TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Comune Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4194/2025 promossa da:
, con il patrocinio degli Avv.ti A.Sciolla, , Controparte_1 CP_2 CP_3
, e A.Ruggeri, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
[...] CP_4 avv.to Sciolla.
Ricorrente contro contumace. Controparte_5
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 9.6.2025, parte ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso e ha aggiornato la morosità della parte convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Cooperativa denominata “promuoveva ricorso con le forme di cui agli artt. Parte_1
281 - decies e segg. c.p.c. convenendo in giudizio e promuovendo le domande e Controparte_5 conclusioni di cui al ricorso.
Si apprendeva dalla narrativa che la convenuta era stata ammessa quale socia nella Cooperativa con delibera del CdA del 19.5.2022 e in data 14.9.2022 alla stessa era stato assegnato in godimento un pagina 1 di 5 alloggio sito in Carmagnola (TO), Via Rio Tercero n. 18/1 secondo piano, comprensivo di cantina n.
B1 2.
A far data dal mese di agosto 2022 la convenuta cessava di corrispondere il canone mensile, comprensivo delle spese.
Con comunicazione del 27.9.2023, notificata per compiuta giacenza, si invitava la convenuta a regolarizzare la morosità per i mesi di agosto 2022, marzo 2023 e dal mese di maggio 2023 sino a settembre, per un ammontare di €. 3.023,30 nel termine perentorio di 30 giorni, pena l'esclusione da socio e la decadenza dall'assegnazione (doc. 6 att.).
La convenuta non corrispondeva nulla ed anzi si rendeva ulteriormente morosa del pagamento dei successivi canoni, relativi ai mesi da ottobre e novembre 2023.
Seguiva pertanto la delibera del CdA che, constatata l'omessa sanatoria della morosità da parte della socia, ne deliberava la sua esclusione, annotata sul libro soci e comunicata alla stessa.
Nel termine di gg. 60 per opporsi, la convenuta non interponeva alcun reclamo.
Parte attrice dava infine atto di avere anche promosso la fase di negoziazione assistita, peraltro senza esito in ragione dell'omessa risposta della convenuta.
All'udienza fissata al 9.6.2025 la non si costituiva e quindi, attesa la ritualità della notifica, CP_5 veniva dichiarata contumace.
La causa è stata quindi trattenuta a decisione all'esito dell'udienza, previa rinuncia da parte della ricorrente della discussione dinanzi al Collegio. Parte_2
**
Parte attrice agisce affinché in via preliminare sia accertata la legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta dalla sua qualità di socia, domanda che attiene al rapporto societario tra le parti e alla sua estinzione, rientrando quindi nella competenza della Sezione Specializzata in materia di
Impresa, a cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sociale, riguardanti il rilascio, il pagamento dei canoni e le indennità per l'occupazione sine titulo.
Va quindi rilevato che è stata esclusa dalla Cooperativa con deliberazione del Controparte_5
C.d.A. del 30.11.2023, in ragione della situazione di morosità, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale a lei assegnato.
La suddetta domanda, da qualificarsi come domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione della convenuta, è fondata e meritevole di accoglimento.
La “ ”, è una cooperativa a proprietà indivisa e la normativa di riferimento è data Pt_1 CP_1 dalla Legge n. 179/1992, che disciplina le modalità di determinazione del canone ed i diritti dei soci pagina 2 di 5 che ottengono in godimento gli immobili. Scopo della Cooperativa è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari ed il presupposto, al fine di ottenere in godimento l'alloggio, è quello di acquisizione dello status di socio.
Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti in atti, risultano documentate le seguenti circostanze.
La Cooperativa con delibera del C.d.A. del 19.5.2022 aveva disposto l'ammissione della convenuta quale socia e successivamente alla stessa veniva attribuito il godimento dell'alloggio sociale sito in
Carmagnola, Via Rio Tercero n. 18/1 (doc. 2 ).
In ordine agli obblighi incombenti sulla convenuta, la stessa era tenuta al rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 dello Statuto;
in particolare, ai sensi dell'art. 9, lettera b) del predetto Statuto, l'esclusione dalla società viene deliberata dagli amministratori nel caso in cui il socio “ b. si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o del rinnovo della tessera di associazione annua o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell'alloggio; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente;
”
Nel caso di specie, a far data dal mese di agosto 2022 la convenuta si rendeva morosa dal pagamento del canone mensile previsto per il godimento dell'immobile sociale.
Tale circostanza è stata allegata dalla ricorrente in ricorso, documentata dall'invito a regolarizzare la morosità unitamente al riepilogo delle pendenze, notificata alla convenuta secondo le previsioni di cui al Regolamento, attinente alla disciplina per l'esclusione dei soci morosi.
Può quindi concludersi, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale ( “ Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533), che parte attrice ha adeguatamente provato l'esistenza del titolo e la fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio.
Nel termine assegnato per regolarizzare la propria posizione, la convenuta non provvedeva a sanare la morosità, rendendosi altresì morosa per i successivi canoni.
Con delibera del C.d.A. assunta in data 30.11.2023 la ai sensi di Statuto – preso atto che, Parte_2 malgrado fossero trascorsi oltre 30 gg. dalla notifica dell'invito a regolarizzare la propria morosità, la pagina 3 di 5 convenuta non aveva provveduto a sanare la situazione – deliberava la sua esclusione da socio e, conseguentemente, la decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile sociale, decisione che veniva altresì annotata sul libro Soci e notificata alla per compiuta giacenza il CP_5
27.2.2025.
La delibera di esclusione, alla luce di quanto precede, deve quindi ritenersi del tutto legittima, poiché adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'immobile sociale, essendo il presupposto per l'assegnazione lo status di socio della Cooperativa.
Le domande di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni insoluti debbono essere accolte, in ragione dell'accertata morosità e della perdita della qualità di socio, che legittimava il godimento dell'immobile.
Nel caso di specie la morosità ammonta a €. 3.895,75, per i canoni di godimento non corrisposti sino al mese di novembre 2023.
Oltre alla condanna alla corresponsione dei canoni maturati sino all'esclusione, la convenuta è altresì tenuta al pagamento dell'indennità per l'occupazione sine titulo, di cui parte attrice ha chiesto la corresponsione nella misura aggiornata al mese di maggio 2025 in €. 8.231,30, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento (doc. 9 att.).
Osserva il Tribunale in proposito che l'indennità deve essere determinata in via analogica sulla scorta del criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione (norma che statuisce come “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”), e comunque con modalità corrispondente a quanto la Cooperativa attrice avrebbe percepito dall'assegnazione ad altro socio, qualora il convenuto avesse rilasciato tempestivamente l'immobile.
Sulle somme di cui sopra, sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo;
deve al contrario essere respinta la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato alcun elemento da cui desumere un maggior danno da ritardato pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo. I compensi vengono liquidati secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00”, per le sole due prime fasi del giudizio, per la complessiva somma di € 1.696,00, non essendovi stata fase istruttoria e avendo parte ricorrente rinunciato alla discussione.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 l Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
Dichiara la legittimità dell'esclusione da socia della Cooperativa Controparte_5 Parte_1
”, ex art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale e, conseguentemente, la sua decadenza
[...] dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Carmagnola, Via Rio Tercero n. 18/1 piano
2°.
Dichiara tenuta e condanna a rilasciare immediatamente in favore della Cooperativa Controparte_5
”, il predetto alloggio sociale, libero da persone e cose. Parte_1
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla Cooperativa Controparte_5 Parte_1
”, l'importo di € 3.895,75 a titolo di canoni di godimento, oltre agli interessi di mora al saggio
[...] legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla parte attrice Controparte_5 Parte_3
, l'importo di €. 8.231,30, per indennità di occupazione sine titulo, oltre agli interessi di
[...] mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla le Controparte_5 Parte_3 spese processuali, liquidate in complessivi € 1.696,00 per onorari, € 474,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A., se dovuta ex lege, C.P.A.
Così deciso in Torino, in data 11.7.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Comune Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4194/2025 promossa da:
, con il patrocinio degli Avv.ti A.Sciolla, , Controparte_1 CP_2 CP_3
, e A.Ruggeri, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
[...] CP_4 avv.to Sciolla.
Ricorrente contro contumace. Controparte_5
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 9.6.2025, parte ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso e ha aggiornato la morosità della parte convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Cooperativa denominata “promuoveva ricorso con le forme di cui agli artt. Parte_1
281 - decies e segg. c.p.c. convenendo in giudizio e promuovendo le domande e Controparte_5 conclusioni di cui al ricorso.
Si apprendeva dalla narrativa che la convenuta era stata ammessa quale socia nella Cooperativa con delibera del CdA del 19.5.2022 e in data 14.9.2022 alla stessa era stato assegnato in godimento un pagina 1 di 5 alloggio sito in Carmagnola (TO), Via Rio Tercero n. 18/1 secondo piano, comprensivo di cantina n.
B1 2.
A far data dal mese di agosto 2022 la convenuta cessava di corrispondere il canone mensile, comprensivo delle spese.
Con comunicazione del 27.9.2023, notificata per compiuta giacenza, si invitava la convenuta a regolarizzare la morosità per i mesi di agosto 2022, marzo 2023 e dal mese di maggio 2023 sino a settembre, per un ammontare di €. 3.023,30 nel termine perentorio di 30 giorni, pena l'esclusione da socio e la decadenza dall'assegnazione (doc. 6 att.).
La convenuta non corrispondeva nulla ed anzi si rendeva ulteriormente morosa del pagamento dei successivi canoni, relativi ai mesi da ottobre e novembre 2023.
Seguiva pertanto la delibera del CdA che, constatata l'omessa sanatoria della morosità da parte della socia, ne deliberava la sua esclusione, annotata sul libro soci e comunicata alla stessa.
Nel termine di gg. 60 per opporsi, la convenuta non interponeva alcun reclamo.
Parte attrice dava infine atto di avere anche promosso la fase di negoziazione assistita, peraltro senza esito in ragione dell'omessa risposta della convenuta.
All'udienza fissata al 9.6.2025 la non si costituiva e quindi, attesa la ritualità della notifica, CP_5 veniva dichiarata contumace.
La causa è stata quindi trattenuta a decisione all'esito dell'udienza, previa rinuncia da parte della ricorrente della discussione dinanzi al Collegio. Parte_2
**
Parte attrice agisce affinché in via preliminare sia accertata la legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta dalla sua qualità di socia, domanda che attiene al rapporto societario tra le parti e alla sua estinzione, rientrando quindi nella competenza della Sezione Specializzata in materia di
Impresa, a cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sociale, riguardanti il rilascio, il pagamento dei canoni e le indennità per l'occupazione sine titulo.
Va quindi rilevato che è stata esclusa dalla Cooperativa con deliberazione del Controparte_5
C.d.A. del 30.11.2023, in ragione della situazione di morosità, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale a lei assegnato.
La suddetta domanda, da qualificarsi come domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione della convenuta, è fondata e meritevole di accoglimento.
La “ ”, è una cooperativa a proprietà indivisa e la normativa di riferimento è data Pt_1 CP_1 dalla Legge n. 179/1992, che disciplina le modalità di determinazione del canone ed i diritti dei soci pagina 2 di 5 che ottengono in godimento gli immobili. Scopo della Cooperativa è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari ed il presupposto, al fine di ottenere in godimento l'alloggio, è quello di acquisizione dello status di socio.
Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti in atti, risultano documentate le seguenti circostanze.
La Cooperativa con delibera del C.d.A. del 19.5.2022 aveva disposto l'ammissione della convenuta quale socia e successivamente alla stessa veniva attribuito il godimento dell'alloggio sociale sito in
Carmagnola, Via Rio Tercero n. 18/1 (doc. 2 ).
In ordine agli obblighi incombenti sulla convenuta, la stessa era tenuta al rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 dello Statuto;
in particolare, ai sensi dell'art. 9, lettera b) del predetto Statuto, l'esclusione dalla società viene deliberata dagli amministratori nel caso in cui il socio “ b. si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o del rinnovo della tessera di associazione annua o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell'alloggio; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente;
”
Nel caso di specie, a far data dal mese di agosto 2022 la convenuta si rendeva morosa dal pagamento del canone mensile previsto per il godimento dell'immobile sociale.
Tale circostanza è stata allegata dalla ricorrente in ricorso, documentata dall'invito a regolarizzare la morosità unitamente al riepilogo delle pendenze, notificata alla convenuta secondo le previsioni di cui al Regolamento, attinente alla disciplina per l'esclusione dei soci morosi.
Può quindi concludersi, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale ( “ Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533), che parte attrice ha adeguatamente provato l'esistenza del titolo e la fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio.
Nel termine assegnato per regolarizzare la propria posizione, la convenuta non provvedeva a sanare la morosità, rendendosi altresì morosa per i successivi canoni.
Con delibera del C.d.A. assunta in data 30.11.2023 la ai sensi di Statuto – preso atto che, Parte_2 malgrado fossero trascorsi oltre 30 gg. dalla notifica dell'invito a regolarizzare la propria morosità, la pagina 3 di 5 convenuta non aveva provveduto a sanare la situazione – deliberava la sua esclusione da socio e, conseguentemente, la decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile sociale, decisione che veniva altresì annotata sul libro Soci e notificata alla per compiuta giacenza il CP_5
27.2.2025.
La delibera di esclusione, alla luce di quanto precede, deve quindi ritenersi del tutto legittima, poiché adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'immobile sociale, essendo il presupposto per l'assegnazione lo status di socio della Cooperativa.
Le domande di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni insoluti debbono essere accolte, in ragione dell'accertata morosità e della perdita della qualità di socio, che legittimava il godimento dell'immobile.
Nel caso di specie la morosità ammonta a €. 3.895,75, per i canoni di godimento non corrisposti sino al mese di novembre 2023.
Oltre alla condanna alla corresponsione dei canoni maturati sino all'esclusione, la convenuta è altresì tenuta al pagamento dell'indennità per l'occupazione sine titulo, di cui parte attrice ha chiesto la corresponsione nella misura aggiornata al mese di maggio 2025 in €. 8.231,30, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento (doc. 9 att.).
Osserva il Tribunale in proposito che l'indennità deve essere determinata in via analogica sulla scorta del criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione (norma che statuisce come “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”), e comunque con modalità corrispondente a quanto la Cooperativa attrice avrebbe percepito dall'assegnazione ad altro socio, qualora il convenuto avesse rilasciato tempestivamente l'immobile.
Sulle somme di cui sopra, sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo;
deve al contrario essere respinta la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato alcun elemento da cui desumere un maggior danno da ritardato pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo. I compensi vengono liquidati secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00”, per le sole due prime fasi del giudizio, per la complessiva somma di € 1.696,00, non essendovi stata fase istruttoria e avendo parte ricorrente rinunciato alla discussione.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 l Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
Dichiara la legittimità dell'esclusione da socia della Cooperativa Controparte_5 Parte_1
”, ex art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale e, conseguentemente, la sua decadenza
[...] dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Carmagnola, Via Rio Tercero n. 18/1 piano
2°.
Dichiara tenuta e condanna a rilasciare immediatamente in favore della Cooperativa Controparte_5
”, il predetto alloggio sociale, libero da persone e cose. Parte_1
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla Cooperativa Controparte_5 Parte_1
”, l'importo di € 3.895,75 a titolo di canoni di godimento, oltre agli interessi di mora al saggio
[...] legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla parte attrice Controparte_5 Parte_3
, l'importo di €. 8.231,30, per indennità di occupazione sine titulo, oltre agli interessi di
[...] mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla le Controparte_5 Parte_3 spese processuali, liquidate in complessivi € 1.696,00 per onorari, € 474,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A., se dovuta ex lege, C.P.A.
Così deciso in Torino, in data 11.7.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 5 di 5