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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/12/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 3349 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: appello, passata in decisione all'udienza del 3 dicembre
2025, vertente
TRA
, el.te dom.ta in San Lupo (BN) via Nazionale n. Parte_1
98 presso lo studio dell'avv. Edoardo Panebianco, che la rapp.ta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello
Appellante
E in p.l.r.p.t., con sede in Roma a via della Controparte_1
Magliana 184 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Antonio
Baiamonti 10 presso lo studio legale dell'Avv. Luca Semproni, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.12.25, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 5 Svolgimento del processo impugnava la sentenza Giudice di Pace di Parte_1
SAGA de GO n. 137/2024 con la quale il Giudice di primo grado, pur condannando l'odierna appellata al pagamento della somma di € 244,00 (importo inferiore a quello richiesto con l'opposto decreto), compensava per intero e senza motivazione le spese di lite.
Deve premettersi che la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 131/2024 (emesso dal Giudice di Pace di
SAGA de GO su ricorso della , avverso il quale la Pt_1
proponeva opposizione, sollevando eccezione di CP_2
competenza per territorio del giudice adito ed invocando il rigetto nel merito delle pretese dell'opposta.
A sostegno del gravame la lamentava il non corretto uso Pt_1
dell'istituto della compensazione delle spese.
Si costituiva l'appellata, contestando i motivi di appello ed eccependone l'inammissibilità.
All'udienza del 3.12.25 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Deve premettersi che la sentenza risulta emessa secondo equità;
In proposito, deve evidenziarsi che, benchè la sentenza resa secondo equità (art. 113, comma 2, c.p.c.) sia normalmente inappellabile nel merito, la condanna alle spese ha natura accessoria ma autonoma rispetto alla decisione di merito.
Secondo la Suprema Corte (la decisione più recente è l'ord.n.
5397/25) la statuizione sulle spese è sempre impugnabile, anche quando la sentenza di merito non è appellabile, purché
l'appello non investa il merito, ma il solo capo relativo alle pagina 2 di 5 spese, lasciando impregiudicato l'esito della causa;
in tale ipotesi legittimamente il gravame può censurare la violazione del principio di soccombenza, l'erronea compensazione delle spese, la mancata o insufficiente motivazione sulla compensazione.
Nella specie, la doglianza della è fondata, stante l'omessa Pt_1
motivazione del ricorso, da parte del giudicante, alla integrale compensazione delle spese.
La stessa non appare peraltro giustificabile, non ravvisandosi le ragioni per le quali la compensazione può essere disposta;
non si verte in ipotesi di reciproca soccombenza essendo pacifico che
(Cass. SS. UU. 32061/22) “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, …… può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
Esclusa la soccombenza reciproca, non appaiono ravvisabili i presupposti per disporre la compensazione totale delle spese, non risultando peraltro indicate le gravi ed eccezionali ragioni che potrebbero giustificarla.
In proposito, giova ricordare che “L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali pagina 3 di 5 ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
La Suprema Corte ha evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 92 CPC, nel prevedere la facoltà del Giudice di compensare le spese, consente che essa possa essere esercitata legittimamente solo in presenza di determinate ragioni, che nella specie non appaiono neanche sommariamente indicate.
Non vi è dubbio che la operata compensazione integrale delle spese è rimasta totalmente immotivata.
Nella specie, , nel monitorio, ha richiesto la Parte_1
ripetizione di tutte le somme pagate per l'acquisto di un pacchetto di prestazioni.
L'opposizione è stata parzialmente accolta, con conseguente riduzione dell'importo dovuto dalla opponente.
La statuizione sulle spese di lite deve essere quindi effettuata tenendo presente il parziale accoglimento dell'opposizione
(stante la riduzione dell'importo al cui pagamento l'appellata è tenuta).
L'ingiungente rimane, tuttavia, la parte vittoriosa, quanto meno in parte.
Le spese del primo grado, per quanto detto, potevano dunque essere parzialmente compensate, in misura di 1/2, con la condanna dell'opponente al pagamento dell'altra metà. pagina 4 di 5 Le spese di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata soccombente
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in p.l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 137/24 del Giudice di Pace di SAGA de' GO, così provvede:
1)Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza (relativamente al solo capo concernete le spese di lite), compensa per metà le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna la in p.l.r.p.t. al Controparte_1
pagamento della restante metà, liquidate in € 173,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. Edoardo Panebianco, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2)Condanna l'appellata in p.l.r.p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 340,00, oltre C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. Edoardo Panebianco, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. A.Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 3349 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: appello, passata in decisione all'udienza del 3 dicembre
2025, vertente
TRA
, el.te dom.ta in San Lupo (BN) via Nazionale n. Parte_1
98 presso lo studio dell'avv. Edoardo Panebianco, che la rapp.ta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello
Appellante
E in p.l.r.p.t., con sede in Roma a via della Controparte_1
Magliana 184 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Antonio
Baiamonti 10 presso lo studio legale dell'Avv. Luca Semproni, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.12.25, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 5 Svolgimento del processo impugnava la sentenza Giudice di Pace di Parte_1
SAGA de GO n. 137/2024 con la quale il Giudice di primo grado, pur condannando l'odierna appellata al pagamento della somma di € 244,00 (importo inferiore a quello richiesto con l'opposto decreto), compensava per intero e senza motivazione le spese di lite.
Deve premettersi che la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 131/2024 (emesso dal Giudice di Pace di
SAGA de GO su ricorso della , avverso il quale la Pt_1
proponeva opposizione, sollevando eccezione di CP_2
competenza per territorio del giudice adito ed invocando il rigetto nel merito delle pretese dell'opposta.
A sostegno del gravame la lamentava il non corretto uso Pt_1
dell'istituto della compensazione delle spese.
Si costituiva l'appellata, contestando i motivi di appello ed eccependone l'inammissibilità.
All'udienza del 3.12.25 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Deve premettersi che la sentenza risulta emessa secondo equità;
In proposito, deve evidenziarsi che, benchè la sentenza resa secondo equità (art. 113, comma 2, c.p.c.) sia normalmente inappellabile nel merito, la condanna alle spese ha natura accessoria ma autonoma rispetto alla decisione di merito.
Secondo la Suprema Corte (la decisione più recente è l'ord.n.
5397/25) la statuizione sulle spese è sempre impugnabile, anche quando la sentenza di merito non è appellabile, purché
l'appello non investa il merito, ma il solo capo relativo alle pagina 2 di 5 spese, lasciando impregiudicato l'esito della causa;
in tale ipotesi legittimamente il gravame può censurare la violazione del principio di soccombenza, l'erronea compensazione delle spese, la mancata o insufficiente motivazione sulla compensazione.
Nella specie, la doglianza della è fondata, stante l'omessa Pt_1
motivazione del ricorso, da parte del giudicante, alla integrale compensazione delle spese.
La stessa non appare peraltro giustificabile, non ravvisandosi le ragioni per le quali la compensazione può essere disposta;
non si verte in ipotesi di reciproca soccombenza essendo pacifico che
(Cass. SS. UU. 32061/22) “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, …… può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
Esclusa la soccombenza reciproca, non appaiono ravvisabili i presupposti per disporre la compensazione totale delle spese, non risultando peraltro indicate le gravi ed eccezionali ragioni che potrebbero giustificarla.
In proposito, giova ricordare che “L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali pagina 3 di 5 ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
La Suprema Corte ha evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 92 CPC, nel prevedere la facoltà del Giudice di compensare le spese, consente che essa possa essere esercitata legittimamente solo in presenza di determinate ragioni, che nella specie non appaiono neanche sommariamente indicate.
Non vi è dubbio che la operata compensazione integrale delle spese è rimasta totalmente immotivata.
Nella specie, , nel monitorio, ha richiesto la Parte_1
ripetizione di tutte le somme pagate per l'acquisto di un pacchetto di prestazioni.
L'opposizione è stata parzialmente accolta, con conseguente riduzione dell'importo dovuto dalla opponente.
La statuizione sulle spese di lite deve essere quindi effettuata tenendo presente il parziale accoglimento dell'opposizione
(stante la riduzione dell'importo al cui pagamento l'appellata è tenuta).
L'ingiungente rimane, tuttavia, la parte vittoriosa, quanto meno in parte.
Le spese del primo grado, per quanto detto, potevano dunque essere parzialmente compensate, in misura di 1/2, con la condanna dell'opponente al pagamento dell'altra metà. pagina 4 di 5 Le spese di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata soccombente
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in p.l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 137/24 del Giudice di Pace di SAGA de' GO, così provvede:
1)Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza (relativamente al solo capo concernete le spese di lite), compensa per metà le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna la in p.l.r.p.t. al Controparte_1
pagamento della restante metà, liquidate in € 173,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. Edoardo Panebianco, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2)Condanna l'appellata in p.l.r.p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 340,00, oltre C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. Edoardo Panebianco, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. A.Genovese
pagina 5 di 5