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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/08/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 2233 pronunciata il 28/08/2024
Oggetto: Indennizzo per malattia professionale – errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 592/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Insalata, Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1 Controparte_2
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_3 dall'Avv. Maurizio Tafuro,
APPELLATO
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce, esponeva di avere ottenuto dall' Parte_1 CP_1
nel 2002 il riconoscimento di malattia professionale per ipoacusia con danno biologico del 3%; di aver presentato in data 21.11.2022 domanda di aggravamento della detta patologia, rigettata il
16.2.2023 per documentazione insufficiente. Stante l'inutile esito del ricorso in opposizione presentato il 26.4.2023, in data 20.10.2023 presentava ricorso al Giudice Unico del Lavoro Pt_2 chiedendo il riconoscimento del suo diritto per menomazione all'integrità psico-fisica corrispondente ad una invalidità almeno pari al 10% e, comunque, in misura superiore a quella riconosciuta in sede amministrativa (3% di invalidità permanente) e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1
prestazioni economiche, oltre alle spese di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , eccependo di avere rivalutato il danno biologico del CP_4
ricorrente in misura pari al 10% in base a nuovo esame audiometrico, effettuato presso la sede CP_1 in data 07.12.2023, con provvedimento di liquidazione dell'importo di € 9.870,47, emesso in data
21.12.2023. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese di causa.
L'adito Giudice di I grado dichiarava la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere in quanto, successivamente al deposito del ricorso, l' , con il CP_1
richiamato provvedimento del 21.12.2023, aveva provveduto alla liquidazione in favore del ricorrente di un indennizzo in capitale per malattia professionale corrispondente al 10% di invalidità permanente pari ad € 9.870,47. In considerazione di tanto, applicando il principio di soccombenza virtuale e tenuto conto del comportamento dell' che si era attivato per la liquidazione dell'indennizzo richiesto, CP_1 compensava per metà le spese di causa, condannando l' al pagamento della residua metà che CP_1 liquidava in € 730,00, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, con distrazione per il procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 03/09/2024 proponeva appello evidenziando che, contrariamente a Pt_2 quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l' era risultato totalmente soccombente;
pertanto CP_1
non poteva essere premiata, con la compensazione per metà delle spese di lite, la condotta della parte che aveva riconosciuto tardivamente la prestazione, precedentemente rigettata. Evidenziava, altresì, che, rientrando la causa nel III scaglione, le spese erano state liquidate in misura errata per cui concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto a percepire le spese di lite nella misura di €
3.727,00 oltre accessori o, in subordine, nella misura ridotta sino al 50%, pari nel minimo ad euro
1.863,50, oltre accessori ed oltre spese di II grado.
Nel giudizio di appello si costituiva l' evidenziando la correttezza della sentenza di I grado di CP_1
cui chiedeva la conferma in ogni sua parte con rigetto dell'appello.
All'udienza del 27/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il Giudice di I grado ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in considerazione della sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere avendo l' , con provvedimento del 21/12/2023, CP_1
provveduto alla liquidazione di un indennizzo in capitale per malattia professionale corrispondente al 10% di invalidità permanente. Tale richiesta era stata effettuata dal con ricorso introdotto Pt_2
dinanzi al Giudice competente il 20/10/2023.
Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite di I grado, applicando il principio di soccombenza virtuale e tenuto conto del comportamento dell' , che si era attivato per la liquidazione CP_1 dell'indennizzo richiesto, le stesse venivano compensate per metà, condannando l' al CP_1 pagamento della residua metà liquidata in € 730,00.
Orbene, va considerato che, ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale, deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1098/2021)
L'interesse ad agire, così come richiamato dalla Corte ai fini dell'identificazione del soccombente virtuale, è disciplinato dall'art. 100 c.p.c., secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. L'interesse ad agire è, quindi, una condizione dell'azione e deve intendersi quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del Giudice. Inoltre, l'interesse deve essere attuale, nel senso che deve sussistere dal momento in cui si propone la domanda fino al termine del giudizio (ciò significa che ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere) e concreto, cioè effettivo, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
In altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del Giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla fondatezza della pretesa azionata (così Cass. civ. sez. III, 20 gennaio 1998, n. 486).
La soccombenza virtuale potrà individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, con specifico riferimento alla fattispecie di causa, va considerato che l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura del
10%, così come richiesto dal ricorrente e odierno appellante, solo con provvedimento del 21.12.2023
e, dunque, in epoca successiva al ricorso, proposto in data 20/10/2023.
Di tali ragioni il Giudice di prime cure ha fatto a propria volta applicazione riconoscendo la sussistenza della soccombenza virtuale dell'Ente convenuto. atteso che al momento della proposizione dell'azione l'interesse ad agire, così come individuato dalla Giurisprudenza e sopra illustrato, sussisteva. Tuttavia ha ritenuto di disporre la compensazione nella misura della metà delle spese in considerazione del comportamento tenuto dall'Ente stesso. Orbene, tale motivazione non appare a questa Corte condivisibile, non rinvenendosi alcuno dei motivi che il codice di rito detta ai fini di potere disporre la compensazione delle spese in assenza di una soccombenza reciproca.
