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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11184 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24391/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 14.2.25 vertente
TRA
C.F. e P. I.V.A. in persona del legale rapp. p.t., difesa Parte_1 P.IVA_1 da avv.ti Sergio Benetti, Luca Siviero e Giovanni Giustiniani OPPONENTE E
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro COtroparte_1 P.IVA_2 tempore, difesa dall'Avv. Paolo Borghini OPPOSTA NONCHE'
COtroparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla pagina 1 di 6 Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, ha avanzato domanda di risarcimento del danno derivante Pt_1 dall'inadempimento contrattuale della controparte, in particolare, per aver interrotto la fornitura di energia elettrica e aver costretto la società a procurarsela con altri fornitori a condizioni più sfavorevoli;
il danno è stato quantificato in euro 391.355,04, pari alla differenza tra i corrispettivi versati da a per il periodo 5 Pt_1 COtroparte_3 novembre 2021 – 31 dicembre 2021, e il minor prezzo che avrebbe corrisposto a Pt_1 CO (di seguito ) per la medesima quantità di energia elettrica;
COtroparte_1 inoltre, ha chiesto la compensazione giudiziale della propria pretesa risarcitoria Pt_1 CO con i crediti di per forniture rese nei suoi confronti, ivi compreso il credito di euro 90.426,04 ceduto in favore di di cui ha chiesto la chiamata in COtroparte_2 causa, ottenendo l'autorizzazione. CO
Si è costituita , eccependo l'omesso tentativo di conciliazione, contestando la sussistenza dell'inadempimento e avanzando domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la condanna di al pagamento dei crediti maturati nei suoi confronti Pt_1 per forniture rese fino al 4 novembre 2021. Esperita la conciliazione con esito negativo e superata la questione, rilevata d'ufficio, della competenza del giudice civile, a seguito del sequestro penale delle quote sociali CO di , il giudizio è stato istruito con ammissione delle sole prove documentali.
Ciò premesso, a livello documentale è provato che aderente al COsorzio PMI Pt_1
Energia Veneto, ha stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con CO
per l'anno solare 2021 (doc. 2), con un prezzo dell'energia fisso e invariabile per le CO varie fasce orarie;
costituisce, poi, dato pacifico che, in data 4.11.2021, ha interrotto la somministrazione, vista la risoluzione del contratto di dispacciamento da parte di CO (doc. 5 ). CP_5
Il COsorzio, anche nell'interesse di ha stipulato, con urgenza, il 4.11.2021, un Pt_1 contratto per la somministrazione di energia per il periodo dal 5.11.2021 al 31.12.2022 (doc. 3), con per un prezzo di fornitura (espresso in €/kWh) maggiore CP_3 CO rispetto a quello concordato con .
pagina 2 di 6 CO Poiché il contratto non prevedeva una facoltà di recesso in capo a , l'interruzione della somministrazione, secondo parte attrice, costituisce un inadempimento contrattuale della somministrante, che ha causato danni alla società, consistenti nel maggior costo dell'energia sostenuto per il periodo dal 5.11.2021 al 31.12.2021. ha stimato detto costo considerando i consumi effettuati dal 5.11.21 al 31.12.21 e Pt_1 calcolando la differenza tra il maggior prezzo applicato da e il prezzo CP_3 CO negoziato con , con una differenza di 391.355,94 euro, costituente il danno risarcibile, siccome conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (doc. 8). CO
Nella comparsa di costituzione, afferma di aver preavvertito “per via telefonica” il
COsorzio, a ottobre 2021, della prossima interruzione della fornitura, avendo previsto la risoluzione del contratto di dispacciamento;
per tale motivo il risarcimento non CO sarebbe dovuto perché grazie alla tempestiva informativa di , avrebbe Pt_1 potuto negoziare condizioni economiche più vantaggiose con un diverso fornitore ovvero con la stessa CP_3 CO Tale allegazione è contestata da e non è stata dimostrata da;
non può, infatti, Pt_1 valere la ricostruzione induttiva operata dalla convenuta, circa la necessaria conoscenza della interruzione del contratto da parte del COsorzio, vista la attivazione del nuovo contratto lo stesso giorno della interruzione, anche perché, non potendosi risalire al momento della eventuale conoscenza acquisita aliunde della futura interruzione, non è possibile valutare se il COsorzio o la società attrice abbiano avuto un congruo periodo di tempo per ricercare condizioni migliorative.
Resta il fatto che non vi è prova di alcun preavviso della interruzione giunto all'attrice o al COsorzio e, quindi, deve ritenersi che la società convenuta abbia violato i principi di buona fede nella esecuzione del contratto e debba essere ritenuta inadempiente.
In ogni caso, deve ricordarsi che: “In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto.” (Cass. 9137/13, 23148/14; CO 25712/23); invece, le asserzioni di sono limitate a mere allegazioni difensive, prive di riscontro. Parimenti infondata e indimostrata l'allegazione di parte convenuta secondo cui il COsorzio avrebbe potuto concordare con una durata del contratto più CP_3 lunga di soli due mesi, ottenendo, in tal modo, l'applicazione di prezzi più convenienti, sia perché il contratto è in realtà sottoscritto per il periodo 1.1.21-31.12.22 (cfr. tabella 1 CO a pag. 3 del doc.3), sia perché gravava su ancora una volta fornire la prova di eventuale responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c..
In ogni caso, ha dimostrato di aver pagato a per i mesi di novembre Pt_1 CP_3
e dicembre 2021, prezzi sostanzialmente allineati a quelli di mercato, che erano molto pagina 3 di 6 alti perché la quotazione dell'energia era notevolmente aumentata (doc. 28, 29, 30), per motivi socio-economico-politici, legati soprattutto alla crisi pandemica e alla limitazione di approvvigionamento con la Russia, fatti da considerarsi notori. CO
Quanto alla prova del danno lamentato, eccepisce che non sia dimostrato il pagamento delle fatture a mentre, invece, la società attrice ha depositato CP_3 prova dei pagamenti, con la memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, attraverso le contabili dei bonifici bancari attestanti i pagamenti (docc. 23, 24, 25), oltre a due fatture di conguaglio attinenti al medesimo periodo (docc. 21, 22). CO
, inoltre, contesta che la quantificazione del danno compiuta dall'attrice sia erronea in quanto, qualora la fornitura fosse proseguita oltre il 4 novembre 2021, il tetto previsto dal contratto di fornitura per il consumo annuo di energia elettrica sarebbe stato certamente superato da parte di sicché, ai sensi del medesimo accordo, Pt_1 non avrebbero potuto operare le condizioni economiche originariamente pattuite.
In particolare, il contratto di fornitura, all'art. 2, prevedeva che “il fabbisogno di energia elettrica è definito nelle Tabelle A … Nel caso in cui si verifichino variazioni, in più o in meno, del 10% (dieci percento) rispetto alle quantità iniziali previste in ciascuna delle suddette Tabelle A, le Parti si impegnano a definire congiuntamente nuove condizioni contrattuali”. Nelle citate 'Tabelle A', il fabbisogno annuo di energia elettrica di era fissato in Pt_1
8.052.220 kWh (cfr. COtratto di Fornitura, 'Allegato 2', pag. 20: doc. n. 7). Quindi, per l'anno 2021, il consumo massimo di energia elettrica da parte dell'attrice era corrispondente a 8.857.442 kWh (pari al fabbisogno annuo indicato nelle predette tabelle, aumentato del 10%). CO Secondo , dall'esame complessivo delle fatture emesse per le forniture effettuate in favore di nel periodo gennaio – 4 novembre 2021 emerge un consumo di energia, Pt_1 da parte di quest'ultima, di 8.155.950 kWh (doc. n.
8-19 convenuta).
Dai documenti di parte attrice risulta, poi, che, nel periodo 5 novembre – 31 dicembre 2021, il consumo di energia da parte di è stato di 1.653.667 kWh, di cui 783.008 Pt_1
kWh nel mese di novembre e 870.659 kWh nel mese di dicembre (v. fatture di CP_3
docc. nn. 4 e 5 di .
