Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/1998, n. 2832
CASS
Sentenza 30 settembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro di grazia e giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/1998, n. 2832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2832
    Data del deposito : 30 settembre 1998

    Testo completo