Articolo 127 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 126Articolo 128
Versione
12 maggio 1963
Art. 127. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1942-43, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1942-43 (articolo 123) ........... L. 182.357.811,33 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 125) ........... " 122.411.797,27
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1943 ... L. 304.769.608,60

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Entrata in vigore il 12 maggio 1963