Art. 35.
Con decreto Reale, saranno estese alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, con le opportune modificazioni ed aggiunte e salvo il disposto dell'articolo seguente, le disposizioni del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 , e successive modificazioni, concernenti i concorsi a cattedre dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica magistrale e l'abilitazione all'esercizio professionale insegnamento medio.
Con decreto Reale, saranno estese alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, con le opportune modificazioni ed aggiunte e salvo il disposto dell'articolo seguente, le disposizioni del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 , e successive modificazioni, concernenti i concorsi a cattedre dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica magistrale e l'abilitazione all'esercizio professionale insegnamento medio.