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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/11/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1741 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
con sede in EL, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione, dagli Avv.ti Alessandro Monteverde, Federico Rognoni e Maria Cristina
OS presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Vercelli, via Foa n. 82
- ATTRICE -
CONTRO
con sede in Milano, c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Flavio Angioni presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliata in Milano, corso Europa n. 15
- CONVENUTA -
OGGETTO: responsabilità contrattuale
1 Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:
NEL MERITO:
- in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare, con pronuncia costitutiva, la risoluzione dei contratti per cui è causa ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. per grave inadempimento della convenuta, come descritto in atti;
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta
1) a riconsegnare il ponteggio realizzato dall'attrice, consentendone lo smontaggio e la rimozione entro 10 giorni dalla pronuncia della sentenza, disponendo ai sensi dell'art,
614 bis cpc, per il caso di ritardo nell'adempimento, l'obbligo di pagamento di una somma ritenuta equa per ogni giorno di ritardo;
2) a risarcire il danno patrimoniale conseguente al suo inadempimento che si indica prudenzialmente in somma netta non inferiore ad € 150.000,00=, ovvero quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta equa, provata e di giustizia, nel caso anche mediante valutazione equitativa.
- rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta siccome infondate in fatto e in diritto.
Con il favore delle spese del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) a modifica dell'ordinanza 27.03.2024, ammettere i capitoli di prova orale 3), 6) e 7) articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc del 14.02.2024, in quanto aventi ad oggetto circostanze rilevanti, meglio precisate a pagina 2 della memoria citata, che l'avversario contesta;
2) attese le divergenze tra le dichiarazioni rese all'udienza del 18.04.2024 in risposta al capitolo 8) della memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc 6.03.2024 di parte attrice dai testimoni e , indicati in prova diretta, e , indicato in Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 prova contraria da parte convenuta, disporne il confronto ai sensi dell'art. 254 cpc.”
Per la convenuta:
2 “- Nel merito, respingere le avversarie domande ed istanze, anche istruttorie, in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni addotte in atti e per ogni altra ragione che si riterrà di giustizia;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle Pt_1 obbligazioni contrattuali su di essa gravanti e, altresì, accertare e dichiarare gli oneri sopportati dalla comparente per il completamento delle opere e delle lavorazioni affidate a e non eseguite e, per l'effetto, anche ai termini dell'art. 1668 c.c., Pt_1 proporzionalmente rideterminare il prezzo dell'appalto in complessivi € 30.000,00, oltre ad IVA;
- sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle Pt_1 obbligazioni contrattuali su di essa gravanti e, altresì, accertare e dichiarare gli oneri sopportati da per la locazione delle componenti mancanti del ponteggio e, per CP_1
l'effetto, rideterminare, anche ai termini dell'art. 1578 c.c., il canone mensile di locazione pattuito dalle parti in complessivi € 3.200,00, oltre ad IVA;
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge.
- In via istruttoria, ordinare alla nominata CTU l'espletamento di un supplemento di
Consulenza Tecnica, non avendo quest'ultima nella propria relazione finale del 6 giugno 2025 dato effettivo e concreto riscontro alle osservazioni di parte convenuta alla bozza di relazione. In subordine, convocare la CTU per gli opportuni chiarimenti da rendersi in contradditorio tra le parti previa fissazione di apposita udienza.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con atto di citazione conveniva nel presente giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la risoluzione del contratto di subappalto concluso con la convenuta il
30.5.2023 per grave inadempimento di quest'ultima, la riconsegna del ponteggio realizzato e il risarcimento dei danni patrimoniali conseguentemente subiti.
L'attrice esponeva di essere stata invitata nel mese di marzo 2023 da Tes_3
3 , direttore tecnico della società convenuta, a formulare un preventivo per la Tes_3 realizzazione presso un cantiere di Genova di un ponteggio “a servizio cornicione”, ossia di una struttura caratterizzata da “castelli di ponteggio” distanti circa m. 5 l'uno dall'altro e collegati tra loro da un tubo “giunto” e dall'allestimento del piano di lavoro e del sotto-piano con tavole metalliche. L'attrice aveva ispezionato l'edificio presso il quale avrebbe dovuto essere allestito il ponteggio (edificio la cui copertura era stata distrutta da un incendio nel febbraio 2023) e aveva inviato in data 30.3.2023 la propria offerta relativa alla progettazione, al montaggio e al successivo nolo del ponteggio. Era seguita una breve trattativa che aveva portato le parti a pattuire per l'opera un corrispettivo di Euro 65.000,00 oltre Iva e per il successivo noleggio un canone mensile di Euro 4.000,00 oltre Iva. Nel corso di un sopralluogo svoltosi il 25.5.2023 - al quale avevano partecipato l'Ing. (progettista), e per Tes_2 Per_1 Testimone_1
l'attrice, per la convenuta e l'amministratore di Aliante S.r.L. (impresa Testimone_3 incaricata dalla convenuta di realizzare la copertura provvisoria del tetto dell'edificio) - era stato stabilito che l'attrice avrebbe dovuto provvedere al solo montaggio del ponteggio in aderenza al muro dell'edificio o a distanza, mentre ogni altra opera sarebbe stata di competenza di
[...] esponeva inoltre che il contratto era stato stipulato il 30.5.2023, quando Parte_2
l'attrice aveva ricevuto telematicamente la copia sottoscritta dal legale rappresentante di
L'esecuzione delle opere commissionate aveva avuto inizio il 28.6.2023, dopo la CP_1 trasmissione da parte dell'Ing. (professionista incaricato da Aliante) del Testimone_4 disegno preliminare dell'intervento riguardante l'intera opera appaltata dal CP_2 alla convenuta, comprendente anche la copertura provvisoria del tetto (subappaltata dalla convenuta ad Aliante). In data 4.7.2023 a era stato chiesto di eseguire Parte_1 anche le opere di rinforzo del ponteggio, benché non previste nel contratto. L'attrice aveva perciò presentato un preventivo in data 3.8.2023, ma la convenuta non lo aveva accettato, ritenendo che l'esecuzione del rinforzo fosse compresa nelle opere oggetto del contratto. aveva quindi ultimato le opere che considerava ricomprese nel Parte_1 contratto di subappalto e aveva invitato la convenuta a verificarle e a collaudarle.
