Articolo 35 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 34Articolo 36
Versione
1 marzo 1952
Art. 35.
Agli effetti degli avanzamenti previsti dal precedente art. 12, la classifica riportata nelle note di qualifica per l'esercizio finanziario 1946-47, vale anche per l'anno precedente, qualora non sia stata assegnata.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952