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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/07/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8083/2018 pendente tra:
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Ambrosio Fioravante (C.F. Persona_1
); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), quale erede di Controparte_1 C.F._3 Persona_1
con il patrocinio dell'Avv. Santoro Pier Francesco (C.F. );
[...] C.F._4 OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossi Marco (C.F. Controparte_2 P.IVA_1
); C.F._5 OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
03.07.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale, Controparte_2
1 chiedeva di ingiungere a il pagamento di € Parte_2
42.322,83, oltre interessi;
esponeva che tale credito era scaturito dall'inadempimento del contratto di finanziamento n. 6136216 del 21.06.2007, stipulato dai citati debitori con la società finanziaria Compass S.p.A.; evidenziava che il credito in parola, all'esito di varie cessioni in blocco, era stato acquisito da Controparte_2
Conseguentemente, in data 19.10.2018, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2449/2018, notificato a e in data 26.10.2018. Parte_1 Persona_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 03.12.2018, e Parte_1 [...] formulavano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, ammettendo di aver Persona_1 stipulato il contratto di finanziamento per cui è causa, di aver ricevuto l'importo di € 13.358,00 e di aver restituito la somma di € 10.652,00; inoltre, eccepivano quanto segue:
• inidoneità della documentazione depositata da controparte a provare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato;
• disconoscimento della documentazione prodotta in copia da parte della e, in Controparte_2 particolare della copia dell'estratto contro e del prospetto interessi.
Concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 14.06.2016, si costituiva in giudizio Controparte_2 argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Alla prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti venivano invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Espletato tale procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 30.05.2024, considerato che il difensore di parte opponente aveva dichiarato il decesso di , veniva dichiarata l'interruzione del processo. Persona_1
Con ricorso depositato ai sensi degli art. 302 e 303 c.p.c. in data 23.08.2024,
[...]
, in proprio e nella qualità di erede di , riassumeva nei termini Parte_1 Persona_1 di legge il procedimento interrotto, procedendo alla notificazione nei confronti dell'opposta e degli eredi della defunta, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio della
2 stessa.
1.4 – Con comparsa depositata in data 30.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_3 deducendo di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità di;
si Persona_1 associava all'opposizione già formulata, contestando, in particolare, la sussistenza della titolarità attiva del credito in capo all'opposta.
1.5 – All'udienza del 03.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 03.12.2018, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
26.10.2018; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 06.12.2018, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dall'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice con ordinanza del 04.02.2020, e conclusosi negativamente, come da verbale dell'incontro tenuto in data 01.07.2020, depositato da parte opposta in data
19.11.2020.
3 – Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, atteso che non è provato che Controparte_2 abbia acquisito la titolarità attiva del credito per cui è causa.
3.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la parte che sostiene di essere subentrata come successore a titolo particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 TUB, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione;
questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n. 26127). In questa prospettiva, la questione relativa all'inclusione del credito tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal Giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
invero, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito
3 medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n. 5857).
3.2 – Nel caso di specie, ai fini della prova della titolarità attiva del credito, ha Controparte_2 depositato, sin dalla fase monitoria, il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra
Compass S.p.A. e (allegato n. 03), l'atto di fusione tra e Controparte_4 CP_4
(allegato n. 04), il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra Controparte_5
. e Banca IFIS S.p.A. (allegato n. 05), nonché il successivo conferimento di ramo CP_5 CP_2 di azienda in favore di (allegato n. 06). Controparte_2
In particolare, il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra Compass S.p.A. e CP_4
(allegato n. 03), all'art. 6.2, prevede che “successivamente al perfezionamento del presente
[...] accordo, la Cedente indirizzerà alla cessionaria lettera di cessione, conforme alla lettera Allegato sub (A), anticipandolo via e-mail, allegando un elenco in duplice copia di tutti i nominativi ceduti del valore nominale e del relativo prezzo”. Tale elenco non è stato prodotto nel presente giudizio, per cui non è possibile affermare che esso include anche il rapporto giuridico per cui è causa.
Al contrario, l'art.
1.1 del contratto di cessione precisa che l'accordo riguarda “i crediti scaduti derivanti da concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato, concessi da e da oggi incorporata in Compass Spa”. A CP_6 CP_7 prescindere dalle contestazioni sollevate da parte opponente, dunque, da tale documento emerge che il credito per cui è causa non è incluso all'interno dell'operazione in questione: essa, infatti, riguarda soltanto i crediti derivanti da contratti stipulati con o non CP_6 CP_7 coinvolge il finanziamento stipulato dagli odierni opponenti, che è stato concluso con Compass
S.p.A..
La documentazione depositata, dunque, dimostra che non ha acquisito la titolarità Controparte_4 attiva del credito per cui è causa, sulla base dell'indicato contratto di cessione in blocco;
conseguentemente, tale società, all'esito della fusione con non ha potuto Controparte_5 trasferire il medesimo credito a Banca IFIS S.p.A..
quindi, non ha provato di essere titolare del credito vantato nei confronti degli Controparte_2 opponenti;
pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
4 4 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opposta, in favore di e del difensore antistatario di . Controparte_1 Parte_1
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità; nei confronti di sono esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria, atteso che Controparte_1 la medesima si è costituita in giudizio quando la causa era già matura per la decisione;
deve essere riconosciuto al difensore antistatario di il rimborso delle spese di Parte_1 iscrizione al ruolo, pari a € 286,00, e delle spese di notifica, pari a € 12,60.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2449/2018 del
19.10.2018;
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
3.808,00 per compensi professionali ed € 298,60 per spese vive in favore del difensore antistatario di e in € 2.905,00 per compensi professionali in favore di Parte_1
oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e Controparte_1
I.V.A., come per legge.
