Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4968/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CAROLINA Parte_1
ARDIFUOCO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: indebito assistenziale FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.12.2024 e ritualmente notificato il Sig. Parte_1
conveniva dinanzi a questo Giudice l' deducendo l'illegittimità
[...] CP_1 della determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 6.822,06). Esponeva in particolare il ricorrente di essere era stato titolare di un trattamento di invalidità civile (pensione di inabilità) aggiungendo che l' aveva disposto, con comunicazione in data 10.08.2023, il recupero CP_2 della somma sopra indicata, indebitamente corrisposta per il periodo 01.10.2021/31.08.2023, avendo l' accertato il venir meno del requisito CP_1 sanitario in precedenza riconosciuto con riferimento, appunto, alla pensione di inabilità civile. Il ricorrente deduceva l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, richiamando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 cc
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Veniva fissata per la discussione l'udienza del 17.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 06.03.2025.
La domanda non può trovare accoglimento. Deve richiamarsi il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) 2 del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (Cass., Sez. L. n. 6610/2005, n. 2056/2004, n. 8970/2014). E', dunque, evidente che nella materia dell'indebito assistenziale scaturente da un accertamento eseguito in sede di verifica della permanenza dei requisiti sanitari il diritto dell di procedere alla ripetizione delle CP_1 somme erogate sussiste solo con riferimento agli importi corrisposti successivamente all'accertamento della sopravvenuta insussistenza dei requisiti stessi, atteso che dalla data del suddetto accertamento vengono meno le condizioni di legge per l'erogazione delle prestazioni. Ne consegue che, con riferimento al periodo pregresso, anche per ragioni di tutela dell'affidamento creato nel destinatario della prestazione, le provvidenze corrisposte non possono essere oggetto di ripetizione. Nel caso di specie, pertanto, posto che la visita collegiale di revisione (a seguito della quale non sono stati più riconosciuti i requisiti sanitari per il diritto alla pensione di inabilità civile) è stata eseguita il 17.09.2021 e considerato che il recupero è relativo ad un periodo successivo (01.10.2021/31.08.2023), le somme erogate per tale periodo erano indebite e potevano sicuramente essere oggetto di ripetizione. Quanto alla dedotta buona fede nella percezione degli importi indebiti, il Tribunale non ignora che la Suprema Corte ha anche affermato che “ … il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte 3 Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l non ha provveduto secondo le regole dell'art. 37, comma 8, L n. CP_2
448/1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato CP_1 dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte” (Cass., Sez. L. n. 4668 del 07.10.2020, depositata il 22.02.2021). 4 Ritiene, tuttavia, il Tribunale che il caso esaminato dalla Corte non sia sovrapponibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Se è vero che l' avrebbe dovuto disporre nei termini di legge la CP_1 sospensione e poi la revoca della prestazione assistenziale non più riconosciuta, è altrettanto vero che il verbale della visita di revisione è stato comunicato al ricorrente, come dallo stesso dedotto, il 07.10.2021, di tal ché il complessivo comportamento dellIistituto non può aver generato alcun affidamento circa l'esito della revisione stessa. La stessa ordinanza della Suprema Corte citata in ricorso (n. 24180/2022) conferma tale conclusione: “…l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento…”. Si aggiunga che se è vero che l' ha continuato ad erogare la CP_2 prestazione non più dovuta per un tempo oggettivamente non breve, è pur vero che il ricorrente aveva contezza del fatto che la prestazione percepita nel corso di tale arco temporale non fosse (più) dovuta ed avrebbe potuto egli stesso espressamente chiederne la revoca;
ma tanto non è avvenuto. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Si compensano le spese di lite, in ragione del comportamento negligente tenuto dall' che ha proceduto alla sospensione dell'erogazione delle CP_1 prestazioni ben oltre il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 37, co. 8, L. 448/98; comportamento che ha certamente concorso a determinare l'odierna controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 18/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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