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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
CI AS Presidente rel.
ET Di BE CE
Maurizio Drigani CE ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1282/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
16.12.2025 e promossa
D A
, residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1 avv. CERONI CHIARA
- RICORRENTE -
C O N T R O
, residente alla Spezia Controparte_1
CodiceFiscale_2 avv. CIPOLLINI CLAUDIO - PARTE CONVENUTA -
E
sede della Spezia Controparte_2
c.f P.IVA_1 avv. SANGUINETI PATRIZIA - PARTE CONVENUTA -
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate congiuntamente dalle parti:
“Voglia il Tribunale disporre da parte di la corresponsione a favore di CP_2 Parte_1 della pensione di reversibilità dell'ex coniuge Sig. nella misura del Persona_1
50%, a spese compensate”
PER : “nel merito, decidere il ricorso e le domande avanzate dalla sig.ra CP_2 Parte_1 secondo diritto e giustizia e nei limiti del giusto e del provato;
con compensazione delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
moglie divorziata di deceduto in data 24.3.2025, ha Parte_1 Persona_1 proposto ricorso ex art. 9 L. 898/70 e succ. modif. chiedendo il riconoscimento della pensione di reversibilità liquidata da a seguito del decesso del per la CP_2 Per_1 quota parte del 60% e deducendo a tal fine essere titolare di assegno divorzile (per l'importo mensile originario di € 250,00, ad oggi rivalutato in € 356,00) in virtù di sentenza di divorzio pronunciata in data 16.5.2005.
Si è costituita la moglie superstite , deducendo, tra l'altro, la Controparte_1 convivenza more uxorio fin dal 2014 con il defunto sposato il 3.10.2020. Per_1 CP_ L' si è costituita in giudizio precisando che il era titolare, con decorrenza Per_1 dal 1° ottobre 1996, della pensione di vecchiaia cat. VO n. 10000690 di importo mensile lordo, da ultimo, pari ad € 1.684,43 (oltre che di rendita Inail), e che, a seguito di domanda presentata il 07.04.2025, con provvedimento del 16.06.2025, è stata liquidata alla vedova del defunto, , con decorrenza dal 1° aprile 2025, la Controparte_1 pensione di reversibilità cat. SO n. 20050731 nella misura del 60% del trattamento lordo già in godimento del defunto coniuge e quindi nella misura mensile lorda di € 1.010,66.
Disposto all'esito dell'udienza di comparizione un rinvio al fine di verificare ipotesi transattive tra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, alla
2 successiva udienza in data 16.12.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed i rispettivi procuratori, autorizzati dal CE delegato, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
L' ha preso atto dell'accordo intervenuto, precisando le conclusioni come in CP_2 comparsa di costituzione.
Vertendosi in materia di diritti disponibili non v'è che da ratificare l'accordo raggiunto tra le parti, che prevede la ripartizione della pensione di reversibilità in quote paritarie.
E' opportuno precisare che il termine di decorrenza del diritto di entrambe le parti alla percezione delle rispettive quote della pensione di reversibilità oggetto di causa, va individuato nel primo giorno del mese successivo a quello del decesso di Persona_1
[...]
La pronuncia che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha infatti carattere costitutivo con efficacia ex nunc perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale.
Spese compensate stante la natura della causa e come concordato tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1282/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità, prendendo atto dell'accordo tra le parti così provvede:
Dichiara che l'importo dovuto da a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità CP_2 conseguente al decesso di deve essere ripartito tra Persona_1 Parte_1
c.f. e c.f. in C.F._1 Controparte_1 C.F._3 misura del 50% ciascuna, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte di Persona_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente estensore
CI AS
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