Sentenza 11 febbraio 2025
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- 1. Trasferimento legittimo per dipendente che denuncia mobbing: la sentenza del Tribunale di MilanoAcjp · https://studiocassone.it/news/ · 8 maggio 2025
Il trasferimento di sede di un dipendente che ha promosso una causa di lavoro contro il datore per “mobbing” e “straining” a causa di “incompatibilità ambientale” è legittimo. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del Tribunale di Milano con la sentenza numero 581 del 10 febbraio 2025. La vicenda riguarda una dipendente di un istituto di credito che aveva lamentato di essere stata spostata di sede come ritorsione a una precedente azione giudiziale per un inquadramento superiore e per il risarcimento dei danni subiti per presunte azioni persecutorie da parte dei superiori. Il datore di lavoro si era difeso sostenendo che il trasferimento era motivato da una situazione di incompatibilità …
Leggi di più… - 2. Legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale di chi ha subito mobbingAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 14542/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
19/12/2024 da:
1 Parte_1
C.F. C.F._1
nato in [...] il [...] cittadino: italiano e
2 Parte_2
C.F. C.F._2
Nata in SC TR (FG) il 02/01/1955 cittadina: italiana entrambi assistiti e difesi dell'avv. GRANATA MATTEO MARIO, presso il cui studio sito in VIA
DELLA GUASTALLA n.5 sono elettivamente domiciliati;
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(atto iscritto al n. 35, anno 1977, parte II, serie A)
Separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 10.12.2012 ed omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 04.04.2012
con i seguenti figli: nato il [...] e nata il [...] Pt_3 Persona_1
(maggiorenni ed economicamente autosufficienti)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 18/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione ex art. 711 c.p.c. del 10.12.2012 ed omologato con decreto del Tribunale di Milano del
04.04.2012; in particolare, dando atto degli intervenuti mutamenti e degli accordi raggiunti dalle parti chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“ I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
I rapporti con i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti verranno gestiti in autonomia da ciascun genitore.
Le parti si danno atto che il SI. ha adempiuto alle obbligazioni sullo stesso incombenti a Parte_1 tutto il mese di novembre 2024.
A decorrere dal mese di dicembre 2024, il SI. non dovrà più corrispondere alcun contributo Pt_1 alimentare e/o di mantenimento, potendo la SI.ra accedere a trattamento pensionistico Parte_2 minimo;
pagina 2 di 4 A scioglimento della comunione esistente tra le Parti, di cui all'originario appartamento sito al Foglio n. 18,
Mapp. 139 sub 2 p.t. s1, scala 7/1, int. 2 z.c. 3, cat, a/2 cl. 8, vani 7, oltre cantina e box, stante l'avvenuta divisibilità catastale del bene, le Parti dividono, si assegnano e diventeranno esclusive proprietarie delle seguenti porzioni immobiliari:
≥ La SI.ra sarà proprietaria dell'appartamento sito in 20161 Milano, Via Dora Riparia n. Parte_2
2, censito al NCEU del
Comune di Milano al Foglio 18 Mapp. 139 sub 705, p.t., z.c. 3, cat.
A/2, cl. 8, cons. 4, sup. cat. 74, rendita € 588,76; oltre alla cantina censite al Foglio 18 Mapp. 139 sub 708, S1,
z.c. 3, cat. C/2, cl. 8, cons.
12, sup. cat. 14, rendita € 42,76;
≥ Il SI. sarà proprietario dell'appartamento sito in Parte_1
20161 Milano, Via Dora Riparia n. 2, censito al NCEU del Comune di Milano al Foglio 18 Mapp. 139 sub 706,
p.t., z.c. 3, cat. A/2, cl. 8, cons. 3, sup. cat. 40, rendita € 441,57;
> Quanto al box di pertinenza, censito al mapp. 141 sub 129, p.s. 2, scala
7/1 int. 2 z.c. 3 cat c/6 cl. 6 mg. 12, la quota di proprietà del SI. verrà trasferita alla SI.ra Parte_1
, sempre a compensazione della perdita del contributo di mantenimento e quale definizione Parte_2 dei rapporti economici tra le parti.
Le spese ed oneri conseguenti i predetti trasferimenti immobiliari verranno divisi in pari quota tra le Parti e verranno compiuti avanti a Notaio di fiducia della SI.ra , con onere per la stessa di Parte_2 comunicare il Notaio designato e la data di stipula al SI. , con preavviso di almeno 15 Parte_1 giorni. Le Parti dichiarano che i trasferimenti immobiliari come sopra dettagliati, sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi al presente accordo di modifica delle condizioni di separazione personale, che avvengono senza corrispettivo in esecuzione dei presenti accordi, e dichiarano sin d'ora di volersi avvalere per i relativi atti del regime di esenzione di cui all'art. 19 della Legge
6/3/1987 n.74, secondo la pronuncia n.154/1999 della Corte Costituzionale;
-È intenzione e volontà delle parti mantenere la comunione immobiliare dell'immobile sito in Rocchetta
Sant'Antonio (FG), censito al N.C.E.U del predetto Comune alla partita 262, consistenza Foglio 19 - particella
232/1, Vicoletto Cesa, 3 p.t. cat. a/6 cl. 1, vani 2; - particella 232/2, Largo Leone n. 2, p. I cat. a/4, cl. 1,vani
2,5; - particella 232/3, Largo Leone n. 4, p.t., cat. a/6, cl. 1, vani 2,5;
- Ad esclusione di quanto esplicitamente previsto nel seguente accordo, le parti dichiarano di aver regolamentato ogni altro aspetto patrimoniale tra loro e che con l'adempimento integrale di quanto concordato, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente a nessuno titolo e/o ragione;
Le Parti dichiarano di voler rinunciare reciprocamente al deposito della documentazione reddituale avendola già visionata in precedenza, si riporteranno in separati allegati le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Spese di lite compensate tra le parti.”
DIRITTO pagina 3 di 4 Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2
parziale modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione ex art. 711 c.p.c. del 10.12.2012 ed omologato con decreto del Tribunale di Milano del 04.04.2012 così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 23/01/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
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