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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1766/2023, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022 in esito all'udienza a trattazione scritta del 21 maggio 2025, vertente
TRA
(c.f. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. rappresentati e difesi dagli avv.ti Taccone Florian
[...] C.F._1
(c.f. ) e Sorriento Pasquale (c.f. , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Avellino, alla Via Dante n. 31: Pec:
Email_1 Email_2
appellanti
CONTRO
, P.I Controparte_1
in persona del suo amm.re p.t. sig.ra , rappresentato e difeso, in P.IVA_2 CP_2 virtù del mandato in calce, dall'avv. Emilio Paolo Sandulli (C.F. ) CodiceFiscale_4 ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Crispi n. 94 e/o la sig.ra , ed CP_3
all'indirizzo pec. Email_3
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 357/2023 pubblicata il
2.3.2023 e notificata il 3.3.2023 in materia di: risarcimento danni
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.7.2021, la Parte_1 [...]
e quest'ultima in proprio, in qualità di unica socia, convenivano in giudizio il Parte_1
, al fine di far accertare la Controparte_1
responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o a qualsiasi titolo, e, conseguentemente, ottenere il risarcimento per i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle illecite condotte e degli abusi perpetrati in loro danno.
2. A fondamento della domanda risarcitoria le attrici, premesso che la società era proprietaria dell'immobile a piano terra, distinto in C.F. al fol. 37, part. 743, sub 1, adibito a locale commerciale, ubicato nell'edificio condominiale, condotto in locazione da Pt_3 sino al 10/5/2021, lamentavano, in sintesi, di aver subito un'attività vessatoria da parte
[...]
dell'ente di gestione per il tramite del proprio amministratore (all'epoca dei fatti il sig.
volta ad ottenere dal Comune di Avellino una ordinanza di inagibilità Controparte_4
del fabbricato e conseguente ordine di abbattimento, e tanto al solo scopo di neutralizzare i diritti e le richieste di essa società di ottenere un legittimo indennizzo per la mancata fruizione del proprio locale commerciale ( sub specie di rendita da locazione) per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato, che l'assemblea condominiale, con il solo suo voto contrario, con delibera del 7.1.2020 aveva deciso di effettuare, su sollecitazione dell'amministratore, non per inesistenti vizi strutturali del palazzo ma per sola convenienza economica di profittare delle agevolazioni fiscali in vigore ( Sisma bonus ed Eco bonus). Poiché in assenza di unanimità la demo- ricostruzione non avrebbe potuto riguardare la proprietà di essa deducente, l'amministratore dell'ente, successivamente a detta delibera, con l'ausilio dei tecnici e l'avallo dei restanti condomini, aveva messo in atto una serie di iniziative finalizzate a trasformare l'iniziale progetto di demolizione volontaria in abbattimento necessario, coinvolgendo aspetti di pubblica e privata incolumità.
3. In particolare, nella ricostruzione delle attrici, l'illecito disegno del CP_1
avrebbe tratto spunto dalla caduca di calcinacci dai frontalini dei balconi e si sarebbe sostanziato: nella richiesta, da parte dell'amministratore condominiale, di intervento dei
Vigili del Fuoco nelle date del 7.3.2020 e del 7.6.2020 paventando, in entrambe le occasioni, quale causa dei distacchi, una lesione sulla parete laterale dell'edificio, provocando, così, l'emissione dell'ordinanza del Comune di Avellino del 9.6.2020 di messa in sicurezza dell'immobile, con ordine all'ente gestionale di esecuzione dei necessari lavori di ripristino delle condizioni di normalità, nella quale, tuttavia, non erano state evidenziate situazioni di pericolo di rovina e/o crollo del fabbricato come poi confermato CP_5
da successivo sopralluogo alla presenza di tecnico comunale ( cfr. verbale del 16.6.2020); nell'inerzia dell'amministratore ad adottare interventi risolutivi del problema e a dare esecuzione alla sentenza del tribunale di Avellino n. 890/2020, con cui il Comune di
Avellino era stato condannato alla ricostruzione, a sua cura e spese, del muro comune ove era presente la “lesione” più volte denunciata dallo stesso amministratore;
nella scelta, quale soluzione per evitare il rischio di caduta in strada dei calcinacci, in luogo di quella suggerita dal tecnico nominato dalla ( utilizzo di una auto-gru con piattaforma per Parte_1
rimuovere le piccole parti di intonaco rimaste)- di collocare una struttura metallica (c.d. mantovana) dimostrando l'intenzione di danneggiare la in quanto i pali del Parte_1
ponteggio erano installati davanti all'ingresso del suo locale commerciale, in modo da impedire la visuale e scoraggiare l'accesso della clientela, situazione che aveva, infatti, provocato il recesso anticipato del conduttore dal contratto di locazione;
nel deposito presso il Comune di Avellino di una relazione redatta dal tecnico incaricato dal condominio, ing.
contenente inesattezze e valutazioni di carattere personale, non suffragate da Per_1
indagini tecniche, finalizzata a far dichiarare inagibile il fabbricato condominiale;
nell'apposizione sul portone dell'edificio condominiale, in data 5/5/2021, da parte dell'amministratore di un cartello recante la dicitura “ATTENZIONE, fabbricato sgombrato da abbattere e ricostruire. Il muro di confine è pericolante (da abbattere a cura del Comune di Avellino). Il ponteggio è provvisorio a protezione dei passanti”, anch'esso volto a scoraggiato i passanti dal soffermarsi nel locale commerciale locato dalla società appellante.
