro 4.500 + iva;
(ii) il ripristino delle parti ammalorate mediante raschiatura, rifacimento dell'intonaco ove necessario e tinteggiatura lavabile, ad un costo di euro 1500 + iva;
(iii) la sostituzione del faro previsto dal preventivo con un altro del tipo RGBW come specificato al punto c) della comunicazione della
Ditta Sorrentino agli atti del 7/06/2021, il tutto per la somma di Euro 1.800 + iva (cfr. perizia pag.
6).
In relazione ai vizi riscontrati in relazione all'impianto della piscina per l'analisi e regolazione dell'acqua, il perito ha accertato la mancanza del secondo contenitore del cloro e della seconda pompa di immissione previsti nel preventivo, specificando tuttavia come l'impianto sia comunque funzionante, stimando dunque che il prezzo di quello installato sia circa 1000 euro + iva di meno rispetto al preventivato (cfr. perizia pag. 6).
Il perito ha poi stimato: (i) per i tubi corrugati dei condizionatori istallati “a vista” all'esterno del fabbricato, una spesa per reinstallarli all'interno di idonee canalizzazioni in pvc pari a circa 500 euro + iva;
(ii) per le tubazioni “a vista” dei termosifoni, l'opportunità di riposarli sotto traccia previa rimozione temporanea dei termosifoni, realizzazione di idonee tracce, installazione delle tubazioni all'interno delle stesse e successiva chiusura delle tracce e riposizionamento dei termosifoni;
il tutto con successiva ritinteggiatura (almeno) della relativa parete;
il tutto per un costo pari a 1000 euro + iva (cfr. perizia pag. 6).
Pagina 5 Il perito ha anche stimato il tempo per l'esecuzione dei lavori, determinandolo nella misura di circa due settimane di lavoro (cfr. perizia pag. 7).
CP_ In sede di accertamento tecnico preventivo è stato altresì accertato come la resistente abbia realizzato alcune opere extra-preventivo, precisando come “i lavori extra-preventivo dovrebbero essere stati tutti eseguiti, ad eccezione della posa in opera delle candeletta di accensione della caldaia a pellet” che i ricorrenti lamentano non essere mai avvenuta (cfr. voce 1 contratto di appalto
- pari a euro 210,00 + iva), oltre alla fornitura e posa in opera delle tubazioni dei due termosifoni, che è stata realizzata con le tubazioni stesse a vista per un costo di euro 300 + iva, quando sarebbe stato più opportuno realizzarla come evidenziato dal CTU alla lettera e) del punto 4) alla pagina 6 della relazione peritale, ad un costo di euro 1000 + i.v.a. (cfr. perizia pag. 7).
Ciò posto, deve innanzitutto osservarsi che, alla luce dell'istruttoria compiuta in sede di ATP, le CP_ opere previste dal contratto di appalto sono state effettivamente realizzate dalla resistente, sebbene le stesse presentino diversi vizi.
Trattandosi di contratto di appalto, trovano applicazione gli artt. 1667 e 1668 c.c., ed in particolare la previsione di cui all'art. 1668 c. 2 c.c., secondo cui il committente può chiedere che le difformità
o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore, salvo il caso in cui le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, circostanza che consente al committente di chiedere la risoluzione (cfr. art. 1668 c. 2 c.c.).
Va sul punto osservato che, a differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. civ. n. 21188/2022).
Trattasi di disposizione coerente con il principio di conservazione del contratto, che restringe la possibilità di risoluzione rispetto all'azione generale prevista dall'art. 1453 c.c.
Ne deriva che non può, in questa sede, darsi luogo ad una pronuncia di risoluzione del contratto, non essendo emerso in giudizio che i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e
Pagina 6 sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto.
Piuttosto, sussistono certamente le condizioni per ritenere che i vizi e le difformità riscontrate siano facilmente eliminabili mediante esecuzione degli interventi indicati dal CTU, ciò che consente ai committenti di richiedere uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c., dunque che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. civ. n. 21188/2022).
Alla luce di quanto esposto, consegue accertamento e declaratoria di responsabilità della convenuta in relazione ai difetti manifestatisi con riferimento ai lavori oggetto del contratto di appalto.
CP_ Resta invece irrilevante che la resistente abbia realizzato alcune opere extra-preventivo, come accertato anche dal CTU in sede di ATP, non essendo stata proposta in questa sede domanda riconvenzionale.
In definitiva, la stessa ditta resistente andrà dunque condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, nella misura complessiva di Euro 10.300,00 oltre i.v.a. già accertata nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Tale somma deve ritenersi idonea ad eliminare i vizi dell'opera commissionata dai ricorrenti, sicché non può correlativamente dichiararsi il diritto degli attori ad ottenere la restituzione dell'importo di
€ 16.247,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo, trattandosi in quest'ultimo caso del corrispettivo per le opere contrattualizzate, la cui restituzione comporterebbe un ingiusto ed indebito arricchimento in favore del committente che, in tal modo, si gioverebbe delle opere realizzate e non prive di valore, come anche rilevato dal CTU con il proprio elaborato. Va anche osservato che tale domanda di restituzione è incompatibile con quella, parimenti svolta dai ricorrenti, tesa ad ottenere la restituzione della “somma corrispondente al costo dei lavori necessari per l'eliminazione dei difetti”.
Non pare potersi giungere a diversa conclusione in ragione del fatto (pacifico) per cui il sistema di nuoto controcorrente, previsto alla voce n. 3 del contratto per un corrispettivo di Euro 3.812,18 oltre i.v.a., non è stato né consegnato né tanto meno installato, dovendosi comunque rilevare l'assenza di prova che tale intervento sia stato in effetti mai saldato dai ricorrenti, avendo questi corrisposto la somma di Euro 16.247,00 a fronte della somma di Euro 21.100,00 di cui al preventivo. Deve dunque in questa sede ritenersi che tale opera, sebbene commissionata e (pacificamente) mai
CP_ realizzata dalla resistente, non sia comunque mai stata saldata dai committenti, sicché non risulta per tale ragione esservi spazio per accordare alcuna restituzione.
Pagina 7 Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna della società resistente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 20.000,00, va osservato che la ricorrente non ha, sul punto, fornito prova né della sussistenza né dell'entità del danno sofferto.
Il danno patrimoniale (ulteriore rispetto al quantum necessario all'eliminazione dei difetti dell'opera) non è stato, invero, nemmeno allegato dai ricorrenti, mentre il danno non patrimoniale, trattandosi di danno conseguenziale non in re ipsa, dovrebbe essere desunto dalle circostanze allegate in ricorso, in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il pregiudizio derivatone.
Nel caso di specie, non è stata sufficientemente dedotta, prima ancora che provata, dai ricorrenti la lesione alla propria sfera psicofisica come conseguenza dei fatti di causa, dovendosi certamente escludersi, non trattandosi di danno in re ipsa, l'automatico riconoscimento di un danno in mancanza di adeguata allegazione, atteso che il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica ma dal danno conseguenza derivante dall'evento di danno corrispondente a detta lesione (cfr. Cass. S.U. 33645 e 33659 del 15/11/2022).
Sul punto, il generico riferimento ai danni derivanti “dalla indisponibilità delle opere e dei servizi cui le stesse erano funzionali, con ammaloramento peraltro delle mura dell'immobile”, non pare allegazione sufficiente a fondare la relativa richiesta risarcitoria, in mancanza di adeguata allegazione e prova degli specifici danni subiti.
Da tutto quanto innanzi detto, deriva il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per cui è causa, così come della domanda di restituzione dell'importo versato dai ricorrenti a tale titolo.
Va invece accolta la domanda di pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, nella misura complessiva di Euro
10.300,00 oltre i.v.a. già accertata nella fase di accertamento tecnico preventivo, oltre interessi legali sul capitale originario secondo gli indici ISTAT dal 28.06.2021 (data della diffida inviata all'impresa con atto 28.06.2021 - doc. n. 4 ricorrenti) sino al saldo.
Non possono invece essere riconosciute le spese di CTP sostenute da parte resistente, stante la totale genericità della domanda in mancanza di indicazione del relativo importo, della relativa fattura emessa dal professionista (non prodotta in atti), così come della prova del relativo esborso.
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla ditta resistente nei confronti della compagnia assicurativa la stessa non può trovare accoglimento. Controparte_2
È stata infatti invocata in questo giudizio la polizza numero 01473012001572 emessa da
[...]
” anche a garanzia del rischio responsabilità civile accessorio alla attività della ditta CP_3
; rischio esteso alle lavorazioni presso terzi (condizione aggiuntiva - RCM - Controparte_1
Pagina 8 massimale 100 mila, scoperto 500 euro e franchigia pari al 10 % del danno liquidabile nel limite del massimale), per la cui gestione la ha dato atto, costituendosi in giudizio, di Controparte_2 subentrare alla società “ ” nella titolarità dei rapporti contrattuali regolati Controparte_3
delle polizze in corso (cfr. doc. D) . Controparte_2
La garanzia assicurativa in esame copre il rischio “responsabilità civile” definito nell'articolo
“RCT1” per danni involontariamente cagionati a terzi, conseguenti allo svolgimento dell'attività dichiarata, per morte e lesioni personali ovvero per distruzione o deterioramento materiale di cose, rimanendo comunque escluse le attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi (cfr. articolo RCT1 lettera b)), così come i danni alle cose di terzi trovantisi in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi (cfr. “RCT2 Esclusioni” lettera b punto 3)).
In ogni caso, anche in ragione delle estensioni contrattualmente previste, la garanzia in esame risulta riguardare i danni alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e presuppone il danneggiamento di quelle cose in occasione dell'intervento lavorativo consistito nel montaggio, smontaggio, manutenzione delle attrezzature ed impianti idraulici commissionati alla ditta assicurata.
La garanzia non riguarda, a ben vedere, l'oggetto specifico della prestazione e dunque l'adempimento del contratto, non trattandosi di un “fatto accidentale” preso in considerazione della polizza, essendo piuttosto tale garanzia limitata i danni che l'inadempimento del contratto possa avere cagionato alle cose del committente diverse da quelle oggetto di fornitura.
Nel caso di specie, come accertato anche dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, non vi sono stati danni alle cose ma un inadempimento CP_ contrattuale, consistito nell'esecuzione di opere viziate da parte della resistente, sicché la garanzia non può ritenersi operante.
Ne deriva che la domanda di garanzia proposta dalla ditta resistente nei confronti della terza chiamata andrà rigettata.
Ogni altra questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU relative al giudizio di ATP, stante i relativi esiti, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
In ordine alle spese di lite di questo giudizio e di quello di ATP, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della terza fascia della corrispondente tabella del decreto ministeriale n. 55/2014, con esclusione, quanto alla fase di merito, della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Pagina 9 Visto l'art. 702 bis e seguenti c.p.c.
1) rigetta la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione dell'importo di €
16.247,00 proposta dai ricorrenti;
2) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di Euro 10.300,00 oltre i.v.a. come per legge, oltre interessi legali sul capitale originario secondo gli indici ISTAT, dal
28.06.2021 sino al saldo;
3) condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente (i) le spese del giudizio di ATP, che liquida complessivamente in Euro 280,00 per spese ed Euro
2337,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
(ii) le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 280,00 per spese ed Euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
4) condanna parte resistente a corrispondere in favore di le Controparte_2
spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
5) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU del procedimento di
ATP.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto il 2/04/2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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