[...] Pt_1 CO Dunque, laddove la fornitura da parte di fosse proseguita per la restante parte dell'anno 2021, il tetto annuo pattuito per il consumo di energia elettrica sarebbe stato superato già nel mese di novembre, con conseguente obbligo delle parti di convenire nuove condizioni economiche. Tale argomentazione risulta fondata, ma non vi è possibilità di quantificare il prezzo CO che avrebbe pagato a in caso di nuove condizioni economiche (sicuramente Pt_1 peggiorativo visti i noti aumenti della materia prima). Tuttavia, parte attrice rileva che, secondo i medesimi conteggi, alla data del 4.11.2021 e fino al 31.12.21, GN era obbligata contrattualmente a fornire energia elettrica a Pt_1 per un totale di 701.492 kWh, al prezzo fisso concordato, obbligo contrattuale che, però, è stato violato. pagina 4 di 6 Ne consegue che l'energia consumata nel mese di novembre doveva quasi per intero CO essere somministrata al prezzo prefissato con , residuando un consumo eccedente il consumo previsto (inclusa la franchigia) pari a 783.008 - 701.492 = 81.516 kWh. La differenza in danno di è calcolata nella terza riga del doc. 8 e ammonta a Pt_1
148.753,33 euro, senza calcolare il differenziale di 81.516 kWh di eccedenza. Applicando una semplice proporzione si arriva all'esatta quantificazione dell'importo da dedurre, posto che 81.516 (eccedenza) : 783.008 (consumo totale) = 250.139,05 (corrispettivo totale pagato) : x (incognita) = 16.457,26 euro, con il che il danno ammonta a 148.753,33 (differenza tra prezzi per il consumo di novembre 2021) -
16.457,26 (quota di prezzo corrispondente al consumo eccedente la soglia contrattuale)
- 132.296,07 euro. Pertanto, si ritiene che la domanda di parte attrice meriti accoglimento, quantomeno in tale misura.
Sulla predetta somma, trattandosi di debito di valore, spetterà la rivalutazione monetaria dal 1.12.21 secondo le variazioni degli indici ISTAT, nonché dovranno conteggiarsi gli interessi compensativi al tasso legale, sulla somma iniziale rivalutata anno per anno (Cass. SU 1712/95). CO CO
, infine, contesta la compensabilità dei crediti portati dalle fatture emesse da con i controcrediti riconosciuti a in accoglimento della domanda giudiziale;
a Pt_1 supporto di tale tesi, menziona l'art. 9 del contratto, che esclude, appunto, la compensazione.
Effettivamente la rinuncia contenuta nel contratto impedisce la compensazione ex art. 1246 c.c., tuttavia questo giudice dovrà tenere conto dei rapporti di dare-avere tra le parti ed emettere condanna di pagamento della sola somma residua, per ovvie ragioni di economia processuale;
sul punto, infatti, la Suprema Corte si è espressa affermando che: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.” (Cass. 26365/24).
Pertanto, il debito non contestato di di euro 102.052,11, per le fatture non pagate Pt_1
n. 1296919 del 25.11.2021, n. 1308890 del 13.12.2021 e n. 20009 del 7.3.2022, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo, deve essere sottratto dal credito risarcitorio di euro 132.296,07, oltre rivalutazione e interessi come sopra indicato e la società convenuta sarà condannata al pagamento della somma residua, oltre interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla data della presente sentenza (Cass. 1627/22).
Resta irrilevante, quindi, il perfezionamento o meno della notifica della cessione dell'ulteriore credito di euro 90.426,04 di cui alla fattura n. 1063805E del 04/10/2021, ceduto a COtroparte_2
pagina 5 di 6 Le spese seguiranno la soccombenza tra le parti costituite, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, sul reale valore della causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accertato l'inadempimento della società convenuta, liquida il danno della società attrice in euro 132.296,07, oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
2) accerta il credito della società convenuta di euro 102.052,11, oltre interessi moratori come in motivazione;
3) previo conteggio degli accessori, condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma residua, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;
4) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in euro 14.103,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 1.241,00 per spese.
Roma, 24.7.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24391/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 14.2.25 vertente
TRA
C.F. e P. I.V.A. in persona del legale rapp. p.t., difesa Parte_1 P.IVA_1 da avv.ti Sergio Benetti, Luca Siviero e Giovanni Giustiniani OPPONENTE E
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro COtroparte_1 P.IVA_2 tempore, difesa dall'Avv. Paolo Borghini OPPOSTA NONCHE'
COtroparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla pagina 1 di 6 Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, ha avanzato domanda di risarcimento del danno derivante Pt_1 dall'inadempimento contrattuale della controparte, in particolare, per aver interrotto la fornitura di energia elettrica e aver costretto la società a procurarsela con altri fornitori a condizioni più sfavorevoli;
il danno è stato quantificato in euro 391.355,04, pari alla differenza tra i corrispettivi versati da a per il periodo 5 Pt_1 COtroparte_3 novembre 2021 – 31 dicembre 2021, e il minor prezzo che avrebbe corrisposto a Pt_1 CO (di seguito ) per la medesima quantità di energia elettrica;
COtroparte_1 inoltre, ha chiesto la compensazione giudiziale della propria pretesa risarcitoria Pt_1 CO con i crediti di per forniture rese nei suoi confronti, ivi compreso il credito di euro 90.426,04 ceduto in favore di di cui ha chiesto la chiamata in COtroparte_2 causa, ottenendo l'autorizzazione. CO
Si è costituita , eccependo l'omesso tentativo di conciliazione, contestando la sussistenza dell'inadempimento e avanzando domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la condanna di al pagamento dei crediti maturati nei suoi confronti Pt_1 per forniture rese fino al 4 novembre 2021. Esperita la conciliazione con esito negativo e superata la questione, rilevata d'ufficio, della competenza del giudice civile, a seguito del sequestro penale delle quote sociali CO di , il giudizio è stato istruito con ammissione delle sole prove documentali.
Ciò premesso, a livello documentale è provato che aderente al COsorzio PMI Pt_1
Energia Veneto, ha stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con CO
per l'anno solare 2021 (doc. 2), con un prezzo dell'energia fisso e invariabile per le CO varie fasce orarie;
costituisce, poi, dato pacifico che, in data 4.11.2021, ha interrotto la somministrazione, vista la risoluzione del contratto di dispacciamento da parte di CO (doc. 5 ). CP_5
Il COsorzio, anche nell'interesse di ha stipulato, con urgenza, il 4.11.2021, un Pt_1 contratto per la somministrazione di energia per il periodo dal 5.11.2021 al 31.12.2022 (doc. 3), con per un prezzo di fornitura (espresso in €/kWh) maggiore CP_3 CO rispetto a quello concordato con .
pagina 2 di 6 CO Poiché il contratto non prevedeva una facoltà di recesso in capo a , l'interruzione della somministrazione, secondo parte attrice, costituisce un inadempimento contrattuale della somministrante, che ha causato danni alla società, consistenti nel maggior costo dell'energia sostenuto per il periodo dal 5.11.2021 al 31.12.2021. ha stimato detto costo considerando i consumi effettuati dal 5.11.21 al 31.12.21 e Pt_1 calcolando la differenza tra il maggior prezzo applicato da e il prezzo CP_3 CO negoziato con , con una differenza di 391.355,94 euro, costituente il danno risarcibile, siccome conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (doc. 8). CO
Nella comparsa di costituzione, afferma di aver preavvertito “per via telefonica” il
COsorzio, a ottobre 2021, della prossima interruzione della fornitura, avendo previsto la risoluzione del contratto di dispacciamento;
per tale motivo il risarcimento non CO sarebbe dovuto perché grazie alla tempestiva informativa di , avrebbe Pt_1 potuto negoziare condizioni economiche più vantaggiose con un diverso fornitore ovvero con la stessa CP_3 CO Tale allegazione è contestata da e non è stata dimostrata da;
non può, infatti, Pt_1 valere la ricostruzione induttiva operata dalla convenuta, circa la necessaria conoscenza della interruzione del contratto da parte del COsorzio, vista la attivazione del nuovo contratto lo stesso giorno della interruzione, anche perché, non potendosi risalire al momento della eventuale conoscenza acquisita aliunde della futura interruzione, non è possibile valutare se il COsorzio o la società attrice abbiano avuto un congruo periodo di tempo per ricercare condizioni migliorative.
Resta il fatto che non vi è prova di alcun preavviso della interruzione giunto all'attrice o al COsorzio e, quindi, deve ritenersi che la società convenuta abbia violato i principi di buona fede nella esecuzione del contratto e debba essere ritenuta inadempiente.
In ogni caso, deve ricordarsi che: “In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto.” (Cass. 9137/13, 23148/14; CO 25712/23); invece, le asserzioni di sono limitate a mere allegazioni difensive, prive di riscontro. Parimenti infondata e indimostrata l'allegazione di parte convenuta secondo cui il COsorzio avrebbe potuto concordare con una durata del contratto più CP_3 lunga di soli due mesi, ottenendo, in tal modo, l'applicazione di prezzi più convenienti, sia perché il contratto è in realtà sottoscritto per il periodo 1.1.21-31.12.22 (cfr. tabella 1 CO a pag. 3 del doc.3), sia perché gravava su ancora una volta fornire la prova di eventuale responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c..
In ogni caso, ha dimostrato di aver pagato a per i mesi di novembre Pt_1 CP_3
e dicembre 2021, prezzi sostanzialmente allineati a quelli di mercato, che erano molto pagina 3 di 6 alti perché la quotazione dell'energia era notevolmente aumentata (doc. 28, 29, 30), per motivi socio-economico-politici, legati soprattutto alla crisi pandemica e alla limitazione di approvvigionamento con la Russia, fatti da considerarsi notori. CO
Quanto alla prova del danno lamentato, eccepisce che non sia dimostrato il pagamento delle fatture a mentre, invece, la società attrice ha depositato CP_3 prova dei pagamenti, con la memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, attraverso le contabili dei bonifici bancari attestanti i pagamenti (docc. 23, 24, 25), oltre a due fatture di conguaglio attinenti al medesimo periodo (docc. 21, 22). CO
, inoltre, contesta che la quantificazione del danno compiuta dall'attrice sia erronea in quanto, qualora la fornitura fosse proseguita oltre il 4 novembre 2021, il tetto previsto dal contratto di fornitura per il consumo annuo di energia elettrica sarebbe stato certamente superato da parte di sicché, ai sensi del medesimo accordo, Pt_1 non avrebbero potuto operare le condizioni economiche originariamente pattuite.
In particolare, il contratto di fornitura, all'art. 2, prevedeva che “il fabbisogno di energia elettrica è definito nelle Tabelle A … Nel caso in cui si verifichino variazioni, in più o in meno, del 10% (dieci percento) rispetto alle quantità iniziali previste in ciascuna delle suddette Tabelle A, le Parti si impegnano a definire congiuntamente nuove condizioni contrattuali”. Nelle citate 'Tabelle A', il fabbisogno annuo di energia elettrica di era fissato in Pt_1
8.052.220 kWh (cfr. COtratto di Fornitura, 'Allegato 2', pag. 20: doc. n. 7). Quindi, per l'anno 2021, il consumo massimo di energia elettrica da parte dell'attrice era corrispondente a 8.857.442 kWh (pari al fabbisogno annuo indicato nelle predette tabelle, aumentato del 10%). CO Secondo , dall'esame complessivo delle fatture emesse per le forniture effettuate in favore di nel periodo gennaio – 4 novembre 2021 emerge un consumo di energia, Pt_1 da parte di quest'ultima, di 8.155.950 kWh (doc. n.
8-19 convenuta).
Dai documenti di parte attrice risulta, poi, che, nel periodo 5 novembre – 31 dicembre 2021, il consumo di energia da parte di è stato di 1.653.667 kWh, di cui 783.008 Pt_1
kWh nel mese di novembre e 870.659 kWh nel mese di dicembre (v. fatture di CP_3
docc. nn. 4 e 5 di .
[...] Pt_1 CO Dunque, laddove la fornitura da parte di fosse proseguita per la restante parte dell'anno 2021, il tetto annuo pattuito per il consumo di energia elettrica sarebbe stato superato già nel mese di novembre, con conseguente obbligo delle parti di convenire nuove condizioni economiche. Tale argomentazione risulta fondata, ma non vi è possibilità di quantificare il prezzo CO che avrebbe pagato a in caso di nuove condizioni economiche (sicuramente Pt_1 peggiorativo visti i noti aumenti della materia prima). Tuttavia, parte attrice rileva che, secondo i medesimi conteggi, alla data del 4.11.2021 e fino al 31.12.21, GN era obbligata contrattualmente a fornire energia elettrica a Pt_1 per un totale di 701.492 kWh, al prezzo fisso concordato, obbligo contrattuale che, però, è stato violato. pagina 4 di 6 Ne consegue che l'energia consumata nel mese di novembre doveva quasi per intero CO essere somministrata al prezzo prefissato con , residuando un consumo eccedente il consumo previsto (inclusa la franchigia) pari a 783.008 - 701.492 = 81.516 kWh. La differenza in danno di è calcolata nella terza riga del doc. 8 e ammonta a Pt_1
148.753,33 euro, senza calcolare il differenziale di 81.516 kWh di eccedenza. Applicando una semplice proporzione si arriva all'esatta quantificazione dell'importo da dedurre, posto che 81.516 (eccedenza) : 783.008 (consumo totale) = 250.139,05 (corrispettivo totale pagato) : x (incognita) = 16.457,26 euro, con il che il danno ammonta a 148.753,33 (differenza tra prezzi per il consumo di novembre 2021) -
16.457,26 (quota di prezzo corrispondente al consumo eccedente la soglia contrattuale)
- 132.296,07 euro. Pertanto, si ritiene che la domanda di parte attrice meriti accoglimento, quantomeno in tale misura.
Sulla predetta somma, trattandosi di debito di valore, spetterà la rivalutazione monetaria dal 1.12.21 secondo le variazioni degli indici ISTAT, nonché dovranno conteggiarsi gli interessi compensativi al tasso legale, sulla somma iniziale rivalutata anno per anno (Cass. SU 1712/95). CO CO
, infine, contesta la compensabilità dei crediti portati dalle fatture emesse da con i controcrediti riconosciuti a in accoglimento della domanda giudiziale;
a Pt_1 supporto di tale tesi, menziona l'art. 9 del contratto, che esclude, appunto, la compensazione.
Effettivamente la rinuncia contenuta nel contratto impedisce la compensazione ex art. 1246 c.c., tuttavia questo giudice dovrà tenere conto dei rapporti di dare-avere tra le parti ed emettere condanna di pagamento della sola somma residua, per ovvie ragioni di economia processuale;
sul punto, infatti, la Suprema Corte si è espressa affermando che: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.” (Cass. 26365/24).
Pertanto, il debito non contestato di di euro 102.052,11, per le fatture non pagate Pt_1
n. 1296919 del 25.11.2021, n. 1308890 del 13.12.2021 e n. 20009 del 7.3.2022, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo, deve essere sottratto dal credito risarcitorio di euro 132.296,07, oltre rivalutazione e interessi come sopra indicato e la società convenuta sarà condannata al pagamento della somma residua, oltre interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla data della presente sentenza (Cass. 1627/22).
Resta irrilevante, quindi, il perfezionamento o meno della notifica della cessione dell'ulteriore credito di euro 90.426,04 di cui alla fattura n. 1063805E del 04/10/2021, ceduto a COtroparte_2
pagina 5 di 6 Le spese seguiranno la soccombenza tra le parti costituite, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, sul reale valore della causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accertato l'inadempimento della società convenuta, liquida il danno della società attrice in euro 132.296,07, oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
2) accerta il credito della società convenuta di euro 102.052,11, oltre interessi moratori come in motivazione;
3) previo conteggio degli accessori, condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma residua, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;
4) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in euro 14.103,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 1.241,00 per spese.
Roma, 24.7.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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