Nola, 19/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8083/2018 pendente tra:
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Ambrosio Fioravante (C.F. Persona_1
); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), quale erede di Controparte_1 C.F._3 Persona_1
con il patrocinio dell'Avv. Santoro Pier Francesco (C.F. );
[...] C.F._4 OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossi Marco (C.F. Controparte_2 P.IVA_1
); C.F._5 OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
03.07.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale, Controparte_2
1 chiedeva di ingiungere a il pagamento di € Parte_2
42.322,83, oltre interessi;
esponeva che tale credito era scaturito dall'inadempimento del contratto di finanziamento n. 6136216 del 21.06.2007, stipulato dai citati debitori con la società finanziaria Compass S.p.A.; evidenziava che il credito in parola, all'esito di varie cessioni in blocco, era stato acquisito da Controparte_2
Conseguentemente, in data 19.10.2018, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2449/2018, notificato a e in data 26.10.2018. Parte_1 Persona_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 03.12.2018, e Parte_1 [...] formulavano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, ammettendo di aver Persona_1 stipulato il contratto di finanziamento per cui è causa, di aver ricevuto l'importo di € 13.358,00 e di aver restituito la somma di € 10.652,00; inoltre, eccepivano quanto segue:
• inidoneità della documentazione depositata da controparte a provare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato;
• disconoscimento della documentazione prodotta in copia da parte della e, in Controparte_2 particolare della copia dell'estratto contro e del prospetto interessi.
Concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 14.06.2016, si costituiva in giudizio Controparte_2 argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Alla prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti venivano invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Espletato tale procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 30.05.2024, considerato che il difensore di parte opponente aveva dichiarato il decesso di , veniva dichiarata l'interruzione del processo. Persona_1
Con ricorso depositato ai sensi degli art. 302 e 303 c.p.c. in data 23.08.2024,
[...]
, in proprio e nella qualità di erede di , riassumeva nei termini Parte_1 Persona_1 di legge il procedimento interrotto, procedendo alla notificazione nei confronti dell'opposta e degli eredi della defunta, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio della
2 stessa.
1.4 – Con comparsa depositata in data 30.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_3 deducendo di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità di;
si Persona_1 associava all'opposizione già formulata, contestando, in particolare, la sussistenza della titolarità attiva del credito in capo all'opposta.
1.5 – All'udienza del 03.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 03.12.2018, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
26.10.2018; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 06.12.2018, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dall'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice con ordinanza del 04.02.2020, e conclusosi negativamente, come da verbale dell'incontro tenuto in data 01.07.2020, depositato da parte opposta in data
19.11.2020.
3 – Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, atteso che non è provato che Controparte_2 abbia acquisito la titolarità attiva del credito per cui è causa.
3.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la parte che sostiene di essere subentrata come successore a titolo particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 TUB, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione;
questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n. 26127). In questa prospettiva, la questione relativa all'inclusione del credito tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal Giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
invero, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito
3 medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n. 5857).
3.2 – Nel caso di specie, ai fini della prova della titolarità attiva del credito, ha Controparte_2 depositato, sin dalla fase monitoria, il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra
Compass S.p.A. e (allegato n. 03), l'atto di fusione tra e Controparte_4 CP_4
(allegato n. 04), il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra Controparte_5
. e Banca IFIS S.p.A. (allegato n. 05), nonché il successivo conferimento di ramo CP_5 CP_2 di azienda in favore di (allegato n. 06). Controparte_2
In particolare, il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra Compass S.p.A. e CP_4
(allegato n. 03), all'art. 6.2, prevede che “successivamente al perfezionamento del presente
[...] accordo, la Cedente indirizzerà alla cessionaria lettera di cessione, conforme alla lettera Allegato sub (A), anticipandolo via e-mail, allegando un elenco in duplice copia di tutti i nominativi ceduti del valore nominale e del relativo prezzo”. Tale elenco non è stato prodotto nel presente giudizio, per cui non è possibile affermare che esso include anche il rapporto giuridico per cui è causa.
Al contrario, l'art.
1.1 del contratto di cessione precisa che l'accordo riguarda “i crediti scaduti derivanti da concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato, concessi da e da oggi incorporata in Compass Spa”. A CP_6 CP_7 prescindere dalle contestazioni sollevate da parte opponente, dunque, da tale documento emerge che il credito per cui è causa non è incluso all'interno dell'operazione in questione: essa, infatti, riguarda soltanto i crediti derivanti da contratti stipulati con o non CP_6 CP_7 coinvolge il finanziamento stipulato dagli odierni opponenti, che è stato concluso con Compass
S.p.A..
La documentazione depositata, dunque, dimostra che non ha acquisito la titolarità Controparte_4 attiva del credito per cui è causa, sulla base dell'indicato contratto di cessione in blocco;
conseguentemente, tale società, all'esito della fusione con non ha potuto Controparte_5 trasferire il medesimo credito a Banca IFIS S.p.A..
quindi, non ha provato di essere titolare del credito vantato nei confronti degli Controparte_2 opponenti;
pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
4 4 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opposta, in favore di e del difensore antistatario di . Controparte_1 Parte_1
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità; nei confronti di sono esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria, atteso che Controparte_1 la medesima si è costituita in giudizio quando la causa era già matura per la decisione;
deve essere riconosciuto al difensore antistatario di il rimborso delle spese di Parte_1 iscrizione al ruolo, pari a € 286,00, e delle spese di notifica, pari a € 12,60.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2449/2018 del
19.10.2018;
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
3.808,00 per compensi professionali ed € 298,60 per spese vive in favore del difensore antistatario di e in € 2.905,00 per compensi professionali in favore di Parte_1
oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e Controparte_1
I.V.A., come per legge.
Nola, 19/07/2025
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