Versione
6 giugno 1985
6 giugno 1985
Art. 9.
E' fatto divieto a chi non e' iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attivita' di agente o rappresentante di commercio.
La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed e' tenuta a denunciare all'autorita' competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000 e L. 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e relative norme regolamentari.
Nota all'art. 9, terzo comma, ultima parte:
Della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il titolo I contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
Le norme per l'attuazione di detto titolo I sono state emanate con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (rettifiche dell'art. 1 di questo decreto sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1983, n. 172).
E' fatto divieto a chi non e' iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attivita' di agente o rappresentante di commercio.
La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed e' tenuta a denunciare all'autorita' competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000 e L. 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e relative norme regolamentari.
Nota all'art. 9, terzo comma, ultima parte:
Della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il titolo I contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
Le norme per l'attuazione di detto titolo I sono state emanate con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (rettifiche dell'art. 1 di questo decreto sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1983, n. 172).
Commentari • 4
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Giurisprudenza • 46
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5505Provvedimento: […] falsa applicazione dell'articolo 1418 c.c. ( in relazione all'articolo 9 della legge 3/5/1985 n. 204 ) e dell'articolo 13 della direttiva 86/653/CEE. La ricorrente deduce che la detta direttiva ha efficacia diretta sulla norma di cui all'articolo 9 legge 204/1985 - che vieta agli agenti non iscritti nell'apposito registro di esercitare la propria attività - comportando l'obbligo per il giudi- ce nazionale di disapplicare tale normativa interna incompatibile con quella comunitaria. […] sufficientemente precisa e non condi- zionata (non richiedendo agli Stati membri completamenti né ulteriori va- lutazioni discrezionali in merito alla sua esecuzione ) per cui ha efficacia di- retta sull'articolo 9 della legge 9/5/1985 n. 204 […]Leggi di più...
- art. 9 legge n. 204 del 1985·
- disapplicazione·
- nullità del contratto di agenzia stipulato con società non iscritta in apposito albo·
- previsione relativa da parte della legislazione italiana·
- necessità·
- in genere (nozioni, caratteri, distinzioni)·
- agenzia (contratto di)