Sentenza 24 giugno 2002
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- 1. Interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudiceAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2002, n. 9209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9209 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 9209/02 REPUBBLICA ITALI LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 4893/01 n.24870 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cro Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.05/04/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LO SC;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 118/00 della Corte d'Appello di 1476 L'AQUILA, depositata il 17/11/00 R.G.N. 405/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni : AMOROSO;
udito l'Avvocato BUZZELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 4893/01 ud. 5 aprile 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 26.4.2000 LO Francesco proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 28.1.2000, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda, venisse riconosciuto il proprio diritto al pagamento di somma determinata nell'ammontare, a titolo di differenza sulla indennità di buonuscita corrisposta senza il rispetto delle norma contenute nella legge n.87/94 oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite. Esponeva a sostegno della pretesa azionata che: era stato posto in quiescenza in data 30.12.1994; che aveva ricevuto la liquidazione in un importo liquidato, che escludeva dal calcolo l'indennità integrativa speciale;
che la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittima tale esclusione, fissando una serie di criteri guida per la liquidazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti;
che era stata quindi emanata la l.n. 87/94, la quale all'art. 1 lett. b) ha previsto che la indennità integrativa speciale si computa per la misura di una quota pari al 60% dell'indennità annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto comunque denominato;
che invece l'IPOST provvedeva a computare tale indennità nella misura del 48% anzichè del previsto 60%, errando nel ritenere che anche per l'indennità integrativa andasse 3 operato il computo nella misura dell'80% stabilito dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032/73. L'Ipost non si costituiva. in accoglimento La Corte d'Appello di L 'Aquila, dell'impugnazione proposta, riformava la sentenza di primo grado;
dichiarava il diritto del ricorrente alla inclusione del 60% dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita;
condannava 1'IPOST a con interessi ecorrispondergli la somma di lire 7.696.617 rivalutazione legale maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi fino al 31.12.1994, da calcolarsi ai sensi 22 della legge 724 del 1994 per il periododell'art . successivo;
compensava le spese. Ricorre per cassazione l'IPOST Istituto Postelegrafonici S.p.A.,Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane per la cassazione dell'impugnata sentenza con un unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Ipost denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del legge n. 87 del 1994 nonché degli artt. 3 e 38 del d.p.r. n. 1032 del 1973. Sostiene la difesa dell'Istituto ricorrente che la liquidazione integrativa speciale va effettuata assumendodella indennità come base di calcolo la somma risultante tra stipendio, altri assegni, tredicesima mensilità e 60% della i.i.s.; successivamente, va calcolato 1'80% di tale complessivo 4 importo, determinando, così, la base contributiva.
2. Il ricorso è fondato. La questione posta dalla difesa del ricorrente è già stata più volte esaminata da questa Corte, il cui orientamento va confermato in questo giudizio anche in mancanza di ulteriori e diverse argomentazioni che possano indurre ad una revisione dello stesso. In particolare - in un giudizio che vedeva come parte lo stesso Cass. 16 novembre 2000 n.14836 ha affermato che, quanto Ipost ai criteri per la determinazione dell'indennita' di buonuscita, l'art. 1 legge n. 87 del 1994, nello stabilire che l'indennita' integrativa speciale entra a far parte, nella misura del 60%, della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita, ha solo inteso inserire (nella misura indicata) la suddetta indennita' integrativa nel novero degli emolumenti computabili ai fini della formazione della base contributiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della suddetta base, ossia la percentuale di utilizzazione dei singoli emolumenti computabili;
ne consegue che, una volta individuata l'indennita' integrativa speciale nella misura del 60 per cento come uno degli elementi computabili, essa, al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entrera' poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'80 per cento annuo, cosi' come disposto dagli art. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, norme che non risultano in alcun modo incise dalla citata 5 legge n. 87/1994. Parimenti in analogo giudizio nei confronti dell'Ipost Cass. 12 ottobre 2000 n. 13624 ha ritenuto che il cit. art. 1 della legge 29 gennaio 1994 87, n. nello stabilire l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale nella base di computo dell'indennita' di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60 per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti e' da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennita' integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennita' di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. Tale orientamento ha poi trovato ulteriore conferma in Cass. 23 ottobre 2001, n.13030, e, da ultimo, in Cass. 23 marzo 2002, n.4195. La sentenza impugnata, in quanto difforme rispetto a tali principi, risulta affetta dal vizio di violazione di legge denunciato dall'Istituto ricorrente.
3. Il ricorso va pertanto accolto. 6 Non essendo neccessaria alcuna ulteriore indagine, è possibile decidere nel merito la controversia e quindi, essendo risultato che correttamente calcolato l'incidenzal'Ipost ha dell'indennità integrativa speciale sulla buonuscita, va rigettata la domanda dell'originario ricorrente. Sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e ' decidendo nel merito, rigetta la domanda;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Ettore Mercurio)буйте ценый (Giovanni Amoroso) Ашогон Gine же IL CANCELLIERE Depositato in celleria 2234. 2002 IL CANCERVE T S O P M I A A D 0 . D E O 0 O T R 1 T T N 7 T S E I I S R G E I A E L D R U O R P