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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/02/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del Giudice dr.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte depositate, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3655/2018 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f. ) e , (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Natale Aldo Natale Davide, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, sito in Casagiove (CE) alla Via Arcivescovo Pontillo n.75;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), in persona dell'amm.re, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Nuzzo, con quest'ultimo elettivamente domiciliato in
Santa Maria C.V. alla via C. Santagata, 15;
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sent. n. 3123/17 del Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Santa Maria Capua Vetere, chiedendone integrale riforma.
Prima di dar conto dei motivi di appello, occorre succintamente ripercorre la vicenda di prima cure.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il otteneva, nei riguardi di e Controparte_1 Parte_1
ingiunzione di pagamento per euro 21,93, importo determinato sulla scorta della Parte_2
complessiva quota condominiale millesimale facente capo ai condomini- 32,50 millesimi- e dovuto dai predetti a titolo di conguaglio per gli anni 2008/2009/2010/2011/2012 e 2014, come risultante dai consuntivi rettificati per i suddetti anni, tutti approvati all'unanimità dall'assemblea con delibera del
14.5.2015. I condomini ingiunti proponevano opposizione avverso il predetto decreto, eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione passiva. A dire dei condomini, difetterebbe infatti un rapporto di solidarietà passiva, non sussistendo un'ipotesi di comproprietà di unità immobiliari. Secondo quanto risultante dai titoli di proprietà nonché dalle tabelle millesimali, ciascuno dei due condomini sarebbe infatti proprietario di una singola unità immobiliare ( di quella contraddistinta con il numero Parte_1
interno A10, per 6,10 millesimi, di quella contraddistinta con il numero interno A8, Parte_2
per 26,40 millesimi), per cui sarebbe illegittimo il decreto ingiuntivo nella parte in cui condanna i condomini, in solido, al pagamento della somma ingiunta, dovendo piuttosto il Condominio procedere separatamente. Nel merito, deducevano l'infondatezza della pretesa creditoria, avendo gli opponenti dimostrato di aver regolarmente corrisposto le quote condominiali di spettanza, rappresentando anzi di aver versato somme in eccedenza. In particolare, i condomini rappresentavano che, a titolo di saldo della quota condominiale del 2008, avevano già versato l'importo di euro 102,70 ( ) e di euro Parte_1
405,67 ( , risultando pertanto creditori nei riguardi del Condominio opposto di euro Parte_2
270,23 ( ) e di euro 216,21 ( , per un totale di euro 468,44. Alla luce di quanto Parte_1 Parte_2 esposto, gli opponenti chiedevano accogliersi l'opposizione, nonché condannarsi, in via riconvenzionale, il alla restituzione delle somme versate in eccedenza oltreché al CP_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava la fondatezza in fatto ed in Controparte_1 diritto delle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata. Il convenuto nella specie eccepiva: 1) che le unità immobiliari in questione CP_1
risultavano essere state unificate mediante la realizzazione di una scala interna, precisando inoltre che tale era la situazione risultante al Catasto ove l'immobile è interamente identificato al f. 14, p.lla 5433, sub 18; 2) che, in ogni caso, i consuntivi relativi ai suddetti anni erano stati approvati all'unanimità - anche col voto degli opponenti- e giammai erano stati impugnati, risultando pertanto esecutivi;
3) che le ricevute versate in atti, a firma del precedente amm.re, da cui risulterebbe un credito in capo ai condomini per euro 486,44, non risultavano agli atti contabili al momento dell'approvazione dei consuntivi (14.05.15) per cui, trattandosi di documentazione successivamente esibita, non potevano essere presi in considerazione dall'amm.re.; che, peraltro, la somma asseritamente versata nel 2008, potrebbe essere stata imputata a voci insolute relative ad anni precedenti.
Il Giudice di pace, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'opposizione, evidenziando che, dalla delibera del 21.11.16, emergeva l'avvenuta approvazione, all'unanimità, nonché alla presenza di Pt_1
e dell'unificazione dei due immobili facenti capo ai convenuti, per un totale di 32,50
[...] Pt_2
millesimi.
Venendo ai motivi di appello, i condomini, odierni appellanti, si dolgono: 1) della nullità della sentenza per omessa pronuncia, con particolare riferimento all'eccezione di pagamento e alla domanda riconvenzionale di restituzione svolte in prime cure;
2) della nullità della sentenza per carente motivazione e per violazione dei principi fondamentali della materia condominiale, per aver il primo giudice dato prevalenza alle risultanze catastali nonché a un verbale di assemblea senza tener conto dei titoli prodotti (verbale relativo ad un'assemblea nella quale, peraltro, i condomini erano stati chiamati a deliberare su altro oggetto -e non già sulla modifica delle tabelle millesimali- e a cui i due condomini appellanti parteciparono separatamente).
Il costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dal suo canto eccepito: 1) Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 339 e 113 c.p.c.; 2) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 3) l'inammissibilità, per violazione dell'art. 345 c.p.c., della nuova eccezione sollevata in relazione all'assenza dell'amm.re del all'incontro fissato per la CP_1 mediazione;
4) nel merito, l'infondatezza dell'appello.
Acquisito il fascicolo di prime cure, la causa è stata rinviata all'udienza del 14.5.20 per la discussione ex artt. 352 e 281 sexies c.p.c. A seguito di una serie di rinvii dovuti ad esigenze del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza del 26.2.25 per la discussione in trattazione scritta e definita dalla scrivente subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
*******
L'appello proposto risulta in parte inammissibile in parte infondato.
Preliminarmente, occorre respingere l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi degli artt. 342 e
345 c.p.c.
