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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Parte_1
Gambardella
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso del 16.3.2023 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di aver ricevuto dall' in data 9.8.2022 una Parte_1 CP_1 missiva con la quale le si chiedeva la restituzione della somma di € 3.049,76 a causa dell'indebita percezione nell'anno 2022 di ratei di assegno sociale, di cui ella era titolare a seguito della trasformazione ex lege dal 3.10.2014 dell'assegno di invalidità civile già in godimento, per superamento dei limiti reddituali, conseguente al riconoscimento in suo favore della pensione di reversibilità cat. SO con decorrenza 1.1.2022.
A sostegno del ricorso, la invocava la non addebitabilità dell'erogazione non Pt_1 dovuta, ravvisando una situazione idonea a generare l'affidamento.
1 L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando a tal fine che CP_1
l'indebito assistenziale è governato dai principi civilistici che ne consentono la ripetizione.
Il Tribunale, istruita la causa, accoglieva la domanda rilevando che, nel caso di specie, emergeva la buona fede della e l'imputabilità dell'errore all' Pt_1 [...]
, il quale era ben a conoscenza della situazione reddituale della ricorrente;
CP_2
compensava, tuttavia, integralmente le spese processuali tra le parti sul rilievo dello
“stabilizzarsi di nuovi orientamenti in materia”.
Con ricorso a questa Corte del 18.3.2024 ha proposto appello la limitatamente Pt_1
alla pronuncia di compensazione integrale delle spese fra le parti, osservando che non sussisteva alcuna delle ipotesi previste dal nuovo testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c., sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il principio della causalità e condannare l' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
L' si è difeso chiedendo la conferma della pronuncia impugnata. CP_1
2.- L'appello è in parte fondato, ed in tali limiti va accolto.
La censura della parte istante, interamente vittoriosa nel merito in primo grado, si rivolge esclusivamente avverso il capo di sentenza relativo alla compensazione integrale delle spese processuali, motivata dal giudice di prime cure “per lo stabilizzarsi di nuovi orientamenti in materia”.
A sostegno del gravame, il ricorrente osserva che il Tribunale avrebbe violato il disposto dell'art. 92 c.p.c., che consente la compensazione delle spese di lite solo in ipotesi tassative, ovvero in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nessuna delle quali sussistente nel caso di specie.
La critica dell'appellante va solo in parte condivisa.
Recita l'art. 92 c.p.c. come introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.L. 12 settembre 2014,
n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, d.l. cit., ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, avvenuta l'11 novembre 2014: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
2 Con sentenza n. 77/2018 del 19.4.2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 13, 1° comma, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014 n. 162), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, anche in ipotesi che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate.
In ogni caso, la motivazione in merito alla scelta di compensare le spese di lite deve evidenziare le specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non può risolversi in una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (ex multis,
Cass. civ. [ord.], sez. lav., 01-07-2024, n. 17966; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 29-04-2022,
n. 13650; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 25-09-2017, n. 22310; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 09-
03-2017, n. 6059; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 14-07-2016, n. 14411).
Nella fattispecie in esame, dunque, esclusa la reciproca soccombenza, è da stabilire se ricorra una delle ipotesi in cui è consentito disporre la compensazione delle spese.
A tali fini, il Tribunale ha inteso, evidentemente, riferirsi al consolidarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione della rilevanza della buona fede del percipiente nella materia dell'indebito assistenziale.
Come condivisibilmente si legge nella pronuncia impugnata, è ormai noto che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un particolare principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, in presenza di una situazione idonea a generare affidamento (cfr., da ultimo, Cass. n. 15802/2024; nonché
Cass. n. 13916/2021; n. 16080/2020).
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, va poi richiamato l'arresto della giurisprudenza di legittimità - anch'esso da poco consolidato - secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto
3 assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (Cass. n. 16088/2020; n. 31372/2019; n. 26036/2019; n. 28771/2018), come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Dall'insieme delle pronunce esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Di conseguenza, l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta nel tempo ha portato ad escludere, in concreto, che si possa configurare un indebito ripetibile nell'ipotesi in cui i redditi dell'accipiens fossero conoscibili dall' in quanto derivanti da pensioni CP_1
liquidate ed erogate dallo stesso . CP_2
Ciò premesso, ai fini che qui interessano, sussistevano, ad avviso del Collegio, i presupposti di legge per una compensazione solo parziale delle spese di lite, diversamente da quanto statuito in prime cure, giacché essa, proprio in quanto parziale, non omette di considerare il profilo della virtuale soccombenza dell' , ma nemmeno trascura di CP_1 considerare che l'evoluzione della giurisprudenza ha trovato composizione solo in tempi assai recenti, superando un precedente orientamento di segno decisamente contrario.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, questa Corte ritiene, in parziale riforma della sentenza impugnata, che le spese di lite debbano essere compensate in misura di metà, ponendosi la residua frazione a carico dell' in ragione della soccombenza. CP_1
3.- Ai fini della determinazione del quantum, considerato il valore della causa pari ad € 3.049,76, e considerato lo scaglione applicabile (da € 1.000 ad € 5.200), si procede alla liquidazione secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativamente alle fasi svolte (di studio, di introduzione e decisionale, non essendo risultato necessario lo svolgimento di attività istruttoria) e tenendo conto della non particolare complessità della causa, nella misura indicata in dispositivo.
4 L'accoglimento solo parziale del gravame giustifica la compensazione per metà anche delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa per metà le spese di primo grado liquidandole, per tale frazione, in € 443,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
2) compensa per metà le spese del grado e condanna l' al pagamento della CP_1 residua frazione liquidandola in € 481,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 5.2.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Parte_1
Gambardella
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso del 16.3.2023 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di aver ricevuto dall' in data 9.8.2022 una Parte_1 CP_1 missiva con la quale le si chiedeva la restituzione della somma di € 3.049,76 a causa dell'indebita percezione nell'anno 2022 di ratei di assegno sociale, di cui ella era titolare a seguito della trasformazione ex lege dal 3.10.2014 dell'assegno di invalidità civile già in godimento, per superamento dei limiti reddituali, conseguente al riconoscimento in suo favore della pensione di reversibilità cat. SO con decorrenza 1.1.2022.
A sostegno del ricorso, la invocava la non addebitabilità dell'erogazione non Pt_1 dovuta, ravvisando una situazione idonea a generare l'affidamento.
1 L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando a tal fine che CP_1
l'indebito assistenziale è governato dai principi civilistici che ne consentono la ripetizione.
Il Tribunale, istruita la causa, accoglieva la domanda rilevando che, nel caso di specie, emergeva la buona fede della e l'imputabilità dell'errore all' Pt_1 [...]
, il quale era ben a conoscenza della situazione reddituale della ricorrente;
CP_2
compensava, tuttavia, integralmente le spese processuali tra le parti sul rilievo dello
“stabilizzarsi di nuovi orientamenti in materia”.
Con ricorso a questa Corte del 18.3.2024 ha proposto appello la limitatamente Pt_1
alla pronuncia di compensazione integrale delle spese fra le parti, osservando che non sussisteva alcuna delle ipotesi previste dal nuovo testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c., sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il principio della causalità e condannare l' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
L' si è difeso chiedendo la conferma della pronuncia impugnata. CP_1
2.- L'appello è in parte fondato, ed in tali limiti va accolto.
La censura della parte istante, interamente vittoriosa nel merito in primo grado, si rivolge esclusivamente avverso il capo di sentenza relativo alla compensazione integrale delle spese processuali, motivata dal giudice di prime cure “per lo stabilizzarsi di nuovi orientamenti in materia”.
A sostegno del gravame, il ricorrente osserva che il Tribunale avrebbe violato il disposto dell'art. 92 c.p.c., che consente la compensazione delle spese di lite solo in ipotesi tassative, ovvero in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nessuna delle quali sussistente nel caso di specie.
La critica dell'appellante va solo in parte condivisa.
Recita l'art. 92 c.p.c. come introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.L. 12 settembre 2014,
n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, d.l. cit., ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, avvenuta l'11 novembre 2014: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
2 Con sentenza n. 77/2018 del 19.4.2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 13, 1° comma, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014 n. 162), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, anche in ipotesi che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate.
In ogni caso, la motivazione in merito alla scelta di compensare le spese di lite deve evidenziare le specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non può risolversi in una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (ex multis,
Cass. civ. [ord.], sez. lav., 01-07-2024, n. 17966; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 29-04-2022,
n. 13650; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 25-09-2017, n. 22310; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 09-
03-2017, n. 6059; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 14-07-2016, n. 14411).
Nella fattispecie in esame, dunque, esclusa la reciproca soccombenza, è da stabilire se ricorra una delle ipotesi in cui è consentito disporre la compensazione delle spese.
A tali fini, il Tribunale ha inteso, evidentemente, riferirsi al consolidarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione della rilevanza della buona fede del percipiente nella materia dell'indebito assistenziale.
Come condivisibilmente si legge nella pronuncia impugnata, è ormai noto che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un particolare principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, in presenza di una situazione idonea a generare affidamento (cfr., da ultimo, Cass. n. 15802/2024; nonché
Cass. n. 13916/2021; n. 16080/2020).
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, va poi richiamato l'arresto della giurisprudenza di legittimità - anch'esso da poco consolidato - secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto
3 assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (Cass. n. 16088/2020; n. 31372/2019; n. 26036/2019; n. 28771/2018), come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Dall'insieme delle pronunce esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Di conseguenza, l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta nel tempo ha portato ad escludere, in concreto, che si possa configurare un indebito ripetibile nell'ipotesi in cui i redditi dell'accipiens fossero conoscibili dall' in quanto derivanti da pensioni CP_1
liquidate ed erogate dallo stesso . CP_2
Ciò premesso, ai fini che qui interessano, sussistevano, ad avviso del Collegio, i presupposti di legge per una compensazione solo parziale delle spese di lite, diversamente da quanto statuito in prime cure, giacché essa, proprio in quanto parziale, non omette di considerare il profilo della virtuale soccombenza dell' , ma nemmeno trascura di CP_1 considerare che l'evoluzione della giurisprudenza ha trovato composizione solo in tempi assai recenti, superando un precedente orientamento di segno decisamente contrario.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, questa Corte ritiene, in parziale riforma della sentenza impugnata, che le spese di lite debbano essere compensate in misura di metà, ponendosi la residua frazione a carico dell' in ragione della soccombenza. CP_1
3.- Ai fini della determinazione del quantum, considerato il valore della causa pari ad € 3.049,76, e considerato lo scaglione applicabile (da € 1.000 ad € 5.200), si procede alla liquidazione secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativamente alle fasi svolte (di studio, di introduzione e decisionale, non essendo risultato necessario lo svolgimento di attività istruttoria) e tenendo conto della non particolare complessità della causa, nella misura indicata in dispositivo.
4 L'accoglimento solo parziale del gravame giustifica la compensazione per metà anche delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa per metà le spese di primo grado liquidandole, per tale frazione, in € 443,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
2) compensa per metà le spese del grado e condanna l' al pagamento della CP_1 residua frazione liquidandola in € 481,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 5.2.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
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