4. Quanto ai danni, le attrici assumevano che le azioni finalizzate allo sgombero dell'edificio, unitamente all'apposizione della mantovana, avevano provocato non solo la cessazione del contratto di locazione esistente con la con la perdita dei Parte_3
rilevanti canoni pattuiti e di quelli futuri, ma anche il danno non patrimoniale, compreso quello morale, dell'unico socio, vista la diagnosi di quest'ultima di Parte_1
“disturbo dell'Adattamento severo”
5. Tanto esposto, richiamando gli esiti della relazione dell'ing. Persona_2
depositata nel procedimento per ATP n. 2659/2020 RG svoltosi su istanza di esse attrici, che aveva escluso criticità statiche dell'edificio ed evidenziato la necessità di mere opere di manutenzione delle parti ammalorate ( frontalini, cornicione, sottobalconi) chiedevano l'accertamento degli illeciti descritti in citazione e la declaratoria di responsabilità del ex art. 2043 c.c. o a qualsiasi titolo per il pregiudizio subito dalla società e dalla CP_1
socia in proprio, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, anche sotto forma di rimborso delle spese sostenute, nella misura determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU;
ordinarsi, altresì, al l'eliminazione della CP_1
“mantovana” e l'esecuzione dei lavori indicati nella CTU espletata in sede di ATP;
in subordine, in caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale, condannare il al pagamento dell'indennità per il mancato godimento dell'immobile per il CP_1 tempo occorrente all'esecuzione dei lavori, da determinarsi in corso di causa anche a mezzo
CTU.
6. Il si costituiva negando tutti gli addebiti e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda per totale infondatezza, vinte le spese.
7. Con la sentenza qui impugnata n. 357/2023 il tribunale irpino rigettava la domanda in base al principio della “ragione più liquida”, ritenendo che parte attrice non avesse assolto l'onere probatorio su di essa gravante, quale parte danneggiata, degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria e, in particolare, della natura persecutoria e vessatoria delle condotte poste in essere dall'amministratore e, tramite esso, dal . CP_1
8. Quanto alle ragioni in fatto e in diritto sottese alla decisione, il primo giudice faceva proprie le argomentazioni contenute del decreto n. 2622/2022 con cui la Corte di Appello di
Napoli, in sede di reclamo, nel confermare il rigetto del ricorso proposto dalla Parte_1
volto alla revoca dell'amministratore condominiale per le medesime condotte denunciate nel presente giudizio, aveva escluso il dedotto intento persecutorio dell'amministratore.
9. Aggiungeva, poi, che non erano dirimenti, perché opinabili in quanto espressione di discrezionalità tecnica, gli accertamenti (ATP) fatti eseguire da parte attrice in ordine alla stabilità statica dell'immobile e/o idoneità della mantovana apposta sui luoghi, atteso che non era quella la ragione che aveva indotto il ad adottare le determinazioni in CP_1 oggetto, nè dalla stessa poteva ricavarsi l'intento persecutorio rimasto indimostrato.
10. Quanto al mancato azionamento del titolo giudiziario nei confronti del Comune di
Avellino, riteneva che non avesse finalità emulativa in danno delle attrici ma che fosse giustificato dall'imminente realizzazione di lavori omnicomprensivi, di cui era stato, medio tempore, deliberato l'azionamento nell'assemblea del 15.11.2021.
11. Rigettava anche la domanda subordinata di rimozione della mantovana considerando che gli espletati accertamenti tecnici ante causam (relazione ATP in atti) ne avevano confermato l'idoneità al fine precostituito, mentre la convenienza, anche economica, della soluzione adottata competeva alla compagine condominiale, la cui delibera era vincolante nei confronti di tutti i condomini, ivi compresa parte attrice.
12. Infine, condannava parte attrice alla rifusione, in favore del convenuto, CP_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 12.770,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all'avv. Emilio Paolo
Sandulli, dichiaratosi antistatario, e poneva a definitivo carico di parte attrice le spese degli accertamenti tecnici espletati nell'ambito del conclusosi procedimento per ATP acquisito agli atti ed ivi già liquidate.
13. Avverso tale decisione ha proposto appello la di Parte_1 Parte_1
e quest'ultima in proprio, con quattro motivi di gravame. 14. Con il primo motivo, le appellanti, riguardo alla responsabilità del ex CP_1
art. 2043 c.c., protestano “errata, parziale, contraddittoria ed insufficiente ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Mancato esame delle argomentazioni in fatto e diritto dei deducenti”.
Assumono al riguardo che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che oggetto di lagnanza di parte attrice fosse la finalità vessatoria della delibera assunta dal Condominio di demolire e ricostruire l'edificio condominiale, ritenendo sul punto fallita la prova, quando invece, la società appellante si era doluta non della decisione della maggioranza condominiale di demo-ricostruzione, bensì di ciò che era accaduto successivamente alla delibera , ovvero le continue denunce alle autorità di pericoli alla pubblica e privata incolumità, l'esecuzione arbitraria di indagini diagnostiche e relazioni tecniche su presunti pericoli di crollo, trasmesse al Comune per ottenere l'inagibilità dell'edificio.
Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto accertare se le azioni successive alla delibera fossero legittime ovvero preordinate a imporre alla condomina dissenziente la demo- ricostruzione, pur essendo insussistente il rischio di instabilità del palazzo.
In ordine al quantum risarcitorio, contestano la decisione del tribunale di rigetto della domanda senza aver disposto una c.t.u. contabile, necessaria in quanto volta a quantificare i danni subiti da esse deducenti, fondati sulla documentazione prodotta in atti.
15. Con il secondo motivo di gravame, le appellanti si dolgono della illegittimità e infondatezza delle valutazioni circa le risultanze dell'ATP.
Sostengono, al riguardo, che il primo giudice avrebbe omesso di valutare la finalità dell'ATP richiesta da parte attrice e l'incidenza causale del comportamento di controparte nella produzione del danno, inteso anche quale esborso economico sostenuto per la difesa dei propri diritti. L'ATP non era finalizzata a contrastare la delibera assembleare di demo ricostruzione, ma a verificare lo stato dell'edificio che il condominio voleva far passare per pericolante.
16. Con il terzo mezzo, si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze dell'ATP riguardo la rimozione della mantovana. Il tecnico d'ufficio, infatti, pur avendo affermato che la mantovana era un provvedimento tecnicamente valido per evitare che la caduta degli elementi di intonaco potesse costituire pericolo per i passanti, aveva altresì evidenziato che sarebbe stato più opportuno un intervento puntuale a mezzo di piattaforma idraulica con apposizione di rete plastica sulle pareti ammalorate, in attesa degli interventi definitivi. Tale soluzione, nonostante la più sicura e quella in grado di preservare gli interessi dei proprietari dei locali commerciali, era stata ignorata dal tribunale.
E sebbene il avesse deliberato la rimozione della mantovana e la revoca della CP_1
decisione di demo ricostruzione, non aveva ancora provveduto a dare esecuzione a quanto deliberato, continuando a danneggiare gli interessi della . Parte_1
17. Con la quarta ragione le appellanti contestato la liquidazione delle spese processuali effettuata dal tribunale con applicazione della valore massimo della tabella vigente, pur in assenza delle condizioni previste dall'art. 4 DM 55/14 (complessità della controversia e numero, importanza e complessità delle questioni trattate), osservando che, nella specie, le tre domande proposte erano tutte strettamente interdipendenti , non presentavano particolari complessità dal punto di vista giuridico, avendo parte attrice denunciato l'abuso di condotte ai danni della condomina dissenziente. Inoltre, il tribunale aveva liquidato anche il compenso per la fase istruttoria, senza operare alcuna riduzione, sebbene le prove richieste non erano state ammesse e/o espletate ed aveva erroneamente posto, in via definitiva, a carico della le spese dell'ATP, nonostante l'esito Parte_1
favorevole degli accertamenti tecnici che erano stati necessitati per impedire il disegno fraudolento messo in atto dal CP_1
18. In conclusione, le appellanti hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, la riforma della decisione impugnata con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado;
in subordine la rimodulazione della condanna al pagamento delle spese processuali, ivi incluse quelle sostenute per il procedimento di ATP, riducendo, se del caso, la somma liquidata;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione ai procuratori antistatari.
19. Si è costituito il chiedendo dichiararsi Controparte_1
inammissibile l'appello e, nel merito, pronunciarsene il rigetto con condanna delle appellanti, in solido all'integrale refusione delle spese e competenze del giudizio oltre rimborso di spese generali, iva e cpa, con distrazione.
20. Con ordinanza del 24.7.2023 è stata concessa la sospensione del capo contenente la condanna alle spese in danno delle appellanti limitatamente all'importo eccedente euro
5000,00.
21. Indi la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 21.5.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, e in tale data riservata in decisione.
OSSERVATO
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 357/2023, pubblicata il 2/03/2023 è stata notificata il 3/3/2023 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 3/04/2023.
Ne deriva che il termine di trenta giorni dalla notifica previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato in riferimento all'ultimo mezzo riguardante la quantificazione delle spese del primo grado.
Dal riesame della documentazione versata in atti alla luce dei motivi di gravame, ritiene la
Corte che possa essere confermata la valutazione del primo giudice circa l'assenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, difettando l'antigiuridicità dei fatti oggetto di giudizio, dovendosi solo integrare la motivazione nei termini che seguono.
Invero, le condotte del e per esso del suo amministratore p.t., denunciate come CP_1
vessatorie e persecutorie dalle appellanti perché, a loro dire, unicamente finalizzate ad ottenere un provvedimento dell'autorità amministrativa di inagibilità del fabbricato e di ordine di demolizione coattiva onde superare il dissenso alla demo-ricostruzione dell'edificio manifestato dalla in occasione della delibera del 7.1.2020 e rendere Parte_1 applicabile la disciplina dell'art. 1128 c.c., non appaiono affatto avvinte da un intento fraudolento unicamente volto a pregiudicare le ragioni della condomina dissenziente e con unico scopo quello di elidere pretesi diritti di quest'ultima, ma rinvengono la propria giustificazione in precisi obblighi e doveri dell'ente di gestione quale custode del fabbricato ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le circostanze fattuali che risultano acclarate dalla documentazione versata in atti e appaiono dirimenti per valutare il comportamento delle parti nella vicenda in esame sono in particolare due:
- la presenza di una lesione sulla parete ovest del fabbricato condominiale, ascrivibile a responsabilità del Comune di Avellino per aver demolito, senza gli opportuni accorgimenti, il contiguo edificio condominiale posto al civico 68, giusta sentenza del tribunale di
Avellino n. 890/2020, confermata con sentenza della Corte d'Appello, prevedente la condanna dell'ente comunale a demolire e rifare il muro perimetrale in comune con l'edificio di causa;
- la caduta di calcinacci per il distacco di parti di frontalini, cornicione e sottobalconi dello stabile condominiale.
A fronte di tale oggettivo stato dell'edificio in condominio, necessitante, per un verso, del rifacimento della parete ovest lesionata, in ottemperanza alla sentenza su indicata a cura del e , per altro verso, di interventi di manutenzione di parti comuni della CP_6
facciata condominiale fronte -strada (frontalini, cornicioni, sottobalconi), appare giustificata la preoccupazione del in persona dell'amministratore p.t., di richiedere gli CP_1
interventi dei VVFF in occasione della caduta di calcinacci per accertamenti anche in ordine alla staticità del palazzo e far seguire accertamenti tecnici dal professionista di fiducia del condominio (l'ing. che già aveva avuto incarico come CTP nel contenzioso con il Per_1
Comune di Avellino, oggetto della su richiamata sentenza 890/2020), rispondendo, quale custode, di eventuali danni provocati a terzi ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, a voler seguire le argomentazioni delle appellanti e prescindere dalle ragioni sottese alla delibera del 7.1.2020 di demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale (vale a dire avvantaggiarsi dei benefici fiscali in vigore e realizzare un piano in più) che, peraltro, nel corso del precedente grado è stata superata dalla delibera del
19.10.2021 ( con cui, stante il parere sfavorevole della Sovraintendenza alla ricostruzione dell'edificio con un piano aggiuntivo, l'assemblea decideva di rinunciare al progetto di demolizione optando per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione del fabbricato condominiale), la questione della agibilità dell'edificio in condominio, della cui verifica l'amministratore si è fatto carico sollecitando accertamenti delle autorità competenti, non appare pretestuosa e finalizzata unicamente ad ottenere, in danno delle ragioni della Pt_1
, contraria alla demolizione, un ordine amministrativo di abbattimento del fabbricato,
[...]
ma piuttosto funzionale a sensibilizzare la p.a. circa l'urgenza di procedere all'esecuzione della sentenza 890/2020. In tal senso milita la considerazione che se il vero scopo del fosse stato la demolizione coattiva dell'edificio, non avrebbe coltivato fino in CP_1
appello la controversia contro il Comune di Avellino per ottenere, oltre al risarcimento dei danni, anche la condanna al ripristino del muro perimetrale lato ovest, né si sarebbe preoccupato di dare mandato all'avv. Sandulli per procedere all'esecuzione della predetta pronuncia giudiziale ( cfr. delibera del 15.11.2021).
Neanche può ritenersi, come opinato dalle appellanti, che vi sia stata una dolosa inerzia del nel non mettere in esecuzione la sentenza n. 890/2020 in danno del Comune e CP_1
nel procastinare gli interventi ripristinatori della facciata al fine di aggravare lo stato di conservazione del fabbricato sempre in vista di una sua demolizione forzata, CP_5
se si pone mente alla circostanza che la sentenza suddetta, nelle more appellata dal Comune,
è stata confermata solo nel 2022 con sentenza di secondo grado e che il CP_1
verosimilmente, come dedotto in comparsa di costituzione, abbia preferito attendere l'esito della pregressa vicenda giudiziaria prima di intraprendere costosi interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato, dovendo il Comune di Avellino procedere al rifacimento del muro perimetrale lato ovest dell'edificio stesso, secondo le prescrizioni contenute nella
CTU dell'ing. Per_3
Quanto, poi, all'apposizione del cartello con la dicitura sopra riportata, che il CP_1 non ha negato di aver posto in essere, trattasi di cautela anch'essa giustificata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. gravante sull'ente di gestione e fondata su circostanze veritiere, vale a dire l'effettivo sgombero delle unità abitative del fabbricato sovrastanti i terranei, la decisione di demolire il fabbricato ( in data 5.5.2021 era ancora vigente la delibera condominiale del 7.1.2020, superata solo da quella adottata il 19.10.2021), il pericolo costituito dal muro di confine perimetrale da abbattere a cura del Comune di
Avellino.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di affermare che le iniziative assunte dal ed etichettate come vessatorie e persecutorie dalle appellanti, non appaiono CP_1
affatto finalizzate ad arrecare esclusivo danno alla e carenti di ragioni Parte_1 giustificative nell'interesse dell'ente di gestione, come tali integranti atti emulativi o abuso del diritto da parte della maggioranza in danno della condomina dissenziente (ipotesi cui sarebbero astrattamente riconducibili le condotte in esame), ma, al contrario, volte a perseguire il bene comune del , sub specie di scongiurare la responsabilità per CP_1
danni causati a terzi da parti e di evitare inutili e costosi interventi di CP_7
manutenzione straordinaria.
Resta da esaminare la questione afferente la c.d. mantovana.
In relazione ad essa si concorda con quanto sostenuto dal primo giudice circa la validità dell'accorgimento tecnico adottato dall'amministratore condominiale per evitare la caduta di calcinacci o intonaco sulla strada, circostanza che- si aggiunge qui- di per sé ne rende legittima l'installazione, anche in presenza di dissenso della condomina, che peraltro, come emerge dalle fotografie prodotte in atti, non subisce significative limitazioni dalla presenza dell'impalcato, collocato in modo da lasciare comodo accesso al locale terraneo della Pt_1
e sufficientemente visibile l'insegna del negozio.
[...]
Le ragioni fin qui svolte comportano il rigetto dei primi tre motivi di appello, rendendo superflua la disamina della questione afferente la quantificazione dei danni.
Appare, invece, fondato il quarto motivo riguardante la liquidazione delle spese del primo grado attuata dal primo giudice mediante l'applicazione del valore massimo dello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00.
Ritiene la Corte che il thema decidendum non abbia richiesto la trattazione di questioni particolarmente complesse sotto il profilo quantitativo e qualitativo né abbia impegnato le parti in approfondimenti istruttori, che neanche si sono resi necessari. Trattasi, invece, di controversia risarcitoria di media difficoltà per la quale non si giustifica l'applicazione degli importi massimi, risultando congrui quelli medi dello scaglione su indicato.
Ne consegue che le spese vanno così rideterminate per il primo grado: fase di studio €
1701,00; fase introduttiva € 1204,00; fase di trattazione/istruttoria (da riconoscersi in presenza di memorie ex art. 183 comma 6 cpc) € 1806,00; fase decisoria € 2905,00; per un totale di € 7616,00 in luogo di € 11.142,00 liquidate nella gravata decisione. Resta, invece, ferma la liquidazione delle spese della fase cautelare, pari ad € 1.628,00, corrispondente al valore medio dello scaglione, non oggetto di impugnazione.
Le spese dell'ATP restano a carico delle appellanti, come statuito nella sentenza gravata, essendo state occasionate dalla loro infondata pretesa risarcitoria.
Le spese del presente grado, in ragione dell'accoglimento solo parziale del gravame, vanno compensate per un quarto e poste per i restanti tre quarti a carico delle appellanti, in solido, per la prevalente loro soccombenza. La liquidazione va operata con applicazione degli importi medi dello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 per l'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione per quest'ultima in mancanza di appendice scritta ex art. 190 cpc)
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da e da quest'ultima in proprio, Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 357/2023, pubblicata il 2.3.2023 , notificata il 3.3.2023, così definitivamente provvede:
1- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, liquida le spese del primo grado in complessivi € 9244,00 per compensi, in luogo di € 12.770,00, fermo nel resto il capo condannatorio;
2- conferma, nel resto la gravata sentenza;
3- compensa per ¼ le spese del presente grado e condanna le appellanti, in solido, al pagamento dei restanti ¾ in favore del appellato che liquida in complessivi € CP_1 5211,00, il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Emilio Paolo Sandulli per dichiarato anticipo
Così deciso in Napoli, li 9 luglio 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1766/2023, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022 in esito all'udienza a trattazione scritta del 21 maggio 2025, vertente
TRA
(c.f. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. rappresentati e difesi dagli avv.ti Taccone Florian
[...] C.F._1
(c.f. ) e Sorriento Pasquale (c.f. , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Avellino, alla Via Dante n. 31: Pec:
Email_1 Email_2
appellanti
CONTRO
, P.I Controparte_1
in persona del suo amm.re p.t. sig.ra , rappresentato e difeso, in P.IVA_2 CP_2 virtù del mandato in calce, dall'avv. Emilio Paolo Sandulli (C.F. ) CodiceFiscale_4 ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Crispi n. 94 e/o la sig.ra , ed CP_3
all'indirizzo pec. Email_3
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 357/2023 pubblicata il
2.3.2023 e notificata il 3.3.2023 in materia di: risarcimento danni
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.7.2021, la Parte_1 [...]
e quest'ultima in proprio, in qualità di unica socia, convenivano in giudizio il Parte_1
, al fine di far accertare la Controparte_1
responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o a qualsiasi titolo, e, conseguentemente, ottenere il risarcimento per i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle illecite condotte e degli abusi perpetrati in loro danno.
2. A fondamento della domanda risarcitoria le attrici, premesso che la società era proprietaria dell'immobile a piano terra, distinto in C.F. al fol. 37, part. 743, sub 1, adibito a locale commerciale, ubicato nell'edificio condominiale, condotto in locazione da Pt_3 sino al 10/5/2021, lamentavano, in sintesi, di aver subito un'attività vessatoria da parte
[...]
dell'ente di gestione per il tramite del proprio amministratore (all'epoca dei fatti il sig.
volta ad ottenere dal Comune di Avellino una ordinanza di inagibilità Controparte_4
del fabbricato e conseguente ordine di abbattimento, e tanto al solo scopo di neutralizzare i diritti e le richieste di essa società di ottenere un legittimo indennizzo per la mancata fruizione del proprio locale commerciale ( sub specie di rendita da locazione) per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato, che l'assemblea condominiale, con il solo suo voto contrario, con delibera del 7.1.2020 aveva deciso di effettuare, su sollecitazione dell'amministratore, non per inesistenti vizi strutturali del palazzo ma per sola convenienza economica di profittare delle agevolazioni fiscali in vigore ( Sisma bonus ed Eco bonus). Poiché in assenza di unanimità la demo- ricostruzione non avrebbe potuto riguardare la proprietà di essa deducente, l'amministratore dell'ente, successivamente a detta delibera, con l'ausilio dei tecnici e l'avallo dei restanti condomini, aveva messo in atto una serie di iniziative finalizzate a trasformare l'iniziale progetto di demolizione volontaria in abbattimento necessario, coinvolgendo aspetti di pubblica e privata incolumità.
3. In particolare, nella ricostruzione delle attrici, l'illecito disegno del CP_1
avrebbe tratto spunto dalla caduca di calcinacci dai frontalini dei balconi e si sarebbe sostanziato: nella richiesta, da parte dell'amministratore condominiale, di intervento dei
Vigili del Fuoco nelle date del 7.3.2020 e del 7.6.2020 paventando, in entrambe le occasioni, quale causa dei distacchi, una lesione sulla parete laterale dell'edificio, provocando, così, l'emissione dell'ordinanza del Comune di Avellino del 9.6.2020 di messa in sicurezza dell'immobile, con ordine all'ente gestionale di esecuzione dei necessari lavori di ripristino delle condizioni di normalità, nella quale, tuttavia, non erano state evidenziate situazioni di pericolo di rovina e/o crollo del fabbricato come poi confermato CP_5
da successivo sopralluogo alla presenza di tecnico comunale ( cfr. verbale del 16.6.2020); nell'inerzia dell'amministratore ad adottare interventi risolutivi del problema e a dare esecuzione alla sentenza del tribunale di Avellino n. 890/2020, con cui il Comune di
Avellino era stato condannato alla ricostruzione, a sua cura e spese, del muro comune ove era presente la “lesione” più volte denunciata dallo stesso amministratore;
nella scelta, quale soluzione per evitare il rischio di caduta in strada dei calcinacci, in luogo di quella suggerita dal tecnico nominato dalla ( utilizzo di una auto-gru con piattaforma per Parte_1
rimuovere le piccole parti di intonaco rimaste)- di collocare una struttura metallica (c.d. mantovana) dimostrando l'intenzione di danneggiare la in quanto i pali del Parte_1
ponteggio erano installati davanti all'ingresso del suo locale commerciale, in modo da impedire la visuale e scoraggiare l'accesso della clientela, situazione che aveva, infatti, provocato il recesso anticipato del conduttore dal contratto di locazione;
nel deposito presso il Comune di Avellino di una relazione redatta dal tecnico incaricato dal condominio, ing.
contenente inesattezze e valutazioni di carattere personale, non suffragate da Per_1
indagini tecniche, finalizzata a far dichiarare inagibile il fabbricato condominiale;
nell'apposizione sul portone dell'edificio condominiale, in data 5/5/2021, da parte dell'amministratore di un cartello recante la dicitura “ATTENZIONE, fabbricato sgombrato da abbattere e ricostruire. Il muro di confine è pericolante (da abbattere a cura del Comune di Avellino). Il ponteggio è provvisorio a protezione dei passanti”, anch'esso volto a scoraggiato i passanti dal soffermarsi nel locale commerciale locato dalla società appellante.
4. Quanto ai danni, le attrici assumevano che le azioni finalizzate allo sgombero dell'edificio, unitamente all'apposizione della mantovana, avevano provocato non solo la cessazione del contratto di locazione esistente con la con la perdita dei Parte_3
rilevanti canoni pattuiti e di quelli futuri, ma anche il danno non patrimoniale, compreso quello morale, dell'unico socio, vista la diagnosi di quest'ultima di Parte_1
“disturbo dell'Adattamento severo”
5. Tanto esposto, richiamando gli esiti della relazione dell'ing. Persona_2
depositata nel procedimento per ATP n. 2659/2020 RG svoltosi su istanza di esse attrici, che aveva escluso criticità statiche dell'edificio ed evidenziato la necessità di mere opere di manutenzione delle parti ammalorate ( frontalini, cornicione, sottobalconi) chiedevano l'accertamento degli illeciti descritti in citazione e la declaratoria di responsabilità del ex art. 2043 c.c. o a qualsiasi titolo per il pregiudizio subito dalla società e dalla CP_1
socia in proprio, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, anche sotto forma di rimborso delle spese sostenute, nella misura determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU;
ordinarsi, altresì, al l'eliminazione della CP_1
“mantovana” e l'esecuzione dei lavori indicati nella CTU espletata in sede di ATP;
in subordine, in caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale, condannare il al pagamento dell'indennità per il mancato godimento dell'immobile per il CP_1 tempo occorrente all'esecuzione dei lavori, da determinarsi in corso di causa anche a mezzo
CTU.
6. Il si costituiva negando tutti gli addebiti e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda per totale infondatezza, vinte le spese.
7. Con la sentenza qui impugnata n. 357/2023 il tribunale irpino rigettava la domanda in base al principio della “ragione più liquida”, ritenendo che parte attrice non avesse assolto l'onere probatorio su di essa gravante, quale parte danneggiata, degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria e, in particolare, della natura persecutoria e vessatoria delle condotte poste in essere dall'amministratore e, tramite esso, dal . CP_1
8. Quanto alle ragioni in fatto e in diritto sottese alla decisione, il primo giudice faceva proprie le argomentazioni contenute del decreto n. 2622/2022 con cui la Corte di Appello di
Napoli, in sede di reclamo, nel confermare il rigetto del ricorso proposto dalla Parte_1
volto alla revoca dell'amministratore condominiale per le medesime condotte denunciate nel presente giudizio, aveva escluso il dedotto intento persecutorio dell'amministratore.
9. Aggiungeva, poi, che non erano dirimenti, perché opinabili in quanto espressione di discrezionalità tecnica, gli accertamenti (ATP) fatti eseguire da parte attrice in ordine alla stabilità statica dell'immobile e/o idoneità della mantovana apposta sui luoghi, atteso che non era quella la ragione che aveva indotto il ad adottare le determinazioni in CP_1 oggetto, nè dalla stessa poteva ricavarsi l'intento persecutorio rimasto indimostrato.
10. Quanto al mancato azionamento del titolo giudiziario nei confronti del Comune di
Avellino, riteneva che non avesse finalità emulativa in danno delle attrici ma che fosse giustificato dall'imminente realizzazione di lavori omnicomprensivi, di cui era stato, medio tempore, deliberato l'azionamento nell'assemblea del 15.11.2021.
11. Rigettava anche la domanda subordinata di rimozione della mantovana considerando che gli espletati accertamenti tecnici ante causam (relazione ATP in atti) ne avevano confermato l'idoneità al fine precostituito, mentre la convenienza, anche economica, della soluzione adottata competeva alla compagine condominiale, la cui delibera era vincolante nei confronti di tutti i condomini, ivi compresa parte attrice.
12. Infine, condannava parte attrice alla rifusione, in favore del convenuto, CP_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 12.770,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all'avv. Emilio Paolo
Sandulli, dichiaratosi antistatario, e poneva a definitivo carico di parte attrice le spese degli accertamenti tecnici espletati nell'ambito del conclusosi procedimento per ATP acquisito agli atti ed ivi già liquidate.
13. Avverso tale decisione ha proposto appello la di Parte_1 Parte_1
e quest'ultima in proprio, con quattro motivi di gravame. 14. Con il primo motivo, le appellanti, riguardo alla responsabilità del ex CP_1
art. 2043 c.c., protestano “errata, parziale, contraddittoria ed insufficiente ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Mancato esame delle argomentazioni in fatto e diritto dei deducenti”.
Assumono al riguardo che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che oggetto di lagnanza di parte attrice fosse la finalità vessatoria della delibera assunta dal Condominio di demolire e ricostruire l'edificio condominiale, ritenendo sul punto fallita la prova, quando invece, la società appellante si era doluta non della decisione della maggioranza condominiale di demo-ricostruzione, bensì di ciò che era accaduto successivamente alla delibera , ovvero le continue denunce alle autorità di pericoli alla pubblica e privata incolumità, l'esecuzione arbitraria di indagini diagnostiche e relazioni tecniche su presunti pericoli di crollo, trasmesse al Comune per ottenere l'inagibilità dell'edificio.
Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto accertare se le azioni successive alla delibera fossero legittime ovvero preordinate a imporre alla condomina dissenziente la demo- ricostruzione, pur essendo insussistente il rischio di instabilità del palazzo.
In ordine al quantum risarcitorio, contestano la decisione del tribunale di rigetto della domanda senza aver disposto una c.t.u. contabile, necessaria in quanto volta a quantificare i danni subiti da esse deducenti, fondati sulla documentazione prodotta in atti.
15. Con il secondo motivo di gravame, le appellanti si dolgono della illegittimità e infondatezza delle valutazioni circa le risultanze dell'ATP.
Sostengono, al riguardo, che il primo giudice avrebbe omesso di valutare la finalità dell'ATP richiesta da parte attrice e l'incidenza causale del comportamento di controparte nella produzione del danno, inteso anche quale esborso economico sostenuto per la difesa dei propri diritti. L'ATP non era finalizzata a contrastare la delibera assembleare di demo ricostruzione, ma a verificare lo stato dell'edificio che il condominio voleva far passare per pericolante.
16. Con il terzo mezzo, si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze dell'ATP riguardo la rimozione della mantovana. Il tecnico d'ufficio, infatti, pur avendo affermato che la mantovana era un provvedimento tecnicamente valido per evitare che la caduta degli elementi di intonaco potesse costituire pericolo per i passanti, aveva altresì evidenziato che sarebbe stato più opportuno un intervento puntuale a mezzo di piattaforma idraulica con apposizione di rete plastica sulle pareti ammalorate, in attesa degli interventi definitivi. Tale soluzione, nonostante la più sicura e quella in grado di preservare gli interessi dei proprietari dei locali commerciali, era stata ignorata dal tribunale.
E sebbene il avesse deliberato la rimozione della mantovana e la revoca della CP_1
decisione di demo ricostruzione, non aveva ancora provveduto a dare esecuzione a quanto deliberato, continuando a danneggiare gli interessi della . Parte_1
17. Con la quarta ragione le appellanti contestato la liquidazione delle spese processuali effettuata dal tribunale con applicazione della valore massimo della tabella vigente, pur in assenza delle condizioni previste dall'art. 4 DM 55/14 (complessità della controversia e numero, importanza e complessità delle questioni trattate), osservando che, nella specie, le tre domande proposte erano tutte strettamente interdipendenti , non presentavano particolari complessità dal punto di vista giuridico, avendo parte attrice denunciato l'abuso di condotte ai danni della condomina dissenziente. Inoltre, il tribunale aveva liquidato anche il compenso per la fase istruttoria, senza operare alcuna riduzione, sebbene le prove richieste non erano state ammesse e/o espletate ed aveva erroneamente posto, in via definitiva, a carico della le spese dell'ATP, nonostante l'esito Parte_1
favorevole degli accertamenti tecnici che erano stati necessitati per impedire il disegno fraudolento messo in atto dal CP_1
18. In conclusione, le appellanti hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, la riforma della decisione impugnata con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado;
in subordine la rimodulazione della condanna al pagamento delle spese processuali, ivi incluse quelle sostenute per il procedimento di ATP, riducendo, se del caso, la somma liquidata;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione ai procuratori antistatari.
19. Si è costituito il chiedendo dichiararsi Controparte_1
inammissibile l'appello e, nel merito, pronunciarsene il rigetto con condanna delle appellanti, in solido all'integrale refusione delle spese e competenze del giudizio oltre rimborso di spese generali, iva e cpa, con distrazione.
20. Con ordinanza del 24.7.2023 è stata concessa la sospensione del capo contenente la condanna alle spese in danno delle appellanti limitatamente all'importo eccedente euro
5000,00.
21. Indi la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 21.5.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, e in tale data riservata in decisione.
OSSERVATO
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 357/2023, pubblicata il 2/03/2023 è stata notificata il 3/3/2023 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 3/04/2023.
Ne deriva che il termine di trenta giorni dalla notifica previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato in riferimento all'ultimo mezzo riguardante la quantificazione delle spese del primo grado.
Dal riesame della documentazione versata in atti alla luce dei motivi di gravame, ritiene la
Corte che possa essere confermata la valutazione del primo giudice circa l'assenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, difettando l'antigiuridicità dei fatti oggetto di giudizio, dovendosi solo integrare la motivazione nei termini che seguono.
Invero, le condotte del e per esso del suo amministratore p.t., denunciate come CP_1
vessatorie e persecutorie dalle appellanti perché, a loro dire, unicamente finalizzate ad ottenere un provvedimento dell'autorità amministrativa di inagibilità del fabbricato e di ordine di demolizione coattiva onde superare il dissenso alla demo-ricostruzione dell'edificio manifestato dalla in occasione della delibera del 7.1.2020 e rendere Parte_1 applicabile la disciplina dell'art. 1128 c.c., non appaiono affatto avvinte da un intento fraudolento unicamente volto a pregiudicare le ragioni della condomina dissenziente e con unico scopo quello di elidere pretesi diritti di quest'ultima, ma rinvengono la propria giustificazione in precisi obblighi e doveri dell'ente di gestione quale custode del fabbricato ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le circostanze fattuali che risultano acclarate dalla documentazione versata in atti e appaiono dirimenti per valutare il comportamento delle parti nella vicenda in esame sono in particolare due:
- la presenza di una lesione sulla parete ovest del fabbricato condominiale, ascrivibile a responsabilità del Comune di Avellino per aver demolito, senza gli opportuni accorgimenti, il contiguo edificio condominiale posto al civico 68, giusta sentenza del tribunale di
Avellino n. 890/2020, confermata con sentenza della Corte d'Appello, prevedente la condanna dell'ente comunale a demolire e rifare il muro perimetrale in comune con l'edificio di causa;
- la caduta di calcinacci per il distacco di parti di frontalini, cornicione e sottobalconi dello stabile condominiale.
A fronte di tale oggettivo stato dell'edificio in condominio, necessitante, per un verso, del rifacimento della parete ovest lesionata, in ottemperanza alla sentenza su indicata a cura del e , per altro verso, di interventi di manutenzione di parti comuni della CP_6
facciata condominiale fronte -strada (frontalini, cornicioni, sottobalconi), appare giustificata la preoccupazione del in persona dell'amministratore p.t., di richiedere gli CP_1
interventi dei VVFF in occasione della caduta di calcinacci per accertamenti anche in ordine alla staticità del palazzo e far seguire accertamenti tecnici dal professionista di fiducia del condominio (l'ing. che già aveva avuto incarico come CTP nel contenzioso con il Per_1
Comune di Avellino, oggetto della su richiamata sentenza 890/2020), rispondendo, quale custode, di eventuali danni provocati a terzi ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, a voler seguire le argomentazioni delle appellanti e prescindere dalle ragioni sottese alla delibera del 7.1.2020 di demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale (vale a dire avvantaggiarsi dei benefici fiscali in vigore e realizzare un piano in più) che, peraltro, nel corso del precedente grado è stata superata dalla delibera del
19.10.2021 ( con cui, stante il parere sfavorevole della Sovraintendenza alla ricostruzione dell'edificio con un piano aggiuntivo, l'assemblea decideva di rinunciare al progetto di demolizione optando per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione del fabbricato condominiale), la questione della agibilità dell'edificio in condominio, della cui verifica l'amministratore si è fatto carico sollecitando accertamenti delle autorità competenti, non appare pretestuosa e finalizzata unicamente ad ottenere, in danno delle ragioni della Pt_1
, contraria alla demolizione, un ordine amministrativo di abbattimento del fabbricato,
[...]
ma piuttosto funzionale a sensibilizzare la p.a. circa l'urgenza di procedere all'esecuzione della sentenza 890/2020. In tal senso milita la considerazione che se il vero scopo del fosse stato la demolizione coattiva dell'edificio, non avrebbe coltivato fino in CP_1
appello la controversia contro il Comune di Avellino per ottenere, oltre al risarcimento dei danni, anche la condanna al ripristino del muro perimetrale lato ovest, né si sarebbe preoccupato di dare mandato all'avv. Sandulli per procedere all'esecuzione della predetta pronuncia giudiziale ( cfr. delibera del 15.11.2021).