, direttore tecnico di nel corso di un incontro svoltosi in cantiere il Testimone_3 CP_1
10.8.2023 si era limitato a ritirare le chiavi dell'edificio, pur invitando all'immediata ripresa dei lavori. Successivamente aveva comunicato di volersi rivolgere a un CP_1
4 diverso subappaltatore per l'esecuzione delle opere di rinforzo, mentre aveva Parte_1 intimato la restituzione del ponteggio e aveva quindi agito in giudizio.
3. - Si costituiva in causa eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale CP_1 adito in favore di quello di Milano.
Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. In via riconvenzionale instava perché fosse dichiarato l'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti e perché fossero accertati gli Parte_1 oneri sopportati da per il completamento delle opere e delle lavorazioni affidate a CP_1
e non eseguite, con proporzionale rideterminazione del prezzo dell'appalto Parte_1 anche ai sensi dell'art. 1668 c.c. in complessivi Euro 30.000,00 oltre Iva. Sempre in via riconvenzionale la convenuta chiedeva l'accertamento degli oneri sopportati per la locazione delle componenti mancanti del ponteggio, con rideterminazione anche ai sensi dell'art. 1578 c.c. del canone mensile di locazione pattuito in complessivi Euro 3.200,00 oltre Iva.
deduceva di essersi aggiudicava l'appalto per le opere di messa in sicurezza di CP_1 uno stabile di Genova colpito da un incendio accidentale che ne aveva completamente distrutto il tetto. Si era pertanto impegnata con il committente a realizzare una copertura provvisoria da installare su un ponteggio, la cui fornitura e montaggio erano state affidate alla subappaltatrice Il ponteggio doveva dunque essere adatto a Parte_1 ospitare una copertura provvisoria, ma aveva consegnato un'opera recante Parte_1 molteplici difetti e omissioni tempestivamente denunciati, non a norma e inidonea a ospitare una copertura provvisoria.
affermava che il 30.3.2023 presa visione del cantiere e delle CP_1 Parte_1 specifiche necessità del Condominio committente, aveva elaborato un preventivo di spesa. Il Condominio aveva accettato l'offerta tecnico-commerciale formulata da CP_1 che era divenuta parte integrante del contratto di subappalto stipulato il 30.5.2023. Su richiesta di era stata effettuata una modifica al progetto statico elaborato Parte_1 dall'Ing. prevedendosi - anziché un ponteggio doppio - un singolo Testimone_4 ponteggio con mensola di sommità integrato con idonei elementi in tubo e giunto necessari per rispondere alle istanze di natura statica di ponteggio e copertura. Il rinforzo del ponteggio non era dunque un'opera aggiuntiva, ma costituiva l'oggetto di una variante del progetto concordata prima della stipulazione del contratto inter partes.
5 La convenuta aggiungeva che invece il 3.8.2023 aveva formulato Parte_1 un'offerta integrativa che prevedeva, per il completamento dell'opera secondo le specifiche del progetto, costi aggiuntivi per materiali e manodopera rispettivamente di
Euro 64.303,00 e di Euro 31.840,00 oltre Iva. aveva respinto la richiesta e CP_1 Pt_1
senza completare l'opera con le specifiche di progetto e senza ultimare la
[...] copertura dei vani scala, aveva riconsegnato il cantiere il 10.8.2023. non aveva CP_1 accettato l'opera e aveva dovuto avvalersi di un nuovo subappaltatore ( Persona_2 di ), il quale per il completamento dell'opera secondo le specifiche di Controparte_3 progetto aveva formulato un preventivo di spesa di complessivi Euro 30.000,00, oltre alla richiesta di un canone mensile di locazione delle attrezzature di Euro 800,00.
In corso di causa erano ammesse e assunte prove orali richieste dalle parti.
Era quindi disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio.
All'esito la causa - previa precisazione delle conclusioni - era rimessa in decisione.
4. - In via preliminare si deve rilevare che la convenuta in sede di precisazione CP_1 delle conclusioni, formulate in modo specifico con memoria depositata in data
15.7.2025, non ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata nella comparsa di costituzione e risposta, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande attoree.
Anche nei successivi scritti conclusionali la convenuta non ha più fatto alcun accenno alla questione dell'incompetenza territoriale.
L'eccezione in discorso deve dunque presumersi abbandonata o rinunciata, rientrando ciò nei poteri del difensore.
