Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 21/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2024, proposto da IO TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Carmela Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via P.Pe di Villafranca, n. 10;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo telematico n. 488/2022 emesso l'8.07.2022 dal Tribunale di Trapani, Sez. lavoro, e pubblicato il 18.07.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Annalisa Stefanelli;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 27 maggio 2024 e depositato il 4 giugno del medesimo anno, la ricorrente in epigrafe, ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (“Ministero”) di ottemperare al decreto ingiuntivo n. 488/2022, emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione lavoro, con il quale è stato ingiunto al predetto il pagamento dell'importo di euro 2.500,00 a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, per gli anni di insegnamento 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, svolto a tempo determinato.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provvedesse nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell’amministrazione comunale intimata.
Il decreto n. 488/2022 è stato notificato a mezzo pec in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 31.01.2024 ed è stato dichiarato esecutivo in data 23/01/2024, come da certificazione depositata in giudizio.
Il Ministero si è costituito in giudizio rappresentando come l'amministrazione resistente avrebbe dato attuazione al predetto decreto ingiuntivo solo relativamente al pagamento delle spese di lite che sono state corrisposte dall'Ambito Territoriale di Trapani.
Ha, inoltre, precisato che, in merito all’accredito della somma di euro 2.500, 00 oltre accessori, l’Ufficio Scolastico Regionale avrebbe trasmesso il decreto ai competenti uffici centrali con nota prot. n. 6451 del 16 maggio 2023 e che il ritardo nell’ottemperanza sarebbe dovuto alle numerosissime richieste pervenute, a seguito del contenzioso seriale sorto repentinamente in tale materia in tutto il Paese e della mancanza dei relativi fondi.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Il ricorso è ammissibile e fondato.
Premesso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate ingiudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; va rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per l’omessa proposizione delle previste impugnative, come da decreto di esecutorietà in atti.
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
i) il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 31 gennaio 2024;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 27 maggio 2024. In proposito, si rappresenta come tale notifica sia avvenuta in anticipo rispetto al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996. Tuttavia, il Collegio ritiene di aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale il termine de quo è “ condizione di procedibilità della domanda” (e non di ammissibilità della stessa); nel caso in cui il ricorso sia stato proposto prima della scadenza di tale termine, infatti, esso non può essere deciso ma detta condizione dell’azione può comunque intervenire in corso di giudizio, come avvenuto nel caso di specie dal momento che il termine in questione era nel frattempo decorso al momento della trattazione della causa” (CdS n. 5597 del 2023; Tar Sicilia Catania 1638 del 2024; Tar Abruzzo 37 del 2021).
Il ricorso va, dunque, accolto e, conseguentemente, va ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore, della presente sentenza.
C) Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della Direzione medesima.
Il medesimo commissario dovrà:
- adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento alla ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente;
- una volta espletato l'incarico, depositare una succinta relazione sull'attività svolta, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Si precisa, altresì, che il commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il per il PAT”.
D) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione debitrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del difensore antistatario.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Direttore generale pro tempore delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito, presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO