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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.873 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(P. iva: ), in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Caggiula, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Gallipoli, alla via Alfieri n. 3, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello,
[...]
[...]
(P. iva: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo P.IVA_2
studio dell'Avv. Grazia Devito, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al la comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 12.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Impresa ha proposto formale opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo telematico n. 1185/2015, emesso dal Tribunale di Brindisi l'8 ottobre 2015, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di 46.786,47 euro, oltre interessi ex D. Lgs. n.
231/2002 e spese del giudizio monitorio, quale corrispettivo dei lavori di restauro e riqualificazione del Palazzo Lagravinese, ubicato a Cisternino, eseguiti dalla ricorrente,
[...]
, in forza di contratto di subappalto stipulato nel maggio 2015. Controparte_1
In particolare, l'opponente ha rappresentato di essersi aggiudicata, con contratto di appalto del 25
settembre 2014, i lavori di “restauro e riqualificazione del Palazzo Lagravinese”, comprendenti sia lavorazioni riconducibili nella categoria prevalente OG2, per le quali si è avvalso - fin dalla presentazione dell'offerta - dell'istituto dell'avvalimento, ex art. 49 del d.lgs. 163/06, sia lavorazioni di cui alla categoria OG11, per le quali la stessa ha dichiarato di possedere regolare qualificazione
SOA.
Ha dedotto, altresì, che, nel corso dei lavori, la Controparte_2
di Lecce, a seguito di sopralluoghi, ha prescritto l'esecuzione di ulteriori lavorazioni specialistiche,
riconducibili nella categoria OS2, di cui all'All. A del d.p.r. 207/10, in particolare il restauro delle carte da parati esistenti, degli apparati decorativi su pareti e volte presenti al di sotto delle superfici intonacate, nonché il restauro e consolidamento delle cortine in pietra presenti su balconi e facciate.
Precisato che le predette lavorazioni non sono state contemplate nel progetto esecutivo, né nel progetto di appalto, poiché scaturite da saggi e valutazioni in corso d'opera, l'appaltatrice ha dedotto di aver subappaltato l'esecuzione delle anzidette opere alla ditta “Restauratori Beni Culturali Soc.
Cooperativa”, con contratto del maggio 2015 e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di Cisternino, per il complessivo importo di 56.786,47 euro, come da computo metrico e dall'elenco prezzi all'uopo redatti dall'Amministrazione Comune di Cisternino (all. n. 6 b) e c) al fascicolo di parte opponente). La stessa ha dedotto, altresì, che, in forza del ridetto contratto,
sarebbero state subappaltate all'odierna opposta, oltre alle lavorazioni specialistiche di cui alla categoria OS2, dunque eseguibili esclusivamente da impresa in possesso della relativa qualificazione,
anche le lavorazioni meramente preparatorie e complementari, riconducibili alla ordinaria categoria
OG2, di cui all'All. A. d.p.r. 207/10.
Tanto premesso, ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1185/2015, eccependo, in Parte_1
rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi per la fase monitoria, per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 nel contratto di subappalto, con la quale le parti avrebbero espressamente indicato quale foro convenzionale, per la risoluzione di qualunque controversia relativo allo stesso contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 c.p.c., il luogo in cui sarebbe stato stipulato il contratto (ovvero, Nardò (LE)) e, quindi, il Foro di Lecce.
Nel merito, ha contestato l'an e il quantum della pretesa creditoria della Con Parte_2
particolare riferimento all'an, ha eccepito l'infondatezza del credito portato dal decreto ingiuntivo n.
1185/2015, atteso l'inesatto adempimento del contratto da parte della subappaltatrice: ad avviso di parte opponente, la Ditta sebbene in possesso della qualificazione OS2, si sarebbe Parte_2
limitata ad eseguire solo le lavorazioni di cui alle voci n. 5 e n. 7 del contratto di subappalto
(corrispondenti ai punti n. 2 e n. 3 del computo metrico), e non anche quelle di cui ai nr. 1, 4, 5, 6 e 7
dello stesso computo metrico, poiché sfornita delle relative attrezzature. Ha dichiarato di essere stata costretta a eseguire, con propri mezzi e a proprie spese, tutte le lavorazioni rimaste inadempiute,
disponendo, seppur per avvalimento, della qualificazione per l'esecuzione delle opere di cui alla categoria OG2. Con precipuo riferimento al quantum, l'impresa riconoscendosi debitrice Parte_1
della Ditta opposta limitatamente alla somma di 5.402,70, pari alla differenza tra l'importo di
15.402,70, dovuto per le uniche lavorazioni eseguite, di cui alle voci n. 05 e 07 del contratto di subappalto (corrispondenti ai punti 2 e 3 del computo metrico e riconducibili nella categoria OS2), e l'acconto di 10.000,00 già pagato, ha formulato offerta di pagamento banco judicis per il medesimo importo.
L'opponente ha, quindi, chiesto di dichiarare, in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brindisi e, nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, di dichiarare la nullità, illegittimità
e annullabilità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1185/2015, con conseguente revoca dello stesso e con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 21 marzo 2016, si è costituita in giudizio la ditta Restauratori Beni Culturali Soc.
Cooperativa, la quale ha dedotto, preliminarmente, sulla manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Brindisi;
nel merito, con precipuo riferimento all'eccepito inadempimento contrattuale, ha precisato di aver regolarmente e tempestivamente eseguito tutti i lavori di cui al contratto di subappalto e al computo metrico redatto dall'Amministrazione Comunale di Cisternino, per i quali la Soprintendenza di Lecce aveva espressamente richiesto l'affidamento a soggetti abilitati all'esecuzione di lavorazioni specialistiche riconducibili nella categoria OS2, di cui all'All. A del d.p.r. 207/10, trattandosi di interventi da effettuarsi su elementi decorativi in pietra o su superfici di pittura (pellicola pittorica). In ultimo, ha dichiarato che l'opponente non ha mai lamentato alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori scaturenti dal contratto di subappalto, né la presunta mancata esecuzione degli stessi, e di aver aiutato, su richiesta del direttore dei lavori, i dipendenti della ditta opponente nell'esecuzione di alcuni lavori di loro spettanza, quali il consolidamento delle lesioni strutturali sulle volte e pareti.
La ditta Restauratori Beni Culturali Soc. Cooperativa ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione,
poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo telematico n.
1185/2015, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 17 aprile 2016, da intendersi in questa sede espressamente richiamata e ribadita, è
stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, atteso che l'indicazione in contratto di un foro convenzionale, nella specie del Foro di Lecce, non appare idonea ad escludere la competenza del Tribunale adito, anche considerato il fatto che, nella fattispecie, la clausola di cui all'art. 14 non esprime univocamente la scelta da parte dei contraenti di ricorrere al foro indicato in via esclusiva;
tale principio, consolidato nel diritto vivente, è stato ribadito dal giudice di legittimità anche con riguardo all'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui il foro indicato dalle parti coincida con uno dei fori ordinari, senza derogare alle regole ordinarie di attribuzione della competenza (cfr., ex multis, Cass. n. 11616 del 1998, n. 17449 del 2007, n. 130333 del 2009, n. 187
del 2015).
La causa, concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., e respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, con l'interrogatorio formale di , con l'escussione di testimoni Parte_1
citati da entrambe le parti e con c.t.u. tecnica.
Con ordinanza del 10 marzo 2017, in parziale modifica dell'ordinanza istruttoria del 13 ottobre 2016,
questo giudicante – proprio in ragione della non perfettamente chiara posizione dell'opponente in ordine al ritardo/inadempimento di parte opposta nella realizzazione delle lavorazione di cui al contratto di subappalto – ha ammesso, ad istanza di parte opposta, l'interrogatorio formale dell'opponente anche sui capitoli sub 8 e 9, di cui alla propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2,
dapprima esclusi;
al contempo, ad integrazione della ordinanza istruttoria già emessa, ha dichiarato ammissibile e rilevante il capitolo di prova contraria sub a) formulato dall'opposta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., e non nella memoria n. 2, come erroneamente indicato nell'originaria ordinanza istruttoria”.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1211/2022, pubblicata in data 22/8//22, con cui il Tribunale
di Brindisi, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n.1185/2015, emesso il 9 ottobre 2015 dal Tribunale di Brindisi;
condannava l' , in persona dell'omonimo titolare, al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_1 processuali;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c.; poneva definitivamente le spese del c.t.u. a carico dell'opponente.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, l'impresa Parte_1
, cui si opponeva la , in persona del
[...] Controparte_1
l.r.p.t., chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza collegiale del 12.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la “erroneità e non condivisibilità'
dell'ordinanza del 17.04.2016 e della sentenza, nella parte in cui, in via pregiudiziale e/o
preliminare, è espressamente richiamata e ribadita detta ordinanza, per avere, il giudice adito in via
monitoria, ritenuto sussistente la propria competenza per territorio”.
Segnatamente evidenzia come le parti prevedendo, all'art.14 del contratto stipulato inter partes, che
“il foro competente è quello del luogo dove è stato stipulato il contratto”, avessero espressamente indicato quale foro convenzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c., il luogo in cui è stato redatto il contratto (ovvero, Nardò della Provincia di Lecce) e, quindi, il Foro di Lecce,
con conseguente incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto.
2. Detta doglianza non è degna di pregio.
È noto il principio – assolutamente pacifico e consolidato – secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del
2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005); in particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l'avverbio «espressamente» significa che l'atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (cfr., da ultimo, Cass.
20/09/2023, n. 26924 e Cass. 18/12/2024 n.33203).
Ebbene, nel disciplinare la forma e gli effetti dell'accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l'art. 29, primo comma, cod.
proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo norma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito;
occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l'aggettivo corrispondente (“esclusivo”) oppure adottando espressioni (ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.)
rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere;
nel caso di specie, tali espressioni non ricorrono nella clausola di attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Lecce, che,
nella previsione contrattuale, deve ritenersi avesse quindi il carattere di foro facoltativo, senza che fosse incisa la facoltà delle parti di adire anche gli altri fori ordinari.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce “erroneità della sentenza per clamorosa
pretermissione di prove acquisite nel corso dell'istruttoria ed a mezzo della documentazione versata
in atti, con riferimento all'inadempimento del contratto di subappalto da parte della ditta
restauratori beni culturali società cooperativa;
difetto motivazionale”.
Si duole che il primo giudice abbia fondato il proprio convincimento sulla scorta di una erronea c.t.u.
nonché sulle risultanze della prova orale, palesemente discordanti rispetto alla documentazione versata in atti.
In particolare, evidenzia come dalla compresenza – annotata nel libro giornale dal D.L. – dei dipendenti di entrambe le società, discenda necessariamente l'esecuzione da parte dei restauratori di tutte le lavorazioni che contrattualmente si erano impegnati ad effettuare, rivendicando la partecipazione delle proprie manovalanze all'esecuzione di opere ed attività necessarie, connesse e/o propedeutiche all'attività dei restauratori, attività che, tuttavia, non avrebbe dovuto svolgere perché
contrattualmente demandate alla Controparte_1
3. Dette doglianze, sono infondate.
Ed invero, il contratto di subappalto oggetto di causa richiama e comprende tutte le 7 voci elencate nel computo metrico, ovvero tutte le opere richieste dalla Soprintendenza, per le quali è stata espressamente prescritta l'esecuzione da parte di esecutore di provata esperienza.
La C.T.U. - cui era stato demandato il precipuo compito di verificare se e quali opere del contratto di subappalto fossero riconducibili alla categoria OS2 e quali alla categoria OG2 - ha escluso che i lavori subappaltati potessero essere classificati come appartenenti alla categoria OG2: “Considerata la
particolarità dell'accurato restauro previsto e le indicazioni e prescrizioni della Soprintendenza si
ritiene di dover attribuire l'appartenenza delle opere di cui trattasi alla categoria OS2 anche in base
alla specificità degli interventi e alle annotazioni riportate a margine della documentazione
fotografica allegata al progetto per i lavori di “Restauro e Riqualificazione del Palazzo Lagravinese”
….. (pag. 7 relazione C.T.U. e pag. 33 relazione finale)
“Dall'esame delle opere innanzi riportate (analiticamente descritte dal C.T.U.) gli interventi di cui al
contratto di subappalto sono da ritenersi appartenenti alla categoria OS2 in base al D.M. 294/2000”.
Emerge, pertanto, l'inidoneità -delle manovalanze alle dipendenze della impresa appaltatrice-
all'esecuzione delle opere ed attività necessarie, connesse e/o propedeutiche alle attività dei
restauratori, asseritamente fatte rientrare dall'appellante nell'alveo della catg. OG2, ma che sono state inequivocabilmente ricondotte, dalla Sovrintendenza prima, e dal c.t.u. poi, nell'alveo della categoria OS2, motivo per cui è stato necessario il subappalto delle relative opere alla ditta appellata.
Del resto, sia l'Arch. , direttore dei lavori, che il Geom. , tecnico del Controparte_3 CP_4
“Raggruppamento Tecnico Professionisti della Progettazione e Restaurazione Palazzo Lagravinese”,
escussi come testi, hanno confermato che tutti i lavori di cui al contratto di subappalto sono stati
eseguiti esclusivamente dalla ditta (cfr. verbale di udienza del 2.2.2018) Parte_2 In particolare, il teste , dopo avere dichiarato di “essere stato presente sul cantiere tutti i CP_3
giorni e di avere seguito i lavori in modo molto accurato” ha riferito che “con riguardo alle opere
preparatorie …, come da contratto d'appalto, la ditta si è occupata di svolgere i lavori Parte_1
di pulitura e stuccatura dei muri (nonché di eseguire opere di logistica) solo su pareti non decorate.
Le attività preparatorie relative alle pareti decorate (poi oggetto delle lavorazioni riconducibili alla
categoria OS2) sono state eseguite dalla Ditta Restauratori; d'altra parte la Soprintendenza aveva
richiesto che se ne occupassero restauratori di provata esperienza”. (Verbale Ud. 2.2.2018)
Vieppiù non è emerso, né all'esito di accertamento tecnico di ufficio, né in virtù di documentazione precostituita, alcuna inadempienza da parte della ditta appellata ai modi ed ai tempi di esecuzione delle attività prese in carico, onde non trova giustificazione alcuna il rifiuto dell'appellante al saldo del compenso pattuito.
Quanto all'utilizzo, da parte della ditta sub-appaltante, dei ponteggi della appaltatrice, quest'ultima non ha provato, né chiesto di provare, quale accordo fosse intervenuto tra le parti in merito a tale messa a disposizione, se a titolo gratuito o meno.
5. All'esito del presente gravame conseguono, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza nonché
la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n. 147/22, applicabile ratione temporis.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013),
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla impresa , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, nei confronti della Controparte_5
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1211/2022 del Tribunale di Brindisi, così
[...]
provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Maurizio Petrelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.873 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(P. iva: ), in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Caggiula, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Gallipoli, alla via Alfieri n. 3, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello,
[...]
[...]
(P. iva: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo P.IVA_2
studio dell'Avv. Grazia Devito, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al la comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 12.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Impresa ha proposto formale opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo telematico n. 1185/2015, emesso dal Tribunale di Brindisi l'8 ottobre 2015, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di 46.786,47 euro, oltre interessi ex D. Lgs. n.
231/2002 e spese del giudizio monitorio, quale corrispettivo dei lavori di restauro e riqualificazione del Palazzo Lagravinese, ubicato a Cisternino, eseguiti dalla ricorrente,
[...]
, in forza di contratto di subappalto stipulato nel maggio 2015. Controparte_1
In particolare, l'opponente ha rappresentato di essersi aggiudicata, con contratto di appalto del 25
settembre 2014, i lavori di “restauro e riqualificazione del Palazzo Lagravinese”, comprendenti sia lavorazioni riconducibili nella categoria prevalente OG2, per le quali si è avvalso - fin dalla presentazione dell'offerta - dell'istituto dell'avvalimento, ex art. 49 del d.lgs. 163/06, sia lavorazioni di cui alla categoria OG11, per le quali la stessa ha dichiarato di possedere regolare qualificazione
SOA.
Ha dedotto, altresì, che, nel corso dei lavori, la Controparte_2
di Lecce, a seguito di sopralluoghi, ha prescritto l'esecuzione di ulteriori lavorazioni specialistiche,
riconducibili nella categoria OS2, di cui all'All. A del d.p.r. 207/10, in particolare il restauro delle carte da parati esistenti, degli apparati decorativi su pareti e volte presenti al di sotto delle superfici intonacate, nonché il restauro e consolidamento delle cortine in pietra presenti su balconi e facciate.
Precisato che le predette lavorazioni non sono state contemplate nel progetto esecutivo, né nel progetto di appalto, poiché scaturite da saggi e valutazioni in corso d'opera, l'appaltatrice ha dedotto di aver subappaltato l'esecuzione delle anzidette opere alla ditta “Restauratori Beni Culturali Soc.
Cooperativa”, con contratto del maggio 2015 e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di Cisternino, per il complessivo importo di 56.786,47 euro, come da computo metrico e dall'elenco prezzi all'uopo redatti dall'Amministrazione Comune di Cisternino (all. n. 6 b) e c) al fascicolo di parte opponente). La stessa ha dedotto, altresì, che, in forza del ridetto contratto,
sarebbero state subappaltate all'odierna opposta, oltre alle lavorazioni specialistiche di cui alla categoria OS2, dunque eseguibili esclusivamente da impresa in possesso della relativa qualificazione,
anche le lavorazioni meramente preparatorie e complementari, riconducibili alla ordinaria categoria
OG2, di cui all'All. A. d.p.r. 207/10.
Tanto premesso, ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1185/2015, eccependo, in Parte_1
rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi per la fase monitoria, per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 nel contratto di subappalto, con la quale le parti avrebbero espressamente indicato quale foro convenzionale, per la risoluzione di qualunque controversia relativo allo stesso contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 c.p.c., il luogo in cui sarebbe stato stipulato il contratto (ovvero, Nardò (LE)) e, quindi, il Foro di Lecce.
Nel merito, ha contestato l'an e il quantum della pretesa creditoria della Con Parte_2
particolare riferimento all'an, ha eccepito l'infondatezza del credito portato dal decreto ingiuntivo n.
1185/2015, atteso l'inesatto adempimento del contratto da parte della subappaltatrice: ad avviso di parte opponente, la Ditta sebbene in possesso della qualificazione OS2, si sarebbe Parte_2
limitata ad eseguire solo le lavorazioni di cui alle voci n. 5 e n. 7 del contratto di subappalto
(corrispondenti ai punti n. 2 e n. 3 del computo metrico), e non anche quelle di cui ai nr. 1, 4, 5, 6 e 7
dello stesso computo metrico, poiché sfornita delle relative attrezzature. Ha dichiarato di essere stata costretta a eseguire, con propri mezzi e a proprie spese, tutte le lavorazioni rimaste inadempiute,
disponendo, seppur per avvalimento, della qualificazione per l'esecuzione delle opere di cui alla categoria OG2. Con precipuo riferimento al quantum, l'impresa riconoscendosi debitrice Parte_1
della Ditta opposta limitatamente alla somma di 5.402,70, pari alla differenza tra l'importo di
15.402,70, dovuto per le uniche lavorazioni eseguite, di cui alle voci n. 05 e 07 del contratto di subappalto (corrispondenti ai punti 2 e 3 del computo metrico e riconducibili nella categoria OS2), e l'acconto di 10.000,00 già pagato, ha formulato offerta di pagamento banco judicis per il medesimo importo.
L'opponente ha, quindi, chiesto di dichiarare, in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brindisi e, nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, di dichiarare la nullità, illegittimità
e annullabilità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1185/2015, con conseguente revoca dello stesso e con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 21 marzo 2016, si è costituita in giudizio la ditta Restauratori Beni Culturali Soc.
Cooperativa, la quale ha dedotto, preliminarmente, sulla manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Brindisi;
nel merito, con precipuo riferimento all'eccepito inadempimento contrattuale, ha precisato di aver regolarmente e tempestivamente eseguito tutti i lavori di cui al contratto di subappalto e al computo metrico redatto dall'Amministrazione Comunale di Cisternino, per i quali la Soprintendenza di Lecce aveva espressamente richiesto l'affidamento a soggetti abilitati all'esecuzione di lavorazioni specialistiche riconducibili nella categoria OS2, di cui all'All. A del d.p.r. 207/10, trattandosi di interventi da effettuarsi su elementi decorativi in pietra o su superfici di pittura (pellicola pittorica). In ultimo, ha dichiarato che l'opponente non ha mai lamentato alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori scaturenti dal contratto di subappalto, né la presunta mancata esecuzione degli stessi, e di aver aiutato, su richiesta del direttore dei lavori, i dipendenti della ditta opponente nell'esecuzione di alcuni lavori di loro spettanza, quali il consolidamento delle lesioni strutturali sulle volte e pareti.
La ditta Restauratori Beni Culturali Soc. Cooperativa ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione,
poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo telematico n.
1185/2015, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 17 aprile 2016, da intendersi in questa sede espressamente richiamata e ribadita, è
stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, atteso che l'indicazione in contratto di un foro convenzionale, nella specie del Foro di Lecce, non appare idonea ad escludere la competenza del Tribunale adito, anche considerato il fatto che, nella fattispecie, la clausola di cui all'art. 14 non esprime univocamente la scelta da parte dei contraenti di ricorrere al foro indicato in via esclusiva;
tale principio, consolidato nel diritto vivente, è stato ribadito dal giudice di legittimità anche con riguardo all'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui il foro indicato dalle parti coincida con uno dei fori ordinari, senza derogare alle regole ordinarie di attribuzione della competenza (cfr., ex multis, Cass. n. 11616 del 1998, n. 17449 del 2007, n. 130333 del 2009, n. 187
del 2015).
La causa, concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., e respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, con l'interrogatorio formale di , con l'escussione di testimoni Parte_1
citati da entrambe le parti e con c.t.u. tecnica.
Con ordinanza del 10 marzo 2017, in parziale modifica dell'ordinanza istruttoria del 13 ottobre 2016,
questo giudicante – proprio in ragione della non perfettamente chiara posizione dell'opponente in ordine al ritardo/inadempimento di parte opposta nella realizzazione delle lavorazione di cui al contratto di subappalto – ha ammesso, ad istanza di parte opposta, l'interrogatorio formale dell'opponente anche sui capitoli sub 8 e 9, di cui alla propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2,
dapprima esclusi;
al contempo, ad integrazione della ordinanza istruttoria già emessa, ha dichiarato ammissibile e rilevante il capitolo di prova contraria sub a) formulato dall'opposta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., e non nella memoria n. 2, come erroneamente indicato nell'originaria ordinanza istruttoria”.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1211/2022, pubblicata in data 22/8//22, con cui il Tribunale
di Brindisi, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n.1185/2015, emesso il 9 ottobre 2015 dal Tribunale di Brindisi;
condannava l' , in persona dell'omonimo titolare, al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_1 processuali;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c.; poneva definitivamente le spese del c.t.u. a carico dell'opponente.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, l'impresa Parte_1
, cui si opponeva la , in persona del
[...] Controparte_1
l.r.p.t., chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza collegiale del 12.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la “erroneità e non condivisibilità'
dell'ordinanza del 17.04.2016 e della sentenza, nella parte in cui, in via pregiudiziale e/o
preliminare, è espressamente richiamata e ribadita detta ordinanza, per avere, il giudice adito in via
monitoria, ritenuto sussistente la propria competenza per territorio”.
Segnatamente evidenzia come le parti prevedendo, all'art.14 del contratto stipulato inter partes, che
“il foro competente è quello del luogo dove è stato stipulato il contratto”, avessero espressamente indicato quale foro convenzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c., il luogo in cui è stato redatto il contratto (ovvero, Nardò della Provincia di Lecce) e, quindi, il Foro di Lecce,
con conseguente incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto.
2. Detta doglianza non è degna di pregio.
È noto il principio – assolutamente pacifico e consolidato – secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del
2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005); in particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l'avverbio «espressamente» significa che l'atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (cfr., da ultimo, Cass.
20/09/2023, n. 26924 e Cass. 18/12/2024 n.33203).
Ebbene, nel disciplinare la forma e gli effetti dell'accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l'art. 29, primo comma, cod.
proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo norma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito;
occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l'aggettivo corrispondente (“esclusivo”) oppure adottando espressioni (ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.)
rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere;
nel caso di specie, tali espressioni non ricorrono nella clausola di attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Lecce, che,
nella previsione contrattuale, deve ritenersi avesse quindi il carattere di foro facoltativo, senza che fosse incisa la facoltà delle parti di adire anche gli altri fori ordinari.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce “erroneità della sentenza per clamorosa
pretermissione di prove acquisite nel corso dell'istruttoria ed a mezzo della documentazione versata
in atti, con riferimento all'inadempimento del contratto di subappalto da parte della ditta
restauratori beni culturali società cooperativa;
difetto motivazionale”.
Si duole che il primo giudice abbia fondato il proprio convincimento sulla scorta di una erronea c.t.u.
nonché sulle risultanze della prova orale, palesemente discordanti rispetto alla documentazione versata in atti.
In particolare, evidenzia come dalla compresenza – annotata nel libro giornale dal D.L. – dei dipendenti di entrambe le società, discenda necessariamente l'esecuzione da parte dei restauratori di tutte le lavorazioni che contrattualmente si erano impegnati ad effettuare, rivendicando la partecipazione delle proprie manovalanze all'esecuzione di opere ed attività necessarie, connesse e/o propedeutiche all'attività dei restauratori, attività che, tuttavia, non avrebbe dovuto svolgere perché
contrattualmente demandate alla Controparte_1
3. Dette doglianze, sono infondate.
Ed invero, il contratto di subappalto oggetto di causa richiama e comprende tutte le 7 voci elencate nel computo metrico, ovvero tutte le opere richieste dalla Soprintendenza, per le quali è stata espressamente prescritta l'esecuzione da parte di esecutore di provata esperienza.
La C.T.U. - cui era stato demandato il precipuo compito di verificare se e quali opere del contratto di subappalto fossero riconducibili alla categoria OS2 e quali alla categoria OG2 - ha escluso che i lavori subappaltati potessero essere classificati come appartenenti alla categoria OG2: “Considerata la
particolarità dell'accurato restauro previsto e le indicazioni e prescrizioni della Soprintendenza si
ritiene di dover attribuire l'appartenenza delle opere di cui trattasi alla categoria OS2 anche in base
alla specificità degli interventi e alle annotazioni riportate a margine della documentazione
fotografica allegata al progetto per i lavori di “Restauro e Riqualificazione del Palazzo Lagravinese”
….. (pag. 7 relazione C.T.U. e pag. 33 relazione finale)
“Dall'esame delle opere innanzi riportate (analiticamente descritte dal C.T.U.) gli interventi di cui al
contratto di subappalto sono da ritenersi appartenenti alla categoria OS2 in base al D.M. 294/2000”.
Emerge, pertanto, l'inidoneità -delle manovalanze alle dipendenze della impresa appaltatrice-
all'esecuzione delle opere ed attività necessarie, connesse e/o propedeutiche alle attività dei
restauratori, asseritamente fatte rientrare dall'appellante nell'alveo della catg. OG2, ma che sono state inequivocabilmente ricondotte, dalla Sovrintendenza prima, e dal c.t.u. poi, nell'alveo della categoria OS2, motivo per cui è stato necessario il subappalto delle relative opere alla ditta appellata.
Del resto, sia l'Arch. , direttore dei lavori, che il Geom. , tecnico del Controparte_3 CP_4
“Raggruppamento Tecnico Professionisti della Progettazione e Restaurazione Palazzo Lagravinese”,
escussi come testi, hanno confermato che tutti i lavori di cui al contratto di subappalto sono stati
eseguiti esclusivamente dalla ditta (cfr. verbale di udienza del 2.2.2018) Parte_2 In particolare, il teste , dopo avere dichiarato di “essere stato presente sul cantiere tutti i CP_3
giorni e di avere seguito i lavori in modo molto accurato” ha riferito che “con riguardo alle opere
preparatorie …, come da contratto d'appalto, la ditta si è occupata di svolgere i lavori Parte_1
di pulitura e stuccatura dei muri (nonché di eseguire opere di logistica) solo su pareti non decorate.
Le attività preparatorie relative alle pareti decorate (poi oggetto delle lavorazioni riconducibili alla
categoria OS2) sono state eseguite dalla Ditta Restauratori; d'altra parte la Soprintendenza aveva
richiesto che se ne occupassero restauratori di provata esperienza”. (Verbale Ud. 2.2.2018)
Vieppiù non è emerso, né all'esito di accertamento tecnico di ufficio, né in virtù di documentazione precostituita, alcuna inadempienza da parte della ditta appellata ai modi ed ai tempi di esecuzione delle attività prese in carico, onde non trova giustificazione alcuna il rifiuto dell'appellante al saldo del compenso pattuito.
Quanto all'utilizzo, da parte della ditta sub-appaltante, dei ponteggi della appaltatrice, quest'ultima non ha provato, né chiesto di provare, quale accordo fosse intervenuto tra le parti in merito a tale messa a disposizione, se a titolo gratuito o meno.
5. All'esito del presente gravame conseguono, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza nonché
la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n. 147/22, applicabile ratione temporis.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013),
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla impresa , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, nei confronti della Controparte_5
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1211/2022 del Tribunale di Brindisi, così
[...]
provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Maurizio Petrelli