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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/11/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA MA Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2982/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Silvio Parte_1 C.F._1
PU e GI PU
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
DO AT
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in data 11/6/1975 a Napoli, sentenza del Tribunale di
Livorno n. 1014/2010 depositata in data 22/10/2010 (procedimento n.2627/2008), parzialmente modificata con provvedimento successivo n. cronol.2109/2014, emesso dal medesimo Tribunale in data 10.6.2024 (procedimento n.r.g. 931/2014) rilevato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della OR
per aver ella raggiunto l'età pensionistica essendo, allo stato, Controparte_1 percettrice di pensione INPS, quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del
1 divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste in suo favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da corrispondersi in suo favore, con ricorso Parte_1 congiunto depositato in data 17/9/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano la modifica delle condizioni del Parte_1 Controparte_1 divorzio rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] a modifica del provvedimento adottato dal Tribunale di Livorno in data 10 Giugno 2014 nel procedimento
R.G. 931/2014 con il quale disponeva a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 una somma mensile a titolo di mantenimento pari ad €. 300 voglia, Controparte_1 disporre che nessuna somma a titolo di mantenimento sia tenuto a corrispondere il sig.
in favore della sig.ra ”. Parte_1 Controparte_1
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 1014/2010 depositata in data 22/10/2010
(procedimento n.2627/2008), parzialmente modificata con provvedimento successivo n. cronol.2109/2014, emesso dal medesimo Tribunale in data 10.6.2024
(procedimento n.r.g. 931/2014), il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor in Parte_1 favore della OR;
Controparte_1
b) fermo il resto.
c)spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 12/11/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA MA)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA MA Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2982/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Silvio Parte_1 C.F._1
PU e GI PU
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
DO AT
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in data 11/6/1975 a Napoli, sentenza del Tribunale di
Livorno n. 1014/2010 depositata in data 22/10/2010 (procedimento n.2627/2008), parzialmente modificata con provvedimento successivo n. cronol.2109/2014, emesso dal medesimo Tribunale in data 10.6.2024 (procedimento n.r.g. 931/2014) rilevato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della OR
per aver ella raggiunto l'età pensionistica essendo, allo stato, Controparte_1 percettrice di pensione INPS, quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del
1 divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste in suo favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da corrispondersi in suo favore, con ricorso Parte_1 congiunto depositato in data 17/9/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano la modifica delle condizioni del Parte_1 Controparte_1 divorzio rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] a modifica del provvedimento adottato dal Tribunale di Livorno in data 10 Giugno 2014 nel procedimento
R.G. 931/2014 con il quale disponeva a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 una somma mensile a titolo di mantenimento pari ad €. 300 voglia, Controparte_1 disporre che nessuna somma a titolo di mantenimento sia tenuto a corrispondere il sig.
in favore della sig.ra ”. Parte_1 Controparte_1
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 1014/2010 depositata in data 22/10/2010
(procedimento n.2627/2008), parzialmente modificata con provvedimento successivo n. cronol.2109/2014, emesso dal medesimo Tribunale in data 10.6.2024
(procedimento n.r.g. 931/2014), il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor in Parte_1 favore della OR;
Controparte_1
b) fermo il resto.
c)spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 12/11/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA MA)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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