TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/11/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 30 OTTOBRE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 3192 /2023 R.G.
TRA
INFANTOZZI nat0 il 28/05/1959 a Napoli e difeso dall'avv. Gennaro Orlando Pt_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. OLIVA ANNA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 08.05.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità con necessitò di sostegno elevato ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3°, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda.
All'odierna udienza, disposta l'integrazione della consulenza tecnica alla luce della nuova documentazione medica depositata e per il solo beneficio dell'indennità di accompagnamento, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che il complesso morboso di cui è affetto il periziata, determinano una invalida al 100% e il riconoscimento di una disabilità con necessita di sostegno elevato ai sensi della
L.104/92 art 3 comma 3°, ma non determina l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, seppure con deambulatore.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Inoltre, il CTU all'esito del supplemento peritale ha ritenuto dover confermare la valutazione medico legale già formulata nel procedimento per ATPO evidenziando che l'istante, affetto da “Obesità con complicanze artrosiche IMC uguale 37,24. Spondilo disco artrosi con stenosi del canale lombare in soggetto con recente intervento di protesi di ginocchio destro. Sindrome depressiva endoreattiva di grave entità in trattamento farmacologico. Diabete mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Ipertensione arteriosa. Broncopatia cronica”, può essere considerato invalido nella misura del 100%, dal 2024, epoca in cui venne sottoposto ad intervento di protesi di ginocchio destro e portatore di disabilità con necessità di sostegno elevato ai seni della L.104/92 art.3 comma
3° a decorrere dalla domanda amministrativa, ma non bisognevole dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di deambulare, anche se con deambulatore, e di compiere autonomamente tutti gli atti ordinari della vita quotidiana.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato;
tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non
è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e alla relativa integrazione depositata e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del solo requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilita con necessità di sostegno elevato ai sensi della L 104/92 art. 3comma 3° a decorrere dalla domanda amministrativa del 30 novembre 2018.
2) compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone le spese di CTu, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 3 novembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 30 OTTOBRE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 3192 /2023 R.G.
TRA
INFANTOZZI nat0 il 28/05/1959 a Napoli e difeso dall'avv. Gennaro Orlando Pt_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. OLIVA ANNA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 08.05.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità con necessitò di sostegno elevato ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3°, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda.
All'odierna udienza, disposta l'integrazione della consulenza tecnica alla luce della nuova documentazione medica depositata e per il solo beneficio dell'indennità di accompagnamento, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che il complesso morboso di cui è affetto il periziata, determinano una invalida al 100% e il riconoscimento di una disabilità con necessita di sostegno elevato ai sensi della
L.104/92 art 3 comma 3°, ma non determina l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, seppure con deambulatore.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Inoltre, il CTU all'esito del supplemento peritale ha ritenuto dover confermare la valutazione medico legale già formulata nel procedimento per ATPO evidenziando che l'istante, affetto da “Obesità con complicanze artrosiche IMC uguale 37,24. Spondilo disco artrosi con stenosi del canale lombare in soggetto con recente intervento di protesi di ginocchio destro. Sindrome depressiva endoreattiva di grave entità in trattamento farmacologico. Diabete mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Ipertensione arteriosa. Broncopatia cronica”, può essere considerato invalido nella misura del 100%, dal 2024, epoca in cui venne sottoposto ad intervento di protesi di ginocchio destro e portatore di disabilità con necessità di sostegno elevato ai seni della L.104/92 art.3 comma
3° a decorrere dalla domanda amministrativa, ma non bisognevole dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di deambulare, anche se con deambulatore, e di compiere autonomamente tutti gli atti ordinari della vita quotidiana.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato;
tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non
è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e alla relativa integrazione depositata e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del solo requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilita con necessità di sostegno elevato ai sensi della L 104/92 art. 3comma 3° a decorrere dalla domanda amministrativa del 30 novembre 2018.
2) compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone le spese di CTu, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 3 novembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini