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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.2747/2021 RG, tra
Mec. rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Nicola Fusaro - attrice; CP_1
e
rappresentata e difesa dagli Avvocati Valeria Polignano e Marina Ancona Controparte_2
–convenuta; avente ad oggetto: “vendita bene mobile –recesso contratto-caparra confirmatoria- - inadempimento- risarcimento danni”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 22 gennaio 2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati per deposito memorie conclusive ex art.190 cpc vigente ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Mec. premettendo di aver acquistato dalla società convenuta, mediante accettazione della CP_1
proposta di vendita, un impianto completo per produzione, sanificazione, confezionamento di mascherine facciali, al prezzo di €190.000,00, versando l'importo di €60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria con obbligo di versare il saldo di €130.000,00 in unica soluzione dopo la consegna dell'impianto, le verifiche di regolare funzionamento, il collaudo tecnico, ha diffusamente dedotto in ordine alle fasi di consegna, installazione, verifiche di funzionamento, ai relativi termini, ai difetti riscontrati.
Ha essenzialmente esposto che:
-la consegna è avvenuta in ritardo rispetto al termine previsto;
-dopo la verifica nel contraddittorio delle parti del 30 giugno 2020, con pec del 2 luglio 2020, denunciava alla venditrice i vizi dati dalla non completa automazione dell'impianto, dalla produzione di “pezzi ad ora” inferiore a quella contrattualmente prevista, dalla necessità di più operatori dedicati alla macchina, dalle difficoltà di installazione escludenti che la macchina fosse pronta all'uso;
-anche dopo l'intervento di tecnici della società venditrice in data 6 luglio 2020, l'impianto produceva 34 pezzi al minuto a fronte dei 100 pezzi previsti;
1 -dopo una fase interlocutoria senza esito di definizione bonaria, era acclarato che l'impianto non presentava le caratteristiche indicate nella proposta di vendita, non era completamente automatizzato, non era collaudabile, non consentiva la produzione secondo il rapporto quantità- tempo di 5000-6000 pezzi ad ora;
-il contratto veniva risolto e la venditrice provvedeva al ritiro delle attrezzature restituendo la somma di €60.000,00;
-la deducente riservava ogni azione a tutela dei suoi diritti;
-la condotta inadempiente della venditrice implica il diritto dell'acquirente al pagamento del doppio della caparra ex art.1385 secondo comma e, quindi, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma ancora dovuta di €60.000,00;
-in via subordinata, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno emergente consistente in tutti gli oneri economici sostenuti per allestire ed adeguare lo spazio destinato alla produzione di mascherine, per le forniture dei materiali, per il pagamento delle retribuzioni ai soggetti destinati all'impianto, nonché del lucro cessante, tenendo conto del mancato guadagno nel periodo di massima richiesta di mascherine per effetto della pandemia da Covid-19, nonché ancora del danno non patrimoniale cagionato all'immagine commerciale già definita nel mercato.
La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda ed ha proposto domanda riconvenzionale.
Ha dedotto che:
-il contratto del 21 aprile 2020 era stato stipulato per la vendita al prezzo di €190.000,00 di una macchina per formatura di mascherine facciali sanitarie, di un impacchettatore, di una sterilizzatrice a raggi ultravioletti;
-la venditrice si proponeva anche come cliente per l'acquisto delle mascherine prodotte;
-dopo le contestazioni dell'acquirente, non risolte bonariamente, in data 29 luglio 2020, si risolveva il contratto con ritiro delle macchine e restituzione dell'importo di €60.000,00;
-le parti hanno dichiarato di far salvi i reciproci diritti;
-la narrazione di parte attrice non è corretta ed è stata svolta al solo fine di imputare responsabilità alla venditrice;
-non vi è stato ritardo nella consegna perché i beni dovevano essere consegnati il 20 maggio 2020
Parte presso lo stabilimento di Altamura, l'acquirente ha versato la caparra di €60.000,00 ed CP_1 era obbligata a trasmettere lettera bancaria di credito dell'importo di €130.000,00 da erogare dopo l'esito positivo del collaudo;
-la lettera di credito è pervenuta solo in data 14 maggio 2020, dopo 23 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
2 -la lettera di credito era necessaria per inoltrare l'ordine al produttore dell'impianto e, comunque,
l'impianto veniva ordinato il 4 maggio 2020;
-in data 27 maggio 2020, la lettera di credito subiva una modifica per la diversa indicazione del luogo di consegna dell'impianto, da contrada Jesce in Altamura a via dell'Orzo in Altamura;
-lo scarico dei beni avveniva in data 27 maggio 2020 ed il successivo 29 maggio 2020 i beni venivano dalla deducente consegnati presso un terzo stabile indicato dall'acquirente, quello di via dell'Orzo n.53;
-il luogo di consegna era un locale seminterrato, privo di impianti a norma di legge, di illuminazione, di infissi;
-il montaggio veniva completato il 3 giugno 2020 e l'impianto era pronto per il collaudo;
-la produzione mediante utilizzo dei materiali forniti dalla venditrice dava esito positivo ed infatti l'acquirente nulla osservava;
-i tecnici della venditrice raccomandavano ai dipendenti dell'acquirente di attenersi alla scheda tecnica e di utilizzare per la produzione i materiali forniti dalla venditrice;
-contrariamente alle indicazioni tecniche, la ha utilizzato rotoli di materiale a tre strati Pt_1 CP_1
preadesivati;
-a causa dell'utilizzo di diverso materiale, non idoneo, sono state manomesse parti dell'impianto come gli srotolatori;
-i tecnici della venditrice, durante i sopralluoghi, hanno evidenziato tale anomalia ed anche altre modifiche;
-la verifica tecnica del 3 giugno 2020 era stata positiva, prima che fossero apportate le modifiche all'impianto;
-per l'impianto fornito, regolarmente utilizzato, era necessario un solo operatore per sorvegliare il funzionamento e per gestire il carico/scarico;
-la velocità di 100 pezzi al minuto è da intendere quale velocità di picco, al netto dei cambi rotoli;
-la velocità del macchinario dipende sia dal materiale utilizzato, sia dalle impostazioni date dall'operatore;
-la venditrice, adducendo i limiti di produzione, ha più volte differito il termine della lettera di credito ed ha evidenziato l'avvenuta produzione di pezzi in quantità inferiore a quella invece accertata dai tecnici della venditrice;
-l'unico intento dell'acquirente era quello di ottenere una riduzione del prezzo e, per questo, non si
è raggiunta una definizione bonaria;
3 -la denuncia dei presunti vizi è stata comunque tardiva, oltre il termine previsto dall'art.1495 c.c., tenendo conto della consegna del 29 maggio 2020, della ultimazione del montaggio in data 3 giugno
2020, delle contestazioni generiche del 24 giugno 2020 e del 10 luglio 2020;
-l'attrice ha anche contestato, con il supporto di una perizia di parte, che l'impianto non fosse a norma, ma, in realtà, la venditrice ha recepito il certificato relativo ai test effettuati dal fabbricante secondo le norme europee, come attestato dall'Allegato 7, apponendo la marcatura CE;
-alcuna responsabilità può essere imputata alla venditrice;
Parte
-la nelle diverse sezioni dell'atto introduttivo, indica varie voci di danno non provate, CP_1 come quella dell'adeguamento dell'immobile di via dell'Orzo n.53 destinato per una parte della superficie alla produzione delle mascherine per il nuovo ramo aziendale con nuovo codice Ateco, oppure quelle per acquisto porte, bilance, articoli di ferramenta, oppure, ancora quelle per acquisti successivi alla risoluzione del contratto;
Parte
-l'immobile di via dell'Orzo n.53 è stato locato da per sue scelte aziendali anteriori al CP_1
periodo pandemico ed al contratto oggetto di giudizio;
-peraltro, l'immobile è stato concesso in locazione da di cui è amministratore Controparte_3
Parte unico e socio al 60%, , legale rappresentante di mentre del Controparte_4 CP_1
restante 40% sono titolari i due figli;
-gli operatori economici che hanno investito nel settore di produzione delle mascherine nel periodo pandemico lo hanno fatto acquisendo nuove competenze, mentre, il “fiutando l'affare” CP_4 si è determinato all'acquisto dell'impianto senza la contestuale capacità produttiva, imputando la responsabilità alla parte venditrice;
-l'inadempimento deve essere imputato all'acquirente e alla venditrice, in riconvenzionale, va riconosciuto il diritto alla ritenzione della caparra di €60.000,00;
-in subordine, va accertata la risoluzione del contratto per mutuo dissenso e l'acquirente va condannata al risarcimento del danno subito dalla venditrice per costo personale, per mancato impiego del personale in altre attività richieste da terzi, per utilizzo dei macchinari per due mesi da
Parte parte di con preclusione del noleggio a terzi. CP_1
-alcun marchio commerciale è stato creato per la produzione di dispositivi medici;
-dalla fattura allegata al n.24 del fascicolo di controparte risulta l'acquisto di materiale non idoneo ai mezzi di produzione forniti.
*** ** ***
L'esame della fattispecie non può prescindere dalla scrittura che le parti hanno redatto il 29 luglio Parte 2020 (cfr. allegato 11) del fascicolo . CP_1
4 Dal documento, non contestato nel giudizio, emerge il recesso bilaterale, la restituzione dell'impianto, la restituzione dell'importo di €60.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria.
Mec. ha proposto, in via principale, domanda tesa ad ottenere l'accertamento CP_1 dell'inadempimento imputabile alla società venditrice e del suo diritto ad ottenere il doppio della caparra ex art.1385 secondo comma c.c., per l'importo di €120.000,00, con condanna della società convenuta al pagamento dell'importo ancora dovuto di €60.000,00 oltre accessori.
La ha proposto domanda riconvenzionale principale al fine di ottenere Controparte_2
l'accertamento dell'inadempimento della società acquirente e del suo diritto a ritenere la caparra Parte con condanna di al pagamento della somma di €60.000,00. CP_1
Entrambe le società hanno proposto, in via subordinata e/o gradata, domande risarcitorie a vario titolo.
Come noto, la caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il recesso negoziale;
in tal caso, la stessa parte – non inadempiente – ha diritto di ritenere la caparra ricevuta o di esigere il doppio della caparra versata.
Il recesso è consentito ad una parte quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse contrattuale.
Nella indagine sulla inadempienza contrattuale, da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri cui far riferimento sono gli stessi di una vicenda processuale connotata da reciproche istanze di risoluzione, nel senso cioè di una valutazione comparativa delle condotte e della loro incidenza sul sinallagma negoziale;
si deve, quindi, verificare se, in considerazione della mancata, ritardata o inesatta esecuzione della prestazione, sia da escludere per una parte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
Nel caso di specie, va osservato che:
1) la società acquirente ha ricevuto l'impianto completo per la produzione di mascherine, con relativo manuale d'uso (il legale rappresentante della stessa società, nella scrittura del 29
5 luglio 2020, ha riservato la restituzione del documento e delle certificazioni con spedizione in plico raccomandato);
2) la “messa a punto” dell'impianto è avvenuta con l'intervento di tecnici della società venditrice;
3) nel contratto di vendita del 21 aprile 2020, è stata prevista – tra l'altro – la velocità di produzione di 100 pezzi al minuto e la modalità di funzionamento della macchina per la formatura automatica di mascherine;
4) la società acquirente ha lamentato la non completa automazione della macchina attesa la necessità del costante intervento di un operatore, la ridotta quantità di pezzi al minuto rispetto a quella prevista in contratto, la mancanza di marchiatura CE, l'inosservanza dei tempi previsti per la consegna e l'avvio dell'impianto;
5) dal contratto e dagli altri documenti prodotti non emergono dati sulla “assoluta automazione” dell'impianto, per le diverse fasi, poiché alla formatura automatica delle mascherine doveva seguire la sterilizzazione ed il confezionamento (sul punto, si rimanda anche alle valutazioni del Ctu);
6) per l'incidenza sul ciclo produttivo, in termini di funzionamento e di tempi, sono emerse le cause per effetto di modifiche unilaterali su alcune parti dell'impianto, riconosciute da
Parte con pec del 10 luglio 2020, di utilizzo di un materiale (TNT) con spessore CP_1
maggiore rispetto a quello idoneo per la macchina, che doveva essere fornito dalla stessa venditrice, nonché dell'inadeguatezza dell'impianto ad aria compressa;
7) la società venditrice ha prodotto la dichiarazione di conformità dell'impianto alle prescrizioni UE (cfr. doc. n.7);
8) i tempi di consegna e di avvio dell'impianto sono stati determinati da varie esigenze, per lo più riferite alla sfera negoziale dell'acquirente, come il differimento di consegna della lettera di credito da azionare presso per la riscossione del saldo ed il cambio di CP_5 destinazione per lo scarico dell'impianto;
9) dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, prima del giudizio, emerge che la Pt_1 CP_1
ha – comunque – svolto l'attività di produzione di mascherine, da consegnare – come prodotto finito – anche alla società venditrice (cfr. alleg.6) fascicolo convenuta);
10) dalla stessa corrispondenza emerge che il test di funzionamento dell'impianto è stato regolare in presenza dei referenti della società venditrice;
11) il documento n.24) del fascicolo di parte attrice è particolarmente rilevante poiché integra il riscontro a quanto sostenuto dalla venditrice circa l'utilizzo di materiale con spessore maggiore rispetto a quello previsto;
6 Parte 12) da tale documento emerge l'acquisto del materiale da parte della già alla fine CP_1 di maggio 2020, con ordine ad un'azienda di Acireale (Catania), tanto da far ritenere che il rallentamento di produzione, nel rapporto numero di pezzi al minuto, possa essere scaturito proprio dall'utilizzo di materiale più spesso e non adeguato alle caratteristiche dell'impianto;
13) il Consulente tecnico d'ufficio, in base a specifico quesito, ha affermato che l'anomalia indicata dall'acquirente (produzione di quantità inferiore al minuto) “potrebbe essere stata dovuta all'utilizzo di altro materiale (rotolo di tessuto con 3 strati preadesivati) avente maggiore spessore e caratteristiche tecniche differenti da quelle indicate dalla venditrice”;
14) la documentazione fotografica, ritraente la collocazione dell'impianto nei locali di
Parte
attesta uno stato di inadeguatezza complessiva, sia per la presenza non a CP_1 norma dell'alimentazione elettrica, sia per la presenza sul pavimento di tubi di passaggio dell'aria compressa;
15) per tale profilo, vi è stata una dichiarazione confessoria di , legale Controparte_4
Parte rappresentante CP_1
16) il , durante l'interrogatorio formale, ha dichiarato che il luogo destinato alla CP_4
produzione di mascherine era quello raffigurato nelle fotografie prodotte in atti;
17) lo stesso, sempre in sede di interpello, ha dichiarato testualmente che:”nei locali con superficie di circa 1300 metri, con altezza di 6 metri, si svolgeva la normale attività produttiva;
i locali in questione era regolarmente autorizzati allo svolgimento di qualsiasi attività del mio settore e, in quel lasso temporale, erano utilizzati come deposito in cui erano presenti materiali utilizzati per la mia attività imprenditoriale principale che è quella di produzione di meccanismi e reti per divani letto;
aggiungo che una sezione di questi locali era stata destinata alla produzione di mascherine e precisamente una superficie di
120/150 m2 ed avevamo allestito tale zona in conformità alla disciplina sanitaria;
non ricordo quando è stato fatto l'adeguamento per tale attività produttiva;
posso dire che abbiamo seguito l'iter di legge per ottenere le autorizzazioni ” (cfr. verbale d'udienza del 27 settembre 2023).
Quindi, le evidenze processuali attestano che:
-la ha “improvvisato” l'attività di produzione di mascherine per il notorio Pt_1 CP_1
bussines del periodo pandemico senza le competenze e le dotazioni logistiche necessarie per la produzione di presidi sanitari;
7 -la società venditrice, come dimostrato dalla corposa corrispondenza tra le parti, ha cercato più volte di assecondare le avverse richieste non senza evidenziare che le “asserite criticità” dipendevano dal concreto e non corretto utilizzo dell'impianto;
Parte
-la ha utilizzato materiale non idoneo ed ha manomesso l'impianto (modifiche CP_1
agli srotolatori per adattarli ai rotoli di materiale non forniti dalla venditrice e modifiche in altre parti);
-la società venditrice, già nella fase interlocutoria, aveva rappresentato che la quantità di 100 pezzi al minuto costituiva il picco produttivo e che occorreva tener conto dei tempi di cambio rotoli;
-le contestazioni dell'acquirente sono state puntualmente contraddette dalla venditrice nella nota inviata con pec del 15 luglio 2020;
-per il test di funzionamento del 3 giugno 2020 compiuto dai tecnici della venditrice, con esito positivo ai fini del collaudo, non vi è stata contestuale contestazione da parte dell'acquirente;
-la società venditrice, in conformità al precetto di buona fede esecutiva (art.1375 c.c.), ha anche proposto la definizione bonaria con pagamento a saldo e stralcio dell'importo di
€90.000,00, rispetto a quello dovuto di €130.000,00 (cfr. pec dell'8 luglio 2020-all.6 fascicolo convenuta).
A fronte di tali elementi, valutando comparativamente le condotte dei contraenti, ritiene il
Tribunale che il sinallagma negoziale sia stato inciso dalla condotta dell'acquirente che, probabilmente, riscontrando difficoltà operative in un settore produttivo lontano dalla sua sfera imprenditoriale, senza cooperare con correttezza, dopo aver utilizzato l'impianto in maniera inappropriata, senza – forse – conseguire l'ipotizzata redditività, ha speso il dato del
“malfunzionamento” per sciogliersi dal vincolo negoziale, declinando anche l'avversa proposta di riduzione del saldo-prezzo da €130.000,00 ad €90.000,00.
Da qui, deriva il diritto della società venditrice alla ritenzione della caparra confirmatoria secondo il disposto dell'art.1385 comma 2 c.c..
Ogni altra questione, posta in via subordinata e/o gradata, resta assorbita.
8 La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza
(art.91 cpc); la parte soccombente deve sostenere in via definitiva le spese di Ctu, liquidate con decreto del 1° settembre 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2747/2021 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
Parte
-accertata l'infondatezza della domanda principale proposta da e la fondatezza della CP_1
domanda riconvenzionale proposta da in ordine al diritto della venditrice di Controparte_2
ritenere la caparra ex art.1385 secondo comma c.c., condanna al pagamento Pt_1 CP_1 dell'importo di €60.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda riconvenzionale al saldo;
Parte
-condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate nell'importo del contributo CP_1 unificato (se versato) e nell'importo di €7.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva;
Parte
-condanna al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 1° settembre CP_1
2023.
Così deciso il 31 marzo 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.2747/2021 RG, tra
Mec. rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Nicola Fusaro - attrice; CP_1
e
rappresentata e difesa dagli Avvocati Valeria Polignano e Marina Ancona Controparte_2
–convenuta; avente ad oggetto: “vendita bene mobile –recesso contratto-caparra confirmatoria- - inadempimento- risarcimento danni”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 22 gennaio 2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati per deposito memorie conclusive ex art.190 cpc vigente ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Mec. premettendo di aver acquistato dalla società convenuta, mediante accettazione della CP_1
proposta di vendita, un impianto completo per produzione, sanificazione, confezionamento di mascherine facciali, al prezzo di €190.000,00, versando l'importo di €60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria con obbligo di versare il saldo di €130.000,00 in unica soluzione dopo la consegna dell'impianto, le verifiche di regolare funzionamento, il collaudo tecnico, ha diffusamente dedotto in ordine alle fasi di consegna, installazione, verifiche di funzionamento, ai relativi termini, ai difetti riscontrati.
Ha essenzialmente esposto che:
-la consegna è avvenuta in ritardo rispetto al termine previsto;
-dopo la verifica nel contraddittorio delle parti del 30 giugno 2020, con pec del 2 luglio 2020, denunciava alla venditrice i vizi dati dalla non completa automazione dell'impianto, dalla produzione di “pezzi ad ora” inferiore a quella contrattualmente prevista, dalla necessità di più operatori dedicati alla macchina, dalle difficoltà di installazione escludenti che la macchina fosse pronta all'uso;
-anche dopo l'intervento di tecnici della società venditrice in data 6 luglio 2020, l'impianto produceva 34 pezzi al minuto a fronte dei 100 pezzi previsti;
1 -dopo una fase interlocutoria senza esito di definizione bonaria, era acclarato che l'impianto non presentava le caratteristiche indicate nella proposta di vendita, non era completamente automatizzato, non era collaudabile, non consentiva la produzione secondo il rapporto quantità- tempo di 5000-6000 pezzi ad ora;
-il contratto veniva risolto e la venditrice provvedeva al ritiro delle attrezzature restituendo la somma di €60.000,00;
-la deducente riservava ogni azione a tutela dei suoi diritti;
-la condotta inadempiente della venditrice implica il diritto dell'acquirente al pagamento del doppio della caparra ex art.1385 secondo comma e, quindi, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma ancora dovuta di €60.000,00;
-in via subordinata, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno emergente consistente in tutti gli oneri economici sostenuti per allestire ed adeguare lo spazio destinato alla produzione di mascherine, per le forniture dei materiali, per il pagamento delle retribuzioni ai soggetti destinati all'impianto, nonché del lucro cessante, tenendo conto del mancato guadagno nel periodo di massima richiesta di mascherine per effetto della pandemia da Covid-19, nonché ancora del danno non patrimoniale cagionato all'immagine commerciale già definita nel mercato.
La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda ed ha proposto domanda riconvenzionale.
Ha dedotto che:
-il contratto del 21 aprile 2020 era stato stipulato per la vendita al prezzo di €190.000,00 di una macchina per formatura di mascherine facciali sanitarie, di un impacchettatore, di una sterilizzatrice a raggi ultravioletti;
-la venditrice si proponeva anche come cliente per l'acquisto delle mascherine prodotte;
-dopo le contestazioni dell'acquirente, non risolte bonariamente, in data 29 luglio 2020, si risolveva il contratto con ritiro delle macchine e restituzione dell'importo di €60.000,00;
-le parti hanno dichiarato di far salvi i reciproci diritti;
-la narrazione di parte attrice non è corretta ed è stata svolta al solo fine di imputare responsabilità alla venditrice;
-non vi è stato ritardo nella consegna perché i beni dovevano essere consegnati il 20 maggio 2020
Parte presso lo stabilimento di Altamura, l'acquirente ha versato la caparra di €60.000,00 ed CP_1 era obbligata a trasmettere lettera bancaria di credito dell'importo di €130.000,00 da erogare dopo l'esito positivo del collaudo;
-la lettera di credito è pervenuta solo in data 14 maggio 2020, dopo 23 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
2 -la lettera di credito era necessaria per inoltrare l'ordine al produttore dell'impianto e, comunque,
l'impianto veniva ordinato il 4 maggio 2020;
-in data 27 maggio 2020, la lettera di credito subiva una modifica per la diversa indicazione del luogo di consegna dell'impianto, da contrada Jesce in Altamura a via dell'Orzo in Altamura;
-lo scarico dei beni avveniva in data 27 maggio 2020 ed il successivo 29 maggio 2020 i beni venivano dalla deducente consegnati presso un terzo stabile indicato dall'acquirente, quello di via dell'Orzo n.53;
-il luogo di consegna era un locale seminterrato, privo di impianti a norma di legge, di illuminazione, di infissi;
-il montaggio veniva completato il 3 giugno 2020 e l'impianto era pronto per il collaudo;
-la produzione mediante utilizzo dei materiali forniti dalla venditrice dava esito positivo ed infatti l'acquirente nulla osservava;
-i tecnici della venditrice raccomandavano ai dipendenti dell'acquirente di attenersi alla scheda tecnica e di utilizzare per la produzione i materiali forniti dalla venditrice;
-contrariamente alle indicazioni tecniche, la ha utilizzato rotoli di materiale a tre strati Pt_1 CP_1
preadesivati;
-a causa dell'utilizzo di diverso materiale, non idoneo, sono state manomesse parti dell'impianto come gli srotolatori;
-i tecnici della venditrice, durante i sopralluoghi, hanno evidenziato tale anomalia ed anche altre modifiche;
-la verifica tecnica del 3 giugno 2020 era stata positiva, prima che fossero apportate le modifiche all'impianto;
-per l'impianto fornito, regolarmente utilizzato, era necessario un solo operatore per sorvegliare il funzionamento e per gestire il carico/scarico;
-la velocità di 100 pezzi al minuto è da intendere quale velocità di picco, al netto dei cambi rotoli;
-la velocità del macchinario dipende sia dal materiale utilizzato, sia dalle impostazioni date dall'operatore;
-la venditrice, adducendo i limiti di produzione, ha più volte differito il termine della lettera di credito ed ha evidenziato l'avvenuta produzione di pezzi in quantità inferiore a quella invece accertata dai tecnici della venditrice;
-l'unico intento dell'acquirente era quello di ottenere una riduzione del prezzo e, per questo, non si
è raggiunta una definizione bonaria;
3 -la denuncia dei presunti vizi è stata comunque tardiva, oltre il termine previsto dall'art.1495 c.c., tenendo conto della consegna del 29 maggio 2020, della ultimazione del montaggio in data 3 giugno
2020, delle contestazioni generiche del 24 giugno 2020 e del 10 luglio 2020;
-l'attrice ha anche contestato, con il supporto di una perizia di parte, che l'impianto non fosse a norma, ma, in realtà, la venditrice ha recepito il certificato relativo ai test effettuati dal fabbricante secondo le norme europee, come attestato dall'Allegato 7, apponendo la marcatura CE;
-alcuna responsabilità può essere imputata alla venditrice;
Parte
-la nelle diverse sezioni dell'atto introduttivo, indica varie voci di danno non provate, CP_1 come quella dell'adeguamento dell'immobile di via dell'Orzo n.53 destinato per una parte della superficie alla produzione delle mascherine per il nuovo ramo aziendale con nuovo codice Ateco, oppure quelle per acquisto porte, bilance, articoli di ferramenta, oppure, ancora quelle per acquisti successivi alla risoluzione del contratto;
Parte
-l'immobile di via dell'Orzo n.53 è stato locato da per sue scelte aziendali anteriori al CP_1
periodo pandemico ed al contratto oggetto di giudizio;
-peraltro, l'immobile è stato concesso in locazione da di cui è amministratore Controparte_3
Parte unico e socio al 60%, , legale rappresentante di mentre del Controparte_4 CP_1
restante 40% sono titolari i due figli;
-gli operatori economici che hanno investito nel settore di produzione delle mascherine nel periodo pandemico lo hanno fatto acquisendo nuove competenze, mentre, il “fiutando l'affare” CP_4 si è determinato all'acquisto dell'impianto senza la contestuale capacità produttiva, imputando la responsabilità alla parte venditrice;
-l'inadempimento deve essere imputato all'acquirente e alla venditrice, in riconvenzionale, va riconosciuto il diritto alla ritenzione della caparra di €60.000,00;
-in subordine, va accertata la risoluzione del contratto per mutuo dissenso e l'acquirente va condannata al risarcimento del danno subito dalla venditrice per costo personale, per mancato impiego del personale in altre attività richieste da terzi, per utilizzo dei macchinari per due mesi da
Parte parte di con preclusione del noleggio a terzi. CP_1
-alcun marchio commerciale è stato creato per la produzione di dispositivi medici;
-dalla fattura allegata al n.24 del fascicolo di controparte risulta l'acquisto di materiale non idoneo ai mezzi di produzione forniti.
*** ** ***
L'esame della fattispecie non può prescindere dalla scrittura che le parti hanno redatto il 29 luglio Parte 2020 (cfr. allegato 11) del fascicolo . CP_1
4 Dal documento, non contestato nel giudizio, emerge il recesso bilaterale, la restituzione dell'impianto, la restituzione dell'importo di €60.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria.
Mec. ha proposto, in via principale, domanda tesa ad ottenere l'accertamento CP_1 dell'inadempimento imputabile alla società venditrice e del suo diritto ad ottenere il doppio della caparra ex art.1385 secondo comma c.c., per l'importo di €120.000,00, con condanna della società convenuta al pagamento dell'importo ancora dovuto di €60.000,00 oltre accessori.
La ha proposto domanda riconvenzionale principale al fine di ottenere Controparte_2
l'accertamento dell'inadempimento della società acquirente e del suo diritto a ritenere la caparra Parte con condanna di al pagamento della somma di €60.000,00. CP_1
Entrambe le società hanno proposto, in via subordinata e/o gradata, domande risarcitorie a vario titolo.
Come noto, la caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il recesso negoziale;
in tal caso, la stessa parte – non inadempiente – ha diritto di ritenere la caparra ricevuta o di esigere il doppio della caparra versata.
Il recesso è consentito ad una parte quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse contrattuale.
Nella indagine sulla inadempienza contrattuale, da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri cui far riferimento sono gli stessi di una vicenda processuale connotata da reciproche istanze di risoluzione, nel senso cioè di una valutazione comparativa delle condotte e della loro incidenza sul sinallagma negoziale;
si deve, quindi, verificare se, in considerazione della mancata, ritardata o inesatta esecuzione della prestazione, sia da escludere per una parte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
Nel caso di specie, va osservato che:
1) la società acquirente ha ricevuto l'impianto completo per la produzione di mascherine, con relativo manuale d'uso (il legale rappresentante della stessa società, nella scrittura del 29
5 luglio 2020, ha riservato la restituzione del documento e delle certificazioni con spedizione in plico raccomandato);
2) la “messa a punto” dell'impianto è avvenuta con l'intervento di tecnici della società venditrice;
3) nel contratto di vendita del 21 aprile 2020, è stata prevista – tra l'altro – la velocità di produzione di 100 pezzi al minuto e la modalità di funzionamento della macchina per la formatura automatica di mascherine;
4) la società acquirente ha lamentato la non completa automazione della macchina attesa la necessità del costante intervento di un operatore, la ridotta quantità di pezzi al minuto rispetto a quella prevista in contratto, la mancanza di marchiatura CE, l'inosservanza dei tempi previsti per la consegna e l'avvio dell'impianto;
5) dal contratto e dagli altri documenti prodotti non emergono dati sulla “assoluta automazione” dell'impianto, per le diverse fasi, poiché alla formatura automatica delle mascherine doveva seguire la sterilizzazione ed il confezionamento (sul punto, si rimanda anche alle valutazioni del Ctu);
6) per l'incidenza sul ciclo produttivo, in termini di funzionamento e di tempi, sono emerse le cause per effetto di modifiche unilaterali su alcune parti dell'impianto, riconosciute da
Parte con pec del 10 luglio 2020, di utilizzo di un materiale (TNT) con spessore CP_1
maggiore rispetto a quello idoneo per la macchina, che doveva essere fornito dalla stessa venditrice, nonché dell'inadeguatezza dell'impianto ad aria compressa;
7) la società venditrice ha prodotto la dichiarazione di conformità dell'impianto alle prescrizioni UE (cfr. doc. n.7);
8) i tempi di consegna e di avvio dell'impianto sono stati determinati da varie esigenze, per lo più riferite alla sfera negoziale dell'acquirente, come il differimento di consegna della lettera di credito da azionare presso per la riscossione del saldo ed il cambio di CP_5 destinazione per lo scarico dell'impianto;
9) dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, prima del giudizio, emerge che la Pt_1 CP_1
ha – comunque – svolto l'attività di produzione di mascherine, da consegnare – come prodotto finito – anche alla società venditrice (cfr. alleg.6) fascicolo convenuta);
10) dalla stessa corrispondenza emerge che il test di funzionamento dell'impianto è stato regolare in presenza dei referenti della società venditrice;
11) il documento n.24) del fascicolo di parte attrice è particolarmente rilevante poiché integra il riscontro a quanto sostenuto dalla venditrice circa l'utilizzo di materiale con spessore maggiore rispetto a quello previsto;
6 Parte 12) da tale documento emerge l'acquisto del materiale da parte della già alla fine CP_1 di maggio 2020, con ordine ad un'azienda di Acireale (Catania), tanto da far ritenere che il rallentamento di produzione, nel rapporto numero di pezzi al minuto, possa essere scaturito proprio dall'utilizzo di materiale più spesso e non adeguato alle caratteristiche dell'impianto;
13) il Consulente tecnico d'ufficio, in base a specifico quesito, ha affermato che l'anomalia indicata dall'acquirente (produzione di quantità inferiore al minuto) “potrebbe essere stata dovuta all'utilizzo di altro materiale (rotolo di tessuto con 3 strati preadesivati) avente maggiore spessore e caratteristiche tecniche differenti da quelle indicate dalla venditrice”;
14) la documentazione fotografica, ritraente la collocazione dell'impianto nei locali di
Parte
attesta uno stato di inadeguatezza complessiva, sia per la presenza non a CP_1 norma dell'alimentazione elettrica, sia per la presenza sul pavimento di tubi di passaggio dell'aria compressa;
15) per tale profilo, vi è stata una dichiarazione confessoria di , legale Controparte_4
Parte rappresentante CP_1
16) il , durante l'interrogatorio formale, ha dichiarato che il luogo destinato alla CP_4
produzione di mascherine era quello raffigurato nelle fotografie prodotte in atti;
17) lo stesso, sempre in sede di interpello, ha dichiarato testualmente che:”nei locali con superficie di circa 1300 metri, con altezza di 6 metri, si svolgeva la normale attività produttiva;
i locali in questione era regolarmente autorizzati allo svolgimento di qualsiasi attività del mio settore e, in quel lasso temporale, erano utilizzati come deposito in cui erano presenti materiali utilizzati per la mia attività imprenditoriale principale che è quella di produzione di meccanismi e reti per divani letto;
aggiungo che una sezione di questi locali era stata destinata alla produzione di mascherine e precisamente una superficie di
120/150 m2 ed avevamo allestito tale zona in conformità alla disciplina sanitaria;
non ricordo quando è stato fatto l'adeguamento per tale attività produttiva;
posso dire che abbiamo seguito l'iter di legge per ottenere le autorizzazioni ” (cfr. verbale d'udienza del 27 settembre 2023).
Quindi, le evidenze processuali attestano che:
-la ha “improvvisato” l'attività di produzione di mascherine per il notorio Pt_1 CP_1
bussines del periodo pandemico senza le competenze e le dotazioni logistiche necessarie per la produzione di presidi sanitari;
7 -la società venditrice, come dimostrato dalla corposa corrispondenza tra le parti, ha cercato più volte di assecondare le avverse richieste non senza evidenziare che le “asserite criticità” dipendevano dal concreto e non corretto utilizzo dell'impianto;
Parte
-la ha utilizzato materiale non idoneo ed ha manomesso l'impianto (modifiche CP_1
agli srotolatori per adattarli ai rotoli di materiale non forniti dalla venditrice e modifiche in altre parti);
-la società venditrice, già nella fase interlocutoria, aveva rappresentato che la quantità di 100 pezzi al minuto costituiva il picco produttivo e che occorreva tener conto dei tempi di cambio rotoli;
-le contestazioni dell'acquirente sono state puntualmente contraddette dalla venditrice nella nota inviata con pec del 15 luglio 2020;
-per il test di funzionamento del 3 giugno 2020 compiuto dai tecnici della venditrice, con esito positivo ai fini del collaudo, non vi è stata contestuale contestazione da parte dell'acquirente;
-la società venditrice, in conformità al precetto di buona fede esecutiva (art.1375 c.c.), ha anche proposto la definizione bonaria con pagamento a saldo e stralcio dell'importo di
€90.000,00, rispetto a quello dovuto di €130.000,00 (cfr. pec dell'8 luglio 2020-all.6 fascicolo convenuta).
A fronte di tali elementi, valutando comparativamente le condotte dei contraenti, ritiene il
Tribunale che il sinallagma negoziale sia stato inciso dalla condotta dell'acquirente che, probabilmente, riscontrando difficoltà operative in un settore produttivo lontano dalla sua sfera imprenditoriale, senza cooperare con correttezza, dopo aver utilizzato l'impianto in maniera inappropriata, senza – forse – conseguire l'ipotizzata redditività, ha speso il dato del
“malfunzionamento” per sciogliersi dal vincolo negoziale, declinando anche l'avversa proposta di riduzione del saldo-prezzo da €130.000,00 ad €90.000,00.
Da qui, deriva il diritto della società venditrice alla ritenzione della caparra confirmatoria secondo il disposto dell'art.1385 comma 2 c.c..
Ogni altra questione, posta in via subordinata e/o gradata, resta assorbita.
8 La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza
(art.91 cpc); la parte soccombente deve sostenere in via definitiva le spese di Ctu, liquidate con decreto del 1° settembre 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2747/2021 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
Parte
-accertata l'infondatezza della domanda principale proposta da e la fondatezza della CP_1
domanda riconvenzionale proposta da in ordine al diritto della venditrice di Controparte_2
ritenere la caparra ex art.1385 secondo comma c.c., condanna al pagamento Pt_1 CP_1 dell'importo di €60.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda riconvenzionale al saldo;
Parte
-condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate nell'importo del contributo CP_1 unificato (se versato) e nell'importo di €7.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva;
Parte
-condanna al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 1° settembre CP_1
2023.
Così deciso il 31 marzo 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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