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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1828 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. MARSICO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in
Miglierina (CZ), alla via Pitagora n. 32;
E
( , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. DE VECE COSTANTINO, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via Aldo Barbaro n. 16;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/11/2024 e , premettendo di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio a CATANZARO il 13.09.1986 e che dalla loro unione è nato un figlio,
(24.4.1988), ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentavano la Per_1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Catanzaro, via Castelfidardo n. 5, rimarrà definitivamente assegnata a
, essendo già di sua proprietà esclusiva, con i beni e gli arredi in essa contenuti;
Parte_2
c) si obbliga a corrispondere a , entro il giorno 10 di ogni mese, a Parte_1 Parte_2 titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, l'importo di euro 300,00 (trecento/00);
d) i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica;
e) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 10, parte 2, serie A, reg. dello Stato civile Parte_1 Pt_2 Parte_2 anno 1986); b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANZARO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese compensate
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 14.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1828 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. MARSICO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in
Miglierina (CZ), alla via Pitagora n. 32;
E
( , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. DE VECE COSTANTINO, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via Aldo Barbaro n. 16;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/11/2024 e , premettendo di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio a CATANZARO il 13.09.1986 e che dalla loro unione è nato un figlio,
(24.4.1988), ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentavano la Per_1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Catanzaro, via Castelfidardo n. 5, rimarrà definitivamente assegnata a
, essendo già di sua proprietà esclusiva, con i beni e gli arredi in essa contenuti;
Parte_2
c) si obbliga a corrispondere a , entro il giorno 10 di ogni mese, a Parte_1 Parte_2 titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, l'importo di euro 300,00 (trecento/00);
d) i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica;
e) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 10, parte 2, serie A, reg. dello Stato civile Parte_1 Pt_2 Parte_2 anno 1986); b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANZARO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese compensate
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 14.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo