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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 20/05/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Giudice Vera Colella
All'esito dell' udienza del 20.5.2025 ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 310/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GROSSI ERIKA Parte_1
Contro
:
Con ricorso depositato il 23/07/2024, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale rappresentando di essere genitore affidatario del minore unitamente al coniuge sig. , Persona_1 Persona_2
giusto decreto del Tribunale per i Minorenni di Ancona del 17/04/2019 e di aver presentato in data
19/09/2022 e 28/10/2022 domanda di riconoscimento dell'assegno unico universale per i figli a carico in relazione al predetto minore. Entrambe le domande, tuttavia, sono state rigettate da con la CP_1
motivazione “non risulta soddisfatto il requisito del carico del figlio”; in sede di riesame, l' di CP_
Urbino si è limitato a replicare di aver già interessato la Direzione Centrale del caso della ricorrente, non potendo intervenire a livello territoriale.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di riconoscere il proprio diritto ad ottenere l'assegno unico per il minore e di ordinare all' INPS, Agenzia di Urbino, di Persona_1
erogare in proprio favore l'assegno unico per il minore nell'importo determinato in base ai dati reddituali risultanti dall'ISEE del nucleo familiare e corrispondendo altresì gli arretrati o, in subordine, di effettuare i versamenti con decorrenza della domanda.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta provato che, antecedentemente alla domanda di riconoscimento dell'assegno unico, il minore sia stato affidato dal Tribunale dei Minorenni di Ancona, fino al Persona_1
raggiungimento della maggiore età, alla coppia genitoriale formata dalla ricorrente e dal coniuge e che, peraltro, con il medesimo provvedimento, datato 19/04/2019, il Tribunale dei Minori abbia dichiarato la decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore la Controparte_2 Per_1
cui madre, si apprende dal provvedimento citato, era precedentemente venuta a mancare.
L'art. 6 del D. Lgs. 29/12/2021 n. 230, al comma 4, prevede espressamente che l'assegno sia riconosciuto anche qualora al minore sia stato assegnato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (“L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a CP_1
richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.”)
Con il messaggio Hermes n. 773 del 21 febbraio 2024, ha fornito le indicazioni operative CP_1
che devono essere seguite per l'inoltro della domanda di Assegno unico e universale da parte dei genitori affidatari in caso di difficoltà della famiglia di origine che privai temporaneamente il minore di un ambiente idoneo, richiedendo l'allegazione del provvedimento di affido per la verifica da parte della sede territorialmente competente.
Con il predetto messaggio, l' ha, altresì, ricordato che, qualora la domanda venga accolta, CP_1
l'importo dell'assegno è determinato sulla base del valore ISEE (se presente) del minore, in quanto il minore in affidamento temporaneo – a differenza di quello in affido preadottivo - è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 159/2013.
Risulta dalla documentazione prodotta che il provvedimento di affido sia stato comunicato all' e che nell'ISEE rilasciato a gennaio 2023 (relativo all'anno 2021), il minore è considerato CP_1
parte del nucleo familiare della richiedente.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve riconoscersi il diritto della Sig.ra a Parte_1
richiedere e ottenere l'assegno unico universale in relazione al minore a lei affidato , Persona_1
nell'importo da calcolarsi sulla base dell'ISEE di riferimento, con la decorrenza di legge prevista per il caso di tempestivo accoglimento della domanda - avanzata il 19/09/2022 .
La soccombenza del resistente ne impone la condanna a rifondere in favore della Sig.ra Pt_1
le spese del presente grado di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in
[...]
considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, accoglie le domande presentate da e pertanto: Parte_1
- DICHIARA il diritto di a percepire l'assegno unico in relazione al minore Parte_1
in qualità di affidataria del medesimo in forza del decreto del Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Ancona del 17/04/2019;
- CONDANNA l' di Urbino a versare alla Sig.ra Controparte_3 Parte_1
l'assegno unico richiesto in relazione al minore con la domanda del 19/09/2022, Persona_1
corrispondendone anche gli arretrati, oltre accessori di legge.
- CONDANNA il convenuto a rifondere a le spese di lite del presente giudizio Parte_1
liquidate in Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Urbino il 20.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Colella
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Giudice Vera Colella
All'esito dell' udienza del 20.5.2025 ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 310/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GROSSI ERIKA Parte_1
Contro
:
Con ricorso depositato il 23/07/2024, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale rappresentando di essere genitore affidatario del minore unitamente al coniuge sig. , Persona_1 Persona_2
giusto decreto del Tribunale per i Minorenni di Ancona del 17/04/2019 e di aver presentato in data
19/09/2022 e 28/10/2022 domanda di riconoscimento dell'assegno unico universale per i figli a carico in relazione al predetto minore. Entrambe le domande, tuttavia, sono state rigettate da con la CP_1
motivazione “non risulta soddisfatto il requisito del carico del figlio”; in sede di riesame, l' di CP_
Urbino si è limitato a replicare di aver già interessato la Direzione Centrale del caso della ricorrente, non potendo intervenire a livello territoriale.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di riconoscere il proprio diritto ad ottenere l'assegno unico per il minore e di ordinare all' INPS, Agenzia di Urbino, di Persona_1
erogare in proprio favore l'assegno unico per il minore nell'importo determinato in base ai dati reddituali risultanti dall'ISEE del nucleo familiare e corrispondendo altresì gli arretrati o, in subordine, di effettuare i versamenti con decorrenza della domanda.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta provato che, antecedentemente alla domanda di riconoscimento dell'assegno unico, il minore sia stato affidato dal Tribunale dei Minorenni di Ancona, fino al Persona_1
raggiungimento della maggiore età, alla coppia genitoriale formata dalla ricorrente e dal coniuge e che, peraltro, con il medesimo provvedimento, datato 19/04/2019, il Tribunale dei Minori abbia dichiarato la decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore la Controparte_2 Per_1
cui madre, si apprende dal provvedimento citato, era precedentemente venuta a mancare.
L'art. 6 del D. Lgs. 29/12/2021 n. 230, al comma 4, prevede espressamente che l'assegno sia riconosciuto anche qualora al minore sia stato assegnato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (“L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a CP_1
richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.”)
Con il messaggio Hermes n. 773 del 21 febbraio 2024, ha fornito le indicazioni operative CP_1
che devono essere seguite per l'inoltro della domanda di Assegno unico e universale da parte dei genitori affidatari in caso di difficoltà della famiglia di origine che privai temporaneamente il minore di un ambiente idoneo, richiedendo l'allegazione del provvedimento di affido per la verifica da parte della sede territorialmente competente.
Con il predetto messaggio, l' ha, altresì, ricordato che, qualora la domanda venga accolta, CP_1
l'importo dell'assegno è determinato sulla base del valore ISEE (se presente) del minore, in quanto il minore in affidamento temporaneo – a differenza di quello in affido preadottivo - è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 159/2013.
Risulta dalla documentazione prodotta che il provvedimento di affido sia stato comunicato all' e che nell'ISEE rilasciato a gennaio 2023 (relativo all'anno 2021), il minore è considerato CP_1
parte del nucleo familiare della richiedente.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve riconoscersi il diritto della Sig.ra a Parte_1
richiedere e ottenere l'assegno unico universale in relazione al minore a lei affidato , Persona_1
nell'importo da calcolarsi sulla base dell'ISEE di riferimento, con la decorrenza di legge prevista per il caso di tempestivo accoglimento della domanda - avanzata il 19/09/2022 .
La soccombenza del resistente ne impone la condanna a rifondere in favore della Sig.ra Pt_1
le spese del presente grado di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in
[...]
considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, accoglie le domande presentate da e pertanto: Parte_1
- DICHIARA il diritto di a percepire l'assegno unico in relazione al minore Parte_1
in qualità di affidataria del medesimo in forza del decreto del Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Ancona del 17/04/2019;
- CONDANNA l' di Urbino a versare alla Sig.ra Controparte_3 Parte_1
l'assegno unico richiesto in relazione al minore con la domanda del 19/09/2022, Persona_1
corrispondendone anche gli arretrati, oltre accessori di legge.
- CONDANNA il convenuto a rifondere a le spese di lite del presente giudizio Parte_1
liquidate in Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Urbino il 20.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Colella
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