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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2759/2023 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Alberta Copelli e dall'Avv. Karima Tassa del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo difensore
RESISTENTE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 28 gennaio 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente emettersi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 25 luglio 2023 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di separazione da con il quale ha contratto matrimonio in ER CP_1
(Marocco) il 6 agosto 2020, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'addebito della separazione, all'affidamento del figlio minorenne alla sua collocazione, alle sue Per_1 frequentazioni paterne, al suo mantenimento e all'attribuzione del godimento della casa familiare.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha dedotto la riconducibilità della crisi coniugale al contegno maltrattante da sempre tenuto dal marito, adoperatosi in condotte prevaricatorie, ingiuriose e anche violente.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, ha depositato le memorie ex art. 473 Parte_1
bis.17 c.p.c.
All'udienza del 28 novembre 2023, comparso anche benché contumace, erano CP_1
sentite le parti personalmente.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 3 dicembre 2023 erano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Depositata comparsa il 20 maggio 2024, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 domanda intesa alla separazione giudiziale (così come a quella relativa all'assegnazione della casa familiare), resistendo ed opponendosi all'avversaria domanda di addebito e formulando a propria volta domande in merito all'affidamento del figlio minorenne, alle sue frequentazioni genitoriali e al suo mantenimento.
Erano quindi acquisiti elementi istruttori documentali e, all'udienza tenuta in data 11 giugno 2024, revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto, era assunta prova testimoniale.
Versate agli atti le relazioni provenienti dai competenti Servizi Sociali, all'udienza del 28 gennaio
2025 le parti chiedevano congiuntamente emettersi sentenza di separazione dei coniugi.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce del fallimento del tentativo di conciliazione, della cessazione del legame di coabitazione e delle stesse, reciproche, allegazioni di parte, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata e coeva ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del processo.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in CP_1 Parte_1
matrimonio in ER (Marocco) il 6 agosto 2020, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Parma al Numero 458, Parte 2, Serie C, Anno 2020. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata e coeva ordinanza.
Così deciso in Parma il 29 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2759/2023 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Alberta Copelli e dall'Avv. Karima Tassa del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo difensore
RESISTENTE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 28 gennaio 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente emettersi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 25 luglio 2023 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di separazione da con il quale ha contratto matrimonio in ER CP_1
(Marocco) il 6 agosto 2020, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'addebito della separazione, all'affidamento del figlio minorenne alla sua collocazione, alle sue Per_1 frequentazioni paterne, al suo mantenimento e all'attribuzione del godimento della casa familiare.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha dedotto la riconducibilità della crisi coniugale al contegno maltrattante da sempre tenuto dal marito, adoperatosi in condotte prevaricatorie, ingiuriose e anche violente.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, ha depositato le memorie ex art. 473 Parte_1
bis.17 c.p.c.
All'udienza del 28 novembre 2023, comparso anche benché contumace, erano CP_1
sentite le parti personalmente.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 3 dicembre 2023 erano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Depositata comparsa il 20 maggio 2024, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 domanda intesa alla separazione giudiziale (così come a quella relativa all'assegnazione della casa familiare), resistendo ed opponendosi all'avversaria domanda di addebito e formulando a propria volta domande in merito all'affidamento del figlio minorenne, alle sue frequentazioni genitoriali e al suo mantenimento.
Erano quindi acquisiti elementi istruttori documentali e, all'udienza tenuta in data 11 giugno 2024, revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto, era assunta prova testimoniale.
Versate agli atti le relazioni provenienti dai competenti Servizi Sociali, all'udienza del 28 gennaio
2025 le parti chiedevano congiuntamente emettersi sentenza di separazione dei coniugi.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce del fallimento del tentativo di conciliazione, della cessazione del legame di coabitazione e delle stesse, reciproche, allegazioni di parte, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata e coeva ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del processo.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in CP_1 Parte_1
matrimonio in ER (Marocco) il 6 agosto 2020, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Parma al Numero 458, Parte 2, Serie C, Anno 2020. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata e coeva ordinanza.
Così deciso in Parma il 29 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto