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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/09/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1514/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1514/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], ivi residente Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEMETRIO DOMENICA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Asti il 02/08/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 99, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2003, parte II, serie A, n. 99. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
Il sig. si impegna a trasferire alla signora la piena proprietà della casa già coniugale Pt_1 Parte_2 sita in Asti (AT), in Via Canuto Borelli, n. 2, Comune di Asti (AT), identificata al C.U. Comune di Asti, (AT) foglio 81 n. 1111 sub 25 categoria A/2, classe 1, consistenza 5 vani, superficie catastale 83 mq, rendita € 322,79, piano 2;
La signora si impegna a trasferire al signor la sua quota di proprietà del 50% Parte_2 Pt_1 dell'immobile sito in Asti, frazione Sessant, strada comunale Serra, identificato al C.U. Comune di Asti, (AT) foglio 2 n. 625, cat. A/2, classe 1, consistenza 5 vani, superficie catastale 164 mq, rendita
€ 113,62, piano T-1.
Tale accordo patrimoniale rappresenta elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione della controversia coniugale secondo quanto disposto dalla circolare AE n. 27/E 21.06.2012 e pertanto in sede di atto notarile di trasferimento della quota di comproprietà immobiliare i coniugi chiederanno l'applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 19, L. 74/1987;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/09/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1514/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], ivi residente Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEMETRIO DOMENICA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Asti il 02/08/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 99, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2003, parte II, serie A, n. 99. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
Il sig. si impegna a trasferire alla signora la piena proprietà della casa già coniugale Pt_1 Parte_2 sita in Asti (AT), in Via Canuto Borelli, n. 2, Comune di Asti (AT), identificata al C.U. Comune di Asti, (AT) foglio 81 n. 1111 sub 25 categoria A/2, classe 1, consistenza 5 vani, superficie catastale 83 mq, rendita € 322,79, piano 2;
La signora si impegna a trasferire al signor la sua quota di proprietà del 50% Parte_2 Pt_1 dell'immobile sito in Asti, frazione Sessant, strada comunale Serra, identificato al C.U. Comune di Asti, (AT) foglio 2 n. 625, cat. A/2, classe 1, consistenza 5 vani, superficie catastale 164 mq, rendita
€ 113,62, piano T-1.
Tale accordo patrimoniale rappresenta elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione della controversia coniugale secondo quanto disposto dalla circolare AE n. 27/E 21.06.2012 e pertanto in sede di atto notarile di trasferimento della quota di comproprietà immobiliare i coniugi chiederanno l'applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 19, L. 74/1987;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/09/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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