L'appello va, pertanto, accolto
Venendo alla quantificazione, si ritiene di liquidare le spese del primo grado di giudizio in applicazione dello scaglione indicato da parte appellante, nel minimo pari ad € 1.863,50, attesa la scarsa complessità della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
Resta, invece, confermata la sentenza di primo grado nelle parti non impugnate.
Vanno, poi, poste a carico dell' le spese del presente grado di giudizio, che devono essere CP_1
liquidate facendo applicazione dei principi di seguito richiamati.
“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal Giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal Giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., n. 35195 del 30/11/2022).
Ed invero, la Giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla liquidazione delle spese di lite, ha da tempo chiarito che il valore della causa è quello corrispondente alla somma in concreto attribuita con la sentenza. Ne deriva che, in caso di accoglimento della domanda, come avvenuto nel caso di specie, si deve considerare la somma liquidata (Cass. Civ., n. 16440 del 4/7/2017, n. 536 del 12/1/2011;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 19014 dell'11/9/2007; Cass. Civ., n. 10984 del 26/4/2021).
Con specifico riferimento ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, quale può definirsi quello che occupa, l'art. 5, D.M. 140/2012 specifica che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum) e non alla somma domandata.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei richiamati criteri, normativi e giurisprudenziali, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, lo scaglione da applicarsi ai fini della liquidazione dei compensi per il presente grado di giudizio è quello previsto per i giudizi sino ad € 1.100,00. Conseguentemente, facendo applicazione dell'indicato scaglione dei Parametri nel valore minimo, in considerazione della domanda avanzata dall'appellante, le spese del presente grado vengono liquidate in € 247,00, con esclusione della fase istruttoria essendo del tutto mancata.
Si specifica che nel dispositivo, nella parte relativa alla liquidazione delle spese per il secondo grado di giudizio, è stata omessa la distrazione delle stesse in favore dell'avv. Giulio Insalata. Pertanto, il dispositivo dovrà leggersi come segue: “Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giulio Insalata.”
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 03/09/2024 da
[...] ei confronti dell' avverso la sentenza del 28/08/2024 n. 2233 del Tribunale di Pt_1 CP_1
Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese di lite di I grado liquidandole in
€ 1863,50 al cui pagamento condanna l' , oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% CP_1 come per legge, detratto quanto eventualmente corrisposto, con distrazione in favore dell'avv. Giulio
Insalata.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi
N. 2233 pronunciata il 28/08/2024
Oggetto: Indennizzo per malattia professionale – errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 592/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Insalata, Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1 Controparte_2
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_3 dall'Avv. Maurizio Tafuro,
APPELLATO
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce, esponeva di avere ottenuto dall' Parte_1 CP_1
nel 2002 il riconoscimento di malattia professionale per ipoacusia con danno biologico del 3%; di aver presentato in data 21.11.2022 domanda di aggravamento della detta patologia, rigettata il
16.2.2023 per documentazione insufficiente. Stante l'inutile esito del ricorso in opposizione presentato il 26.4.2023, in data 20.10.2023 presentava ricorso al Giudice Unico del Lavoro Pt_2 chiedendo il riconoscimento del suo diritto per menomazione all'integrità psico-fisica corrispondente ad una invalidità almeno pari al 10% e, comunque, in misura superiore a quella riconosciuta in sede amministrativa (3% di invalidità permanente) e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1
prestazioni economiche, oltre alle spese di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , eccependo di avere rivalutato il danno biologico del CP_4
ricorrente in misura pari al 10% in base a nuovo esame audiometrico, effettuato presso la sede CP_1 in data 07.12.2023, con provvedimento di liquidazione dell'importo di € 9.870,47, emesso in data
21.12.2023. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese di causa.
L'adito Giudice di I grado dichiarava la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere in quanto, successivamente al deposito del ricorso, l' , con il CP_1
richiamato provvedimento del 21.12.2023, aveva provveduto alla liquidazione in favore del ricorrente di un indennizzo in capitale per malattia professionale corrispondente al 10% di invalidità permanente pari ad € 9.870,47. In considerazione di tanto, applicando il principio di soccombenza virtuale e tenuto conto del comportamento dell' che si era attivato per la liquidazione dell'indennizzo richiesto, CP_1 compensava per metà le spese di causa, condannando l' al pagamento della residua metà che CP_1 liquidava in € 730,00, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, con distrazione per il procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 03/09/2024 proponeva appello evidenziando che, contrariamente a Pt_2 quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l' era risultato totalmente soccombente;
pertanto CP_1
non poteva essere premiata, con la compensazione per metà delle spese di lite, la condotta della parte che aveva riconosciuto tardivamente la prestazione, precedentemente rigettata. Evidenziava, altresì, che, rientrando la causa nel III scaglione, le spese erano state liquidate in misura errata per cui concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto a percepire le spese di lite nella misura di €
3.727,00 oltre accessori o, in subordine, nella misura ridotta sino al 50%, pari nel minimo ad euro
1.863,50, oltre accessori ed oltre spese di II grado.
Nel giudizio di appello si costituiva l' evidenziando la correttezza della sentenza di I grado di CP_1
cui chiedeva la conferma in ogni sua parte con rigetto dell'appello.
All'udienza del 27/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il Giudice di I grado ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in considerazione della sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere avendo l' , con provvedimento del 21/12/2023, CP_1
provveduto alla liquidazione di un indennizzo in capitale per malattia professionale corrispondente al 10% di invalidità permanente. Tale richiesta era stata effettuata dal con ricorso introdotto Pt_2
dinanzi al Giudice competente il 20/10/2023.
Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite di I grado, applicando il principio di soccombenza virtuale e tenuto conto del comportamento dell' , che si era attivato per la liquidazione CP_1 dell'indennizzo richiesto, le stesse venivano compensate per metà, condannando l' al CP_1 pagamento della residua metà liquidata in € 730,00.
Orbene, va considerato che, ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale, deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1098/2021)
L'interesse ad agire, così come richiamato dalla Corte ai fini dell'identificazione del soccombente virtuale, è disciplinato dall'art. 100 c.p.c., secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. L'interesse ad agire è, quindi, una condizione dell'azione e deve intendersi quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del Giudice. Inoltre, l'interesse deve essere attuale, nel senso che deve sussistere dal momento in cui si propone la domanda fino al termine del giudizio (ciò significa che ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere) e concreto, cioè effettivo, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
In altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del Giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla fondatezza della pretesa azionata (così Cass. civ. sez. III, 20 gennaio 1998, n. 486).
La soccombenza virtuale potrà individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, con specifico riferimento alla fattispecie di causa, va considerato che l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura del
10%, così come richiesto dal ricorrente e odierno appellante, solo con provvedimento del 21.12.2023
e, dunque, in epoca successiva al ricorso, proposto in data 20/10/2023.
Di tali ragioni il Giudice di prime cure ha fatto a propria volta applicazione riconoscendo la sussistenza della soccombenza virtuale dell'Ente convenuto. atteso che al momento della proposizione dell'azione l'interesse ad agire, così come individuato dalla Giurisprudenza e sopra illustrato, sussisteva. Tuttavia ha ritenuto di disporre la compensazione nella misura della metà delle spese in considerazione del comportamento tenuto dall'Ente stesso. Orbene, tale motivazione non appare a questa Corte condivisibile, non rinvenendosi alcuno dei motivi che il codice di rito detta ai fini di potere disporre la compensazione delle spese in assenza di una soccombenza reciproca.
L'appello va, pertanto, accolto
Venendo alla quantificazione, si ritiene di liquidare le spese del primo grado di giudizio in applicazione dello scaglione indicato da parte appellante, nel minimo pari ad € 1.863,50, attesa la scarsa complessità della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
Resta, invece, confermata la sentenza di primo grado nelle parti non impugnate.
Vanno, poi, poste a carico dell' le spese del presente grado di giudizio, che devono essere CP_1
liquidate facendo applicazione dei principi di seguito richiamati.
“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal Giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal Giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., n. 35195 del 30/11/2022).
Ed invero, la Giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla liquidazione delle spese di lite, ha da tempo chiarito che il valore della causa è quello corrispondente alla somma in concreto attribuita con la sentenza. Ne deriva che, in caso di accoglimento della domanda, come avvenuto nel caso di specie, si deve considerare la somma liquidata (Cass. Civ., n. 16440 del 4/7/2017, n. 536 del 12/1/2011;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 19014 dell'11/9/2007; Cass. Civ., n. 10984 del 26/4/2021).
Con specifico riferimento ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, quale può definirsi quello che occupa, l'art. 5, D.M. 140/2012 specifica che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum) e non alla somma domandata.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei richiamati criteri, normativi e giurisprudenziali, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, lo scaglione da applicarsi ai fini della liquidazione dei compensi per il presente grado di giudizio è quello previsto per i giudizi sino ad € 1.100,00. Conseguentemente, facendo applicazione dell'indicato scaglione dei Parametri nel valore minimo, in considerazione della domanda avanzata dall'appellante, le spese del presente grado vengono liquidate in € 247,00, con esclusione della fase istruttoria essendo del tutto mancata.
Si specifica che nel dispositivo, nella parte relativa alla liquidazione delle spese per il secondo grado di giudizio, è stata omessa la distrazione delle stesse in favore dell'avv. Giulio Insalata. Pertanto, il dispositivo dovrà leggersi come segue: “Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giulio Insalata.”
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 03/09/2024 da
[...] ei confronti dell' avverso la sentenza del 28/08/2024 n. 2233 del Tribunale di Pt_1 CP_1
Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese di lite di I grado liquidandole in
€ 1863,50 al cui pagamento condanna l' , oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% CP_1 come per legge, detratto quanto eventualmente corrisposto, con distrazione in favore dell'avv. Giulio
Insalata.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi