Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.3120/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3120 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022
TRA
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Parte_1
,
,rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Galdi Carmine, presso il cui studio, sito in Battipaglia (SA) alla via Carso, 6,
elettivamente domiciliano
OPPONENTE
E
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù
di mandato agli atti, Dall'avvocatura dello Stato Distrettuale Salerno, presso il cui studio, sito in Via - Corso V. Emanuele, 58 - Sa - elettivamente domicilia
OPPOSTO
33/22 emessa 1'8 marzo 2022 dal [...]
Controparte_3
[...] e notificata in data 10 marzo 2022
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 18
giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, la sig.ra Parte_2 in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della66 "Controparte_1 , proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 33/22, emessa in data 8 marzo 2022 dal [...]
Controparte_3
[...]
[...] e notificata in data 10 marzo 2022, con la quale era intimato il pagamento, in solido, della somma di € 9.131,92, oltre spese di procedura, per la violazione dell'art. 2 lettera g) del DPR n. 428/75, sanzionata dall'art. 27, comma 1,
lettera b) della legge 28/7/2016 n. 154, relativamente al superamento del limite minimo di bucce consentito nella produzione e confezionamento di pomodoro pelato intero in barattoli di banda stagnata.
La ricorrente deduceva che in data 17/8/2017 veniva effettuato accesso presso la Controparte_1 da parte dei funzionari dell'Ufficio ICQRF di Salerno, i quali 66 prelevavano un campione di n. 25 barattoli di banda stagnata con apertura a strappo,
Parte_3 (verbale n.2017/11), dieci dei qualisu una partita di n.° 205.922 di venivano poi sottoposti alle dovute analisi, conclusesi con esito negativo come da rapporto del laboratorio di analisi n. 2017/1866 del 24/10/2017, con cui si riscontrava il superamento dei limiti legislativamente consentiti di bucce per barattolo.
Da tale verifica conseguì il provvedimento di sequestro amministrativo dei 205.922
barattoli di pomodoro pelati in banda stagnata non etichettati e la sanzione
Controparte_1 da pagarsi amministrativa ex art. 27, L.154/2016 a carico della in solido con la legale rappresentante p.t. Parte_1 CP_3 inTale risultato veniva confermato con rapporto 2017/166 dal laboratorio risposta alla richiesta della ricorrente del 16/11/2017 di revisione delle analisi.
Successivamente, con ordinanza n. 17/2019, il direttore dell' Controparte_3
accoglieva l'istanza di dissequestro del 7/4/2019, a condizione che il prodotto venisse rilavorato oppure commercializzato in Paesi extra Unione Europea (cfr. All.doc.8 di parte ricorrente).
I funzionari dell'ente riscontravano, con verbale n. 2019/2457 del 3/7/2019,
l'avveramento della condizione di cui all'ordinanza di dissequestro (cfr. all. n. 9 alla prod. Di parte ricorrente).
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra descritto, la sig. Parte_1 , in proprio e lamentava l'illegittimità quale legale rappresentante p.t. della Controparte_1
della sanzione amministrativa irrogata stante la carenza di qualsiasi presupposto necessario per invocare la frode alimentare imputata, poiché il campione di barattoli verificato non era ancora stato sottoposto ai dovuti controlli volti a determinarne le caratteristiche intrinseche, da riportarsi poi necessariamente sull'etichetta ed essere così pronti per la commercializzazione.
Nella fattispecie i prodotti accertati, dopo il dissequestro, venivano etichettati e commercializzati negli Emirati Arabi Uniti, risultando le caratteristiche del prodotto conformi alle disposizioni lì vigenti.
Conseguentemente chiedeva, preliminarmente, sospendersi l'esecutività e, nel merito,
annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva il
[...]
Controparte_3
eccependo l'infondatezza
[...]
dell'impugnazione della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18 Giugno 2025 ex art. 127-ter cod. proc. civ., la causa, istruita in via meramente documentale, verificato il deposito delle note scritte da parte dei procuratori costituiti, era decisa.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione, esteso al merito, che ha ad oggetto il fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto,
trovano applicazione le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, come ha avuto modo di confermare in più occasioni la giurisprudenza di legittimità (l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare,
qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione", cfr. Cass.24.01.2019, n. 1921; Cass. n. 3837/2001; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 12231/2007; Cass. S.U. n.20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass.
n. 4898/2015).
Coerentemente, l'art. 6 co. 11 D. L.vo 150/2011 prevede che "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente".
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che: il ricorrente pone alla base della domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione la propria ricostruzione dei fatti, diversa da quella effettuata dai funzionari dell'amministrazione opposta;
più
precisamente afferma che i 205.922 barattoli in banda stagnata di pomodoro pelati, al momento dell'accesso, non erano stati messi sul mercato dalla Controparte_1
né ancora sottoposti ai necessari controlli post produzione, così da verificare il rispetto dei requisiti nazionali o di altro paese extra -UE, per poi riportare le caratteristiche riscontrate sull'apposita etichetta;
che “l' CP_3 revoca l'ordinanza con la quale ha effettuato il sequestro amministrativo alla Controparte_1 dei 205.922 barattoli di pomodoro pelati in banda stagnata senza etichette proprio perché accerta che la commercializzazione degli stessi viene fatta negli Emirati Arabi Uniti (Jabel ali), paese non appartenente all'Unione Europea.
- i documenti prodotti dall'appellata amministrazione (1) ordinanza-ingiunzione n.
33/17; 2) Rapporto redatto ex art. 17 della 1.689/81; 3) Verbale di prelevamento campione pomodori pelati n. 2017/11, redatto dai funzionari dell'ICQRF- Ufficio
d'Area di Salerno;
4) Verbale di sequestro amministrativo n. 3194/2017 dell'8/11/17
redatto dai funzionari dell'ICQRF- Ufficio d'Area di Salerno;
5) Comunicazione
preliminare di esito irregolare di analisi del 3/11/17, trasmesso dall'ICQRF di Salerno;
6) Rapporto di prova del laboratorio ICQRF Salerno n. 1866/2017 con le relative conclusioni sull'irregolarità del campione prelevato;
Richiesta di revisione analisi della
8) Verbale relativo alla revisione di analisi del 9/2/18; 9) Risultato ditta CP_1
della revisione di analisi effettuate dal laboratorio ICQRF Centrale di Roma e notifica alle parti;
10)Memoria difensiva a firma dell'avv. GALDI e richiesta di riforma del provvedimento in autotutela del 20.3.18; 11) Richiesta di dissequestro amministrativo e annullamento in autotutela del procedimento amministrativo sanzionatorio del 7/4/19
per conto della ditta 12) Ordinanza di dissequestro condizionato n. CP_1
17/2019 a firma del Direttore dell' Controparte_3 ), consentono di ritenere accertata e provata la sussistenza di una partita di merce composta da 205.922 barattoli di Pomodoro Pt_3 25 dei quali campionati e sottoposti ad accertamento tecnico mediante analisi di laboratorio, all'esito negativo delle quali è stato disposto il sequestro amministrativo della merce sino all'ordinanza di dissequestro n. 17/2019 a condizione della "rilavorazione” del prodotto o commercializzazione in paesi extra UE.
Dai documenti prodotti da parte opposto emerge, pertanto, come la
commercializzazione in paesi extra-UE si sia verificata solo a seguito dell'ordinanza di dissequestro che poneva tale circostanza come condizione per ottenere il dissequestro stesso. Viceversa, parte opponente non ha fornito alcun elemento probatorio tale da ritenere la merce regolare in quanto originariamente destinata alla commercializzazione negli Emirati Arabi Uniti.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente,
stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M.
147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da €5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza ingiunzione protocollo n. 33/2017 emessa dal [...]
Controparte_3 Controparte_3 in data 8
[...]
marzo 2022 e notificata in data 10 marzo 2022;
"in persona del 2) CONDANNA sig.ra Parte_1 e la66 Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido, in favore del
[...]
Controparte_3
[...]
[...] delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.700,00.
Così deciso in Salerno il 18 giugno 2025 mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
Salerno, 18 giugno 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.