Articolo 7 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
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1 agosto 1931
Art. 7.

La scuola professionale femminile ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa.

Nella scuola professionale femminile si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, nozioni di contabilita', scienze naturali, merceologia, disegno, nozioni di storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori donneschi, lingua straniera, religione.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931