Neanche può ritenersi, come opinato dalle appellanti, che vi sia stata una dolosa inerzia del nel non mettere in esecuzione la sentenza n. 890/2020 in danno del Comune e CP_1
nel procastinare gli interventi ripristinatori della facciata al fine di aggravare lo stato di conservazione del fabbricato sempre in vista di una sua demolizione forzata, CP_5
se si pone mente alla circostanza che la sentenza suddetta, nelle more appellata dal Comune,
è stata confermata solo nel 2022 con sentenza di secondo grado e che il CP_1
verosimilmente, come dedotto in comparsa di costituzione, abbia preferito attendere l'esito della pregressa vicenda giudiziaria prima di intraprendere costosi interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato, dovendo il Comune di Avellino procedere al rifacimento del muro perimetrale lato ovest dell'edificio stesso, secondo le prescrizioni contenute nella
CTU dell'ing. Per_3
Quanto, poi, all'apposizione del cartello con la dicitura sopra riportata, che il CP_1 non ha negato di aver posto in essere, trattasi di cautela anch'essa giustificata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. gravante sull'ente di gestione e fondata su circostanze veritiere, vale a dire l'effettivo sgombero delle unità abitative del fabbricato sovrastanti i terranei, la decisione di demolire il fabbricato ( in data 5.5.2021 era ancora vigente la delibera condominiale del 7.1.2020, superata solo da quella adottata il 19.10.2021), il pericolo costituito dal muro di confine perimetrale da abbattere a cura del Comune di
Avellino.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di affermare che le iniziative assunte dal ed etichettate come vessatorie e persecutorie dalle appellanti, non appaiono CP_1
affatto finalizzate ad arrecare esclusivo danno alla e carenti di ragioni Parte_1 giustificative nell'interesse dell'ente di gestione, come tali integranti atti emulativi o abuso del diritto da parte della maggioranza in danno della condomina dissenziente (ipotesi cui sarebbero astrattamente riconducibili le condotte in esame), ma, al contrario, volte a perseguire il bene comune del , sub specie di scongiurare la responsabilità per CP_1
danni causati a terzi da parti e di evitare inutili e costosi interventi di CP_7
manutenzione straordinaria.
Resta da esaminare la questione afferente la c.d. mantovana.
In relazione ad essa si concorda con quanto sostenuto dal primo giudice circa la validità dell'accorgimento tecnico adottato dall'amministratore condominiale per evitare la caduta di calcinacci o intonaco sulla strada, circostanza che- si aggiunge qui- di per sé ne rende legittima l'installazione, anche in presenza di dissenso della condomina, che peraltro, come emerge dalle fotografie prodotte in atti, non subisce significative limitazioni dalla presenza dell'impalcato, collocato in modo da lasciare comodo accesso al locale terraneo della Pt_1
e sufficientemente visibile l'insegna del negozio.
[...]
Le ragioni fin qui svolte comportano il rigetto dei primi tre motivi di appello, rendendo superflua la disamina della questione afferente la quantificazione dei danni.
Appare, invece, fondato il quarto motivo riguardante la liquidazione delle spese del primo grado attuata dal primo giudice mediante l'applicazione del valore massimo dello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00.
Ritiene la Corte che il thema decidendum non abbia richiesto la trattazione di questioni particolarmente complesse sotto il profilo quantitativo e qualitativo né abbia impegnato le parti in approfondimenti istruttori, che neanche si sono resi necessari. Trattasi, invece, di controversia risarcitoria di media difficoltà per la quale non si giustifica l'applicazione degli importi massimi, risultando congrui quelli medi dello scaglione su indicato.
Ne consegue che le spese vanno così rideterminate per il primo grado: fase di studio €
1701,00; fase introduttiva € 1204,00; fase di trattazione/istruttoria (da riconoscersi in presenza di memorie ex art. 183 comma 6 cpc) € 1806,00; fase decisoria € 2905,00; per un totale di € 7616,00 in luogo di € 11.142,00 liquidate nella gravata decisione. Resta, invece, ferma la liquidazione delle spese della fase cautelare, pari ad € 1.628,00, corrispondente al valore medio dello scaglione, non oggetto di impugnazione.
Le spese dell'ATP restano a carico delle appellanti, come statuito nella sentenza gravata, essendo state occasionate dalla loro infondata pretesa risarcitoria.
Le spese del presente grado, in ragione dell'accoglimento solo parziale del gravame, vanno compensate per un quarto e poste per i restanti tre quarti a carico delle appellanti, in solido, per la prevalente loro soccombenza. La liquidazione va operata con applicazione degli importi medi dello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 per l'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione per quest'ultima in mancanza di appendice scritta ex art. 190 cpc)
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da e da quest'ultima in proprio, Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 357/2023, pubblicata il 2.3.2023 , notificata il 3.3.2023, così definitivamente provvede:
1- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, liquida le spese del primo grado in complessivi € 9244,00 per compensi, in luogo di € 12.770,00, fermo nel resto il capo condannatorio;
2- conferma, nel resto la gravata sentenza;
3- compensa per ¼ le spese del presente grado e condanna le appellanti, in solido, al pagamento dei restanti ¾ in favore del appellato che liquida in complessivi € CP_1 5211,00, il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Emilio Paolo Sandulli per dichiarato anticipo
Così deciso in Napoli, li 9 luglio 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello