Articolo 9 della Legge 3 maggio 1985, n. 204
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 giugno 1985
Art. 9.

E' fatto divieto a chi non e' iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attivita' di agente o rappresentante di commercio.
La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed e' tenuta a denunciare all'autorita' competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000 e L. 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e relative norme regolamentari.
Nota all'art. 9, terzo comma, ultima parte:
Della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il titolo I contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
Le norme per l'attuazione di detto titolo I sono state emanate con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (rettifiche dell'art. 1 di questo decreto sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1983, n. 172).
Entrata in vigore il 6 giugno 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente