TAR Palermo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 512
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme e eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria

    La giurisprudenza consolidata richiede una valutazione unitaria degli elementi sintomatico-presuntivi che deducano il pericolo di ingerenza mafiosa, basata sulla regola del 'più probabile che non'. Nel caso di specie, gli elementi indiziari (sequestro di patrimonio familiare, sorveglianza speciale del padre, vicinanza al gruppo criminale, identità sede e settore d'impresa) vanno oltre il mero vincolo parentale, evidenziando una convergenza di interessi economici e la sostanziale riconducibilità dell'impresa al padre, esponente vicino alla consorteria criminale. La giurisprudenza ammette il rilievo dei rapporti di parentela se lasciano ritenere, con logica del 'più probabile che non', che le decisioni aziendali possano essere influenzate dalla mafia. La pluralità, convergenza e gravità di tali rapporti rendono irrilevante la sopravvenuta sentenza di assoluzione e il decorso del tempo.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di norme e eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il secondo motivo è fondato. La norma (art. 94-bis D.Lgs. 159/2011) presuppone, in base al principio di proporzionalità, che la misura interdittiva venga adottata solo se non sia possibile applicare misure alternative. La valutazione sull'occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa ha natura prognostica, volta a verificare se l'impresa possa bonificarsi ed affrancarsi dal condizionamento. Il Prefetto è tenuto a compiere questo giudizio prognostico. Sebbene non sia necessario indicare specifici fatti che escludano le misure collaborative, dalla motivazione dell'interdittiva deve trasparire la natura non strutturale e permanente dei fattori di inquinamento. Dal tenore del provvedimento impugnato non risulta che tale giudizio prognostico sia stato compiuto dal Prefetto, il quale non ha espresso alcun giudizio di incompatibilità degli elementi posti a base dell'interdittiva con il concetto di occasionalità. Ciò rende l'interdittiva carente di motivazione sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 512
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 512
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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