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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00509/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 23/02/2026
N. 00512 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00509/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2024, proposto da
-OMISSIS- Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in
Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento N. 00509/2024 REG.RIC.
- del provvedimento di informativa antimafia interdittiva, Prot. Interno n. -OMISSIS-
, adottato dal Prefetto di Caltanissetta, con il quale informa che nei confronti della società ricorrente “sussistono elementi che fanno ritenere concreto il rischio di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa”;
- (ove occorra e per quanto di ragione) del verbale della riunione del Gruppo
Provinciale Interforze del 30/11/2023;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo
Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. AN LI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 25 marzo 2024 e depositato il 15 aprile successivo la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento d'informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto di
Caltanissetta, con il quale informa che nei confronti della società ricorrente
“sussistono elementi che fanno ritenere concreto il rischio di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 83, 84, 85, 86, 89 bis,
91 e 92 DEL D.LGS. N. 159/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE N. 00509/2024 REG.RIC.
DELL'ART. 3, L. N. 241/90, DELL'ART. 3, L.R. N. 10/91, E DEGLI ARTT. 24 E
97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE
E DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO ED ERRONEITÀ
DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ E
ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Il provvedimento impugnato si limiterebbe a segnalare il mero rapporto di parentela e convivenza, senza indicare eventuali elementi concreti da cui poter desumere una
“regia familiare” della società ricorrente, con conseguente difetto d'istruttoria e motivazione dell'informazione interdittiva impugnata; inoltre l'identità del settore d'impresa non sarebbe decisiva per verificare le cointeressenze tra padre e figlio.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 92, COMMA 2-TER,
E 94-BIS DEL D.LGS. N. 159/2011. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO
DELLO SVIAMENTO DAL CAUSA TIPICA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E
MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Il provvedimento impugnato sarebbe del tutto privo di qualsiasi istruttoria e motivazione in ordine alla previa valutazione della possibilità di applicazione alla società ricorrente di adeguate misure collaborative, come previste dal richiamato art. 94-bis.
2. – Si è costituita la Prefettura di Caltanissetta la quale ha depositato documenti nonché una memoria con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. - Con ordinanza cautelare n. 218 del 15 maggio 2024, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
4. - Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, il procuratore di parte ricorrente in punto di fatto, ha richiamato la sentenza n. 983/2024 del Tribunale di Gela (depositata in data 17 novembre 2025) di assoluzione del padre del socio e amministratore unico della società ricorrente ed ha insistito, in particolare, sul secondo motivo di ricorso; quindi la causa è stata posta in decisione. N. 00509/2024 REG.RIC.
5. – Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appreso specificato.
5.1. - È infondato il primo motivo con il quale la società ricorrente contesta le valutazioni discrezionali operate dal Prefetto e compendiate nel provvedimento impugnato.
Deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento anche del Giudice di appello, “la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons.
St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343). Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343). Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% +
1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). N. 00509/2024 REG.RIC.
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma
3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021 n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve inoltre rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la N. 00509/2024 REG.RIC.
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. C.G.A., Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
È stato anche chiarito che “…gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti penali, o possono finanche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4693 del 15 settembre 2014), purché sia configurabile una pluralità di “indizi gravi, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che secondo l'esperienza comune assumono un significato univoco (Consiglio di Stato, Sez. IlI, n. 452 del 20 gennaio
2020)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11265).
Nel caso di specie, le informazioni assunte dalla Prefettura nella fase istruttoria hanno evidenziato la riconducibilità dell'impresa attinta dall'interdittiva impugnata al padre del ricorrente nonché la convivenza con il suddetto padre, l'identità della sede legale dell'impresa con quella della -OMISSIS-. (confiscata) e la coincidenza del settore di attività con quello delle altre società confiscate, intestate agli altri componenti del nucleo familiare.
In particolare il provvedimento prefettizio impugnato richiama:
- il decreto n. 5/2019 del Tribunale di Caltanissetta — Sezione Misure di Prevenzione, emesso nei confronti del medesimo e dei suoi familiari conviventi, di sottoposizione a sequestro di un patrimonio societario, immobiliare e mobiliare;
- i decreti n. 22/2019 R.M.P. e n. 49/2021R.D. con cui il Tribunale di Caltanissetta —
Sezione Misure di Prevenzione ha sottoposto il medesimo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per un periodo di anni due, ai sensi del D. lgs n. 159/2011. Il decreto n. 49/2021 emesso in data 07/07/2021 delinea in particolare una consapevole vicinanza del padre del titolare della società ricorrente al gruppo associativo criminoso -OMISSIS- operante N. 00509/2024 REG.RIC.
nel territorio siciliano ed in altre zone del territorio nazionale, dimostrando la sua vicinanza soggettiva al medesimo gruppo.
Come già rilevato in sede cautelare, tale quadro indiziario va oltre il mero vincolo parentale e fa emergere una convergenza di interessi economici e la sostanziale riconducibilità della suddetta impresa al padre del ricorrente, esponente vicino alla consorteria criminale gelese.
Proprio con riguardo all'incidenza dei legami familiari, la giurisprudenza sopra citata ha ripetutamente affermato che la Prefettura può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, laddove tali rapporti, per la loro natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, in virtù della logica del
'più probabile che non', che le decisioni inerenti alla sua gestione possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia mediante il contatto col congiunto (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11265).
La pluralità, l'univoca convergenza e la gravità di tali rapporti rendono irrilevante la sopravvenuta sentenza di assoluzione da responsabilità penale, peraltro tardivamente depositata, così come risulta irrilevante la circostanza che detti rapporti si collochino in un arco temporale non recente.
Ed invero la giurisprudenza ha precisato che “l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa. Il mero decorso del tempo
è, infatti, in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni N. 00509/2024 REG.RIC.
criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo
e di occupare il più ampio spazio disponibile” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III,
15 aprile 2024, n. 3391; Id., sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712; id. 6 giugno 2022, n.
3391)” (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 04/07/2025 n. 5063).
Pertanto il Collegio ritiene che la Prefettura abbia adeguatamente vagliato il complessivo quadro indiziario caratterizzato da stretti legami di parentela e cointeressenze tra la società di che trattasi e soggetti controindicati, in uno ad altre riportate circostanze che, complessivamente, ben potevano, nel momento in cui l'interdittiva impugnata è stata emessa, ragionevolmente essere indizianti di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'impresa.
Da quanto sopra esposto consegue pertanto che il primo motivo deve ritenersi infondato.
5.2. – Risulta invece fondato il secondo motivo con il quale la società ricorrente ha sostenuto che l'informazione interdittiva impugnata non indicherebbe alcuna ragione per cui la stessa non possa essere protetta dal pericolo d'infiltrazione mafiosa con uno dei rimedi previsti dall'art. 94-bis del D.lgs. 159/2011.
La norma, com' è noto presuppone, in base al principio di proporzionalità, che la più grave misura interdittiva venga adottata se non sia possibile, alla luce del quadro indiziario a carico, l'applicazione di misure alternative.
L'occasionalità dell'agevolazione dei tentativi infiltrativi è riscontrabile quando il quadro probatorio restituisca una situazione tale per cui le possibilità di contatto, anche eventuale, tra l'impresa e la criminalità mafiosa hanno carattere episodico, tali per cui, una volta eliminata la possibilità di contatto, è possibile per l'impresa intraprendere un proficuo percorso di legalità, immune da eventuali futuri tentativi di ingerenza mafiosa. N. 00509/2024 REG.RIC.
La valutazione sull'occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa ha natura prognostica in quanto è teleologicamente preordinata a verificare che l'impresa possa in futuro bonificarsi ed affrancarsi dal ravvisato, sia pur eventuale, condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Ne deriva allora che il Prefetto è chiamato ad accertare, sulla base del materiale probatorio reso disponibile nel corso del procedimento, se, grazie all'applicazione della misura di prevenzione collaborativa, l'impresa possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l'impresa che hanno fatto scattare l'interdizione amministrativa.
Il Prefetto, dunque, prima di emettere l'interdittiva antimafia, è tenuto a compiere un giudizio prognostico per verificare se l'impresa, attraverso un adeguato percorso di bonifica, possa emendarsi e reinserirsi nel contesto economico sano.
Sull'interpretazione dell'art. 94-bis del D.lgs. 159/2011, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che non è necessario che il Prefetto indichi nella motivazione dell'interdittiva impugnata, pena la illegittimità del provvedimento, “specifici fatti” che non consentano di ritenere applicabili le misure di cui all'art. 94-bis, ben potendo la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tali misure considerarsi esclusa ove, dalla motivazione dell'informazione antimafia, traspaia con chiarezza la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso (cfr. T.A.R. Sicilia,
Palermo, Sez. III, 28 ottobre 2025 n. 2373).
Ebbene dal tenore del provvedimento impugnato non risulta tuttavia che tale giudizio prognostico sia stato effettivamente compiuto dal Prefetto di Agrigento il quale non ha espresso, al fine di escludere l'applicazione le misure di cui all'art. 94-bis, alcun giudizio neanche in termini di incompatibilità degli elementi posti alla base della più gravosa misura dell'interdittiva con il concetto di occasionalità che ricorre, invece, qualora siano meno intensi gli elementi che inducano a evidenziare stabili e perduranti N. 00509/2024 REG.RIC.
contatti con la criminalità organizzata. Ciò vale a rendere del tutto carente di motivazione sul punto, e dunque viziata, l'interdittiva impugnata.
6. - Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
7. - Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 18 novembre 2025 e 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
SA EZ, Presidente
AN LI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario N. 00509/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN LI SA EZ
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 23/02/2026
N. 00512 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00509/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2024, proposto da
-OMISSIS- Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in
Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento N. 00509/2024 REG.RIC.
- del provvedimento di informativa antimafia interdittiva, Prot. Interno n. -OMISSIS-
, adottato dal Prefetto di Caltanissetta, con il quale informa che nei confronti della società ricorrente “sussistono elementi che fanno ritenere concreto il rischio di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa”;
- (ove occorra e per quanto di ragione) del verbale della riunione del Gruppo
Provinciale Interforze del 30/11/2023;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo
Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. AN LI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 25 marzo 2024 e depositato il 15 aprile successivo la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento d'informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto di
Caltanissetta, con il quale informa che nei confronti della società ricorrente
“sussistono elementi che fanno ritenere concreto il rischio di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 83, 84, 85, 86, 89 bis,
91 e 92 DEL D.LGS. N. 159/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE N. 00509/2024 REG.RIC.
DELL'ART. 3, L. N. 241/90, DELL'ART. 3, L.R. N. 10/91, E DEGLI ARTT. 24 E
97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE
E DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO ED ERRONEITÀ
DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ E
ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Il provvedimento impugnato si limiterebbe a segnalare il mero rapporto di parentela e convivenza, senza indicare eventuali elementi concreti da cui poter desumere una
“regia familiare” della società ricorrente, con conseguente difetto d'istruttoria e motivazione dell'informazione interdittiva impugnata; inoltre l'identità del settore d'impresa non sarebbe decisiva per verificare le cointeressenze tra padre e figlio.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 92, COMMA 2-TER,
E 94-BIS DEL D.LGS. N. 159/2011. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO
DELLO SVIAMENTO DAL CAUSA TIPICA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E
MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Il provvedimento impugnato sarebbe del tutto privo di qualsiasi istruttoria e motivazione in ordine alla previa valutazione della possibilità di applicazione alla società ricorrente di adeguate misure collaborative, come previste dal richiamato art. 94-bis.
2. – Si è costituita la Prefettura di Caltanissetta la quale ha depositato documenti nonché una memoria con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. - Con ordinanza cautelare n. 218 del 15 maggio 2024, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
4. - Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, il procuratore di parte ricorrente in punto di fatto, ha richiamato la sentenza n. 983/2024 del Tribunale di Gela (depositata in data 17 novembre 2025) di assoluzione del padre del socio e amministratore unico della società ricorrente ed ha insistito, in particolare, sul secondo motivo di ricorso; quindi la causa è stata posta in decisione. N. 00509/2024 REG.RIC.
5. – Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appreso specificato.
5.1. - È infondato il primo motivo con il quale la società ricorrente contesta le valutazioni discrezionali operate dal Prefetto e compendiate nel provvedimento impugnato.
Deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento anche del Giudice di appello, “la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons.
St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343). Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343). Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% +
1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). N. 00509/2024 REG.RIC.
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma
3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021 n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve inoltre rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la N. 00509/2024 REG.RIC.
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. C.G.A., Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
È stato anche chiarito che “…gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti penali, o possono finanche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4693 del 15 settembre 2014), purché sia configurabile una pluralità di “indizi gravi, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che secondo l'esperienza comune assumono un significato univoco (Consiglio di Stato, Sez. IlI, n. 452 del 20 gennaio
2020)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11265).
Nel caso di specie, le informazioni assunte dalla Prefettura nella fase istruttoria hanno evidenziato la riconducibilità dell'impresa attinta dall'interdittiva impugnata al padre del ricorrente nonché la convivenza con il suddetto padre, l'identità della sede legale dell'impresa con quella della -OMISSIS-. (confiscata) e la coincidenza del settore di attività con quello delle altre società confiscate, intestate agli altri componenti del nucleo familiare.
In particolare il provvedimento prefettizio impugnato richiama:
- il decreto n. 5/2019 del Tribunale di Caltanissetta — Sezione Misure di Prevenzione, emesso nei confronti del medesimo e dei suoi familiari conviventi, di sottoposizione a sequestro di un patrimonio societario, immobiliare e mobiliare;
- i decreti n. 22/2019 R.M.P. e n. 49/2021R.D. con cui il Tribunale di Caltanissetta —
Sezione Misure di Prevenzione ha sottoposto il medesimo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per un periodo di anni due, ai sensi del D. lgs n. 159/2011. Il decreto n. 49/2021 emesso in data 07/07/2021 delinea in particolare una consapevole vicinanza del padre del titolare della società ricorrente al gruppo associativo criminoso -OMISSIS- operante N. 00509/2024 REG.RIC.
nel territorio siciliano ed in altre zone del territorio nazionale, dimostrando la sua vicinanza soggettiva al medesimo gruppo.
Come già rilevato in sede cautelare, tale quadro indiziario va oltre il mero vincolo parentale e fa emergere una convergenza di interessi economici e la sostanziale riconducibilità della suddetta impresa al padre del ricorrente, esponente vicino alla consorteria criminale gelese.
Proprio con riguardo all'incidenza dei legami familiari, la giurisprudenza sopra citata ha ripetutamente affermato che la Prefettura può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, laddove tali rapporti, per la loro natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, in virtù della logica del
'più probabile che non', che le decisioni inerenti alla sua gestione possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia mediante il contatto col congiunto (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11265).
La pluralità, l'univoca convergenza e la gravità di tali rapporti rendono irrilevante la sopravvenuta sentenza di assoluzione da responsabilità penale, peraltro tardivamente depositata, così come risulta irrilevante la circostanza che detti rapporti si collochino in un arco temporale non recente.
Ed invero la giurisprudenza ha precisato che “l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa. Il mero decorso del tempo
è, infatti, in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni N. 00509/2024 REG.RIC.
criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo
e di occupare il più ampio spazio disponibile” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III,
15 aprile 2024, n. 3391; Id., sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712; id. 6 giugno 2022, n.
3391)” (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 04/07/2025 n. 5063).
Pertanto il Collegio ritiene che la Prefettura abbia adeguatamente vagliato il complessivo quadro indiziario caratterizzato da stretti legami di parentela e cointeressenze tra la società di che trattasi e soggetti controindicati, in uno ad altre riportate circostanze che, complessivamente, ben potevano, nel momento in cui l'interdittiva impugnata è stata emessa, ragionevolmente essere indizianti di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'impresa.
Da quanto sopra esposto consegue pertanto che il primo motivo deve ritenersi infondato.
5.2. – Risulta invece fondato il secondo motivo con il quale la società ricorrente ha sostenuto che l'informazione interdittiva impugnata non indicherebbe alcuna ragione per cui la stessa non possa essere protetta dal pericolo d'infiltrazione mafiosa con uno dei rimedi previsti dall'art. 94-bis del D.lgs. 159/2011.
La norma, com' è noto presuppone, in base al principio di proporzionalità, che la più grave misura interdittiva venga adottata se non sia possibile, alla luce del quadro indiziario a carico, l'applicazione di misure alternative.
L'occasionalità dell'agevolazione dei tentativi infiltrativi è riscontrabile quando il quadro probatorio restituisca una situazione tale per cui le possibilità di contatto, anche eventuale, tra l'impresa e la criminalità mafiosa hanno carattere episodico, tali per cui, una volta eliminata la possibilità di contatto, è possibile per l'impresa intraprendere un proficuo percorso di legalità, immune da eventuali futuri tentativi di ingerenza mafiosa. N. 00509/2024 REG.RIC.
La valutazione sull'occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa ha natura prognostica in quanto è teleologicamente preordinata a verificare che l'impresa possa in futuro bonificarsi ed affrancarsi dal ravvisato, sia pur eventuale, condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Ne deriva allora che il Prefetto è chiamato ad accertare, sulla base del materiale probatorio reso disponibile nel corso del procedimento, se, grazie all'applicazione della misura di prevenzione collaborativa, l'impresa possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l'impresa che hanno fatto scattare l'interdizione amministrativa.
Il Prefetto, dunque, prima di emettere l'interdittiva antimafia, è tenuto a compiere un giudizio prognostico per verificare se l'impresa, attraverso un adeguato percorso di bonifica, possa emendarsi e reinserirsi nel contesto economico sano.
Sull'interpretazione dell'art. 94-bis del D.lgs. 159/2011, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che non è necessario che il Prefetto indichi nella motivazione dell'interdittiva impugnata, pena la illegittimità del provvedimento, “specifici fatti” che non consentano di ritenere applicabili le misure di cui all'art. 94-bis, ben potendo la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tali misure considerarsi esclusa ove, dalla motivazione dell'informazione antimafia, traspaia con chiarezza la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso (cfr. T.A.R. Sicilia,
Palermo, Sez. III, 28 ottobre 2025 n. 2373).
Ebbene dal tenore del provvedimento impugnato non risulta tuttavia che tale giudizio prognostico sia stato effettivamente compiuto dal Prefetto di Agrigento il quale non ha espresso, al fine di escludere l'applicazione le misure di cui all'art. 94-bis, alcun giudizio neanche in termini di incompatibilità degli elementi posti alla base della più gravosa misura dell'interdittiva con il concetto di occasionalità che ricorre, invece, qualora siano meno intensi gli elementi che inducano a evidenziare stabili e perduranti N. 00509/2024 REG.RIC.
contatti con la criminalità organizzata. Ciò vale a rendere del tutto carente di motivazione sul punto, e dunque viziata, l'interdittiva impugnata.
6. - Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
7. - Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 18 novembre 2025 e 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
SA EZ, Presidente
AN LI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario N. 00509/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN LI SA EZ
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.