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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Maria Elena Catalano Consigliere
Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3509/2024 promossa con atto di appello notificato il
13/12/2024
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA ROMA 10 MONZA presso lo studio dell'avv. FERRAZZA ROBERTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALVATORI
ANTONELLA ( ) con Studio in PIAZZA ROMA 10 MONZA;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA PICCINNI, Controparte_1 P.IVA_1
3 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRATI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 7 Oggetto: Responsabilità ex artt. 2051 - 2043 c.c.
Sulle conclusioni delle parti:
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza n. 2752/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza alle date
12/13 novembre 2024 e notificata il 13 novembre 2023, così giudicare: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in ordine alla responsabilità del
[...] ex art. 2051 c.c. o, in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella determinazione CP_1
del sinistro per cui è causa, condannare l'appellato alla refusione, in favore della signora
, dei danni tutti dalla medesima subiti a causa dell'evento lesivo del 23 Parte_1 luglio 2020, nella misura di € 8.193,25 o in quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo;
con la refusione delle spese legali del primo e del presente grado di giudizio, di quelle liquidate al CTU ed anticipate pro quota dall'attrice nonché della consulenza di parte, queste ultime pari ad € 1.098,00”.
PER PARTE APPELLATA
“piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti del con atto di citazione del Parte_1 Controparte_1
4 ottobre 2021 e con atto di citazione in appello notificato, a mezzo di posta elettronica certificata, in data 13 dicembre 2024;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro il previa declaratoria di responsabilità Controparte_1 concorrente dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento pagina 2 di 7 dovuto alla entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità Parte_1 addebitabile all' e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del Controparte_2
sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2021, la conveniva il Parte_2
avanti il Tribunale di Monza per sentirne accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e disporne la condanna al risarcimento dei danni dalla medesima subiti a causa del sinistro occorsole in data 23 luglio 2020.
Allegava l'attrice che nell'occasione, nell'attraversare la via degli Zavattari in al fine CP_1
di dirigersi verso la Piazza Trento e Trieste, inciampava bruscamente e rovinava a terra, impattando al suolo con il viso, a causa di una sconnessione del manto stradale costituita dalla rottura di una mattonella e del suo spostamento fuori sede che l'aveva resa amovibile.
Ritualmente costituitosi in giudizio in data 23 dicembre 2021, il eccepiva CP_1
l'insussistenza di ogni propria responsabilità nella verificazione del sinistro, che sarebbe stato esclusivamente ascrivibile a colpa della danneggiata poiché “la deformazione (rottura) di alcune piastre ravvicinate della pavimentazione stradale” sarebbe risultata “visibilissima per chiunque, con luce naturale, percorra la strada a piedi”.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande e, in subordine, la declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso.
Il Tribunale di Monza, espletata la CTU medico-legale, con la sentenza n. 2752/2024 rigettava le domande attoree, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
ha proposto appello lamentando “plurime contraddizioni da rinvenirsi nei Parte_1
provvedimenti istruttori pronunciati in corso di causa e nelle conclusioni tratte dalla pagina 3 di 7 ricostruzione dei fatti operata dal tribunale”, nonché l'errata valutazione delle prove e la violazione degli artt. 2051, 2043 c.c.
Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, di accertare la responsabilità del e, sulla scorta della CTU, di liquidare il danno in euro 5.739,25, oltre CP_1
personalizzazione, per un importo totale di euro 6.813,25.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, l'accertamento CP_1
del concorso di colpa della danneggiata.
Assegnata la causa al Presidente relatore, la stessa è stata trattenuta in decisione, avendo le parti rappresentato in prima udienza l'impossibilità di addivenire a una soluzione conciliativa.
La causa è stata quindi rimessa in decisione all'udienza odierna, da tenersi ai sensi degli artt.
350 bis e 127 ter c.p.c., atteso l'esonero del Presidente dalla relazione orale accordato dalle parti.
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le memorie difensive, la Corte ha quindi deciso l'appello nei termini seguenti.
L'appello è infondato.
La responsabilità da cosa in custodia è una responsabilità di tipo oggettivo, che alloca il rischio in capo al soggetto che detiene il potere di fatto sulla cosa produttiva del danno, a prescindere dalla sua colpa. Infatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Come precisato dalla giurisprudenza, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” (v. Cass. ord. n. 20943 del
2022; Cass. n. 4588 del 2022; Cass. n. 2477, n. 2480 e n. 2481 del 2018).
Sul danneggiato grava quindi la sola prova del fatto e del nesso di causalità fra la cosa sottoposta all'altrui custodia e l'evento dannoso lamentato, mentre è esentato dal fornire la prova della colpa del custode.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, la prova della dinamica non risulta fornita dalla danneggiata;
in particolare, non è stato dimostrato che la caduta lamentata sia stata provocata dalla conformazione del luogo. Infatti, vista la conformazione della res, non si può ricavare – nemmeno in via presuntiva e in difetto di una prova precisa – alcun nesso di causalità fra quest'ultimo e l'evento dannoso.
La deposizione dell'unico teste di parte attrice, , marito della danneggiata, si Testimone_1
è risolta in una dichiarazione di quanto riferitogli dalla danneggiata stessa, in quanto il testimone non ha assistito al fatto e ha solo potuto riferire la versione dei fatti resagli dalla sig.ra ). Parte_1
Quanto alla relazione della Polizia Locale, non si rintraccia in essa alcun accertamento in ordine allo svolgimento del fatto;
gli agenti hanno infatti dato atto della presenza della sconnessione (scattando anche alcune fotografie), ma nulla hanno potuto riferire in ordine alla dinamica dell'accaduto, non avendovi assistito.
Ciò premesso, le ragioni della caduta in esame possono essere le più svariate e non necessariamente riconducibili alla sconnessione del marciapiede;
gravava sulla danneggiata provare che l'evento verificatosi sia stato proprio conseguenza della asserita sconnessione del manto: incombeva, cioè, sull'attrice la prova del nesso causale che lega la res custodita
(ossia la strada, nelle condizioni in cui si presentava) al danno patito, dimostrando l'esatta dinamica del sinistro. Come sottolinea la giurisprudenza, invero, “incombe sul danneggiato
l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (ord. n. 12663 del 09/05/2024).
pagina 5 di 7 Dunque, poiché l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento (v. ex multis Cass. n. 2184/2021).
In ogni caso, si osserva che la visibilità della sconnessione del selciato avrebbe consentito a chiunque di evitare il danno tenendo una condotta ordinariamente diligente e attenta. Il sinistro di cui è causa si è, infatti, verificato in orario diurno, con piena luce naturale e dalle fotografie allegate alla relazione di intervento della polizia locale emerge come la deformazione di alcune piastrelle ravvicinate della pavimentazione stradale sia immediata e difficilmente non visibile. Il che, da una parte induce a ritenere – secondo il principio del più probabile che non – come la caduta sia più probabilmente ascrivibile al mero comportamento della vittima piuttosto che alla res in sé; dall'altra, a dare rilevanza al generale dovere di solidarietà-autoresponsabilità espresso dall'art. 2 Cost., in forza del quale, a fronte di una situazione di danno “suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (su quest'ultimo inciso, cfr.
Cass. n. 33724/2019).
In base alle considerazioni fatte, non meritano accoglimento le censure dell'appellante, né sotto il profilo della errata applicazione degli artt. 2051, 2043 c.c., né per quanto attiene alla corretta ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie. Invero, per quanto la sentenza di primo grado appaia molto scarna e contraddittoria in alcuni passaggi (specie laddove menziona la scarsa manutenzione del marciapiede), nondimeno, alla luce del riesame in appello dei fatti di causa, non risultano provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
Visto il rigetto del gravame, la danneggiata deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore del appellato. CP_1
Le stesse devono liquidarsi in considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta – particolarmente semplice per la materia e le questioni coinvolte, nonché per le questioni in fatto non complesse da analizzare – oltreché dell'assenza di istruttoria in appello. L'appellante è quindi tenuta a corrispondere a controparte (dati i minimi per le fasi pagina 6 di 7 celebratesi) la somma di euro 1.984,00 oltre accessori di legge, rimborso forfettario al 15%,
IVA e c.p.a. se dovuti.
Dal rigetto dell'appello consegue il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 (v. art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
2. conferma la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado, liquidandole in euro 1.984,00 oltre accessori di legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del
D.P.R. 115/2002 (v. art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Milano il 3/6/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Maria Elena Catalano Consigliere
Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3509/2024 promossa con atto di appello notificato il
13/12/2024
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA ROMA 10 MONZA presso lo studio dell'avv. FERRAZZA ROBERTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALVATORI
ANTONELLA ( ) con Studio in PIAZZA ROMA 10 MONZA;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA PICCINNI, Controparte_1 P.IVA_1
3 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRATI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 7 Oggetto: Responsabilità ex artt. 2051 - 2043 c.c.
Sulle conclusioni delle parti:
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza n. 2752/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza alle date
12/13 novembre 2024 e notificata il 13 novembre 2023, così giudicare: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in ordine alla responsabilità del
[...] ex art. 2051 c.c. o, in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella determinazione CP_1
del sinistro per cui è causa, condannare l'appellato alla refusione, in favore della signora
, dei danni tutti dalla medesima subiti a causa dell'evento lesivo del 23 Parte_1 luglio 2020, nella misura di € 8.193,25 o in quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo;
con la refusione delle spese legali del primo e del presente grado di giudizio, di quelle liquidate al CTU ed anticipate pro quota dall'attrice nonché della consulenza di parte, queste ultime pari ad € 1.098,00”.
PER PARTE APPELLATA
“piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti del con atto di citazione del Parte_1 Controparte_1
4 ottobre 2021 e con atto di citazione in appello notificato, a mezzo di posta elettronica certificata, in data 13 dicembre 2024;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro il previa declaratoria di responsabilità Controparte_1 concorrente dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento pagina 2 di 7 dovuto alla entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità Parte_1 addebitabile all' e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del Controparte_2
sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2021, la conveniva il Parte_2
avanti il Tribunale di Monza per sentirne accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e disporne la condanna al risarcimento dei danni dalla medesima subiti a causa del sinistro occorsole in data 23 luglio 2020.
Allegava l'attrice che nell'occasione, nell'attraversare la via degli Zavattari in al fine CP_1
di dirigersi verso la Piazza Trento e Trieste, inciampava bruscamente e rovinava a terra, impattando al suolo con il viso, a causa di una sconnessione del manto stradale costituita dalla rottura di una mattonella e del suo spostamento fuori sede che l'aveva resa amovibile.
Ritualmente costituitosi in giudizio in data 23 dicembre 2021, il eccepiva CP_1
l'insussistenza di ogni propria responsabilità nella verificazione del sinistro, che sarebbe stato esclusivamente ascrivibile a colpa della danneggiata poiché “la deformazione (rottura) di alcune piastre ravvicinate della pavimentazione stradale” sarebbe risultata “visibilissima per chiunque, con luce naturale, percorra la strada a piedi”.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande e, in subordine, la declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso.
Il Tribunale di Monza, espletata la CTU medico-legale, con la sentenza n. 2752/2024 rigettava le domande attoree, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
ha proposto appello lamentando “plurime contraddizioni da rinvenirsi nei Parte_1
provvedimenti istruttori pronunciati in corso di causa e nelle conclusioni tratte dalla pagina 3 di 7 ricostruzione dei fatti operata dal tribunale”, nonché l'errata valutazione delle prove e la violazione degli artt. 2051, 2043 c.c.
Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, di accertare la responsabilità del e, sulla scorta della CTU, di liquidare il danno in euro 5.739,25, oltre CP_1
personalizzazione, per un importo totale di euro 6.813,25.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, l'accertamento CP_1
del concorso di colpa della danneggiata.
Assegnata la causa al Presidente relatore, la stessa è stata trattenuta in decisione, avendo le parti rappresentato in prima udienza l'impossibilità di addivenire a una soluzione conciliativa.
La causa è stata quindi rimessa in decisione all'udienza odierna, da tenersi ai sensi degli artt.
350 bis e 127 ter c.p.c., atteso l'esonero del Presidente dalla relazione orale accordato dalle parti.
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le memorie difensive, la Corte ha quindi deciso l'appello nei termini seguenti.
L'appello è infondato.
La responsabilità da cosa in custodia è una responsabilità di tipo oggettivo, che alloca il rischio in capo al soggetto che detiene il potere di fatto sulla cosa produttiva del danno, a prescindere dalla sua colpa. Infatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Come precisato dalla giurisprudenza, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” (v. Cass. ord. n. 20943 del
2022; Cass. n. 4588 del 2022; Cass. n. 2477, n. 2480 e n. 2481 del 2018).
Sul danneggiato grava quindi la sola prova del fatto e del nesso di causalità fra la cosa sottoposta all'altrui custodia e l'evento dannoso lamentato, mentre è esentato dal fornire la prova della colpa del custode.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, la prova della dinamica non risulta fornita dalla danneggiata;
in particolare, non è stato dimostrato che la caduta lamentata sia stata provocata dalla conformazione del luogo. Infatti, vista la conformazione della res, non si può ricavare – nemmeno in via presuntiva e in difetto di una prova precisa – alcun nesso di causalità fra quest'ultimo e l'evento dannoso.
La deposizione dell'unico teste di parte attrice, , marito della danneggiata, si Testimone_1
è risolta in una dichiarazione di quanto riferitogli dalla danneggiata stessa, in quanto il testimone non ha assistito al fatto e ha solo potuto riferire la versione dei fatti resagli dalla sig.ra ). Parte_1
Quanto alla relazione della Polizia Locale, non si rintraccia in essa alcun accertamento in ordine allo svolgimento del fatto;
gli agenti hanno infatti dato atto della presenza della sconnessione (scattando anche alcune fotografie), ma nulla hanno potuto riferire in ordine alla dinamica dell'accaduto, non avendovi assistito.
Ciò premesso, le ragioni della caduta in esame possono essere le più svariate e non necessariamente riconducibili alla sconnessione del marciapiede;
gravava sulla danneggiata provare che l'evento verificatosi sia stato proprio conseguenza della asserita sconnessione del manto: incombeva, cioè, sull'attrice la prova del nesso causale che lega la res custodita
(ossia la strada, nelle condizioni in cui si presentava) al danno patito, dimostrando l'esatta dinamica del sinistro. Come sottolinea la giurisprudenza, invero, “incombe sul danneggiato
l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (ord. n. 12663 del 09/05/2024).
pagina 5 di 7 Dunque, poiché l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento (v. ex multis Cass. n. 2184/2021).
In ogni caso, si osserva che la visibilità della sconnessione del selciato avrebbe consentito a chiunque di evitare il danno tenendo una condotta ordinariamente diligente e attenta. Il sinistro di cui è causa si è, infatti, verificato in orario diurno, con piena luce naturale e dalle fotografie allegate alla relazione di intervento della polizia locale emerge come la deformazione di alcune piastrelle ravvicinate della pavimentazione stradale sia immediata e difficilmente non visibile. Il che, da una parte induce a ritenere – secondo il principio del più probabile che non – come la caduta sia più probabilmente ascrivibile al mero comportamento della vittima piuttosto che alla res in sé; dall'altra, a dare rilevanza al generale dovere di solidarietà-autoresponsabilità espresso dall'art. 2 Cost., in forza del quale, a fronte di una situazione di danno “suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (su quest'ultimo inciso, cfr.
Cass. n. 33724/2019).
In base alle considerazioni fatte, non meritano accoglimento le censure dell'appellante, né sotto il profilo della errata applicazione degli artt. 2051, 2043 c.c., né per quanto attiene alla corretta ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie. Invero, per quanto la sentenza di primo grado appaia molto scarna e contraddittoria in alcuni passaggi (specie laddove menziona la scarsa manutenzione del marciapiede), nondimeno, alla luce del riesame in appello dei fatti di causa, non risultano provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
Visto il rigetto del gravame, la danneggiata deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore del appellato. CP_1
Le stesse devono liquidarsi in considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta – particolarmente semplice per la materia e le questioni coinvolte, nonché per le questioni in fatto non complesse da analizzare – oltreché dell'assenza di istruttoria in appello. L'appellante è quindi tenuta a corrispondere a controparte (dati i minimi per le fasi pagina 6 di 7 celebratesi) la somma di euro 1.984,00 oltre accessori di legge, rimborso forfettario al 15%,
IVA e c.p.a. se dovuti.
Dal rigetto dell'appello consegue il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 (v. art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
2. conferma la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado, liquidandole in euro 1.984,00 oltre accessori di legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del
D.P.R. 115/2002 (v. art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Milano il 3/6/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7