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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1452/2024 RG, introdotta da
(FOGGIA (FG), 25/12/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE COSIMO ANNA;
(FOGGIA (FG), 17/11/1986), con il patrocinio CP_1
dell'avv. DE COSIMO ANNA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio 04/09/2013, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 111/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e ciascuno di essi potrà fissare liberamente la propria residenza;
b) al fine di assicurare l'esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale e attuare pienamente il principio della bigenitorialità il figlio rimarrà affidato ad entrambi i genitori e collocato presso l'attuale Per_1
residenza della madre in Roma alla via F. Caracciolo n. 33, ove vivra'
stabilmente;
c) di conseguenza entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle giuste aspirazioni del medesimo;
d) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al figlio minore, come disposto dall'art. 337 ter c.c. …;
e) durante la settimana, previa comunicazione e accordo con la madre,
il padre potrà prendere il bambino da scuola (se in periodo scolastico) e accompagnarlo presso la residenza materna o comunque ad attività
ricreative, sportive o simili sempre compatibilmente agli impegni reciproci;
f) il minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
il padre, quindi, a fine settimana alternati, potrà andare a prendere il figlio a scuola e tenerlo con sé dal sabato alla domenica;
g) durante le vacanze scolastiche natalizie il regime di cui sopra è
sospeso e il piccolo trascorrerà con il padre ad anni alterni dal 23 Per_1
dicembre al 30 dicembre consecutivamente e successivamente dal 31
dicembre al 6 gennaio consecutivamente, così di seguito, in modo da garantire continuità e permettere al bambino di stare una settimana con la mamma e una settimana con il papà;
h) durante le vacanze pasquali, il regime di cui sopra è sospeso, e il bimbo rimarrà con il padre per la metà dei giorni consecutivi di vacanza,
alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività (1 maggio, 2 giungo, 1 novembre, 25 aprile, 29 giungo, 8
dicembre) o i ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando il criterio dell'alternanza annuale del figlio presso l'uno e l'atro genitore in base alle eSIenze di entrambi;
i) durante le vacanze estive il padre potrà avere con se il minore per 4
settimane non consecutive fino al raggiungimento del decimo anno di età o di una maggiore autonomia del figlio, mentre la madre potrà avere con sé il minore per 4 settimane consecutive. La facoltà di scelta del periodo di vacanza spetta a ciascun genitore, ad anni alternati, ed andrà comunicata all'altro coniuge entro il mese di Maggio di ciascun anno, con indicazione del luogo di vacanza, anche solo per soggiorni superiori alle 48 ore,
garantendo sempre una comunicazione telefonica giornaliera con il minore all'altro genitore;
j) il piccolo trascorrerà il giorno del suo compleanno Per_1
preferibilmente con entrambi i genitori e la festa della mamma e del papà
con il relativo genitore, di comune accordo tra i coniugi e compatibilmente con le eSIenze di entrambi;
k) il canone di locazione dell' immobile di residenza della SI.ra
, ove rimarrà collocato il minore, pari ad € 750,00 continuerà ad CP_1
essere corrisposto interamente dal SI. ogni mese, mentre Parte_1
quest'ultimo continuerà ad abitare in Roma alla via Ezio n. 34;
l) il SI. verserà per il mantenimento del figlio la Parte_1
somma di € 1.200,00 mensili da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT come per legge, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese Pt_2
straordinarie necessarie per il figlio e preventivamente concordate tra i genitori, secondo l'attuale tenore di vita, salvo le spese mediche urgenti non ricomprese nel servizio sanitario nazionale, verranno corrisposte interamente dal SI. . Le spese extra o anticipate da uno Parte_1
dei genitori verranno rimborsate previa presentazione del giustificativo di spesa nel mese successivo. Per l'individuazione delle spese ordinarie o straordinarie si farà riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma
del 17 dicembre 2014.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04/09/2013, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1452/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Orsara di Puglia in data 04/09/2013 tra (FOGGIA (FG), 25/12/1982) Parte_1
e (FOGGIA (FG), 17/11/1986) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Orsara di Puglia al n. 1, Parte I, Serie
Anno 2013, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1452/2024 RG, introdotta da
(FOGGIA (FG), 25/12/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE COSIMO ANNA;
(FOGGIA (FG), 17/11/1986), con il patrocinio CP_1
dell'avv. DE COSIMO ANNA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio 04/09/2013, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 111/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e ciascuno di essi potrà fissare liberamente la propria residenza;
b) al fine di assicurare l'esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale e attuare pienamente il principio della bigenitorialità il figlio rimarrà affidato ad entrambi i genitori e collocato presso l'attuale Per_1
residenza della madre in Roma alla via F. Caracciolo n. 33, ove vivra'
stabilmente;
c) di conseguenza entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle giuste aspirazioni del medesimo;
d) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al figlio minore, come disposto dall'art. 337 ter c.c. …;
e) durante la settimana, previa comunicazione e accordo con la madre,
il padre potrà prendere il bambino da scuola (se in periodo scolastico) e accompagnarlo presso la residenza materna o comunque ad attività
ricreative, sportive o simili sempre compatibilmente agli impegni reciproci;
f) il minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
il padre, quindi, a fine settimana alternati, potrà andare a prendere il figlio a scuola e tenerlo con sé dal sabato alla domenica;
g) durante le vacanze scolastiche natalizie il regime di cui sopra è
sospeso e il piccolo trascorrerà con il padre ad anni alterni dal 23 Per_1
dicembre al 30 dicembre consecutivamente e successivamente dal 31
dicembre al 6 gennaio consecutivamente, così di seguito, in modo da garantire continuità e permettere al bambino di stare una settimana con la mamma e una settimana con il papà;
h) durante le vacanze pasquali, il regime di cui sopra è sospeso, e il bimbo rimarrà con il padre per la metà dei giorni consecutivi di vacanza,
alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività (1 maggio, 2 giungo, 1 novembre, 25 aprile, 29 giungo, 8
dicembre) o i ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando il criterio dell'alternanza annuale del figlio presso l'uno e l'atro genitore in base alle eSIenze di entrambi;
i) durante le vacanze estive il padre potrà avere con se il minore per 4
settimane non consecutive fino al raggiungimento del decimo anno di età o di una maggiore autonomia del figlio, mentre la madre potrà avere con sé il minore per 4 settimane consecutive. La facoltà di scelta del periodo di vacanza spetta a ciascun genitore, ad anni alternati, ed andrà comunicata all'altro coniuge entro il mese di Maggio di ciascun anno, con indicazione del luogo di vacanza, anche solo per soggiorni superiori alle 48 ore,
garantendo sempre una comunicazione telefonica giornaliera con il minore all'altro genitore;
j) il piccolo trascorrerà il giorno del suo compleanno Per_1
preferibilmente con entrambi i genitori e la festa della mamma e del papà
con il relativo genitore, di comune accordo tra i coniugi e compatibilmente con le eSIenze di entrambi;
k) il canone di locazione dell' immobile di residenza della SI.ra
, ove rimarrà collocato il minore, pari ad € 750,00 continuerà ad CP_1
essere corrisposto interamente dal SI. ogni mese, mentre Parte_1
quest'ultimo continuerà ad abitare in Roma alla via Ezio n. 34;
l) il SI. verserà per il mantenimento del figlio la Parte_1
somma di € 1.200,00 mensili da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT come per legge, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese Pt_2
straordinarie necessarie per il figlio e preventivamente concordate tra i genitori, secondo l'attuale tenore di vita, salvo le spese mediche urgenti non ricomprese nel servizio sanitario nazionale, verranno corrisposte interamente dal SI. . Le spese extra o anticipate da uno Parte_1
dei genitori verranno rimborsate previa presentazione del giustificativo di spesa nel mese successivo. Per l'individuazione delle spese ordinarie o straordinarie si farà riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma
del 17 dicembre 2014.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04/09/2013, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1452/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Orsara di Puglia in data 04/09/2013 tra (FOGGIA (FG), 25/12/1982) Parte_1
e (FOGGIA (FG), 17/11/1986) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Orsara di Puglia al n. 1, Parte I, Serie
Anno 2013, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi