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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/07/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1612 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCHETTA Parte_1
ANTONIO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
CP_1
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
L' ha notificato in data 16 maggio 2024 un atto di precetto a CP_1 [...]
, fondato sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, - Sez. Lavoro n. Parte_1
691/2022, emessa nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 2009/2018; l'opponente ha contestato la legittimità dell'atto di precetto, rilevando l'assoluta insussistenza di un titolo esecutivo idoneo a fondare la pretesa dell' nei suoi confronti. In CP_1 particolare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, evidenziando come la sentenza n. 691/2022 non abbia disposto alcuna condanna a suo carico in favore dell' Viceversa, il Tribunale ha condannato i sopra indicati eredi al CP_1 pagamento delle spese processuali sia in favore di che dell' , non Parte_1 CP_1 risultando alcuna obbligazione della medesima opponente verso l' . CP_2
L' , regolarmente intimata, è rimasta contumace. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 2.7.25.
*
Il ricorso è fondato.
1 Deve rilevarsi come la pronuncia n. 691/2022 il Tribunale di Agrigento ha accolto il ricorso proposto da , condannando , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in qualità di eredi di al pagamento, Parte_6 Persona_1 in favore della medesima e dell' , delle spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 euro 3.000,00 per ciascuna delle due parti, oltre accessori di legge.
Tuttavia, con atto di precetto del 13 dicembre 2023, notificato il 16 maggio 2024,
l' ha intimato a il pagamento dell'importo CP_1 Parte_1 complessivo di euro 1.888,30, deducendo che la predetta somma sarebbe dovuta in forza della suddetta sentenza, a titolo di euro 1.725,00 per spese e compensi, euro 142,00 per spese del precetto ed euro 21,30 per rimborso forfettario delle spese generali.
È di palmare evidenza l'error in persona in cui è incorso l'Ente, poiché il dispositivo della senza azionata non pone alcuna statuizione di condanna in favore della , rimasta invece vittoriosa. Parte_1
Il ricorso deve, pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo della materia, del valore e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per carenza di legittimazione passiva dell'opponente; spese di lite a carico di , liquidate in euro 800,00, oltre spese, IVA e CPA, da CP_1 distrarsi.
Così deciso in Agrigento, 03/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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