Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
La falsità di un atto del processo (nella specie, concernente la relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) che faccia apparire come esistente un elemento in realtà mancante può configurare dolo revocatorio della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 1 cod. proc. civ., solo se si inserisce in una macchinazione fraudolenta che abbia concretamente inciso sul principio del contraddittorio e sul diritto di difesa o, comunque, sull'accertamento della verità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI EO LI, quale procuratore della madre ER RM, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE INCOGNITO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ON domiciliato in ROMA presso IL IO, la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLODOMIRO TAVANI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 257/96 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 07/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità per quanto riguardo la sentenza del 1991; rigetto per quanto riguarda la sentenza del 1996.
Svolgimento del processo
1.- RM IA propose, davanti al Tribunale di ES (con citazione notificata il 9 marzo 1984), opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo per lire 9.444.344, oltre accessori e spese, conseguito nei suoi confronti dall'architetto GI AT IG per prestazioni professionali: premise l'ammissibilità della opposizione, per la mancata tempestiva conoscenza, da parte sua, dell'ingiunzione, stante l'irregolare notifica del decreto, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., m senza che il messo notificatore avesse proceduto all'affissione dell'avviso di deposito e senza che la raccomandata avesse compiuto il prescritto periodo di giacenza, ed, ancora, stante la mancata indicazione in relata dei motivi giustificativi del ricorso alle forme del cit. art. 140; nel merito, dedusse l'infondatezza della pretesa, per risultare inutilizzabile l'elaborato tecnico redatto dal professionista, peraltro con incarico di portata più limitata rispetto a quella dedotta in via monitoria. Sulla opposizione di controparte, sia in rito che nel merito, il Tribunale ritenne ammissibile l'opposizione tardiva, revocò il decreto. ingiuntivo ed, in parziale accoglimento della domanda, condannò la IA al pagamento della somma di lire 7.650.030, oltre accessori e rimborso di due terzi delle spese processuali -compensata la frazione residua-.
2. - Su gravami formulati, in via principale, dal AT IG ed, in via incidentale, dalla IA, la Corte di Appello di ES, con sentenza del 6 dicembre 1990, depositata col n. 18 il 12 gennaio 1991, in accoglimento della prima impugnazione, dichiarò inammissibile l'opposizione tardiva, con condanna della IA alle spese del doppio grado. Ritenne infatti che il procedimento notificatorio fosse stato completamente e ritualmente eseguito, in quanto gli adempimenti di legge risultavano dalla relazione sull'originale dell'atto (attestante "che il messo ha provveduto , sia all'affissione dell'avviso, sia alla spedizione di lettera raccomandata R.R., di cui è stata allegata la cedola recante la data del 20.1.1984 e il n. 2959"), pure se essi non erano stati riportati nella relazione trascritta sulla copia notificata, la quale menzionava soltanto il deposito nella casa comunale: e, ciò, sul rilievo che "l'incompletezza di quella relata non incide, però, sulla regolarità della notificazione, che si ricava da quanto attestato nell'altra relazione". Aggiunse essere irrilevante la mancata menzione delle ragioni giustificative della forma di notificazione adottata e rilevò che, comunque, ai fini proposti, la sola notificazione 'irregolare o viziata' non vale a fondare l'opposizione tardiva, restando, in applicazione della disciplina dell'art. 650 c.p.c., a carico dell'opponente l'onere, rimasto inadempiuto, di dimostrare che, a causa delle irregolarità dedotte, egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo. 3. - Avverso questa sentenza propose (con citazione del 12 aprile 1991) impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 nn. 1 e 3 c.p.c., la IA -successivamente in persona del procuratore generale LI Di EO-, deducendo il dolo del AT IG ed, in ordine successivo, il ritrovamento di un documento decisivo, con riguardo alla contestata notifica 'ex' art. 140 c.p.c., da tutto ciò traendo, con riguardo al momento rescissorio, la conseguenza della ammissibilità dell'opposizione tardiva, a suo tempo proposta, da accogliersi, nel merito, integralmente. Sulla resistenza ulteriore di controparte, la Corte di Appello di ES, con sentenza del 29 febbraio 1996, depositata col n. 257 il 7 giugno seguente, ha rigettato la domanda di revocazione, con condanna della IA alle spese processuali anticipate da controparte.
4.- La corte territoriale -dopo avere respinto, "stante la inammissibilità della querela di falso nel giudizio di revocazione" una richiesta di sospensione del giudizio, in attesa dell'esito del procedimento penale sorto, a seguito di denunzia della IA, nei confronti del messo notificatore GI RD, per una ipotesi delittuosa di falsità- ha ritenuto di dover superare entrambi i profili di revocazione, dedotti dalla originaria ingiunta. a) Relativamente al primo motivo, ha escluso il dolo processuale, dalla istante fatto consistere. in ciò, che il AT IG aveva chiesto la notifica del decreto ingiuntivo all'indirizzo di via Ariosto 1 in Francavilla Sicilia, reiterandola poi, senza esito, a quello di viale Elena 65 in ES, presso RI Di EO, pure essendo a conoscenza del fatto che la notificanda IA, da tempo, non dimorava più nella prima località, ma in ES, al viale Regina Margherita, presso il figlio LI Di EO, ove egli più volte l'aveva incontrata, a partire dal marzo 1981. Ha, infatti, affermato che il dolo della parte, richiesto per la revocazione, deve consistere in una "attività deliberatamente fraudolenta, che si concreti in artifici o raggiri tali da pregiudicare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e impedendo al giudice la conoscenza della verità" laddove non integra dolo revocatorio "la semplice allegazione di fatti e situazioni non veri ne' il semplice silenzio su fatti decisivi della controversia, o la mancata produzione di documenti", ferma restando, peraltro, la mancanza di prova circa la conoscenza, da parte del preteso creditore, della residenza della notificanda presso il figlio LI Di EO, in contrasto con le risultanze anagrafiche e stante la possibile occasionalità della presenza di lei in casa del figlio in ES. Ha, poi, escluso il carattere doloso del comportamento consistito nell'avere omesso di riferire al magistrato il mancato recapito alla IA dell'avviso di deposito dell'atto ai sensi dell'art. 140 cit.: ha rilevato, infatti, che la corrispondente forma di notificazione "si perfeziona con la semplice spedizione al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale, mentre resta irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'avviso di ricevimento, per cui, il AT nessun obbligo aveva, di evidenziare il mancato recapito della raccomandata in parola".
b) Dalla medesima affermazione ha tratto argomento per superare il secondo motivo di revocazione. Ha escluso, difatti, la decisività del documento, attestante il mancato recapito della raccomandata alla destinataria, in quanto esso non avrebbe potuto incidere sulla regolarità del procedimento notificatorio;
al riguardo sottolineando anche la inammissibilità del motivo, sotto il profilo della possibilità di produrre la documentazione invocata già nel corso del giudizio di primo grado, mentre la richiesta di informazioni all'ufficio postale appariva (tardivamente) inoltrata solo il 22 febbraio 1991.
5.- Per la cassazione di entrambe le sentenze ricorre la IA -in persona del procuratore generale LI Di EO-, articolando quattro motivi in ordine alla seconda e due in relazione alla prima, ed illustrando il tutto con memoria. Resiste con controricorso il AT IG.
Motivi della decisione
6.- Articola, la ricorrente, il proprio ricorso nella maniera seguente.
A) Avverso la sentenza n. 257/1996, formula le censure di:
1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., in relazione all'art. 355 e 360 n. 3 c.p.c.", poiché, costituendo 'ius receptum' che la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona attraverso i tre adempimenti fissati dalla disposizione medesima, onde è giuridicamente inesistente in mancanza anche di uno solo di essi, la corte territoriale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale per falso a carico del messo notificatore, senza impedire all'attore in revocazione di "acquisire la prova che il documento giustificativo della decisione impugnata era inidoneo alla soluzione adottata";
2) "erronea e falsa applicazione degli artt. 355 e 395 c.p.c. in relazione agli artt. 295 e 360 c.p.c. n. 3", risultando "fuori luogo" la motivazione di diniego della sospensione per l'inammissibilità della querela di falso nel giudizio di revocazione, per essere stata invece, la relativa istanza, formulata in considerazione dell'avvenuto rinvio a giudizio nel procedimento penale, con conseguente necessità della sospensione richiesta;
3) "erronea e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. In relazione all'art. 140 ('rectè:360) n. 3/4 c.p.c.", per la già affermata erroneità dell'esclusione dell'inesistenza giuridica della notifica, "per assoluta mancanza dei suoi elementi costitutivi come poco dopo ebbe a statuire il Tribunale penale con la sentenza del 22.5.1995 in danno del RD";
4) "erronea e falsa applicazione, dell'art. 91 in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.", quale conseguenza necessaria dei denunziati errori,
giacché la soluzione giusta della vicenda avrebbe escluso la soccombenza della ricorrente odierna.
B) Avverso la sentenza n. 18/1991 (erroneamente indicata in ricorso col n. 11/1990 e più esattamente richiamata in memoria), articola i mezzi di:
1) "erronea e falsa applicazione dell'art. 140 in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.": la censura, con riguardo alla motivazione della sentenza di appello, nella quale si desumono gli adempimenti dalle annotazioni riguardanti la relazione di notificazione sull'originale del decreto ingiuntivo, e sul rilievo che le stesse non risultano riprodotte sulla copia notificata dello stesso, è fondata sulla prevalenza di quest'ultima, affermando essere "principio di diritto assoluto, sancito dagli artt. 148, 156 e 160 c.p.c. che il giudice, in caso di discordanza tra il testo consegnato al destinatario della notifica e quello in possesso del richiedente, deve decidere sulla base del primo, che fa fede fino a querela di falso ed è l'unico al primo opponibile";
2) "errore e falsa applicazione dell'art. 91 in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.", avuto riguardo alla diversa determinazione della soccombenza, qualora il giudice 'a quo' avesse seguito la tesi prospettata dalla ricorrente.
7.- Oppone alle singole censure, il controricorrente:
A) l'infondatezza della impugnazione avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione, in quanto: 1) la decisione nel processo penale a carico del messo RD non poteva spiegare efficacia nel giudizio fra parti diverse (artt. 651 segg. c.p.p.), ferma restando la ritualità del procedimento notificatorio seguito e l'inammissibilità della ricerca di una prova a sostegno del motivo di opposizione, addirittura dopo la proposizione del giudizio di revocazione;
2) la non configurabilità di una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di revocazione, cui non risulta comunque applicabile l'art. 355 c.p.c. riguardante il giudizio di appello;
3) la riferibilità delle critiche in ordine al primo motivo anche alla censura articolata col terzo;
4) il sostanziale assorbimento del quarto mezzo, restando ancorato comunque il regime delle spese al principio della soccombenza;
B) l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza precedente, notificata a controparte fin dal 18 febbraio 1991, e, comunque: 1) l'infondatezza del primo motivo, in quanto la diversità tra originale e copia (che in precedenza lo stesso controricorrente riconduce all'ordine successivo delle formalità e delle certificazioni rispetto al deposito della copia, da menzionarsi necessariamente sul solo originale), non induce affatto nelle conclusioni prospettate dalla ricorrente -ed erroneamente affermate dal tribunale penale-, potendo tutt'al più comportare mera irregolarità della notifica;
2) la riconducibilità del secondo, ancora una volta, al criterio della soccombenza in ordine alle spese processuali.
8.- Premesso che con unico ricorso risultano impugnate sia la sentenza resa in sede di revocazione, sia quella di appello -che della revocazione medesima ha costituito oggetto-, ritiene, il collegio, il ricorso medesimo infondato, per quanto attiene alla prima sentenza sopra indicata, ed inammissibile, con riferimento alla seconda.
A) In relazione alla prima impugnazione, è opportuno premettere che: a) la falsità di un atto del processo, quale, appunto, quella concernente la relazione di notifica del decreto ingiuntivo tardivamentè opposto -ipotesi non sussumibile nella previsione del comma 1 n. 2 art. 395 c.p.c., per non riguardare un documento considerato care mezzo di controllo dei fatti posti a fondamento delle contrapposte pretese-, facendo apparire esistente un elemento processuale in realtà mancante, può configurare dolo revocatorio della sentenza, ai sensi del comma 1 n. 1 art. 395 cit., solo se. rappresenti elemento di una macchinazione fraudolenta, che abbia concretamente inciso sul contraddittorio e sul diritto di difesa o, comunque, sull'accertamento della verità (Cass. 1957/ 1983); b) pur non richiedendo l'ipotesi del n. 1 cit. l'esistenza di una prova precostituita, il dolo revocatorio fondato sulla utilizzazione di un atto falso è necessariamente condizionato all'accertamento (o al riconoscimento) della falsità, che deve precedere il giudizio di revocazione, in applicazione della disciplina del n. 2 art. cit., espressione di un principio generale, inteso ad evitare che il giudizio di revocazione si traduca in una successiva istanza (Cass. 6028/1995). Le conseguenze da trarsi, con riguardo ai singoli mezzi di cassazione, sono quelle appresso indicate.
1.- È infondato il primo motivo, circa l'omessa sospensione necessaria del giudizio di revocazione, in attesa della definizione del processo penale a carico del messo notificatore, poiché, in applicazione della premessa sulla necessaria anteriorità dell'accertamento della falsità -sottolineata nel controricorso e riportata 'sub' 7/A/1 che precede, con carattere di pregiudizialità rispetto alla questione sull'opponibilità della sentenza penale a soggetti estranei al giudizio penale (su cui, cfr. Cass. 1957/ 1983 cit.)-, non ricorreva ragione alcuna di sospensione. 2.- Per la medesima ragione va superato il secondo motivo, rivelandosi ininfluente, nella prospettiva sopra segnata, il richiamo alla querela di falso invece che all'instaurato processo penale. 3.- Il terzo motivo, col quale si assume l'inesistenza della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., erroneamente ritenuta completa dal giudice 'a quo', non investe specificamente i punti in cui, nella sentenza impugnata, si nega -con valutazione, peraltro, di merito-il carattere decisivo del documento invocato (attestante il mancato recapito dell'avviso di ricevimento per irreperibilità della destinataria) e si sottolinea la possibilità della relativa produzione nel corso già del giudizio di primo grado: il mezzo di cassazione in esame non arreca pertanto ragione di censura alcuna alla sentenza sulla revocazione, in realtà finendo per riguardare la precedente sentenza resa in grado di appello e configurandosi come necessaria conseguenza dei rilievi svolti nel primo motivo della concorrente impugnazione.
4.- Il superamento del quarto motivo discende, infine, dal nesso funzionale con la -negata- fondatezza dei precedenti mezzi ovvero di alcuno di essi.
B) La seconda impugnazione si rivela, come già detto, inammissibile.
Secondo la previgente disciplina dell'art. 398 comma 4 c.p.c. (avuto riguardo alla data della citazione per revocazione, del 12 aprile 1991, in relazione all'entrata in vigore della nuova disciplina, dal 1^ gennaio 1993), il termine per proporre il ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 18 depositata il 12 gennaio 1991, è rimasto sospeso fino alla comunicazione della sentenza sulla revocazione (n. 257, depositata il 7 giugno 1996). Orbene, posto che la prima sentenza è stata notificata al procuratore costituito della IA il 18 febbraio 1991 e che, alla data della notifica della citazione per revocazione (la quale segna l'inizio della sospensione), erano decorsi 53 giorni, il termine breve per ricorrere ha ripreso il suo decorso dalla data della comunicazione della sentenza sulla revocazione medesima, intervenuta, a mani del procuratore costituito di essa IA -avvocato Paolo Currò-,' il 14 giugno 1996 (cfr. fasc. di ufficio, fol. 215-18): onde è certamente tardiva (e tale si rivelerebbe anche con riferimento al termine annuale) la notifica del ricorso per cassazione, contenente la duplice impugnazione, seguita solo in data 21 luglio 1997. Ne deriva la relativa declaratoria, sollecitata dal controricorrente e condivisa dal Pubblico Ministero. C) Le peculiarità della complessiva vicenda consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra le parti.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di ES n. 257, depositata il 7 giugno 1996; dichiara inammissibile quello avverso la sentenza della stessa Corte n. 18, depositata il 12 gennaio 1991; compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999