Per quanto concerne il primo profilo, si osserva che, secondo un condivisibile indirizzo della Suprema
Corte, consolidatosi all'esito di un contrasto giurisprudenziale, perché possa dirsi rispettata la disposizione di cui all'art. 342 c.p.c., “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. civ., Sez. Un. n. 27199/2017).
Ebbene, nel caso che occupa, risulta chiara l'indicazione dei punti della sentenza contestati e dei motivi di doglianza, sicché, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale citato, non è dato ravvisare alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c. Per quanto attiene al secondo profilo, occorre evidenziare che l'appellante, pur segnalando la circostanza della mancata partecipazione dell'amministratore al procedimento di mediazione, non ha poi sollevato alcuna eccezione in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Venendo, quindi, all'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c., occorre succintamente osservare che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 co. 2 c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339
c.p.c. co. 3).
Trattasi, in particolare, secondo la versione dell'art. 113 co. 2 c.p.c. ratione temporis operante, delle sentenze rese su domanda avente un valore non eccedente millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
L'anzidetto filtro opera a prescindere dal contenuto concreto della decisione, in quanto l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda proposta. Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente il predetto limite -salvo che, beninteso, non derivino da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari- sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità (cfr. Cass. civ. nn. 769/2021, 8040/2006).
Quanto al criterio adoperato per la determinazione del valore della causa ai fini dell'operatività delle disposizioni richiamate, la Suprema Corte fa condivisibile applicazione dell'art. 10 c.p.c., reputando così determinante l'importo indicato nella domanda formulata nell'atto introduttivo, senza tenere conto del valore indicato ai fini del pagamento del contributo unificato (ex plurimis, Cass. civ. 11258/2004).
All'infuori di tali ipotesi, la sentenza non potrà essere appellata se non nei casi in cui sia censurata l'inosservanza di norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Sussiste in particolare una violazione dei principi regolatori della materia -ovverosia dei principi cui il legislatore si ispira nel porre una determinata regola- allorquando il giudice di pace abbia applicato una regola equitativa travalicando gli anzidetti principi, sconfinando nell'arbitrio. Ne discende la necessità che la parte indichi chiaramente sia il principio informatore che si assume violato sia il modo in cui la regola equitativa applicata si ponga in contrasto con esso (Cass. civ. nn. 743/2005, 12147/2006,
21934/2008). Secondo una giurisprudenza qui condivisa, infatti, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso (Cass. civ. nn. 3005/2014 e 18064/2022). Tornando al caso che occupa, occorre in primo luogo appurare, alla luce delle coordinate pocanzi delineate, il valore della causa.
Ebbene, oggetto della vertenza risultano due domande: l'una, sottesa alla pretesa monitoria, di pagamento di un importo di euro 21,93, l'altra, riconvenzionale, di restituzione della somma indebitamente versata di euro 486,44. La presente causa, quindi, in applicazione delle coordinate ermeneutiche su evidenziate, presenta un valore di poco inferiore a quello limite di cui all'art. 113 c.p.c. ratione temporis vigente, sicché, onde verificare se la sentenza sia appellabile, occorre vagliare la natura dei vizi lamentati.
Ebbene, va preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello nella parte in cui censura l'erroneo accertamento dell'esistenza di un credito vantato dal a titolo di conguaglio -per euro CP_1
21,93-, nei riguardi dei condomini in solido.
Gli appellanti, infatti, pur dolendosi della violazione dei principi fondamentali della materia condominiale, omettono in primo luogo di indicare specificamente tanto il principio violato quanto la ragione della violazione.
Né può assumere rilievo la doglianza relativa alla carente ed incongrua motivazione, per avere il primo
Giudice considerato dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, la documentazione catastale e la delibera del 20.11.16, in luogo dei titoli di proprietà e del regolamento condominiale. Non è dato infatti ravvisare un'ipotesi di difetto di motivazione bensì, al più, una valutazione non condivisa delle risultanze documentali. Al riguardo, tuttavia, si rammenta che non dà luogo ad una violazione della norma sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale e, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite, risultando la fattispecie estranea alla violazione sia dell'art. 115 c.p.c.
(da ipotizzarsi al più quando il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa all'infuori dei poteri officiosi attribuitigli) sia dell'art. 116 c.p.c. (da ipotizzarsi allorquando il giudice non si sia conformato al principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale;
cfr. Cass. civ. nn. 17347/2011, 11892/2016, 31152/2017).
L'appello deve invece reputarsi ammissibile nella parte in cui censura l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta, sussistendo in tal caso una grave violazione delle norme sul procedimento, in particolare dell'art. 112 c.p.c. a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda.
Orbene, gli appellanti hanno in prime cure formulato domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo totale di euro 468,44 (euro 207,23 ed euro 216,21 , Parte_1 Parte_2
asseritamente versato in eccedenza nel 2010 per l'anno 2008.
Cionondimeno, deve ritenersi che l'omessa contabilizzazione degli importi asseritamente versati avrebbe dovuto essere oggetto di specifica doglianza in sede di impugnativa della delibera del 14.5.2015, di approvazione del consuntivo relativo all'anno 2008 in atti, ove, a prescindere dall'indicazione delle voci in entrata ed in uscita, risultano comunque specificamente indicati i rapporti di dare e avere tra i condomini e il sulla scorta delle somme versate ed imputate agli oneri CP_1
dovuti per quell'anno. Tale atto risulta tuttavia essere stato approvato anche col voto favorevole degli odierni appellanti, i quali a verbale non hanno rilevato alcunché. La domanda formulata, determinando un aggiramento dell'onere di tempestiva impugnativa della predetta delibera assembleare, non può quindi trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e del tenore delle difese espletate. Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, sicché
l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'appello in parte inammissibile ed in parte infondato;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02
sicché gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Gigante