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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5199/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARUZZI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA TURBACCI, 10/D, 71013, SAN GIOVANNI
ROTONDO, presso il difensore avv. MARUZZI LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_1 C.F._2
SALA ANTONIO DONATO, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 125, 71014, SAN
MARCO IN LAMIS, presso il difensore avv. LA SALA ANTONIO DONATO
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli affetti civili del matrimonio, senza ulteriori incombenze stante l'assenza di casa coniugale da assegnare, l'assenza di prole minorenne o non autosufficiente e in presenza di rinuncia in sede di separazione a qualsiasi assegno di mantenimento tra gli ex coniugi.
pagina 1 di 3 Con comparsa di costituzione del 31.1.2025 si è costituita in giudizio, la sig.ra Controparte_1 aderendo alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio stante la mancata riconciliazione e il trascorrere del tempo ex lege necessario.
All'udienza del 5.2.2025 le parti personalmente comparse instavano per la trasfrmazione del procedimento contenzioso in consensuale alle condizioni fissate nella scrittura privata allegata al verbale di udienza in pari data.
Il Giudice preso atto della volontà delle parti, riservava la causa in decisione, previa rinuncia dei termini di cui all'articolo 190 cpc da parte dei procuratori costituiti, riservandosi di riferire al collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'acquisizione del parere relativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Con decreto del 15.101.2021 il Tribunale di Foggia omologava la separazione consensuale tra essi coniugi, ed in conformità, al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è stata proposta dopo essere decorso il termine di sei mesi di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui i coniugi medesimi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, nella menzionata procedura di separazione consensuale.
Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n.
898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti.
Costoro hanno ribadito il loro proposito di divorziare alle condizioni fissate nella scrittura privata del
5.2.2025 allegata al verbale di udienza in pari data, condizioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
Trattandosi di domanda proposta congiuntamente dai signori e Parte_1 Controparte_1
, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 90 e seguenti del Codice di rito per il regolamento
[...] delle spese processuali, onde nulla va disposto al riguardo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE
pronunziando sulla domanda proposta dal signor nei confronti della sig.ra Parte_1 [...]
, di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, sentito il P.M., CP_1 così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 29.6.1991, in
San Marco in Lamis, tra i signori e , regolarmente Parte_1 Controparte_1 registrato presso la residenza comunale e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune relativo all'anno 1991, al numero 5, parte II, serie B, alle condizioni di cui pagina 2 di 3 alla scrittura privata del 5.2.2025 allegata al verbale di udienza in pari data, condizioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rignano Garganico di annotare la presente sentenza - all'atto del passaggio in cosa giudicata - sul relativo atto di matrimonio;
3) Nulla per le spese e competenze di giudizio.
Così deciso, addì 14.2.2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5199/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARUZZI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA TURBACCI, 10/D, 71013, SAN GIOVANNI
ROTONDO, presso il difensore avv. MARUZZI LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_1 C.F._2
SALA ANTONIO DONATO, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 125, 71014, SAN
MARCO IN LAMIS, presso il difensore avv. LA SALA ANTONIO DONATO
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli affetti civili del matrimonio, senza ulteriori incombenze stante l'assenza di casa coniugale da assegnare, l'assenza di prole minorenne o non autosufficiente e in presenza di rinuncia in sede di separazione a qualsiasi assegno di mantenimento tra gli ex coniugi.
pagina 1 di 3 Con comparsa di costituzione del 31.1.2025 si è costituita in giudizio, la sig.ra Controparte_1 aderendo alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio stante la mancata riconciliazione e il trascorrere del tempo ex lege necessario.
All'udienza del 5.2.2025 le parti personalmente comparse instavano per la trasfrmazione del procedimento contenzioso in consensuale alle condizioni fissate nella scrittura privata allegata al verbale di udienza in pari data.
Il Giudice preso atto della volontà delle parti, riservava la causa in decisione, previa rinuncia dei termini di cui all'articolo 190 cpc da parte dei procuratori costituiti, riservandosi di riferire al collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'acquisizione del parere relativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Con decreto del 15.101.2021 il Tribunale di Foggia omologava la separazione consensuale tra essi coniugi, ed in conformità, al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è stata proposta dopo essere decorso il termine di sei mesi di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui i coniugi medesimi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, nella menzionata procedura di separazione consensuale.
Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n.
898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti.
Costoro hanno ribadito il loro proposito di divorziare alle condizioni fissate nella scrittura privata del
5.2.2025 allegata al verbale di udienza in pari data, condizioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
Trattandosi di domanda proposta congiuntamente dai signori e Parte_1 Controparte_1
, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 90 e seguenti del Codice di rito per il regolamento
[...] delle spese processuali, onde nulla va disposto al riguardo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE
pronunziando sulla domanda proposta dal signor nei confronti della sig.ra Parte_1 [...]
, di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, sentito il P.M., CP_1 così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 29.6.1991, in
San Marco in Lamis, tra i signori e , regolarmente Parte_1 Controparte_1 registrato presso la residenza comunale e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune relativo all'anno 1991, al numero 5, parte II, serie B, alle condizioni di cui pagina 2 di 3 alla scrittura privata del 5.2.2025 allegata al verbale di udienza in pari data, condizioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rignano Garganico di annotare la presente sentenza - all'atto del passaggio in cosa giudicata - sul relativo atto di matrimonio;
3) Nulla per le spese e competenze di giudizio.
Così deciso, addì 14.2.2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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