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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3, D.L. 117/2025, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1613/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Valle, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Priverno, alla via G. Matteotti n. 163, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 in persona del l.r.p.t.,
-resistente contumace-
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18 marzo 2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento della
CP_1 menomazione della propria capacità lavorativa nella misura del 35% rispetto all'indennizzo già riconosciutogli dall' a seguito dell'infortunio sul lavoro
CP_1 occorsogli il 21.07.2015, consistito in una caduta dall'alto mentre raccoglieva le pesche da un albero. Nello specifico, esponeva di aver presentato domanda di revisione all'
CP_1 che, tuttavia, con nota del 7.12.2022, confermava il danno biologico nella misura del 13%. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “1) ritenere e dichiarare che l'infortunio sul lavoro, già riconosciuto dall' determina, ad oggi, un danno
CP_1 biologico pari al 35% ex d.lgs. 38/2000; 2) condannare l' in persona del suo
CP_1
1 legale rappresentante a pagare all'odierno ricorrente l'indennizzo o quell'altra provvidenza prevista per legge come corrispondente al grado di invalidità del 35% ovvero in quello accertato in corso di causa. Con interessi sulle somme rivalutate.” vinte le spese di lite, con distrazione. Pur regolarmente citato, l' non si costituiva in giudizio, risultando CP_1 contumace. Istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale ed acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
******** In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' che, benché CP_1 ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito, il ricorso risulta solo parzialmente fondato nei limiti e con le specificazioni che seguono.
Come anticipato, l'odierno ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del grado di invalidità nella misura del 35 % dovuto all'aggravamento di tutte le patologie sofferte e già diagnosticate e riconosciute dall' CP_1
È, dunque, pacifico ed incontestato tra le parti che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro ed è altresì pacifico che l' abbia riconosciuto al ricorrente un danno nella misura del 13%. CP_1
Ebbene, in questa sede parte ricorrente lamenta un aggravamento del grado di invalidità nella misura del 35%. A tal uopo, la consulenza tecnica medico-legale del dott. disposta Per_1 nel corso del giudizio ha accertato che: “Attualmente il presenta un deficit Parte_1 funzionale nei movimenti di flesso estensione e lateralità del tronco sul bacino di oltre 2/3. Le attuali tabelle in vigore relative al danno biologico di cui all'art. 13 D Lvo n. 38/2000 (dm 12.07.2000) prevedono per un'anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico – sensitivo, a seconda dei disturbi motori, una percentuale di danno biologico fino a 25%. Nel caso in esame, oltre al descritto deficit funzionale, è presente una significativa ipotonotrofia muscolare agli arti inferiori”. Ciò posto, il consulente ha concluso ritenendo che: “il Sig. abbia Parte_1 riportato nell'occorso del 21/07/2015 un danno biologico di cui al DM 12/07/2000 pari al 18% (diciotto per cento) a decorrere dal marzo 2017.” Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Il consulente, infatti, ha diffusamente argomentato e motivato la sua valutazione, sia sotto il profilo fattuale che sotto quello normativo di riferimento.
2 Stante il riconoscimento di una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' in sede di revisione, l' deve essere condannato al CP_1 CP_1 pagamento della relativa differenza. Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento minimo della domanda rispetto alla richiesta originaria del 35% vengono compensate tra le parti nella misura del 50%, mentre la restante metà si pone a carico di parte resistente in ragione della soccombenza.
Le spese di consulenza -cui si provvede con separato decreto- si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per il danno subito nella misura del 18% in luogo del 13% a decorrere dal mese di marzo 2017; per l'effetto, condanna l' a pagare al ricorrente la differenza maturata, detratto quanto già CP_1 corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto sulla differenza calcolata;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 che liquida in € 2.319,00 (somma già oggetto di compensazione) oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Angelo Valle, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
Velletri, 22 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
3
TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3, D.L. 117/2025, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1613/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Valle, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Priverno, alla via G. Matteotti n. 163, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 in persona del l.r.p.t.,
-resistente contumace-
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18 marzo 2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento della
CP_1 menomazione della propria capacità lavorativa nella misura del 35% rispetto all'indennizzo già riconosciutogli dall' a seguito dell'infortunio sul lavoro
CP_1 occorsogli il 21.07.2015, consistito in una caduta dall'alto mentre raccoglieva le pesche da un albero. Nello specifico, esponeva di aver presentato domanda di revisione all'
CP_1 che, tuttavia, con nota del 7.12.2022, confermava il danno biologico nella misura del 13%. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “1) ritenere e dichiarare che l'infortunio sul lavoro, già riconosciuto dall' determina, ad oggi, un danno
CP_1 biologico pari al 35% ex d.lgs. 38/2000; 2) condannare l' in persona del suo
CP_1
1 legale rappresentante a pagare all'odierno ricorrente l'indennizzo o quell'altra provvidenza prevista per legge come corrispondente al grado di invalidità del 35% ovvero in quello accertato in corso di causa. Con interessi sulle somme rivalutate.” vinte le spese di lite, con distrazione. Pur regolarmente citato, l' non si costituiva in giudizio, risultando CP_1 contumace. Istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale ed acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
******** In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' che, benché CP_1 ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito, il ricorso risulta solo parzialmente fondato nei limiti e con le specificazioni che seguono.
Come anticipato, l'odierno ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del grado di invalidità nella misura del 35 % dovuto all'aggravamento di tutte le patologie sofferte e già diagnosticate e riconosciute dall' CP_1
È, dunque, pacifico ed incontestato tra le parti che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro ed è altresì pacifico che l' abbia riconosciuto al ricorrente un danno nella misura del 13%. CP_1
Ebbene, in questa sede parte ricorrente lamenta un aggravamento del grado di invalidità nella misura del 35%. A tal uopo, la consulenza tecnica medico-legale del dott. disposta Per_1 nel corso del giudizio ha accertato che: “Attualmente il presenta un deficit Parte_1 funzionale nei movimenti di flesso estensione e lateralità del tronco sul bacino di oltre 2/3. Le attuali tabelle in vigore relative al danno biologico di cui all'art. 13 D Lvo n. 38/2000 (dm 12.07.2000) prevedono per un'anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico – sensitivo, a seconda dei disturbi motori, una percentuale di danno biologico fino a 25%. Nel caso in esame, oltre al descritto deficit funzionale, è presente una significativa ipotonotrofia muscolare agli arti inferiori”. Ciò posto, il consulente ha concluso ritenendo che: “il Sig. abbia Parte_1 riportato nell'occorso del 21/07/2015 un danno biologico di cui al DM 12/07/2000 pari al 18% (diciotto per cento) a decorrere dal marzo 2017.” Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Il consulente, infatti, ha diffusamente argomentato e motivato la sua valutazione, sia sotto il profilo fattuale che sotto quello normativo di riferimento.
2 Stante il riconoscimento di una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' in sede di revisione, l' deve essere condannato al CP_1 CP_1 pagamento della relativa differenza. Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento minimo della domanda rispetto alla richiesta originaria del 35% vengono compensate tra le parti nella misura del 50%, mentre la restante metà si pone a carico di parte resistente in ragione della soccombenza.
Le spese di consulenza -cui si provvede con separato decreto- si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per il danno subito nella misura del 18% in luogo del 13% a decorrere dal mese di marzo 2017; per l'effetto, condanna l' a pagare al ricorrente la differenza maturata, detratto quanto già CP_1 corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto sulla differenza calcolata;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 che liquida in € 2.319,00 (somma già oggetto di compensazione) oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Angelo Valle, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
Velletri, 22 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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