Sentenza 30 settembre 1998
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro di grazia e giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/1998, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 30/9/1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2 " Francesco Trifone " N.2832
3. " Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N.26039/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova, nel procedimento a carico di DA BD, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza 6/6/1998 della Corte d'Appello di Genova;
Sentita la relazione dal Consigliere dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero del dr. M. Favalli che ha concluso il rigetto del ricorso;
Il difensore non è comparso;
F A T T O
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 26/2/1998, divenuta irrevocabile il 16 aprile successivo, dichiarava farsi luogo all'estradizione di DA BD verso la Confederazione elvetica, dove pendeva a carico del predetto procedimento penale per il delitto di furto o di ricettazione di autoveicoli. La Corte territoriale aveva anche emesso a carico del DA, in data 2/12/1997, per fini estradizionali, ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nello stesso giorno. Il Ministro di Grazia e Giustizia, con decreto 2/5/1998, concedeva la sollecitata estradizione, ma, il successivo giorno 13, ne sospendeva l'esecuzione, "fino a soddisfatta giustizia italiana", pendendo a carico dell'estradando procedimento penale per ricettazione dinanzi al Tribunale di Genova.
In accoglimento della relativa istanza, la Corte d'Appello di Genova, con ordinanza 6/6/1998, rimetteva in libertà il DA, sostenendo che la sospensione "sine die" della consegna d ell'estradando allo Stato richiedente aveva fatto venire meno il presupposto stesso dell'adottata misura cautelare. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello di Genova e ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 709 C.P.P.:
il silenzio di tale norma circa la durata della custodia cautelare per fini estradizionali, in caso di sospensione dell'estradizione, andava colmato in via interpretativa, nel senso che doveva ritenersi applicabile, in questo caso, la norma di cui all'art. 303/4^ lett. b C.P.P., per il richiamo fatto dall'art. 714/2^ stesso codice al titolo I del libro IV del codice;
tale interpretazione, per altro, trovava conforto nella pronuncia di questa Corte n. 2931 dell'11/7/1995 (Sez. VI in proc. Parretti). All'odierna udienza camerale, assente il difensore del DA, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
D I R I T T O
Il ricorso va rigettato.
La soluzione adottata dalla Corte genovese deve essere con divisa, perché riposa su una corretta interpretazione, l'unica costituzionalmente compatibile, della normativa dettata in tema di estradizione circa la durata della custodia cautelare a tali fini. L'assunto del P.G. ricorrente, invece, il quale ritiene che, in caso di sospensione dell'esecuzione dell'estradizione, la durata della custodia cautelare, alla quale viene eventualmente sottoposto l'estradando deve essere rapportata al termine massimo previsto, in relazione al procedimento ordinario, dall'art. 303/4^ C.P.P., trovando tale soluzione il referente normativo nel richiamo che l'art. 714/2^ C.P.P. fa al titolo I del libro IV del codice, non può essere condiviso, perché si pone contro la logica e la "ratio" del sistema, aspirato a contenere in limiti molto ristretti il sacrificio della libertà personale dell'estradando, tanto da essere prevista una disciplina (autonoma rispetto a quella generale) che regolamenta in modo molto puntiglioso la materia, con riferimento alle varie fasi della procedura estradizionale: quella prodromica alla domanda formale di estradizione e proiettata, in vista di questa, all'adozione di provvedimenti coercitivi in via provvisoria (artt.715 e 716 C.P.P.); la fase di garanzia giurisdizionale vera e propria
(art. 714 C.P.P.); la fase esecutiva (artt. 708 e 709 C.P.P.). L'applicazione provvisoria di misure cautelari prima che pervenga dallo Stato estero la domanda di estradizione è disciplinata, per tempi, forme e modi, dall'art. 715 C.P.P.. A prescindere da qualunque considerazione sui presupposti ivi delineati, va segnalata l'introduzione di un obbligo di avvertimento allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva, e ciò, perché tale comunicazione integra il "dies a quo" del termine di 40 giorni entro il quale devono pervenire alle autorità ministeriali italiane la domanda di estradizione e i necessari documenti che la supportano, pena la caducazione (rectius, la revoca) della misura cautelare (art. 715/5^-6^ C.P.P.). Sul punto, la Convenzione europea di estradizione del 13/12/1957, che, per il principio accolto dall'art. 696 C.P.P., prevale sulla disciplina interna, è più rigorosa, fissando il termine di caducazione dell'arresto provvisorio in 18 giorni o al massimo in 40 giorì2i, che devono decorrere dalla "data dell'arresto", eliminando cosi anche il rischio di un incontrollabile slittamento del fulcro iniziale di decorrenza ogni volta che il Ministro non provveda con immediatezza alle necessarie incombenze informative. È consentito pure agli organi di polizia giudiziaria di procedere all'arresto dell'estradando, in assenza del provvedimento dell'Autorità giudiziaria e prescindendo dalla richiesta ministeriale, "nei casi di urgenza". Quanto alla necessità, ai modi e ai tempi della convalida, statuisce espressamente l'art. 716 C.P.P., che delinea una serie di cadenze: dell'arresto va data notizia immediata al Ministro;
entro 48 ore dall'adozione della misura, l'interessato va posto a disposizione della Corte d'Appello territorialmente competente per la convalida;
il Presidente provvede entro 96 ore dall'arresto, nel senso che, se non deve disporre la liberazione, lo convalida e applica una misura coercitiva, informando il Ministro dei provvedimenti adottati, perché, a sua volta, informi lo Stato estero;
la misura cautelare disposta è sottoposta alla duplice condizione risolutiva della richiesta ministeriale di mantenimento entro 10 giorni dalla convalida e della presentazione della domanda di estradizione, con i documenti a sostegno, entro 40 giorni dalla informativa ministeriale o dall'arresto (art. 716/4^-5^ C.P.P. e art. 16 della Convenzione europea).
La disciplina, per così dire fisiologica, relativa cioè alla fase di garanzia giurisdizionale, delle misure di cautela personale (o reale) è contenuta nell'art. 714 C.P.P., che non specifica direttamente le situazioni che legittimano la adozione delle stesse misure, in quanto richiama l'osservanza delle "disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli art. 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III" nei limiti, però, in cui risultino "applicabili".
In sostanza, i poteri cautelari rimangono circoscritti nei limiti risultanti dalla disciplina ordinaria, salvi gli espliciti adattamenti imposti dalla peculiarità della materia: il riferimento ha riguardo espressamente al pericolo di fuga dell'estradando, esigenza che assume una valenza centrale e assorbente, e al termine massimo di durata della misura coercitiva. A quest'ultimo proposito, va rilevato che il 40 comma della norma fissa tale termine massimo in un anno ovvero in un anno e sei mesi, a seconda che il procedimento estradizionale sia ancora pendente dinanzi alla Corte d'Appello ovvero in Cassazione, termine prorogabile anche più volte per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, ove necessario per la difficoltà degli accertamenti. Decorsi tali termini, la misura va revocata.
Tale chiara previsione, specifica per la materia "de qua", induce ad escludere che il richiamo alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito, fatto dal 20 comma dell'art. 714, ricomprenda anche la norme di cui agli art. 303 e 308, le quali, attinendo ai termini di durata delle misure per il procedimento ordinario, articolato secondo cadenze, fasi e gradi, che, (hanno a che vedere con il procedimento di estradizione, rivelano assoluta incompatibilità a operare in quest'ultimo.
Esaurita la fase giurisdizionale, segue quella esecutiva, di competenza dell'Autorità amministrativa (il Ministro di Grazia e Giustizia), che decide, in base a scelte di opportunità politica, sull'estradizione, secondo modi e tempi autonomamente cadenzati. Poiché la prima e fondamentale conseguenza dell'estradizione è la consegna dell'estradando, al Ministro viene fissato un termine improrogabile di 45 giorni (decorrente dal ricevimento del verbale che documenta il consenso ovvero dalla irrevocabilità della sentenza) entro il quale decidere se consegnare o meno la persona richiesta. L'interessato, se detenuto, riacquista la libertà nel caso di inutile decorso di tale termine e, a maggiore ragione, nell'eventualità di decisione negativa (art. 708/2^-3^ C.P.P.). La consegna è preceduta da una comunicazione del Ministro, che informa l'Autorità straniera dell'avvenuto accoglimento della domanda, del luogo e della data a partire dalla quale è possibile la consegna. Il provvedimento di estradizione resta caducato se lo Stato assistito non provvede a prende re in consegna l'estradato entro il termine di 15 giorni dalla data stabilita o quello eventualmente prorogato (su domanda motivata e per non oltre 20 giorni).e la persona interessata, in tale caso, viene posta in libertà (art.708/5^ e 6^co.). Quest'ultima conseguenza è prevista anche dalla Convenzione europea di estradizione, applicabile nella specie, con l'unica precisazione che la rimessione in libertà può essere disposta allo scadere del 15^ giorno e deve essere comunque disposta allo scadere del 30^ giorno dalla data fissata per la consegna (art. 18/4^ Conv. europ.).
Da tutto quanto si è venuto esponendo, emerge una realtà indiscutibile: il legislatore, in stretta aderenza al dettato costituzionale di cui all'art. 13/2^-5^ Cost., ha inteso riservare all'Autorità giudiziaria il controllo circa la emanazione e il mantenimento dei provvedimenti limitativi della libertà personale e contenere l'operatività concreta di questi, con particolare riguardo alla custodia cautelarè, entro limiti assai ristretti, espressamente previsti, cadenzati e compatibili con l'estrema snellezza e semplicità con cui si svolge il procedimento di estradizione. Può, tuttavia, accadere, com'è accaduto nel caso in esame, che l'esecuzione dell'estradizione sia sospesa, perché l'estradando deve essere giudicato in Italia o vi deve sconta re una condanna (artt.709 C.P.P. e 19 Conv. eur.). La durata di tale sospensione, specie nella prima ipotesi, è affidata a eventi molto flessibili e può comunque protrarsi molto a lungo nel tempo. Quali dunque i riflessi della sospensione sulla durata della misura coercitiva alla quale l'estradando trovasi eventualmente sottoposto, ove il Ministro non si avvalga della facoltà, pure attribuitagli dalla legge (art. 4. 709/1^-2^), di dare corso alla consegna temporanea o di con venire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente?
Nessuna statuizione specifica è contenuta nella norma codicistica (art. 709) o in quella convenzionale (art.19 Conv.eur.). La soluzione prospettata, dal P.G. ricorrente, avallata dalla decisione n. 2931 dell'11/7/1995 di questa Corte (Sez. VI, ric. Parretti), non può essere, come si è detto, condivisa. Il ritenere che, nell'ipotesi in esame, operi il termine di durata della custodia cautelare ex art. 303/4^, solo perché l'art. 714/2^ richiama il titolo I del libro IV del codice, è fuorviante e asistematico. Sono state già chiarite le ragioni ostative all'operatività degli art. 303 e 308 C.P.P. all'interno della fase giurisdizionale, per la quale sono previsti, in maniera espressa e autonoma, termini di durata massima delle misure coercitive.
Non è dato vedere come sia possibile recuperare l'operatività dei citati art. 303 e 308 nella fase esecutiva della procedura di estradizione, considerato che tale fase, ancor più di quella di garanzia giurisdizionale, è assolutamente incompatibile con la struttura delle dette norme, concepite con riferimento al processo ordinario e strettamente rapportate alle caratteristiche di questo. Di tanto, si rende conto lo stesso ricorrente, che conviene sull'impossibilità di applicazione dei termini intermedi (di fase) previsti dall'art. 303 e si rifugia nella mera affermazione che troverebbero applicazione i soli termini di cui al 4^ comma dello stesso articolo. A volere seguire tale tesi, si perverrebbe alla conclusione, veramente paradossale, che i termini di durata delle misure coercitive a fini estradizionali risulterebbero, una volta esaurita la fase di garanzia giurisdizionale, in relazione alla quale sono contenuti in limiti temporali assai ristretti (massimo un anno e sei mesi), improvvisamente dilatati fino a due, quattro e sei anni (raddoppiati per i casi ex art. 308), a seconda dell'entità della pena edittale prevista per il delitto per il quale si procede (art. 303/4^), il che è fuori di ogni ragionevolezza, soprattutto se si considera che il legislatore ha imposto rigorose cadenze temporali per l'adozione della decisione amministrativa in merito alla estradizione.
La soluzione corretta non può che essere rinvenuta, all'interno della norma che disciplina l'attività dell'Autorità governativa (art. 708) e del sistema generale sulle misure cautelari. Il Ministro di Grazia e Giustizia deve decidere in merito all'estradizione entro 45 giorni dalla ricezione del verbale di consenso o dall'irrevocabilità della sentenza favorevole all'estradizione.
Considerato che l'estradizione, quale classico mezzo di collaborazione internazionale, consiste nella consegna di un individuo dallo Stato nel territorio del quale egli per qualunque motivo si trovi ad un altro Stato che l'abbia richiesto per eseguire una sentenza di condanna a pena detentiva o un altro provvedimento restrittivo della libertà personale, si spiega perché la decisione positiva del Ministro, per essere ritenuta sostanzialmente tale e per avere concreta efficacia, deve contenere indicazioni sul "luogo della consegna" e sulla "data a partire dalla quale sarà possibile procedervi". elementi questi indefettibili, struttura, al provvedimento di estradizione e ai quali è ricollegata la efficacia del medesimo, atteso che proprio in base a tali indicazioni scatta l'obbligo per lo Stato richiedente di prendere in consegna, in un ben preciso termine, l'estradando ((art. 708, 4^-5^-6^ co., C.P.P.; art. 18 Conv. eur.).
È di intuitiva evidenza che, ove il Ministro, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità politica, non avvalendosi delle facoltà pura riconosciutegli dall'art. 709, 1^ co. secondo periodo e 2^.co., C.P.P., decida di sospendere "sine die", per ragioni di giustizia interna, la estradizione, scatta il potere di revoca, proprio dell'Autorità giudiziaria, delle eventuali misure coercitive adottate a carico dell'estradando, le quali, in quanto funzionali alla estradizione, finalizzate cioè solo ad assicurare la consegna del soggetto allo Stato richiedente, non possono protrarsi "sine die" e comunque oltre i termini ristretti entro i quali - di norma - deve darsi concreta esecuzione all'estradizione. La scelta politica del Ministro di sospendere questa, perché ritiene di dare prevalenza, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, all'attuazione della legge italiana piuttosto che ai doveri di pronta solidarietà internazionale, non può riverberarsi negativamente sullo "status libertatis" dell'individuo.
Le misure cautelari sono, infatti, per loro natura,
provvedimenti dati "rebus sic stantibus", avendo la funzione strumentale di assicurare gli effetti del provvedimento principale al quale accedono e potendo quindi permanere solo fin quando l'esigenza permanga e con il suo permanere giustifichi il sacrificio della libertà personale che la Costituzione consente, prima della condanna definitiva solo con carattere di provvisorietà (Corte Cost. n. 766/1988) e in stretto rapporto con le finalità della cautela (Corte Cost. n. 1/1980). Tali principi sono stati puntualmente recepiti nella legge di delega per il vigente codice di procedura penale (cfr. art. 2/1^ n. 59), che ha imposto tra l'altro come direttive al legislatore delegato la legalità, la proporzione, la temporaneità, la costante soggezione al controllo giurisdizionale delle misure cautelari. È alla luce di tali enunciazioni che vanno dunque lette le norme del codice vigente, di modo che, quando si prospetti la possibilità, di più interpretazioni, si privilegi quella che è conforme ai principi della legge di delega e della Costituzione. L'art. 718 C.P.P. riconosce alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione il potere di revoca e di sostituzione "delle misure previste dagli articoli precedenti", potere che trova più puntuale specificazione nella norma generale di cui all'art. 299 C.P.P., la quale si - non sussistendo motivi d'incompatibilità - può ritenersi richiamata dall'art. 714, co. 2^, stesso codice. Il primo comma dell'art. 299 statuisce che "le misure coercitive... sono immediatamente revocate quando risultano mancanti. anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste... dalle disposizioni relative alle singole misure..."; non può esservi dubbio che il carattere strumentale della misura coercitiva: adottata in sede di estradizione perdi, di significato. ove, per una scelta di carattere politico, non si decida, nel termine fisiologicamente previsto, sull'estradizione, ma si differisca, nella sostanza, tale decisione "a soddisfatta giustizia italiana".
Nel fare tale scelta, l'Autorità governativa si fa certo carico del rischio conseguente alla rimessione in libertà dell'estradando;
ciò non toglie, però, che, nel momento in cui vengono a crearsi le condizioni per dare effettivo corso all'estradizione, il Ministro può sollecitare una nuova misura coercitiva a carico dell'estradando,(art. 714/1^: "in ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, a misura coercitiva... "), circostanza questa che costituisce un'ulteriore conferma della bontà della tesi che qui si segue.
Ed invero, la misura coercitiva a fini estradizionali, che il Ministro può sollecitare "in ogni tempo" e quindi, in tesi, per la prima volta nel corso della c.d. fase esecutiva della procedura, non può che avere un termine di durata e una ragion d'essere strettamente rapportati all'espletamento di tale fase, cadenzata - come si è visto - da adempimenti molto tempestivi, che, se non adottati nei termini prescritti, vanno inevitabilmente ad incidere sulla misura coercitiva e sulla stessa efficacia della procedura. in questa ipotesi, il richiamo ai termini di cui agli art. 303 e 308 C.P.P. si appalesa ancor più improprio e fuorviante, perché tali norme si porrebbero come un vero "corpo estraneo" all'interno della procedura estradizionale.
Conclusivamente, da tutto quanto si è venuto esponendo, possono enuclearsi i seguenti principi:
- Per determinate i termini di durata delle misure coercitive a fini estradizionali, adottate in via provvisoria, prima cioè della formale domanda di estradizione, o all'interno della fase di garanzia giurisdizionale o anche nel corso della successiva fase amministrativa, non può farsi riferimento alcuno alle norme di cui agli artt. 303 e 308 C.P.P., che attengono al processo ordinario e si attagliano unicamente alla struttura e alle caratteristiche di questo, bensì deve farsi riferimento alle previsioni degli artt.708, 714, 715, 716, 718 C.P.P. e delle eventuali norme convenzionali prevalenti.
- Il richiamo che l'art. 714/2^ C.P.P. fa, "in quanto applicabili", alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice non è riferibile anche agli art. 303 e 308, le cui statuizioni sono incompatibili con la peculiarità del procedimento di estradizione, cadenzato da forme, modi e termini del tutto autonomi e particolari. - Ove il Ministro di grazia e giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l'esecuzione dell'estradizione ai sensi dell'art. 709 C.P.P., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali - di norma - deve concludersi positivamente la relativa procedura.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1998