TRIB
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/05/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
RG 217/ 2022
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 21/05/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Macoratti, in sostituzione dell'avv. Rupolo, e, per parte resistente, l'avv. Lovero.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 217/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 217/2022 promossa da: e rappresentate e difese, in forza di Parte_1 Parte_2 procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliata presso la Camera del lavoro di Gorizia a Gorizia, via Canova 1 ricorrenti
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura Organizzazione_1 depositata telematicamente, dagli avv.ti Alessandra Lovero, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Matteo Lauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Gorizia, via De Gasperi 31
resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 1 luglio 2022, e Pt_1
– figlie del defunto (04.09.1934 / Parte_2 Persona_1
18.08.2021) hanno agito in giudizio nei confronti di per Org_1 ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della neoplasia polmonare contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso e per Org_1 ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che Parte_3 avrebbe lavorato dal 09.12.1952 al 31.01.1963 alle dirette dipendenze della convenuta con mansioni di elettricista e, segnatamente, di elettrobordo, operando a bordo delle navi in costruzione ed allestimento. Nello svolgimento della sua attività di tubista, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti e in mancanza di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la sua mansione avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto sia nel caso di interventi su pareti coibentate, per la cui esecuzione doveva essere rimosso lo strato isolante, sia al momento della preparazione ed applicazione d'un impasto a base di amianto, necessario per la congiunzione dei cavi al cui interno passavano i fili elettrici.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di a Monfalcone, ove anche Org_1 [...]
è stato addetto, e sulla base delle valutazioni eseguite nel tempo Pt_3 da e da , i ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che Org_2 Org_3 ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di Per questo, Org_1 la società dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del Org_1 ricorso. Ha inoltre sostenuto l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha poi argomentato in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da in quanto, all'epoca in cui questi Parte_3 aveva prestato la sua attività lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia esitata nell'evento mortale e la prestazione lavorativa svolta da nell'interesse della società. Parte_3
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico e documentale [cfr. doc. 4 Parte_3 ricorrenti]. Non è inoltre contestato che egli sia stato impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
4.1 Una descrizione delle sue mansioni si può già evincere, in via documentale, dalla relazione che, sebbene formata nel 1991, è Org_2 stata indicata – senza che abbia eccepito alcunché in Org_1 proposito - come descrittiva della mansione coinvolta. Vi si legge che «gli elettricisti di bordo effettuano la manutenzione e la riparazione degli impianti di saldatura manuale ed automatica, assistono i mezzi di sollevamento provvisori (gru radiali) per il montaggio di ponteggi e impalcature, assistono gli impianti di unità operative di saldatura, effettuano la lettura ed il controllo della strumentazione elettrica. Essi lavorano contemporaneamente agli altri operai addetti al montaggio dei blocchi prefabbricati (…). Gli elettricisti di bordo lavorano in collaborazione con carpentieri, calafati e saldatori ai quali prestano la loro assistenza per poterne consentire l'avanzamento dei lavori» [cfr. doc. 47 ricorrente]. Tale quadro si salda, sempre in chiave documentale, con un primo parere tecnico del del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea Org_3 come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) elettricista (elettrobordo)…» [cfr. doc. 41 ricorrente]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977» [cfr. doc. 42 ricorrente].
4.2 L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione all'amianto di Parte_3
elettrobordo dal 1966 al 1993, ha riferito che Tes_1
l'elettrobordo «lavorava a contatto con l'amianto perché lavoravamo molto vicini a tubi isolati con coppelle in questo materiale. Mi pare che dell'isolamento se ne occupasse una ditta di nome . Quando Org_4 legavamo i cavi dovevamo agire in prossimità dell'amianto, che veniva adattato a seconda delle dimensioni necessarie mediante dei tagli in nostra presenza. Capitava che, allo scopo, rimuovessimo noi stessi strati d'amianto già predisposti per l'isolamento. Non utilizzavamo mascherine o altre protezioni di sorta».
elettrobordo presso dal 1974 al Testimone_2 Org_1
1980, ha riferito che «mi capitava, in alcuni casi, di dover rimuovere l'amianto dalle apparecchiature su cui dovevo intervenire…L'amianto non era impiegato per tenere insieme i fili. Non mi risulta che i cavi elettrici nei sommergibili avessero particolari fibre in amianto. Avevano dei particolari isolamenti, consistenti in corazze verniciate con un materiale che tuttavia non sono in grado di identificare. Contemporaneamente a me, operavano anche tutti gli altri operai, ivi compresi saldatori e tubisti. Le loro attività implicavano l'utilizzo di amianto. Era il materiale da loro utilizzato come isolante… Durante le lavorazioni dell'elettrobordo capitava che venisse applicata sulle caldaie e sulle apparecchiature una malta isolante a base d'amianto. Credo che la malta venisse prodotta all'esterno e poi portata a bordo per l'applicazione».
elettrobordo dal 1981 al 2000, ha confermato che Persona_2 anche in un'epoca successiva a quella che ha coinvolto Org_5
[...] 1 Sentito all'udienza del 20.09.2023.
[...] 2 Sentito all'udienza dell'08.02.2023. 3 Sentito all'udienza del 06.06.2023. l'elettrobordo operava «a contatto diretto con operatori che lavoravano l'amianto. Intendo dire che contestualmente alla mia attività di elettrobordo, venivano svolte lavorazioni che implicavano il diretto utilizzo d'amianto. Mi riferisco alla coibentazione dei tubi;
la polvere d'amianto veniva trasformata in una malta e applicata ai tubi…».
ha poi riferito che l'ambiente era polveroso. «Le lavorazioni CP_1 che ho descritto – ha spiegato il teste -, specialmente quelle dei saldatori sulle navi, generavano molta polvere. La mia categoria non disponeva di dpi e mascherine. Talvolta si vedevano i saldatori con mascherina e operai con tubi aspiranti, ma questi strumenti non erano a disposizione dell'elettrobordo. La polvere presente sul luogo veniva rimossa con le manichette. Ognuno si puliva il proprio spazio. Non so dire se vi fossero ditte che si occupassero delle pulizie…a fine giornata i miei indumenti, così come la mia persona, erano sporche di polvere. Rimuovevo la polvere grossolanamente dalla tuta con un po' di aria e procedevo alla pulizia più profonda a casa». Testi Nello stesso senso s'è espresso anche «l'ambiente era molto polveroso. Le pulizie erano eseguite da spazzini…Noi trovavamo quindi l'ambiente molto polveroso e gli spazzini si limitavano a pulizie sommarie che non rimuovevano la polvere se non in modo molto parziale. Benché non visibile, la polvere era percepibile…».
4.3. A fronte di questi dati, può ritenersi che questi abbia operato in un ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 5. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956
– 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…»
[Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di dal 1970 al 1980,: Org_1
«Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 6. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, Parte_3 va considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di ha Parte_3 evidenziato che «unendo le risultanze autoptiche ai dati desunti dalla cartella clinica del ricovero avvenuto negli ultimi giorni di vita, è possibile affermare che al momento del decesso, oltre alla patologia neoplastica le uniche altre patologie attivamente presenti nel Sig. erano, nello specifico: diabete mellito di tipo 2, fibrillazione Pt_3 atriale in terapia anticoagulante, cardiopatia dilatativa in fase ipertrofica e pleurite fibrinosa destra. L'Anatomopatologo che refertava gli esiti dell'esame autoptico non poneva tali patologie direttamente in correlazione con la causa primaria del decesso, da egli attribuita alla neoplasia polmonare. La presenza di diabete mellito e di fibrillazione atriale è un dato desunto esclusivamente dalla sezione anamnestica di visite specialistiche e della cartella clinica, in quanto non ha correlati anatomo-patologici rilevabili in sede autoptica. La cardiopatia dilatativa in fase ipertrofica veniva attribuita ad una genesi multifattoriale (ipossico-ischemica, tossico-dismetabolica e senile). La pleurite fibrinosa dallo stesso lato della neoplasia polmonare (a destra), seppur non specificato nel referto autoptico, potrebbe essere considerata un fenomeno reattivo conseguente alla presenza della neoplasia stessa. Dal punto di vista anamnestico, è utile tenere conto di due aspetti rilevanti:
• in varie fonti della documentazione sanitaria è riportato che il Sig. è sempre stato non fumatore;
Pt_3
• nelle stesse fonti è riportato il riferimento a un episodio di tubercolosi polmonare nel 1956, trattata con terapia antibiotica specifica nel sanatorio di Sondalo per 6 mesi.
Relativamente alla patologia che ha portato al decesso, caratterizzata come carcinoma squamocellulare del polmone, consiste nella proliferazione incontrollata delle cellule squamose che rivestono le vie aeree di medio e grosso calibro. Il principale fattore di rischio per la sua insorgenza è dato dal fumo di sigaretta, tuttavia secondo gli attuali Criteri di Helsinki è associato anche all'esposizione all'asbesto come tutti i principali istotipi di tumori polmonari». Relativamente alla lunga latenza della neoplasia polmonare, «ossia il periodo di 69 anni trascorso tra l'inizio dell'esposizione lavorativa all'asbesto (1952) e l'evidenza clinica della patologia (2021), in Letteratura sono da molto tempo disponibili diverse evidenze che sostengono una sussistenza di nesso causale tra l'esposizione all'asbesto e lo sviluppo di tumori polmonari anche dopo vari decenni. Vi sono studi che affermano l'esistenza di un picco di incidenza di tumori negli ex-esposti collocato tra 30 e 34 anni dall'inizio dell'esposizione4,5, ponendo la raccomandazione di monitorare clinicamente queste categorie di lavoratori per almeno 40 anni dall'inizio dell'esposizione. Infatti, anche nelle coorti di esposti all'asbesto che avevano avuto un tempo di latenza superiore ai 45 anni, il rischio relativo risultava essere ancora elevato (3,89) rispetto alla popolazione generale, per lo sviluppo di tumori polmonari5. Anche fonti relative alla realtà italiana (su lavoratori dell' di Casale Monferrato) riportano risultati Org_6 sovrapponibili per i periodi di latenza: i valori più alti di rischio relativo per neoplasie maligne polmonari si raggiungevano per la coorte con latenza compresa all'incirca tra 30 e 40 anni, mentre erano lievemente più bassi per latenze ancora più lunghe, ma rimanendo pur sempre oltre il doppio rispetto al rischio della popolazione generale». Precisato che non era un fumatore, rispetto al ruolo della Pt_3 tubercolosi, il c.t.u. ha precisato che «le varie fonti bibliografiche disponibili sono concordi nell'attribuire alla tubercolosi polmonare il significato di fattore di rischio per neoplasie maligne polmonari. La quantificazione di questo rischio, tuttavia, è tutt'altro che univoca anche dopo la rimozione dell'interferenza statistica di altri fattori di rischio come il fumo o agenti cancerogeni ambientali. Infatti, vi sono studi che affermano un raddoppio del rischio relativo di insorgenza di tumori polmonari che si mantiene tale per almeno 20 anni dopo la diagnosi di tubercolosi7; altri studi riportano un RR triplicato, o anche quadruplicato in caso di esclusione di altri fattori di rischio concorrenti8. Una recente metanalisi mette in evidenza l'eterogeneità dei risultati raccolti in un gran numero di studi epidemiologici sul tema della correlazione tra tubercolosi polmonare e rischio di neoplasie9, per quanto riguarda l'esatto aumento del RR ed il tempo nel quale questo si mantiene elevato. Anche quest'ultima fonte conferma in modo abbastanza netto il ruolo della tubercolosi come fattore di rischio. Tuttavia, mostra anche come l'incidenza di neoplasia sia massima nel primo anno dopo la diagnosi di tubercolosi, per poi calare bruscamente dopo questo lasso di tempo. Un ulteriore calo dell'incidenza si verifica dopo il quinto anno dalla diagnosi di tubercolosi, rimanendo però leggermente più alta rispetto a quella della popolazione generale. Non sono disponibili dati specifici per periodi di latenza così lunghi come quello osservato nel Sig. ossia un tempo di 65 anni tra l'episodio Pt_3 di tubercolosi riferito in documentazione (1956) e l'evidenza della neoplasia manifestatasi nel 2021. Nel caso in esame, dunque, è teoricamente possibile riconoscere una compartecipazione della pregressa tubercolosi nella genesi della patologia che ha portato a morte il Sig. ma quest'ultima risulta di difficile quantificazione Pt_3 rispetto all'effetto, comunque prevalente, esercitato dall'esposizione ad asbesto. Concludendo, si afferma che l'esposizione lavorativa all'asbesto del Sig. , già riconosciuta dall ed in sede Persona_1 Org_2 giudiziale, ed accertata dall'analisi post-mortale del tessuto polmonare, ha avuto un ruolo causale, o quantomeno concausale insieme ad eventuali altri fattori irritativi riconoscibili ad esempio nella pregressa tubercolosi, nel determinare l'insorgenza della neoplasia polmonare che ha condotto il soggetto al decesso il 18.08.2021».
6.1. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ha indicato che le conseguenze del danno sono valutabili per il «periodo dall'insorgenza dei sintomi del carcinoma fino al decesso come danno biologico temporaneo, quantificabile, in via analogica in circa 15 giorni di parziale ad un tasso medio del 75% (da inizio luglio 2021 a metà luglio 2021) ed un altro mese di totale (sino al decesso)».
6.2. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato Parte_3 coinvolto. Ne deriva che le considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del ricorrente ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso trovano conferma negli esiti dell'istruttoria, già Org_1 analizzati.
6.3. Rispetto all'irrilevanza della tubercolosi, va ricordato che «in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni» [Cass., n. 1135/2011]. Più precisamente, in questo ambito «trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni». (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)» [Cass., n. 27952/2018]. Ne deriva che la concorrente presenza d'altri fattori non recide senz'altro il nesso di causalità accertato dal c.t.u., atteso che non ricorrono elementi per affermare che esse rappresentino l'intervento di quel fattore estraneo che, alla luce dell'accertamento probabilistico rispetto all'efficienza causale dell'esposizione presso la resistente, varrebbe ad interrompere il nesso eziologico come sopra ricostruito. Invero, ogni antecedente causale, ancorché indiretto o remoto, assume rilevanza, salvo che non sussista la certezza dell'intervento di un fattore estraneo a quello esaminato, tale da far degradare quest'ultimo al rango di semplice occasione.
6.4.. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 7. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per la morte di e dunque per il Org_1 Parte_3 danno subito personalmente da quest'ultimo e, in proprio, dai ricorrenti.
7.1 Con riguardo al danno subito da per il quale i Parte_3 ricorrenti hanno agito iure hereditatis, va ricordato che, in ordine all'eccezione di rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, «in Org_1 tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall' ai sensi dell'art. 13 del Org_2
d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente”
[Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del Org_2 danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il Org_2 valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' , in base ai parametri legali, in relazione alle Org_2 medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Org_2 ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, Org_2 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla Org_2 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il Org_2 danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021].
7.2. Nella specie, ha subito un danno biologico Parte_3 temporaneo, ossia una voce avulsa dalla copertura La Org_2 fenomenologia e la risarcibilità di questo danno va affermata sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis» [Cass., n. 18163/2007; Cass., n. 13672/2010; Cass., n. 21060/2016]. Quanto poi alla quantificazione del danno correlabile alla malattia che ha condotto al decesso di deve rilevarsi che, laddove la Parte_3 malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”. Tale criterio, per inciso, si lascia di gran lunga preferire a quelli proposti dai ricorrenti, che, pur finalizzati a proporre un adeguamento necessario della liquidazione rispetto a quella che deriverebbe dalla mera valutazione dell'invalidità temporanea, non paiono né aggiornati alle recenti acquisizioni giurisprudenziali della Cassazione – si fa invero riferimento a precedenti di merito ormai risalenti – né idonei ad abbinare la componente biologica a quella, in senso descrittivo, morale. D'altra parte, è plastica la differenza tra una vicenda quale quella di
[...]
e quella di un soggetto sottoposto ad ingiusta detenzione (è Pt_3 questa la situazione da cui il ricorso trae l'abbrivio per proporre una liquidazione della voce in esame). 7luglio.
3. Ribadito dunque che risulta corretto riferirsi alle tabelle milanesi sopra menzionate, va detto che esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione). Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento Applicando i criteri previsti delle tabelle che precedono, il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a Parte_3
- un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di 30 giorni;
- un periodo di danno biologico temporaneo al 75% di 15 giorni. Rispetto al primo periodo, deve farsi riferimento ai valori previsti dalla tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano. Il danno deve dunque essere quantificato in euro 65,551.50, sulla base del seguente calcolo: euro 30.000,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 35.551.50, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%]. La massima personalizzazione è giustificata dalla particolare gravità della patologia, delle modalità che l'hanno connotata, per come indicate dallo stesso c.t.u., e dalla fisiologica consapevolezza dell'approssimarsi della fine. Rispetto al restante periodo, le considerazioni che precedono militano per l'applicazione della massima personalizzazione. Il relativo danno può essere calcolato in euro 1.676,25 per i 15 giorni di invalidità temporanea al 75 % (149 x 15 x 75 : 100). Pertanto, il danno jure hereditario deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 67.227,75.
* 8. Occorre analizzare la pretesa risarcitoria azionata iure proprio dai ricorrenti.
8.1. I danni subiti dalle figlie sono dimostrati, innanzitutto, dalle parole della teste amica di da tempo Testimone_4 Pt_2 risalente. Questa ha ricordato che l'amica abitava al piano superiore rispetto al padre e che «siccome sua figlia abitava al piano di Pt_2 sopra, mi capitava di vederlo [V. Scarel, n.d.r.] spesso. Frequentavo e frequento spesso casa di . In concomitanza, spesso scendevamo Pt_2 da o lui si recava da al piano di sopra. Per_1 Pt_2 Per_1 viaggiava spesso con la moglie. Dopo la sua morte ricordo che è andato in Cina con la figlia . Mi pare che avesse fatto anche una Pt_1 crociera che coinvolgeva, oltre ad , anche le nipoti. A causa del Pt_1
Covid, non era possibile per nessuno stare in ospedale con Per_1
So che sentiva quotidianamente le figlie e so che gli
[...] Pt_2 portava ogni giorno quanto gli occorresse…TA è andata in viaggio con il padre finché non si è sposata. Di seguito, trascorreva le vacanze solo con il marito e le figlie. Rispetto ad non so riferire di altri Pt_1 viaggi col padre, al di là della crociera e del viaggio in Cina».
cugino del de cuius, ha dichiarato che «quando Persona_3 andavo nel weekend da , vedevo sempre la figlia che abita al Per_1 piano di sopra, ossia . Qualche volta vedevo anche Pt_2
volta rimasto vedovo andava in vacanza con », Persona_4 Pt_1 ricordando in particolare i loro viaggi in Inghilterra e in Cina. Ha proseguito ricordando che gli diceva di «essere fortunato ad Parte_3 avere la figlia che abitava al padre di sopra e che anche Pt_2
andava spesso a trovarlo. Mi disse che grazie al supporto delle Pt_1 figlie non si sentiva solo. Mi diceva che non si sentiva solo in generale, non rispetto alla sua malattia ma al fatto che era rimasto vedovo». Anche ha deposto in termini consonanti. La teste Testimone_5 ha riferito che «la figlia minore [ , n.d.r.] e il padre abitavano Pt_2 nello stesso immobile;
la prima occupava il piano superiore, all'interno dello stesso stabile, ma in immobili aventi accesso distinto…IN viaggiava con i figli e con i nipoti. Ricordo che fece una crociera con la figlia maggiore e i nipoti. Con la stessa figlia andò anche in Cina, al matrimonio di un nipote. Sempre con la figlia maggiore si recò a Londra, dal nipote che nel frattempo vi si era trasferito».
8.2. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle ricorrenti a seguito della morte di La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e Parte_4
30 Cost., è, secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
8.3. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché recentemente – il 16.05.2022 – sono stati licenziati i rinnovati criteri elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale sono stati aggiornati. Si è in tal senso considerato quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.365,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 336.500,00. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
8.4. Applicando questi parametri alla vicenda di Parte_1 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il [...] Parte_3
e morto il 18.08.2021, a 86 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il Parte_1
29.03.1958 e, al momento del decesso di di anni 63, vanno Parte_3 attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti, in mancanza del presupposto;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché risulta superstite la sorella;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 9 punti così distribuiti:
- 7 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione dei viaggi;
- 2 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre, limitata a causa della pandemia in corso all'epoca del ricovero ospedaliero. Vanno perciò assegnati 47 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.365,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 158.155,00. 8.5. Applicando i parametri alla vicenda di deve Parte_2 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il [...] Parte_3
e morto il 18.08.2021, a 86 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il Parte_2
22.07.1965, e al momento del decesso del padre di anni 56, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 8 punti, perché la ricorrente abitava nello stesso plesso condominiale del padre, e segnatamente al piano superiore;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché risulta superstite la sorella;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 7 punti, di cui 5 per la frequentazione assidua tra le parti emersa in sede istruttoria, e 2 punti per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia. Vanno perciò assegnati 55 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.365,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 185.075,00. 8.6. Sulle somma spettano gli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo. «Con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, - spiega la Cassazione - si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta” [Cass., n. 8507/2011].
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 10.1 Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase istruttorie e dei valori minimi per la fase decisoria, stante la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. Va inoltre previsto un aumento del 10% in considerazione dell'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari. 10.2 Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, eccessive nella misura eccedente la liquidazione delle spese del c.t.u. – la cui nota va riferimento al compenso di euro 500,00 -, sicché va rifuso l'importo entro quest'ultima cifra. 10.3 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di Org_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle ricorrenti, nella Organizzazione_1 misura di 1/2 ciascuno, la somma di euro 67.227,75, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a corrispondere a Organizzazione_1 Parte_1
l'ulteriore somma di euro 158.155,00, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a corrispondere a Organizzazione_1 Parte_2
l'ulteriore somma di euro 185.075,00, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere alle ricorrenti le spese del Organizzazione_1 giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 17.349,20, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 21 maggio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Sentita all'udienza dell'08.02.2023. 5 Sentito all'udienza del 18.04.2023. 6 Sentita all'udienza del 06.06.2023.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 21/05/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Macoratti, in sostituzione dell'avv. Rupolo, e, per parte resistente, l'avv. Lovero.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 217/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 217/2022 promossa da: e rappresentate e difese, in forza di Parte_1 Parte_2 procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliata presso la Camera del lavoro di Gorizia a Gorizia, via Canova 1 ricorrenti
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura Organizzazione_1 depositata telematicamente, dagli avv.ti Alessandra Lovero, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Matteo Lauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Gorizia, via De Gasperi 31
resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 1 luglio 2022, e Pt_1
– figlie del defunto (04.09.1934 / Parte_2 Persona_1
18.08.2021) hanno agito in giudizio nei confronti di per Org_1 ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della neoplasia polmonare contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso e per Org_1 ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che Parte_3 avrebbe lavorato dal 09.12.1952 al 31.01.1963 alle dirette dipendenze della convenuta con mansioni di elettricista e, segnatamente, di elettrobordo, operando a bordo delle navi in costruzione ed allestimento. Nello svolgimento della sua attività di tubista, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti e in mancanza di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la sua mansione avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto sia nel caso di interventi su pareti coibentate, per la cui esecuzione doveva essere rimosso lo strato isolante, sia al momento della preparazione ed applicazione d'un impasto a base di amianto, necessario per la congiunzione dei cavi al cui interno passavano i fili elettrici.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di a Monfalcone, ove anche Org_1 [...]
è stato addetto, e sulla base delle valutazioni eseguite nel tempo Pt_3 da e da , i ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che Org_2 Org_3 ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di Per questo, Org_1 la società dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del Org_1 ricorso. Ha inoltre sostenuto l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha poi argomentato in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da in quanto, all'epoca in cui questi Parte_3 aveva prestato la sua attività lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia esitata nell'evento mortale e la prestazione lavorativa svolta da nell'interesse della società. Parte_3
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico e documentale [cfr. doc. 4 Parte_3 ricorrenti]. Non è inoltre contestato che egli sia stato impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
4.1 Una descrizione delle sue mansioni si può già evincere, in via documentale, dalla relazione che, sebbene formata nel 1991, è Org_2 stata indicata – senza che abbia eccepito alcunché in Org_1 proposito - come descrittiva della mansione coinvolta. Vi si legge che «gli elettricisti di bordo effettuano la manutenzione e la riparazione degli impianti di saldatura manuale ed automatica, assistono i mezzi di sollevamento provvisori (gru radiali) per il montaggio di ponteggi e impalcature, assistono gli impianti di unità operative di saldatura, effettuano la lettura ed il controllo della strumentazione elettrica. Essi lavorano contemporaneamente agli altri operai addetti al montaggio dei blocchi prefabbricati (…). Gli elettricisti di bordo lavorano in collaborazione con carpentieri, calafati e saldatori ai quali prestano la loro assistenza per poterne consentire l'avanzamento dei lavori» [cfr. doc. 47 ricorrente]. Tale quadro si salda, sempre in chiave documentale, con un primo parere tecnico del del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea Org_3 come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) elettricista (elettrobordo)…» [cfr. doc. 41 ricorrente]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977» [cfr. doc. 42 ricorrente].
4.2 L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione all'amianto di Parte_3
elettrobordo dal 1966 al 1993, ha riferito che Tes_1
l'elettrobordo «lavorava a contatto con l'amianto perché lavoravamo molto vicini a tubi isolati con coppelle in questo materiale. Mi pare che dell'isolamento se ne occupasse una ditta di nome . Quando Org_4 legavamo i cavi dovevamo agire in prossimità dell'amianto, che veniva adattato a seconda delle dimensioni necessarie mediante dei tagli in nostra presenza. Capitava che, allo scopo, rimuovessimo noi stessi strati d'amianto già predisposti per l'isolamento. Non utilizzavamo mascherine o altre protezioni di sorta».
elettrobordo presso dal 1974 al Testimone_2 Org_1
1980, ha riferito che «mi capitava, in alcuni casi, di dover rimuovere l'amianto dalle apparecchiature su cui dovevo intervenire…L'amianto non era impiegato per tenere insieme i fili. Non mi risulta che i cavi elettrici nei sommergibili avessero particolari fibre in amianto. Avevano dei particolari isolamenti, consistenti in corazze verniciate con un materiale che tuttavia non sono in grado di identificare. Contemporaneamente a me, operavano anche tutti gli altri operai, ivi compresi saldatori e tubisti. Le loro attività implicavano l'utilizzo di amianto. Era il materiale da loro utilizzato come isolante… Durante le lavorazioni dell'elettrobordo capitava che venisse applicata sulle caldaie e sulle apparecchiature una malta isolante a base d'amianto. Credo che la malta venisse prodotta all'esterno e poi portata a bordo per l'applicazione».
elettrobordo dal 1981 al 2000, ha confermato che Persona_2 anche in un'epoca successiva a quella che ha coinvolto Org_5
[...] 1 Sentito all'udienza del 20.09.2023.
[...] 2 Sentito all'udienza dell'08.02.2023. 3 Sentito all'udienza del 06.06.2023. l'elettrobordo operava «a contatto diretto con operatori che lavoravano l'amianto. Intendo dire che contestualmente alla mia attività di elettrobordo, venivano svolte lavorazioni che implicavano il diretto utilizzo d'amianto. Mi riferisco alla coibentazione dei tubi;
la polvere d'amianto veniva trasformata in una malta e applicata ai tubi…».
ha poi riferito che l'ambiente era polveroso. «Le lavorazioni CP_1 che ho descritto – ha spiegato il teste -, specialmente quelle dei saldatori sulle navi, generavano molta polvere. La mia categoria non disponeva di dpi e mascherine. Talvolta si vedevano i saldatori con mascherina e operai con tubi aspiranti, ma questi strumenti non erano a disposizione dell'elettrobordo. La polvere presente sul luogo veniva rimossa con le manichette. Ognuno si puliva il proprio spazio. Non so dire se vi fossero ditte che si occupassero delle pulizie…a fine giornata i miei indumenti, così come la mia persona, erano sporche di polvere. Rimuovevo la polvere grossolanamente dalla tuta con un po' di aria e procedevo alla pulizia più profonda a casa». Testi Nello stesso senso s'è espresso anche «l'ambiente era molto polveroso. Le pulizie erano eseguite da spazzini…Noi trovavamo quindi l'ambiente molto polveroso e gli spazzini si limitavano a pulizie sommarie che non rimuovevano la polvere se non in modo molto parziale. Benché non visibile, la polvere era percepibile…».
4.3. A fronte di questi dati, può ritenersi che questi abbia operato in un ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 5. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956
– 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…»
[Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di dal 1970 al 1980,: Org_1
«Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 6. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, Parte_3 va considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di ha Parte_3 evidenziato che «unendo le risultanze autoptiche ai dati desunti dalla cartella clinica del ricovero avvenuto negli ultimi giorni di vita, è possibile affermare che al momento del decesso, oltre alla patologia neoplastica le uniche altre patologie attivamente presenti nel Sig. erano, nello specifico: diabete mellito di tipo 2, fibrillazione Pt_3 atriale in terapia anticoagulante, cardiopatia dilatativa in fase ipertrofica e pleurite fibrinosa destra. L'Anatomopatologo che refertava gli esiti dell'esame autoptico non poneva tali patologie direttamente in correlazione con la causa primaria del decesso, da egli attribuita alla neoplasia polmonare. La presenza di diabete mellito e di fibrillazione atriale è un dato desunto esclusivamente dalla sezione anamnestica di visite specialistiche e della cartella clinica, in quanto non ha correlati anatomo-patologici rilevabili in sede autoptica. La cardiopatia dilatativa in fase ipertrofica veniva attribuita ad una genesi multifattoriale (ipossico-ischemica, tossico-dismetabolica e senile). La pleurite fibrinosa dallo stesso lato della neoplasia polmonare (a destra), seppur non specificato nel referto autoptico, potrebbe essere considerata un fenomeno reattivo conseguente alla presenza della neoplasia stessa. Dal punto di vista anamnestico, è utile tenere conto di due aspetti rilevanti:
• in varie fonti della documentazione sanitaria è riportato che il Sig. è sempre stato non fumatore;
Pt_3
• nelle stesse fonti è riportato il riferimento a un episodio di tubercolosi polmonare nel 1956, trattata con terapia antibiotica specifica nel sanatorio di Sondalo per 6 mesi.
Relativamente alla patologia che ha portato al decesso, caratterizzata come carcinoma squamocellulare del polmone, consiste nella proliferazione incontrollata delle cellule squamose che rivestono le vie aeree di medio e grosso calibro. Il principale fattore di rischio per la sua insorgenza è dato dal fumo di sigaretta, tuttavia secondo gli attuali Criteri di Helsinki è associato anche all'esposizione all'asbesto come tutti i principali istotipi di tumori polmonari». Relativamente alla lunga latenza della neoplasia polmonare, «ossia il periodo di 69 anni trascorso tra l'inizio dell'esposizione lavorativa all'asbesto (1952) e l'evidenza clinica della patologia (2021), in Letteratura sono da molto tempo disponibili diverse evidenze che sostengono una sussistenza di nesso causale tra l'esposizione all'asbesto e lo sviluppo di tumori polmonari anche dopo vari decenni. Vi sono studi che affermano l'esistenza di un picco di incidenza di tumori negli ex-esposti collocato tra 30 e 34 anni dall'inizio dell'esposizione4,5, ponendo la raccomandazione di monitorare clinicamente queste categorie di lavoratori per almeno 40 anni dall'inizio dell'esposizione. Infatti, anche nelle coorti di esposti all'asbesto che avevano avuto un tempo di latenza superiore ai 45 anni, il rischio relativo risultava essere ancora elevato (3,89) rispetto alla popolazione generale, per lo sviluppo di tumori polmonari5. Anche fonti relative alla realtà italiana (su lavoratori dell' di Casale Monferrato) riportano risultati Org_6 sovrapponibili per i periodi di latenza: i valori più alti di rischio relativo per neoplasie maligne polmonari si raggiungevano per la coorte con latenza compresa all'incirca tra 30 e 40 anni, mentre erano lievemente più bassi per latenze ancora più lunghe, ma rimanendo pur sempre oltre il doppio rispetto al rischio della popolazione generale». Precisato che non era un fumatore, rispetto al ruolo della Pt_3 tubercolosi, il c.t.u. ha precisato che «le varie fonti bibliografiche disponibili sono concordi nell'attribuire alla tubercolosi polmonare il significato di fattore di rischio per neoplasie maligne polmonari. La quantificazione di questo rischio, tuttavia, è tutt'altro che univoca anche dopo la rimozione dell'interferenza statistica di altri fattori di rischio come il fumo o agenti cancerogeni ambientali. Infatti, vi sono studi che affermano un raddoppio del rischio relativo di insorgenza di tumori polmonari che si mantiene tale per almeno 20 anni dopo la diagnosi di tubercolosi7; altri studi riportano un RR triplicato, o anche quadruplicato in caso di esclusione di altri fattori di rischio concorrenti8. Una recente metanalisi mette in evidenza l'eterogeneità dei risultati raccolti in un gran numero di studi epidemiologici sul tema della correlazione tra tubercolosi polmonare e rischio di neoplasie9, per quanto riguarda l'esatto aumento del RR ed il tempo nel quale questo si mantiene elevato. Anche quest'ultima fonte conferma in modo abbastanza netto il ruolo della tubercolosi come fattore di rischio. Tuttavia, mostra anche come l'incidenza di neoplasia sia massima nel primo anno dopo la diagnosi di tubercolosi, per poi calare bruscamente dopo questo lasso di tempo. Un ulteriore calo dell'incidenza si verifica dopo il quinto anno dalla diagnosi di tubercolosi, rimanendo però leggermente più alta rispetto a quella della popolazione generale. Non sono disponibili dati specifici per periodi di latenza così lunghi come quello osservato nel Sig. ossia un tempo di 65 anni tra l'episodio Pt_3 di tubercolosi riferito in documentazione (1956) e l'evidenza della neoplasia manifestatasi nel 2021. Nel caso in esame, dunque, è teoricamente possibile riconoscere una compartecipazione della pregressa tubercolosi nella genesi della patologia che ha portato a morte il Sig. ma quest'ultima risulta di difficile quantificazione Pt_3 rispetto all'effetto, comunque prevalente, esercitato dall'esposizione ad asbesto. Concludendo, si afferma che l'esposizione lavorativa all'asbesto del Sig. , già riconosciuta dall ed in sede Persona_1 Org_2 giudiziale, ed accertata dall'analisi post-mortale del tessuto polmonare, ha avuto un ruolo causale, o quantomeno concausale insieme ad eventuali altri fattori irritativi riconoscibili ad esempio nella pregressa tubercolosi, nel determinare l'insorgenza della neoplasia polmonare che ha condotto il soggetto al decesso il 18.08.2021».
6.1. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ha indicato che le conseguenze del danno sono valutabili per il «periodo dall'insorgenza dei sintomi del carcinoma fino al decesso come danno biologico temporaneo, quantificabile, in via analogica in circa 15 giorni di parziale ad un tasso medio del 75% (da inizio luglio 2021 a metà luglio 2021) ed un altro mese di totale (sino al decesso)».
6.2. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato Parte_3 coinvolto. Ne deriva che le considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del ricorrente ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso trovano conferma negli esiti dell'istruttoria, già Org_1 analizzati.
6.3. Rispetto all'irrilevanza della tubercolosi, va ricordato che «in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni» [Cass., n. 1135/2011]. Più precisamente, in questo ambito «trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni». (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)» [Cass., n. 27952/2018]. Ne deriva che la concorrente presenza d'altri fattori non recide senz'altro il nesso di causalità accertato dal c.t.u., atteso che non ricorrono elementi per affermare che esse rappresentino l'intervento di quel fattore estraneo che, alla luce dell'accertamento probabilistico rispetto all'efficienza causale dell'esposizione presso la resistente, varrebbe ad interrompere il nesso eziologico come sopra ricostruito. Invero, ogni antecedente causale, ancorché indiretto o remoto, assume rilevanza, salvo che non sussista la certezza dell'intervento di un fattore estraneo a quello esaminato, tale da far degradare quest'ultimo al rango di semplice occasione.
6.4.. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 7. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per la morte di e dunque per il Org_1 Parte_3 danno subito personalmente da quest'ultimo e, in proprio, dai ricorrenti.
7.1 Con riguardo al danno subito da per il quale i Parte_3 ricorrenti hanno agito iure hereditatis, va ricordato che, in ordine all'eccezione di rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, «in Org_1 tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall' ai sensi dell'art. 13 del Org_2
d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente”
[Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del Org_2 danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il Org_2 valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' , in base ai parametri legali, in relazione alle Org_2 medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Org_2 ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, Org_2 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla Org_2 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il Org_2 danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021].
7.2. Nella specie, ha subito un danno biologico Parte_3 temporaneo, ossia una voce avulsa dalla copertura La Org_2 fenomenologia e la risarcibilità di questo danno va affermata sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis» [Cass., n. 18163/2007; Cass., n. 13672/2010; Cass., n. 21060/2016]. Quanto poi alla quantificazione del danno correlabile alla malattia che ha condotto al decesso di deve rilevarsi che, laddove la Parte_3 malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”. Tale criterio, per inciso, si lascia di gran lunga preferire a quelli proposti dai ricorrenti, che, pur finalizzati a proporre un adeguamento necessario della liquidazione rispetto a quella che deriverebbe dalla mera valutazione dell'invalidità temporanea, non paiono né aggiornati alle recenti acquisizioni giurisprudenziali della Cassazione – si fa invero riferimento a precedenti di merito ormai risalenti – né idonei ad abbinare la componente biologica a quella, in senso descrittivo, morale. D'altra parte, è plastica la differenza tra una vicenda quale quella di
[...]
e quella di un soggetto sottoposto ad ingiusta detenzione (è Pt_3 questa la situazione da cui il ricorso trae l'abbrivio per proporre una liquidazione della voce in esame). 7luglio.
3. Ribadito dunque che risulta corretto riferirsi alle tabelle milanesi sopra menzionate, va detto che esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione). Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento Applicando i criteri previsti delle tabelle che precedono, il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a Parte_3
- un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di 30 giorni;
- un periodo di danno biologico temporaneo al 75% di 15 giorni. Rispetto al primo periodo, deve farsi riferimento ai valori previsti dalla tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano. Il danno deve dunque essere quantificato in euro 65,551.50, sulla base del seguente calcolo: euro 30.000,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 35.551.50, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%]. La massima personalizzazione è giustificata dalla particolare gravità della patologia, delle modalità che l'hanno connotata, per come indicate dallo stesso c.t.u., e dalla fisiologica consapevolezza dell'approssimarsi della fine. Rispetto al restante periodo, le considerazioni che precedono militano per l'applicazione della massima personalizzazione. Il relativo danno può essere calcolato in euro 1.676,25 per i 15 giorni di invalidità temporanea al 75 % (149 x 15 x 75 : 100). Pertanto, il danno jure hereditario deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 67.227,75.
* 8. Occorre analizzare la pretesa risarcitoria azionata iure proprio dai ricorrenti.
8.1. I danni subiti dalle figlie sono dimostrati, innanzitutto, dalle parole della teste amica di da tempo Testimone_4 Pt_2 risalente. Questa ha ricordato che l'amica abitava al piano superiore rispetto al padre e che «siccome sua figlia abitava al piano di Pt_2 sopra, mi capitava di vederlo [V. Scarel, n.d.r.] spesso. Frequentavo e frequento spesso casa di . In concomitanza, spesso scendevamo Pt_2 da o lui si recava da al piano di sopra. Per_1 Pt_2 Per_1 viaggiava spesso con la moglie. Dopo la sua morte ricordo che è andato in Cina con la figlia . Mi pare che avesse fatto anche una Pt_1 crociera che coinvolgeva, oltre ad , anche le nipoti. A causa del Pt_1
Covid, non era possibile per nessuno stare in ospedale con Per_1
So che sentiva quotidianamente le figlie e so che gli
[...] Pt_2 portava ogni giorno quanto gli occorresse…TA è andata in viaggio con il padre finché non si è sposata. Di seguito, trascorreva le vacanze solo con il marito e le figlie. Rispetto ad non so riferire di altri Pt_1 viaggi col padre, al di là della crociera e del viaggio in Cina».
cugino del de cuius, ha dichiarato che «quando Persona_3 andavo nel weekend da , vedevo sempre la figlia che abita al Per_1 piano di sopra, ossia . Qualche volta vedevo anche Pt_2
volta rimasto vedovo andava in vacanza con », Persona_4 Pt_1 ricordando in particolare i loro viaggi in Inghilterra e in Cina. Ha proseguito ricordando che gli diceva di «essere fortunato ad Parte_3 avere la figlia che abitava al padre di sopra e che anche Pt_2
andava spesso a trovarlo. Mi disse che grazie al supporto delle Pt_1 figlie non si sentiva solo. Mi diceva che non si sentiva solo in generale, non rispetto alla sua malattia ma al fatto che era rimasto vedovo». Anche ha deposto in termini consonanti. La teste Testimone_5 ha riferito che «la figlia minore [ , n.d.r.] e il padre abitavano Pt_2 nello stesso immobile;
la prima occupava il piano superiore, all'interno dello stesso stabile, ma in immobili aventi accesso distinto…IN viaggiava con i figli e con i nipoti. Ricordo che fece una crociera con la figlia maggiore e i nipoti. Con la stessa figlia andò anche in Cina, al matrimonio di un nipote. Sempre con la figlia maggiore si recò a Londra, dal nipote che nel frattempo vi si era trasferito».
8.2. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle ricorrenti a seguito della morte di La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e Parte_4
30 Cost., è, secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
8.3. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché recentemente – il 16.05.2022 – sono stati licenziati i rinnovati criteri elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale sono stati aggiornati. Si è in tal senso considerato quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.365,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 336.500,00. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
8.4. Applicando questi parametri alla vicenda di Parte_1 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il [...] Parte_3
e morto il 18.08.2021, a 86 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il Parte_1
29.03.1958 e, al momento del decesso di di anni 63, vanno Parte_3 attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti, in mancanza del presupposto;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché risulta superstite la sorella;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 9 punti così distribuiti:
- 7 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione dei viaggi;
- 2 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre, limitata a causa della pandemia in corso all'epoca del ricovero ospedaliero. Vanno perciò assegnati 47 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.365,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 158.155,00. 8.5. Applicando i parametri alla vicenda di deve Parte_2 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il [...] Parte_3
e morto il 18.08.2021, a 86 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il Parte_2
22.07.1965, e al momento del decesso del padre di anni 56, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 8 punti, perché la ricorrente abitava nello stesso plesso condominiale del padre, e segnatamente al piano superiore;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché risulta superstite la sorella;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 7 punti, di cui 5 per la frequentazione assidua tra le parti emersa in sede istruttoria, e 2 punti per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia. Vanno perciò assegnati 55 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.365,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 185.075,00. 8.6. Sulle somma spettano gli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo. «Con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, - spiega la Cassazione - si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta” [Cass., n. 8507/2011].
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 10.1 Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase istruttorie e dei valori minimi per la fase decisoria, stante la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. Va inoltre previsto un aumento del 10% in considerazione dell'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari. 10.2 Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, eccessive nella misura eccedente la liquidazione delle spese del c.t.u. – la cui nota va riferimento al compenso di euro 500,00 -, sicché va rifuso l'importo entro quest'ultima cifra. 10.3 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di Org_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle ricorrenti, nella Organizzazione_1 misura di 1/2 ciascuno, la somma di euro 67.227,75, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a corrispondere a Organizzazione_1 Parte_1
l'ulteriore somma di euro 158.155,00, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a corrispondere a Organizzazione_1 Parte_2
l'ulteriore somma di euro 185.075,00, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere alle ricorrenti le spese del Organizzazione_1 giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 17.349,20, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 21 maggio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Sentita all'udienza dell'08.02.2023. 5 Sentito all'udienza del 18.04.2023. 6 Sentita all'udienza del 06.06.2023.