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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 1176 R.G.L. del
2019, promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in via C.da Olivastro (c.f. ), rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Danisa Duri per procura su documento informatico allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Tevere n. 114,
Gela;
- opponente -
C O N T R O
in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Vassallo sito in Cappadonna n. 20, Gela;
- opposto-
in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Castellana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gela in via Venezia n. 81/C;
- opposto-
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23/01/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.08.2019 il ricorrente indicato in epigrafe, opponeva la cartella di pagamento n. 59220120001040350 portante crediti IVS per il periodo dal 01/2012 al 03/2012 per un importo di € 1.227,51, deducendo di esserne venuto a conoscenza mediante il rilascio di un estratto di ruolo in data 20.08.2019.
Il ricorrente eccepiva, in particolare, l'illegittimità degli atti esecutivi impugnati, deducendone l'omessa notifica, riverberatasi nell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito riportato nel citato estratto di ruolo.
Con comparsa depositata in data 24.01.2020 si costituiva in giudizio l' CP_1
deducendo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dall'iscrizione a ruolo.
Con comparsa del 27.01.2020 si costituiva altresì deducendo Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva, nonché l'infondatezza nel merito.
La causa, senza l'espletamento di attività istruttoria diversa da quella puramente documentale, è stata decisa a seguito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Versandosi in tema di impugnativa di cartelle di pagamento della cui esistenza il ricorrente assume essere venuto a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell'ammissibilità della opposizione non può prescindere dall'incidenza sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).
Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione. Per tali ragioni non colgono nel segno le difese svolte dalla parte ricorrente in seno alle note depositate in data 27.02.2023, in ordine al supposto difetto di incidenza della richiamata novella legislativa sull'odierno giudizio, incoato in epoca anteriore.
Nel caso di specie l'odierno ricorrente non ha allegato alcun interesse avente i richiamati connotati, con conseguente inammissibilità della domanda.
Giova rappresentare, ai fini della statuizione in ordine alle spese di lite, che il ricorso non sarebbe invece risultato inammissibile alla stregua dei principi elaborati dalla Suprema Corte prima della richiamata sopravvenienza normativa. Invero, era in passato stato affermato che l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo era ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, avendo in tal caso l'impugnazione la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata (circostanza ricorrente nel caso di specie giacché gli enti convenuti non hanno fornito alcuna prova della notifica dell'atto impugnato), e non anche per dedurre fatti estintivi (quali la prescrizione del credito) maturati in epoca successiva alla notificazione dell'atto impositivo, non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353;
Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass.
13/10/2016, n. 20618).
Sussistono dunque gravi ed eccezionali ragioni, connesse alle citate sopravvenienze normative e giurisprudenziali, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
Così deciso in Gela il 24/01/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi