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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 17 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3219/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Giampaolo, con cui elettivamente domicilia in Bovalino al vico III Garibaldi 3, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
-resistente contumace-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21.06.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-001537072, n. OI-001890391 e n. OI-000507183, notificategli dall' in data 30.05.2024, CP_1 con cui si richiedeva l'importo complessivo di € 19.132,50, a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 e e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Nello specifico, deduceva la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per l'intervenuta decadenza ex art. 14 della L. 689/1981 nonché per difetto assoluto di motivazione sotto il profilo della mancata giustificazione della entità delle sanzioni comminate. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria, di volere “1) accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere le sanzioni amministrative da parte dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, con ogni conseguenza di legge;
”, vinte le distraende spese di lite. L' sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dell' che, CP_1 sebbene ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
2. Sempre preliminarmente, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 21.06.2024 a fronte della notificazione dei titoli opposti intervenuta in data 30.05.2024.
3. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità delle ordinanze ingiunzione emessa dall' nei confronti del ricorrente, quale CP_1 responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative alle annualità 2017, 2018 e 2019. Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione
o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penale, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”. D'altra parte, con l'entrata in vigora del Decreto lavoro n. 48/2023 conv. in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell' , a Parte_2 partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio 2023. Sul punto, l'art 23 prevede che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
4. Premessa la fattispecie in esame va accolta, in via assorbente l'eccezione di mancata notificazione degli atti di accertamento (prot. n. 6700.26/11/2018.0397134, prot. n. 6700.02/10/2019.0346934 del CP_1 CP_1
02.10.2019 e prot. n. 6700.12/11/2021.0508845 del 12.11.2021) sollevata CP_1 dalla parte ricorrente. Invero, a tal uopo, l'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. La norma sancisce, dunque, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in ipotesi di omessa notifica del verbale medesimo. Ciò posto, il ricorso merita di essere accolto in quanto è risultato fondato quanto dedotto dalla parte ricorrente in ordine alla mancata ricezione degli atti di accertamento prodromico all'ordinanza impugnata e alla mancanza di prova
-da parte dell' resistente, rimasto contumace- della notifica degli stessi CP_1 atti di accertamento. La mancata notifica degli atti di accertamento al contribuente determina la nullità delle ordinanze ingiunzione (cfr. Cass. n. 12832/2022), con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento delle ordinanze impugnate. Alla luce delle argomentazioni espresse, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-001537072, n. OI-001890391 e n. OI-000507183;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1 in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 17 ottobre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano