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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 7768/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SCRIMAGLIO CRISTINA e dall'avv. Parte_1 BENINTENDI FABRIZIO, presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: chiede la conferma dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.;
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata , a [...] il [...]. CP_2
Con ricorso depositato in data 2/05/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento;
ha in particolare richiesto l'affidamento esclusivo rafforzato a sé della minore, allegando l'inadeguatezza paterna a prendersi cura della minore, nonché, da circa un anno prima del deposito del ricorso, il disinteresse del padre nei confronti della figlia.
Non si è costituito il convenuto, regolarmente citato in giudizio.
Acquisite le relazioni sociale e psicologica sulla situazione del nucleo e della minore, all'udienza del 21.11.24, innanzi al Giudice Relatore, la ricorrente è stata sentita personalmente;
il resistente, non costituitosi in giudizio né comparso, è stato dichiarato contumace;
i difensori della ricorrente hanno insistito nelle proprie istanze;
all'esito, con ordinanza 24.11.24, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, richiedendosi l'acquisizione di nuove relazioni da parte dei Servizi aventi in carico il nucleo, l'aggiornamento della situazione reddituale della ricorrente nonché la richiesta all'Agenzia delle Entrate di trasmettere documentazione reddituale relativa al resistente contumace.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 3.11.25, il Giudice ha invitato la ricorrente alla discussione orale. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Devono certamente essere confermati, come peraltro richiesto dalla ricorrente, i provvedimenti assunti in via provvisoria urgente nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. dal Giudice Relatore, nella quale si statuiva:
“che, in punto affidamento della minore (nata il [...], riconosciuta invalida dalla CP_2 commissione medica INPS in data 8.5.2023), la stessa debba essere affidata in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., posto che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, non risulta rispondente al superiore interesse della minore, data la presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. Controparte_1 il quale trascura la relazione con la figlia da più di due anni;
si evidenzia sul punto che la signora a seguito dei frequenti litigi avvenuti nel corso della convivenza con il compagno, anche a CP_1 causa dell'abuso di alcol, decideva di trasferirsi a fine del 2019 presso la residenza della propria madre;
anche dopo l'interruzione della convivenza, quando la minore trascorreva del tempo con il padre, assisteva a litigi tra quest'ultimo e la sua nuova compagna facendo rientro a casa della madre turbata, irritata e non curata nell'aspetto, ragioni tutte che inducevano la ricorrente a sospendere ogni visita tra il padre e minore al fine di meglio tutelare la figlia;
da fine del 2022 pertanto la minore ha interrotto ogni contatto con il padre, salvo sporadiche chiamate al telefono;
fino all'estate 2024 la ricorrente ha dichiarato in udienza di aver avuto sporadici contatti con il padre, che chiedeva notizie della salute della figlia, interrompendo poi da quel momento in avanti ogni contatto con la signora, come evidenziato anche dalla relazione sociale (nella quale si dice che il sig. contattato più CP_1 volte dall'assistente sociale, non ha risposto alle telefonate, anche perché verosimilmente, come si è appreso informalmente, dall'estate 2024 si troverebbe presso una comunità di recupero per tossicodipendenti); che, conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la Part sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della figlia con un genitore di fatto assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., debba essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la figlia minorenne (in materia di salute, CP_2 istruzione, educazione e residenza abituale, rinnovo dei documenti di identità ecc.) siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole;
che, in considerazione di quanto sopra stabilito, debba disporsi che la figlia minore mantenga CP_2 la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
che, in punto mantenimento della minore, ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze della figlia quando le tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (la ricorrente ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa 1100,00/1200,00 euro al mese e di pagare l'affitto pari ad euro 422,00 circa al mese oltre le spese, mentre dalla certificazione unica 2023 del resistente prodotta dalla sig.ra si evince che lo stesso abbia un CP_1 reddito annuo netto di circa 16.000 euro) quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig. un Controparte_1 assegno mensile di mantenimento;
che detto contributo, annualmente rivalutabile, sia da quantificare in € 300,00 mensili oltre alla partecipazione alle spese “extra” documentate come da protocollo in vigore;
che non sussistono ragioni per derogare alla regola generale di decorrenza delle statuizioni economiche a far data dal deposito del ricorso introduttivo;
che in punto visite tra la minore ed il padre, posto che parte ricorrente nulla ha richiesto nel ricorso introduttivo e che il Servizio Sociale dà atto che la minore non ha più avuto contatti con il padre e ha esternato all'assistente sociale la volontà di “non parlare di papà”, debba demandarsi al servizio sociale e NPI /Psicologia età evolutiva, che ha in carico il nucleo famigliare, di programmare secondo le modalità e tempistiche ritenute opportune dai Servizi stessi incontri tra il padre e la figlia in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, con cadenza settimanale, a condizione che il sig. CP_1 collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri e per la verifica delle proprie condizioni personali, e verificate altresì le condizioni psicoaffettive della minore;
che possano autorizzarsi i Servizi, tenuto conto dell'andamento degli incontri, a procedere a graduali ampliamenti e a sperimentare incontri anche al di fuori del luogo neutro, sempre alla presenza di personale educativo;
che debba pertanto senz'altro confermarsi la presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali, di dell'età evolutiva per il monitoraggio della situazione del nucleo e per CP_3
l'attivazione di tutti gli interventi di sostegno psicologico ed educativo ritenuto necessario nell'interesse della minore, anche volto a favorire la relazione padre-figlia”.
Alla luce della documentazione reddituale e delle relazioni socio-sanitarie da ultimo acquisite, non risultano infatti medio tempore mutate le condizioni delle parti e della minore – come già valutate in quella sede – né sono stati da parte ricorrente dedotti fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni, peraltro neppure richiesta.
Le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale devono dunque essere riportate anche nel dispositivo della presente sentenza, trattandosi di statuizioni rispondenti all'interesse della figlia minore , CP_2 con la precisazione che gli incontri tra padre e figlia, qualora il padre si rendesse di nuovo reperibile, potranno essere riavviati soltanto in modalità protetta (luogo neutro) secondo tempi e modalità indicati dai Servizi Sociali, che il resistente avrà cura di contattare, previa adeguata preparazione della minore, tenuto conto della necessità di tutelare il benessere psicoaffettivo di quest'ultima, e previa valutazione delle condizioni e delle reali intenzioni paterne.
Le spese seguono la soccombenza, per cui le stesse devono essere poste interamente a carico del resistente.
L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA la figlia (nata il [...]) in via esclusiva alla madre, sig.ra Persona_1 [...]
demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per la minore ex art. Parte_1
337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE che gli incontri tra padre e figlia, qualora il padre si rendesse di nuovo reperibile, potranno essere riavviati soltanto in modalità protetta (luogo neutro) secondo tempi e modalità indicati dai Servizi Sociali e di dell'età evolutiva, che il resistente avrà cura di contattare, previa CP_3 adeguata preparazione della minore, tenuto conto della necessità di tutelare il benessere psicoaffettivo di quest'ultima, e previa valutazione delle condizioni e delle reali intenzioni paterne;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di CP_3 dell'età evolutiva per il monitoraggio della situazione del nucleo e per l'attivazione di tutti gli interventi di sostegno psicologico ed educativo ritenuto necessario nell'interesse della minore;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro genitore, sig.ra Controparte_1 Parte_1
, per il mantenimento della figlia , l'assegno periodico di € 300,00, da versare entro il 5
[...] CP_2 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida, per il loro intero ammontare, in € 2.905,00 (di cui € 850,50 per fase di studio, € 602 per fase introduttiva, € 1452,50 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 7768/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SCRIMAGLIO CRISTINA e dall'avv. Parte_1 BENINTENDI FABRIZIO, presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: chiede la conferma dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.;
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata , a [...] il [...]. CP_2
Con ricorso depositato in data 2/05/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento;
ha in particolare richiesto l'affidamento esclusivo rafforzato a sé della minore, allegando l'inadeguatezza paterna a prendersi cura della minore, nonché, da circa un anno prima del deposito del ricorso, il disinteresse del padre nei confronti della figlia.
Non si è costituito il convenuto, regolarmente citato in giudizio.
Acquisite le relazioni sociale e psicologica sulla situazione del nucleo e della minore, all'udienza del 21.11.24, innanzi al Giudice Relatore, la ricorrente è stata sentita personalmente;
il resistente, non costituitosi in giudizio né comparso, è stato dichiarato contumace;
i difensori della ricorrente hanno insistito nelle proprie istanze;
all'esito, con ordinanza 24.11.24, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, richiedendosi l'acquisizione di nuove relazioni da parte dei Servizi aventi in carico il nucleo, l'aggiornamento della situazione reddituale della ricorrente nonché la richiesta all'Agenzia delle Entrate di trasmettere documentazione reddituale relativa al resistente contumace.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 3.11.25, il Giudice ha invitato la ricorrente alla discussione orale. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Devono certamente essere confermati, come peraltro richiesto dalla ricorrente, i provvedimenti assunti in via provvisoria urgente nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. dal Giudice Relatore, nella quale si statuiva:
“che, in punto affidamento della minore (nata il [...], riconosciuta invalida dalla CP_2 commissione medica INPS in data 8.5.2023), la stessa debba essere affidata in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., posto che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, non risulta rispondente al superiore interesse della minore, data la presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. Controparte_1 il quale trascura la relazione con la figlia da più di due anni;
si evidenzia sul punto che la signora a seguito dei frequenti litigi avvenuti nel corso della convivenza con il compagno, anche a CP_1 causa dell'abuso di alcol, decideva di trasferirsi a fine del 2019 presso la residenza della propria madre;
anche dopo l'interruzione della convivenza, quando la minore trascorreva del tempo con il padre, assisteva a litigi tra quest'ultimo e la sua nuova compagna facendo rientro a casa della madre turbata, irritata e non curata nell'aspetto, ragioni tutte che inducevano la ricorrente a sospendere ogni visita tra il padre e minore al fine di meglio tutelare la figlia;
da fine del 2022 pertanto la minore ha interrotto ogni contatto con il padre, salvo sporadiche chiamate al telefono;
fino all'estate 2024 la ricorrente ha dichiarato in udienza di aver avuto sporadici contatti con il padre, che chiedeva notizie della salute della figlia, interrompendo poi da quel momento in avanti ogni contatto con la signora, come evidenziato anche dalla relazione sociale (nella quale si dice che il sig. contattato più CP_1 volte dall'assistente sociale, non ha risposto alle telefonate, anche perché verosimilmente, come si è appreso informalmente, dall'estate 2024 si troverebbe presso una comunità di recupero per tossicodipendenti); che, conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la Part sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della figlia con un genitore di fatto assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., debba essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la figlia minorenne (in materia di salute, CP_2 istruzione, educazione e residenza abituale, rinnovo dei documenti di identità ecc.) siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole;
che, in considerazione di quanto sopra stabilito, debba disporsi che la figlia minore mantenga CP_2 la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
che, in punto mantenimento della minore, ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze della figlia quando le tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (la ricorrente ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa 1100,00/1200,00 euro al mese e di pagare l'affitto pari ad euro 422,00 circa al mese oltre le spese, mentre dalla certificazione unica 2023 del resistente prodotta dalla sig.ra si evince che lo stesso abbia un CP_1 reddito annuo netto di circa 16.000 euro) quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig. un Controparte_1 assegno mensile di mantenimento;
che detto contributo, annualmente rivalutabile, sia da quantificare in € 300,00 mensili oltre alla partecipazione alle spese “extra” documentate come da protocollo in vigore;
che non sussistono ragioni per derogare alla regola generale di decorrenza delle statuizioni economiche a far data dal deposito del ricorso introduttivo;
che in punto visite tra la minore ed il padre, posto che parte ricorrente nulla ha richiesto nel ricorso introduttivo e che il Servizio Sociale dà atto che la minore non ha più avuto contatti con il padre e ha esternato all'assistente sociale la volontà di “non parlare di papà”, debba demandarsi al servizio sociale e NPI /Psicologia età evolutiva, che ha in carico il nucleo famigliare, di programmare secondo le modalità e tempistiche ritenute opportune dai Servizi stessi incontri tra il padre e la figlia in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, con cadenza settimanale, a condizione che il sig. CP_1 collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri e per la verifica delle proprie condizioni personali, e verificate altresì le condizioni psicoaffettive della minore;
che possano autorizzarsi i Servizi, tenuto conto dell'andamento degli incontri, a procedere a graduali ampliamenti e a sperimentare incontri anche al di fuori del luogo neutro, sempre alla presenza di personale educativo;
che debba pertanto senz'altro confermarsi la presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali, di dell'età evolutiva per il monitoraggio della situazione del nucleo e per CP_3
l'attivazione di tutti gli interventi di sostegno psicologico ed educativo ritenuto necessario nell'interesse della minore, anche volto a favorire la relazione padre-figlia”.
Alla luce della documentazione reddituale e delle relazioni socio-sanitarie da ultimo acquisite, non risultano infatti medio tempore mutate le condizioni delle parti e della minore – come già valutate in quella sede – né sono stati da parte ricorrente dedotti fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni, peraltro neppure richiesta.
Le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale devono dunque essere riportate anche nel dispositivo della presente sentenza, trattandosi di statuizioni rispondenti all'interesse della figlia minore , CP_2 con la precisazione che gli incontri tra padre e figlia, qualora il padre si rendesse di nuovo reperibile, potranno essere riavviati soltanto in modalità protetta (luogo neutro) secondo tempi e modalità indicati dai Servizi Sociali, che il resistente avrà cura di contattare, previa adeguata preparazione della minore, tenuto conto della necessità di tutelare il benessere psicoaffettivo di quest'ultima, e previa valutazione delle condizioni e delle reali intenzioni paterne.
Le spese seguono la soccombenza, per cui le stesse devono essere poste interamente a carico del resistente.
L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA la figlia (nata il [...]) in via esclusiva alla madre, sig.ra Persona_1 [...]
demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per la minore ex art. Parte_1
337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE che gli incontri tra padre e figlia, qualora il padre si rendesse di nuovo reperibile, potranno essere riavviati soltanto in modalità protetta (luogo neutro) secondo tempi e modalità indicati dai Servizi Sociali e di dell'età evolutiva, che il resistente avrà cura di contattare, previa CP_3 adeguata preparazione della minore, tenuto conto della necessità di tutelare il benessere psicoaffettivo di quest'ultima, e previa valutazione delle condizioni e delle reali intenzioni paterne;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di CP_3 dell'età evolutiva per il monitoraggio della situazione del nucleo e per l'attivazione di tutti gli interventi di sostegno psicologico ed educativo ritenuto necessario nell'interesse della minore;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro genitore, sig.ra Controparte_1 Parte_1
, per il mantenimento della figlia , l'assegno periodico di € 300,00, da versare entro il 5
[...] CP_2 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida, per il loro intero ammontare, in € 2.905,00 (di cui € 850,50 per fase di studio, € 602 per fase introduttiva, € 1452,50 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.