Articolo 60 del Codice della navigazione
Articolo 59Articolo 61
Versione
21 aprile 1942
Art. 60.
(Autorita' competenti).

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell'ispettorato compartimentale e al capo dell'ispettorato di porto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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