Al riguardo va infatti ritenuto che “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, di un'eccezione in precedenza formulata (nella specie, eccezione d'incompetenza in base a compromesso in arbitri) implica presuntivamente l'abbandono o rinuncia dell'eccezione medesima, quando difetti una sua stretta connessione con altre istanze espressamente avanzate in detta sede, e comunque debba escludersi un comportamento processuale della parte idoneo ad evidenziare la volontà di mantenere ferma la precedente deduzione (nella specie essendosi il convenuto limitato a chiedere il rigetto della domanda attrice nel merito, incompatibile con la pregiudiziale contestazione della competenza del giudice adito)”
(v. Cass. civ., sez. I, 31.7.1986 n. 4902; v. altresì Cass. civ., sez. III, 1.12.1994 n.
6 10268).
Ed invero la valutazione complessiva della condotta processuale della convenuta fa emergere inequivocabilmente il venir meno del suo interesse a coltivare l'eccezione in discorso (v. Cass. civ., sez. II, 12.11.2024 n. 29172; Cass. civ. sez. III, 18.1.2021 n.
723).
In ogni caso va osservato che il contratto di subappalto, da cui sono sorte le obbligazioni oggetto di causa, risulta essere stato stipulato in “EL, 30.05.2023”
(v. doc. 2 attrice). Inoltre l'attrice ha comprovato (v. doc. 22) di avere inviato a il CP_1 testo contrattuale con e-mail del 30.5.2023, perché questa lo sottoscrivesse e lo restituisse. Il contratto deve dunque considerarsi concluso presso la sede dell'attrice in
EL, ove questa ha avuto conoscenza dell'accettazione della controparte.
Rientrando EL nella circoscrizione del Tribunale di Vercelli, ne consegue la competenza territoriale del Giudice adito ai sensi degli artt. 1326 c.c. e 20 c.p.c.
5. - Con riferimento al merito della controversia, alla luce dell'istruttoria svolta deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di subappalto stipulato dalle parti rientrassero anche le opere di rinforzo strutturale del ponteggio, che la subappaltatrice era Parte_1 dunque tenuta a realizzare.
In effetti l'art. 1 del contratto in data 30.5.2023, in ordine all'oggetto, prevede che
“l'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice la parte di contratto inerente le opere esplicate nel ns. progetto d'intervento R23-0067. Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati forniti dal committente, nonché sulla base delle direttive impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento”.
All'art. 2 vengono definiti i prezzi (totale lavori: Euro 65.000,00 oltre Iva;
noleggio ponteggio: Euro 4.000,00 oltre Iva per 30 giorni) ed è espressamente stabilito che
“l'impresa subappaltatrice dichiara di conoscere gli eventuali elaborati progettuali relativi ai lavori da eseguire e le caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi”.
In corso di causa è stata svolta una consulenza tecnica di ufficio. Il consulente nominato Ing. è stato incaricato di verificare dal punto di vista tecnico Persona_3 tutte le questioni controverse tra le parti relative alla realizzazione delle opere subappaltate. Il consulente ha compiuto accurati ed esaustivi accertamenti e ha infine
7 depositato in data 6.6.2025 una relazione congruamente e diffusamente motivata, rispondendo anche esaurientemente alle osservazioni dei consulenti di parte.
Orbene l'Ing. ha avuto modo di accertare (v. pag. 26 della relazione Per_3 peritale) che “il doc. 5 di corrisponde alla Revisione 01 della Tavola di Progetto CP_1
Esecutivo. Tale Revisione fu inviata a il giorno successivo alla stipula del Pt_1 contratto tra le parti oggi in causa. La precedente Tavola di Progetto Preliminare (C01
Revisione 00 del 24/05/2023) conteneva già le specifiche di 'rinforzo strutturale' del ponteggio ed era a disposizione dell'attrice al momento della stipula del contratto. Si constata come tutte le successive Revisioni progettuali esecutive comprendono le opere di rinforzo strutturale in tubi e giunti del ponteggio”. Il C.T.U. ha aggiungo che, benché il progetto includesse le opere di rinforzo strutturale, “tuttavia l'offerta economica formulata da non sembra considerarle”. Parte_1
Dunque l'attrice, pur avendo a disposizione gli elaborati progettuali che prevedevano anche le opere di rinforzo strutturale del ponteggio (avendoli ricevuti con mail del 24.5.2023: v. doc. 28 e pag. 11 della relazione del C.T.U.), ebbe a CP_1 presentare un'offerta economica (v. preventivo in data 30.3.2023, doc. 1 Parte_1 inferiore al valore di mercato dei lavori che l'attrice stessa si impegnava a realizzare.
Sulla base di questo preventivo venne poi pattuito il prezzo complessivo del subappalto
(v. contratto in data 30.5.2023, doc. 2 . Parte_1
Le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa hanno confermato queste circostanze. In particolare il progettista Ing. , sentito nell'udienza del Testimone_4
18.4.2024, ha dichiarato: “nella e-mail del 4 luglio 23 integravo solo con la relazione di calcolo sostanzialmente e per quanto attiene al ponteggio nulla era cambiato rispetto al progetto della prima trasmissione del 24/25 del mese di maggio”.
D'altra parte, rispetto a quanto sottoscritto dalle parti in sede contrattuale nel maggio 2023, non può avere alcuna rilevanza modificatrice il contenuto di dialoghi avvenuti in occasione di un sopralluogo risalente al mese precedente, ossia il sopralluogo del 25.4.2023 a cui hanno fatto riferimento i testi , Testimone_3 [...]
e sentiti il 18.4.2024. Tes_1 Tes_2
6. - Alla luce delle circostanze di fatto esposte deve concludersi che il Parte_1
30.5.2023 ha sottoscritto un contratto di subappalto che contemplava anche le opere di rinforzo strutturale del ponteggio e si è dunque impegnata a eseguire anche tali lavori
8 per il prezzo complessivo determinato - a corpo - nel contratto stesso.
Va in proposito ricordato che “chi sottoscrive un contratto non può invocarne l'invalidità adducendo di non averlo letto, perché chi immette dichiarazioni nel traffico giuridico ne deve subire le conseguenze, in virtù del principio dell'autoresponsabilità, a meno che non provi che la propria volontà si sia formata in modo viziato. Ne consegue che, in difetto di tale prova, il notaio il quale abbia ritualmente rogato un atto pubblico non può essere ritenuto responsabile del fatto che esso non abbia rispecchiato gli accordi preliminari intercorsi tra le parti” (v. Cass. civ., sez. III, 5.4.2012 n. 5535).
Nel caso di specie l'attrice non ha provato e nemmeno dedotto alcuna circostanza che possa giustificare l'annullamento del contratto del 30.5.2023 o l'esperimento di rimedi rescissori in ordine al medesimo.
Pertanto devono essere rigettate le domande proposte da tanto quella di Parte_1 risoluzione del contratto per grave inadempimento di quanto quella (conseguente CP_1 alla prima) di condanna della convenuta alla riconsegna del ponteggio e di risarcimento dei danni.
In effetti il mancato integrale pagamento da parte di del prezzo pattuito è stato CP_1 giustificato dal mancato integrale compimento da parte di dei lavori previsti Parte_1 nel contratto. Ne deriva che, in forza del principio “inadimplenti non est adimplendum”, non sussistono a carico della convenuta i presupposti di un risarcimento del danno, né di una condanna alla riconsegna del ponteggio, non essendo stati ultimati i lavori subappaltati.
E' infatti pacifico in causa che l'attrice abbandonava il cantiere senza realizzare le opere di rinforzo strutturale del ponteggio. Ciò è stato confermato anche in sede testimoniale, in particolare dai testi (sentito il 18.4.2024) e Testimone_5 CP_3
(sentito il 13.9.2024), i quali hanno anche riferito di difformità dei lavori
[...] realizzati rispetto al progetto.
Per altro verso non ha contestato di avere ricevuto da il pagamento Parte_1 CP_1 del 33% del prezzo contrattualmente pattuito (come affermato dalla convenuta alla pag.
19 della comparsa di costituzione e risposta). Ed invero ha documentato di avere CP_1 versato in data 10.5.2023 la somma di Euro 21.450,00 oltre Iva a titolo di acconto sul prezzo del subappalto, nonché Euro 3.200,00 oltre Iva mensili a titolo di canone di locazione del ponteggio (v. doc. 20 . CP_1
9 7. - Quanto alle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta, alla luce di quanto sin qui esposto esse si devono ritenere fondate e meritevoli di accoglimento.
Stante l'accertata mancata realizzazione delle opere di rinforzo strutturale e attesi gli ulteriori vizi nella realizzazione del ponteggio (come individuati e valutati dal
C.T.U. alle pagg. 27-28 della sua relazione), deve essere dichiarato l'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti. Parte_1
Vanno pertanto accolte anche le conseguenti domande della convenuta di diminuzione del prezzo del subappalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., e di riduzione del corrispettivo della locazione del ponteggio, ai sensi dell'art. 1578 c.c., a causa dei vizi e delle difformità riscontrate.
A questo riguardo ha chiesto che il prezzo del subappalto sia CP_1 proporzionalmente rideterminato in complessivi Euro 30.000,00 oltre Iva, in luogo dell'importo totale di Euro 65.000,00 oltre Iva pattuito nel contratto, e che il canone mensile di locazione del ponteggio sia rideterminato in Euro 3.200,00 oltre Iva mensili, in luogo di Euro 4.000,00 oltre Iva come indicato nel contratto.
Questi importi appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto risultano contenuti entro i limiti della valutazione operata dal C.T.U.
Il consulente infatti (v. pag. 28 della relazione peritale) ha stimato il valore delle opere non realizzate da e gli oneri di ripristino dei vizi del ponteggio Parte_1 sopportate da - al netto dell'Iva - in Euro 34.700,00 per la fornitura di montanti e CP_1 correnti in tubo-giunto, Euro 3.500,00 per la chiusura dei vani scala ed Euro 5.900,00 per la risoluzione dei vizi del ponteggio. A sua volta il costo della locazione mensile delle strutture di rinforzo è stato stimato dal C.T.U. in Euro 3.000,00 oltre Iva.
8. - Quanto al regolamento delle spese di causa, in applicazione del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi Euro 8.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta in corso di causa, come liquidate dal Giudice, si pongono definitivamente a carico della parte attrice.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
10 Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della Parte_1 convenuta CP_1
2) - in accoglimento delle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta, dichiara l'inadempimento di alle obbligazioni su di essa gravanti in Parte_1 forza del contratto oggetto di causa;
3) - per l'effetto diminuisce il prezzo del subappalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., a complessivi Euro 30.000,00 oltre Iva e riduce il canone mensile di locazione del ponteggio, ai sensi dell'art. 1578 c.c., a Euro 3.200,00 oltre Iva mensili;
4) - condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della C.T.U. svolta in corso di causa, come liquidate dal
Giudice.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 7 novembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
con sede in EL, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione, dagli Avv.ti Alessandro Monteverde, Federico Rognoni e Maria Cristina
OS presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Vercelli, via Foa n. 82
- ATTRICE -
CONTRO
con sede in Milano, c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Flavio Angioni presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliata in Milano, corso Europa n. 15
- CONVENUTA -
OGGETTO: responsabilità contrattuale
1 Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:
NEL MERITO:
- in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare, con pronuncia costitutiva, la risoluzione dei contratti per cui è causa ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. per grave inadempimento della convenuta, come descritto in atti;
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta
1) a riconsegnare il ponteggio realizzato dall'attrice, consentendone lo smontaggio e la rimozione entro 10 giorni dalla pronuncia della sentenza, disponendo ai sensi dell'art,
614 bis cpc, per il caso di ritardo nell'adempimento, l'obbligo di pagamento di una somma ritenuta equa per ogni giorno di ritardo;
2) a risarcire il danno patrimoniale conseguente al suo inadempimento che si indica prudenzialmente in somma netta non inferiore ad € 150.000,00=, ovvero quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta equa, provata e di giustizia, nel caso anche mediante valutazione equitativa.
- rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta siccome infondate in fatto e in diritto.
Con il favore delle spese del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) a modifica dell'ordinanza 27.03.2024, ammettere i capitoli di prova orale 3), 6) e 7) articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc del 14.02.2024, in quanto aventi ad oggetto circostanze rilevanti, meglio precisate a pagina 2 della memoria citata, che l'avversario contesta;
2) attese le divergenze tra le dichiarazioni rese all'udienza del 18.04.2024 in risposta al capitolo 8) della memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc 6.03.2024 di parte attrice dai testimoni e , indicati in prova diretta, e , indicato in Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 prova contraria da parte convenuta, disporne il confronto ai sensi dell'art. 254 cpc.”
Per la convenuta:
2 “- Nel merito, respingere le avversarie domande ed istanze, anche istruttorie, in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni addotte in atti e per ogni altra ragione che si riterrà di giustizia;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle Pt_1 obbligazioni contrattuali su di essa gravanti e, altresì, accertare e dichiarare gli oneri sopportati dalla comparente per il completamento delle opere e delle lavorazioni affidate a e non eseguite e, per l'effetto, anche ai termini dell'art. 1668 c.c., Pt_1 proporzionalmente rideterminare il prezzo dell'appalto in complessivi € 30.000,00, oltre ad IVA;
- sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle Pt_1 obbligazioni contrattuali su di essa gravanti e, altresì, accertare e dichiarare gli oneri sopportati da per la locazione delle componenti mancanti del ponteggio e, per CP_1
l'effetto, rideterminare, anche ai termini dell'art. 1578 c.c., il canone mensile di locazione pattuito dalle parti in complessivi € 3.200,00, oltre ad IVA;
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge.
- In via istruttoria, ordinare alla nominata CTU l'espletamento di un supplemento di
Consulenza Tecnica, non avendo quest'ultima nella propria relazione finale del 6 giugno 2025 dato effettivo e concreto riscontro alle osservazioni di parte convenuta alla bozza di relazione. In subordine, convocare la CTU per gli opportuni chiarimenti da rendersi in contradditorio tra le parti previa fissazione di apposita udienza.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con atto di citazione conveniva nel presente giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la risoluzione del contratto di subappalto concluso con la convenuta il
30.5.2023 per grave inadempimento di quest'ultima, la riconsegna del ponteggio realizzato e il risarcimento dei danni patrimoniali conseguentemente subiti.
L'attrice esponeva di essere stata invitata nel mese di marzo 2023 da Tes_3
3 , direttore tecnico della società convenuta, a formulare un preventivo per la Tes_3 realizzazione presso un cantiere di Genova di un ponteggio “a servizio cornicione”, ossia di una struttura caratterizzata da “castelli di ponteggio” distanti circa m. 5 l'uno dall'altro e collegati tra loro da un tubo “giunto” e dall'allestimento del piano di lavoro e del sotto-piano con tavole metalliche. L'attrice aveva ispezionato l'edificio presso il quale avrebbe dovuto essere allestito il ponteggio (edificio la cui copertura era stata distrutta da un incendio nel febbraio 2023) e aveva inviato in data 30.3.2023 la propria offerta relativa alla progettazione, al montaggio e al successivo nolo del ponteggio. Era seguita una breve trattativa che aveva portato le parti a pattuire per l'opera un corrispettivo di Euro 65.000,00 oltre Iva e per il successivo noleggio un canone mensile di Euro 4.000,00 oltre Iva. Nel corso di un sopralluogo svoltosi il 25.5.2023 - al quale avevano partecipato l'Ing. (progettista), e per Tes_2 Per_1 Testimone_1
l'attrice, per la convenuta e l'amministratore di Aliante S.r.L. (impresa Testimone_3 incaricata dalla convenuta di realizzare la copertura provvisoria del tetto dell'edificio) - era stato stabilito che l'attrice avrebbe dovuto provvedere al solo montaggio del ponteggio in aderenza al muro dell'edificio o a distanza, mentre ogni altra opera sarebbe stata di competenza di
[...] esponeva inoltre che il contratto era stato stipulato il 30.5.2023, quando Parte_2
l'attrice aveva ricevuto telematicamente la copia sottoscritta dal legale rappresentante di
L'esecuzione delle opere commissionate aveva avuto inizio il 28.6.2023, dopo la CP_1 trasmissione da parte dell'Ing. (professionista incaricato da Aliante) del Testimone_4 disegno preliminare dell'intervento riguardante l'intera opera appaltata dal CP_2 alla convenuta, comprendente anche la copertura provvisoria del tetto (subappaltata dalla convenuta ad Aliante). In data 4.7.2023 a era stato chiesto di eseguire Parte_1 anche le opere di rinforzo del ponteggio, benché non previste nel contratto. L'attrice aveva perciò presentato un preventivo in data 3.8.2023, ma la convenuta non lo aveva accettato, ritenendo che l'esecuzione del rinforzo fosse compresa nelle opere oggetto del contratto. aveva quindi ultimato le opere che considerava ricomprese nel Parte_1 contratto di subappalto e aveva invitato la convenuta a verificarle e a collaudarle.
, direttore tecnico di nel corso di un incontro svoltosi in cantiere il Testimone_3 CP_1
10.8.2023 si era limitato a ritirare le chiavi dell'edificio, pur invitando all'immediata ripresa dei lavori. Successivamente aveva comunicato di volersi rivolgere a un CP_1
4 diverso subappaltatore per l'esecuzione delle opere di rinforzo, mentre aveva Parte_1 intimato la restituzione del ponteggio e aveva quindi agito in giudizio.
3. - Si costituiva in causa eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale CP_1 adito in favore di quello di Milano.
Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. In via riconvenzionale instava perché fosse dichiarato l'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti e perché fossero accertati gli Parte_1 oneri sopportati da per il completamento delle opere e delle lavorazioni affidate a CP_1
e non eseguite, con proporzionale rideterminazione del prezzo dell'appalto Parte_1 anche ai sensi dell'art. 1668 c.c. in complessivi Euro 30.000,00 oltre Iva. Sempre in via riconvenzionale la convenuta chiedeva l'accertamento degli oneri sopportati per la locazione delle componenti mancanti del ponteggio, con rideterminazione anche ai sensi dell'art. 1578 c.c. del canone mensile di locazione pattuito in complessivi Euro 3.200,00 oltre Iva.
deduceva di essersi aggiudicava l'appalto per le opere di messa in sicurezza di CP_1 uno stabile di Genova colpito da un incendio accidentale che ne aveva completamente distrutto il tetto. Si era pertanto impegnata con il committente a realizzare una copertura provvisoria da installare su un ponteggio, la cui fornitura e montaggio erano state affidate alla subappaltatrice Il ponteggio doveva dunque essere adatto a Parte_1 ospitare una copertura provvisoria, ma aveva consegnato un'opera recante Parte_1 molteplici difetti e omissioni tempestivamente denunciati, non a norma e inidonea a ospitare una copertura provvisoria.
affermava che il 30.3.2023 presa visione del cantiere e delle CP_1 Parte_1 specifiche necessità del Condominio committente, aveva elaborato un preventivo di spesa. Il Condominio aveva accettato l'offerta tecnico-commerciale formulata da CP_1 che era divenuta parte integrante del contratto di subappalto stipulato il 30.5.2023. Su richiesta di era stata effettuata una modifica al progetto statico elaborato Parte_1 dall'Ing. prevedendosi - anziché un ponteggio doppio - un singolo Testimone_4 ponteggio con mensola di sommità integrato con idonei elementi in tubo e giunto necessari per rispondere alle istanze di natura statica di ponteggio e copertura. Il rinforzo del ponteggio non era dunque un'opera aggiuntiva, ma costituiva l'oggetto di una variante del progetto concordata prima della stipulazione del contratto inter partes.
5 La convenuta aggiungeva che invece il 3.8.2023 aveva formulato Parte_1 un'offerta integrativa che prevedeva, per il completamento dell'opera secondo le specifiche del progetto, costi aggiuntivi per materiali e manodopera rispettivamente di
Euro 64.303,00 e di Euro 31.840,00 oltre Iva. aveva respinto la richiesta e CP_1 Pt_1
senza completare l'opera con le specifiche di progetto e senza ultimare la
[...] copertura dei vani scala, aveva riconsegnato il cantiere il 10.8.2023. non aveva CP_1 accettato l'opera e aveva dovuto avvalersi di un nuovo subappaltatore ( Persona_2 di ), il quale per il completamento dell'opera secondo le specifiche di Controparte_3 progetto aveva formulato un preventivo di spesa di complessivi Euro 30.000,00, oltre alla richiesta di un canone mensile di locazione delle attrezzature di Euro 800,00.
In corso di causa erano ammesse e assunte prove orali richieste dalle parti.
Era quindi disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio.
All'esito la causa - previa precisazione delle conclusioni - era rimessa in decisione.
4. - In via preliminare si deve rilevare che la convenuta in sede di precisazione CP_1 delle conclusioni, formulate in modo specifico con memoria depositata in data
15.7.2025, non ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata nella comparsa di costituzione e risposta, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande attoree.
Anche nei successivi scritti conclusionali la convenuta non ha più fatto alcun accenno alla questione dell'incompetenza territoriale.
L'eccezione in discorso deve dunque presumersi abbandonata o rinunciata, rientrando ciò nei poteri del difensore.
Al riguardo va infatti ritenuto che “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, di un'eccezione in precedenza formulata (nella specie, eccezione d'incompetenza in base a compromesso in arbitri) implica presuntivamente l'abbandono o rinuncia dell'eccezione medesima, quando difetti una sua stretta connessione con altre istanze espressamente avanzate in detta sede, e comunque debba escludersi un comportamento processuale della parte idoneo ad evidenziare la volontà di mantenere ferma la precedente deduzione (nella specie essendosi il convenuto limitato a chiedere il rigetto della domanda attrice nel merito, incompatibile con la pregiudiziale contestazione della competenza del giudice adito)”
(v. Cass. civ., sez. I, 31.7.1986 n. 4902; v. altresì Cass. civ., sez. III, 1.12.1994 n.
6 10268).
Ed invero la valutazione complessiva della condotta processuale della convenuta fa emergere inequivocabilmente il venir meno del suo interesse a coltivare l'eccezione in discorso (v. Cass. civ., sez. II, 12.11.2024 n. 29172; Cass. civ. sez. III, 18.1.2021 n.
723).
In ogni caso va osservato che il contratto di subappalto, da cui sono sorte le obbligazioni oggetto di causa, risulta essere stato stipulato in “EL, 30.05.2023”
(v. doc. 2 attrice). Inoltre l'attrice ha comprovato (v. doc. 22) di avere inviato a il CP_1 testo contrattuale con e-mail del 30.5.2023, perché questa lo sottoscrivesse e lo restituisse. Il contratto deve dunque considerarsi concluso presso la sede dell'attrice in
EL, ove questa ha avuto conoscenza dell'accettazione della controparte.
Rientrando EL nella circoscrizione del Tribunale di Vercelli, ne consegue la competenza territoriale del Giudice adito ai sensi degli artt. 1326 c.c. e 20 c.p.c.
5. - Con riferimento al merito della controversia, alla luce dell'istruttoria svolta deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di subappalto stipulato dalle parti rientrassero anche le opere di rinforzo strutturale del ponteggio, che la subappaltatrice era Parte_1 dunque tenuta a realizzare.
In effetti l'art. 1 del contratto in data 30.5.2023, in ordine all'oggetto, prevede che
“l'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice la parte di contratto inerente le opere esplicate nel ns. progetto d'intervento R23-0067. Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati forniti dal committente, nonché sulla base delle direttive impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento”.
All'art. 2 vengono definiti i prezzi (totale lavori: Euro 65.000,00 oltre Iva;
noleggio ponteggio: Euro 4.000,00 oltre Iva per 30 giorni) ed è espressamente stabilito che
“l'impresa subappaltatrice dichiara di conoscere gli eventuali elaborati progettuali relativi ai lavori da eseguire e le caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi”.
In corso di causa è stata svolta una consulenza tecnica di ufficio. Il consulente nominato Ing. è stato incaricato di verificare dal punto di vista tecnico Persona_3 tutte le questioni controverse tra le parti relative alla realizzazione delle opere subappaltate. Il consulente ha compiuto accurati ed esaustivi accertamenti e ha infine
7 depositato in data 6.6.2025 una relazione congruamente e diffusamente motivata, rispondendo anche esaurientemente alle osservazioni dei consulenti di parte.
Orbene l'Ing. ha avuto modo di accertare (v. pag. 26 della relazione Per_3 peritale) che “il doc. 5 di corrisponde alla Revisione 01 della Tavola di Progetto CP_1
Esecutivo. Tale Revisione fu inviata a il giorno successivo alla stipula del Pt_1 contratto tra le parti oggi in causa. La precedente Tavola di Progetto Preliminare (C01
Revisione 00 del 24/05/2023) conteneva già le specifiche di 'rinforzo strutturale' del ponteggio ed era a disposizione dell'attrice al momento della stipula del contratto. Si constata come tutte le successive Revisioni progettuali esecutive comprendono le opere di rinforzo strutturale in tubi e giunti del ponteggio”. Il C.T.U. ha aggiungo che, benché il progetto includesse le opere di rinforzo strutturale, “tuttavia l'offerta economica formulata da non sembra considerarle”. Parte_1
Dunque l'attrice, pur avendo a disposizione gli elaborati progettuali che prevedevano anche le opere di rinforzo strutturale del ponteggio (avendoli ricevuti con mail del 24.5.2023: v. doc. 28 e pag. 11 della relazione del C.T.U.), ebbe a CP_1 presentare un'offerta economica (v. preventivo in data 30.3.2023, doc. 1 Parte_1 inferiore al valore di mercato dei lavori che l'attrice stessa si impegnava a realizzare.
Sulla base di questo preventivo venne poi pattuito il prezzo complessivo del subappalto
(v. contratto in data 30.5.2023, doc. 2 . Parte_1
Le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa hanno confermato queste circostanze. In particolare il progettista Ing. , sentito nell'udienza del Testimone_4
18.4.2024, ha dichiarato: “nella e-mail del 4 luglio 23 integravo solo con la relazione di calcolo sostanzialmente e per quanto attiene al ponteggio nulla era cambiato rispetto al progetto della prima trasmissione del 24/25 del mese di maggio”.
D'altra parte, rispetto a quanto sottoscritto dalle parti in sede contrattuale nel maggio 2023, non può avere alcuna rilevanza modificatrice il contenuto di dialoghi avvenuti in occasione di un sopralluogo risalente al mese precedente, ossia il sopralluogo del 25.4.2023 a cui hanno fatto riferimento i testi , Testimone_3 [...]
e sentiti il 18.4.2024. Tes_1 Tes_2
6. - Alla luce delle circostanze di fatto esposte deve concludersi che il Parte_1
30.5.2023 ha sottoscritto un contratto di subappalto che contemplava anche le opere di rinforzo strutturale del ponteggio e si è dunque impegnata a eseguire anche tali lavori
8 per il prezzo complessivo determinato - a corpo - nel contratto stesso.
