Cass. civ., sez. II, sentenza 07/09/2009, n. 19281
CASS
Sentenza 7 settembre 2009

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Ai sensi dell'art. 1127 c.c., costituisce "sopraelevazione", soltanto l'intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato condominiale, mediante occupazione della colonna d'aria soprastante. Ne consegue che, ove il proprietario dell'ultimo piano abbatta parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione di una terrazza, con utilizzazione per uso esclusivo di parte del sottotetto di proprietà di altro condomino, siffatta modifica integra un uso non consentito delle cose comuni e, dunque, innovazione vietata, giacché le trasformazioni strutturali realizzate determinano l'appropriazione definitiva di cose comuni alla proprietà esclusiva, con conseguente lesione dei diritti degli altri condomini, i quali non possono più godere della camera d'aria costituita dal sottotetto sovrastante non praticabile, con conseguente maggiore incidenza dei fattori climatici sui loro sottostanti appartamenti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/09/2009, n. 19281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19281
Data del deposito : 7 settembre 2009

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