Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 25 ottobre
2024, iscritta al n. 2649 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'Avv.
ON Olimpieri che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via I. Garbini n. 48, presso lo studio dell'Avv.
Silvia Tafani che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei con- fronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 28 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri ed hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata fuori dal Persona_1
matrimonio, a Viterbo il 6 novembre 2020.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1) Casa familiare. I comparenti stabiliscono che la casa sita in Vetriolo, Fraz. di Bagno- regio, in Via Capita nr. 6, di proprietà del Sig e concessa in como- Controparte_1
dato d'uso gratuito al figli , rientri nella piena disponibilità del proprietario. Pt_1
2) Affidamento della minore. La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Vetriolo, Fraz. di Bagnoregio, in Via Nuova nr.13. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciproca- mente informati circa tutte le questioni relative alla figlia e di comunicare eventuali cambi di residenza e domicilio.
3) Regolamentazione modalità di gestione della minore. La bambina vivrà con la madre.
I fine settimana ON starà in maniera alternata con la madre e con il padre, il quale nel weekend di sua competenza, potrà tenerla con sé dalle ore 9.00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, quando la riaccompagnerà presso la casa materna, anche con possibilità di pernottamento. I fine settimana ON starà in maniera alternata con la madre e con il padre, il quale nel weekend di sua competenza, potrà tenerla con sé dalle ore 9.00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, quando la riaccompagnerà presso la casa materna, anche con possibilità di pernottamento. Il padre terrà con sé la figlia minore il martedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 7.20 alle ore 23.00 circa per il periodo estivo, alle ore 20:00 circa per il periodo invernale, nel fine settimana di com- petenza della madre, mentre ON starà con il padre nelle giornate di martedì e gio- vedì negli orari sopra indicati, nel fine settimana di competenza del padre stesso. Ulte- riori modalità, orari, giorni di visita e/o frequentazioni potranno essere concordate di volta in volta tra i genitori, con preavviso di almeno 12 ore, salvo esigenze improcrasti- nabili e/o urgenti. Il tutto sempre tenendo presente le esigenze della bambina e salva la pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
possibilità di pernottamento presso la casa del padre. I genitori si impegnano a mante- nere i rapporti coi nonni materni e paterni, che potranno costituire un valido aiuto per la coppia. Per quanto concerne le festività natalizie, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il 24 o il 25 dicembre ad anni alternati, così come ad anni alternati la figlia trascorrerà il giorno 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio con i genitori.
Comunque, il criterio dell'alternanza dovrà essere applicato anche a tutti gli altri giorni di festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 15/08, 8/12, 1/11, 25 aprile e 2 giu- gno); per quanto concerne le festività pasquali, ON trascorrerà il giorno di Pasqua
e quello di Pasquetta, con l'uno o con l'atro genitore sempre secondo il criterio dell'al- ternanza. In ordine alle vacanze estive, i avrà la facoltà di stare con la figlia Parte_1
7 giorni anche non consecutivi previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno e con informazioni reciproche tra i genitori dell'indirizzo e della località di vacanza dove porteranno la figlia per le vacanze estive. Il giorno del compleanno d Per_2
la medesima lo trascorrerà, salvo diverso accordo, metà giornata con il padre e metà
[...]
giornata con la madre.
4) Promemoria genitori e modalità di comunicazione. Le comunicazioni tra i genitori potranno essere verbali, telefoniche o anche a mezzo messaggistica. Al fine di ridurre al massimo ogni eventuale discussione si limitano a due al giorno le eventuali telefonate tra i genitori e al massimo 4 cadauno al giorno gli eventuali messaggi da scambiare. I genitori si impegnano a mantenere un reciproco contegno l'uno con l'altro, evitando di denigrare la figura dell'altro dinanzi alla bambina ed a terzi ed a introdurre i nuovi compagni in modo graduale nella vita della figlia, avendo cura e premura di far comprendere loro che le nuove figure affettive, non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali.
5) Contributo mantenimento. I genitori dichiarano di avere regolato ogni controversia di natura economica e reciprocamente dichiarano che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro. Ciascun genitore provvederà direttamente a soddisfare le esigenze della mi- nore, provvedendo al mantenimento diretto della figlia ON.
6) Spese straordinarie. Ogni genitore si accollerà, inoltre, previa esibizione di documen- tazione fiscale, il 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia (quali,
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a titolo esemplificativo: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, spese per attività ludico-sportive, per visite mediche, viaggi studio) comunque da indivi- duarsi e regolarsi secondo le modalità operative previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente riportato e richiamato.
7) Assegno unico. Le parti concordano come l'assegno unico a favore della figlia spetterà
a ciascun genitore nella misura del 50 %”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non ap- paiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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