Va in proposito ricordato che “chi sottoscrive un contratto non può invocarne l'invalidità adducendo di non averlo letto, perché chi immette dichiarazioni nel traffico giuridico ne deve subire le conseguenze, in virtù del principio dell'autoresponsabilità, a meno che non provi che la propria volontà si sia formata in modo viziato. Ne consegue che, in difetto di tale prova, il notaio il quale abbia ritualmente rogato un atto pubblico non può essere ritenuto responsabile del fatto che esso non abbia rispecchiato gli accordi preliminari intercorsi tra le parti” (v. Cass. civ., sez. III, 5.4.2012 n. 5535).
Nel caso di specie l'attrice non ha provato e nemmeno dedotto alcuna circostanza che possa giustificare l'annullamento del contratto del 30.5.2023 o l'esperimento di rimedi rescissori in ordine al medesimo.
Pertanto devono essere rigettate le domande proposte da tanto quella di Parte_1 risoluzione del contratto per grave inadempimento di quanto quella (conseguente CP_1 alla prima) di condanna della convenuta alla riconsegna del ponteggio e di risarcimento dei danni.
In effetti il mancato integrale pagamento da parte di del prezzo pattuito è stato CP_1 giustificato dal mancato integrale compimento da parte di dei lavori previsti Parte_1 nel contratto. Ne deriva che, in forza del principio “inadimplenti non est adimplendum”, non sussistono a carico della convenuta i presupposti di un risarcimento del danno, né di una condanna alla riconsegna del ponteggio, non essendo stati ultimati i lavori subappaltati.
E' infatti pacifico in causa che l'attrice abbandonava il cantiere senza realizzare le opere di rinforzo strutturale del ponteggio. Ciò è stato confermato anche in sede testimoniale, in particolare dai testi (sentito il 18.4.2024) e Testimone_5 CP_3
(sentito il 13.9.2024), i quali hanno anche riferito di difformità dei lavori
[...] realizzati rispetto al progetto.
Per altro verso non ha contestato di avere ricevuto da il pagamento Parte_1 CP_1 del 33% del prezzo contrattualmente pattuito (come affermato dalla convenuta alla pag.
19 della comparsa di costituzione e risposta). Ed invero ha documentato di avere CP_1 versato in data 10.5.2023 la somma di Euro 21.450,00 oltre Iva a titolo di acconto sul prezzo del subappalto, nonché Euro 3.200,00 oltre Iva mensili a titolo di canone di locazione del ponteggio (v. doc. 20 . CP_1
9 7. - Quanto alle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta, alla luce di quanto sin qui esposto esse si devono ritenere fondate e meritevoli di accoglimento.
Stante l'accertata mancata realizzazione delle opere di rinforzo strutturale e attesi gli ulteriori vizi nella realizzazione del ponteggio (come individuati e valutati dal
C.T.U. alle pagg. 27-28 della sua relazione), deve essere dichiarato l'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti. Parte_1
Vanno pertanto accolte anche le conseguenti domande della convenuta di diminuzione del prezzo del subappalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., e di riduzione del corrispettivo della locazione del ponteggio, ai sensi dell'art. 1578 c.c., a causa dei vizi e delle difformità riscontrate.
A questo riguardo ha chiesto che il prezzo del subappalto sia CP_1 proporzionalmente rideterminato in complessivi Euro 30.000,00 oltre Iva, in luogo dell'importo totale di Euro 65.000,00 oltre Iva pattuito nel contratto, e che il canone mensile di locazione del ponteggio sia rideterminato in Euro 3.200,00 oltre Iva mensili, in luogo di Euro 4.000,00 oltre Iva come indicato nel contratto.
Questi importi appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto risultano contenuti entro i limiti della valutazione operata dal C.T.U.
Il consulente infatti (v. pag. 28 della relazione peritale) ha stimato il valore delle opere non realizzate da e gli oneri di ripristino dei vizi del ponteggio Parte_1 sopportate da - al netto dell'Iva - in Euro 34.700,00 per la fornitura di montanti e CP_1 correnti in tubo-giunto, Euro 3.500,00 per la chiusura dei vani scala ed Euro 5.900,00 per la risoluzione dei vizi del ponteggio. A sua volta il costo della locazione mensile delle strutture di rinforzo è stato stimato dal C.T.U. in Euro 3.000,00 oltre Iva.
8. - Quanto al regolamento delle spese di causa, in applicazione del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi Euro 8.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta in corso di causa, come liquidate dal Giudice, si pongono definitivamente a carico della parte attrice.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
10 Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della Parte_1 convenuta CP_1
2) - in accoglimento delle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta, dichiara l'inadempimento di alle obbligazioni su di essa gravanti in Parte_1 forza del contratto oggetto di causa;
3) - per l'effetto diminuisce il prezzo del subappalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., a complessivi Euro 30.000,00 oltre Iva e riduce il canone mensile di locazione del ponteggio, ai sensi dell'art. 1578 c.c., a Euro 3.200,00 oltre Iva mensili;
4) - condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della C.T.U. svolta in corso di causa, come liquidate dal
Giudice.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 7 novembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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