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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/10/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1151/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. sopra indicato, promossa da:
( ), con sede a NE Saint Controparte_1 P.IVA_1
JE (Ao), rue Deffeyes n. 10, in persona dei soci accomandatari Controparte_1
( nata ad [...] il 1° febbraio 1991, ed C.F._1 CP_2
( , nato ad [...] il [...], entrambi residenti in [...]C.F._2
Saint JE (Ao), rue Deffeyes n.10, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dal Prof. Avv. Fabrizio Cassella ( ) del Foro di Torino – il quale ha C.F._3 dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni in corso di procedimento ai seguenti recapiti: n. fax 011.4342124 e indirizzo di posta elettronica e posta certificata Email_1
- e dall'Avv. Mariacristina Macrì del Foro di Email_2
Torino ), la quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni e notificazioni in corso di procedimento ai seguenti recapiti: n. fax 011.4342124 e indirizzo di posta elettronica e posta Email_3 certificata sia congiuntamente che Email_4 disgiuntamente tra di loro, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino, Via Susa n.17,
PARTE APPELLANTE
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, , il quale, in forza della CP_4 deliberazione della Giunta regionale n. 1251 del 6 novembre 2023, ha delegato a rappresentarla e difenderla, in via congiunta e disgiunta fra loro, gli avvocati Riccardo Jans (cf – pec: t fax: 0165/273271), C.F._5 Email_5
1 E AN AS (cf – pec: ) e C.F._6 Email_6
MI DI (cf – pec: t) C.F._7 Email_8 dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, giusta procura alle liti in atti, PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: Previa ammissione delle prove per interpello e testi … (omissis), In totale riforma della sentenza appellata n. 57/2023 resa tra le parti dal Tribunale Ordinario di Aosta, Giudice monocratico Dott. Paolo De Paola, pubblicata in data 15 febbraio 2023 e non notificata, Accogliere il presente appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: In via principale: disapplicare la Delibera della Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 1753 del 13 dicembre 2019 recante “Revoca parziale del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale n. 3507 in data 24 alla Società Knubel di IN AR & C. S.a.s., di NE Saint JE, per i lavori di realizzazione del rifugio denominato VI TE nel Comune di NE-La-Trinité ai sensi del capo II della legge regionale 20 aprile 2004 n. 4” e della relativa comunicazione a firma della dirigente dott.ssa Dipartimento del Turismo dell'Assessorato al Turismo della Parte_1
Regione DA (facente riferimento al procedimento avviato con comunicazione prot. 4998/T del 22/08/2019), entrambe trasmesse all'indirizzo pec il 23 gennaio Email_9
2020 e, per l'effetto,
Condannare la al pagamento a favore di Controparte_5 CP_1 dell'importo di euro 188.186,91 a titolo di contributo residuo calcolato, sulla base dei
[...] lavori e delle spese realizzate e documentate, fino alla concorrenza dell'importo massimo corrispondente al 70% del valore d'opera approvato in euro 1.265.000,00 e pari ad euro 855.550,00; In via subordinata, Ferma l'invocata disapplicazione degli atti amministrativi sopra indicati, nel denegato caso di ritenuta rilevanza del ritardo di 12 giorni nella conclusione del rispetto al termine Pt_2 imposto di 60 mesi e di mancata applicazione dell'Art. 17 L.R.DA n. 4/2004 come modificato dall'Art. 15 comma 5 L.R.DA n. 33/2011 (che prevede la possibilità, comunque, di ultimare le opere entro 5 anni dalla concessione della relativa agevolazione, nel caso di specie deliberata il 24/11/2006), condannare la al Controparte_5 pagamento a favore di dell'importo di Euro 182.566,91 a titolo di contributo CP_1 residuo calcolato, sulla base dei lavori e delle spese realizzate e documentate, fino alla concorrenza dell'importo massimo corrispondente al 70% del valore d'opera approvato in Euro 1.265.000,00 (pari a Euro 855.550,00), ridotto ai sensi dell'Art. 17 comma 4 L.R. 4/2004 a titolo sanzionatorio in “misura proporzionale all'inadempimento riscontrato” di Euro 5.620,00 (Euro 188.186,91 – 5.620,00 pari alla riduzione dello 0,66% cioè al rapporto tra i 12 giorni di presunto ritardo nella conclusione delle opere e i 60 mesi per la realizzazione del manufatto previsti dalla legge regionale di riferimento) o altra diversa somma ritenuta di giustizia.
2 Con il favore delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge e rimborso dei contributi unificati e delle marche apposte.
PER PARTE APPELLATA: In via istruttoria … (omissis). Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla società CP_1 avverso la sentenza del Tribunale civile di Aosta n. 57/2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023, non notificata, in quanto infondato e, per l'effetto, confermarla integralmente. In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese tutte di causa, comprese le spese generali e gli oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex CPDEL (23,80%) e (0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento della c.p.a. e dell'i.v.a. CP_6
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dalla richiesta avanzata dalla società
[...]
(di seguito, " o "l'Appellante") volta all'ottenimento della Controparte_1 CP_1 quota residua di un contributo concesso dalla (di Controparte_5 seguito, "Regione DA" o "l'Appellata") per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva, denominata UG alpino RE TE (o VI Huette) nel Comune di NE-La-Trinité. Il finanziamento era stato previsto ai sensi della Legge Regionale (L.R.) 20 aprile 2004, n. 4, finalizzata allo sviluppo alpinistico ed escursionistico sul territorio, promuovendo la realizzazione di strutture idonee a garantire la diffusione e la pratica delle attività legate all'ambiente montano. L'istanza di finanziamento veniva presentata in data 22 marzo
2005. La Regione DA, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3507 del 24 novembre
2006, aveva disposto la concessione di un contributo complessivo pari ad euro 885.500,00, corrispondente al 70% della spesa complessiva massima di euro 1.265.000,00 ammessa al beneficio. Nel corso della realizzazione dell'opera, a fronte della presentazione di quattro stati di avanzamento lavori (SAL), l'Amministrazione regionale aveva erogato in acconto la somma complessiva di euro 697.313,09. I lavori per l'edificazione del UG RE TE, secondo si sarebbero conclusi entro i termini previsti dalla legge (entro, CP_1 cioè, il termine ultimo del 28 giugno 2010, id est cinque anni dall'inizio dei lavori, avviati il 28 giugno 2005). sottolineava che la struttura era funzionante sin dal mese di CP_1 gennaio 2010. L'opera era stata realizzata in conformità alla ratio della L.R. 4/2004, rappresentando l'unico riferimento per gli alpinisti nella conca di Indren. A ulteriore riprova della completa realizzazione, in data 1° dicembre 2010, con rogito del Notaio
, era stato costituito il vincolo trentennale di destinazione d'uso e di non Persona_1 alienazione, come previsto dall'Art. 15 della L.R., descrivendo il manufatto come finito. Dopo l'erogazione del contributo relativo al quarto SAL (datato dicembre 2007), e a fronte della richiesta di saldo finale presentata da n data 14 febbraio 2019 (quindi oltre CP_1 undici anni dopo l'ultima erogazione, in quanto l'agibilità totale era stata dichiarata solo nel 2018, a seguito di un contenzioso davanti al che aveva vinto contro il CP_7 CP_1
3 la Regione DA ha avviato il procedimento di revoca Controparte_8 parziale del contributo. La Regione, pur riconoscendo che "buona parte dei lavori" era stata eseguita entro il termine previsto e che le opere erano funzionali all'interesse pubblico, adottava la Delibera della Giunta Regionale n. 1753 del 13 dicembre 2019, comunicata il 23 gennaio 2020, disponendo la revoca parziale del contributo per la somma residua di euro 188.186,91. Tale revoca, qualificata come "revoca sanzionatoria", si fondava sull'asserito mancato rispetto del termine di ultimazione delle opere (Art. 17, comma 1, lett. b), L.R. 4/2004).
Quindi, la revoca parziale ha avuto per oggetto esattamente l'importo corrispondente al saldo che i aspettava di ricevere (euro 188.186,91). CP_1
La società sostiene che la realizzazione delle opere del UG RE CP_1
TE era stata completata nei termini di legge, con la struttura in funzione già dal gennaio 2010. A riprova di ciò, già nel novembre 2009, era stata concessa l'agibilità parziale del rifugio, un atto che attestava il sostanziale completamento delle opere strutturali e impiantistiche necessarie all'attività di ristorazione e accoglienza. Nonostante l'opera fosse funzionante e in conformità con gli scopi della Legge Regionale (L.R. 4/2004), il rilascio dell'agibilità totale era stato posticipato per anni a causa di una controversia insorta con l'Amministrazione comunale. A seguito delle verifiche comunali, nell'autunno 2011, aveva presentato una CP_1 domanda di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di opere in "parziale difformità" rispetto alla concessione edilizia originaria. A fronte di rilievi mossi dalla Commissione edilizia, il Comune di NE-La-Trinité aveva rigettato la domanda di sanatoria con provvedimento del 3 febbraio 2014. Le contestazioni del Comune non riguardavano il completamento materiale delle opere edili essenziali, bensì "profili di contorno" e problemi relativi alla "conformazione e destinazione del sottotetto e del seminterrato". In particolare, erano in discussione aspetti come la destinazione a "locali invernali" di alcuni vani posti nel seminterrato, o la destinazione del sottotetto. Tali aspetti impedivano, comunque, il rilascio del certificato di agibilità totale dell'immobile. aveva impugnato gli atti del dinanzi al Tribunale Amministrativo CP_1 CP_8
Regionale per la Valle d'Aosta. Il T.A.R. DA, con sentenza n. 41 del 30 settembre 2016, aveva risolto il contenzioso in favore di accertando che il rifugio presentava una puntuale corrispondenza ai CP_1 titoli concessori e che le contestazioni del Comune (incentrate sulla destinazione del sottotetto e del seminterrato) erano illegittime. Di conseguenza, il aveva imposto al CP_7
Comune di NE-La-Trinité il rilascio della sanatoria. Solo a seguito di tale sentenza vincolante del T.A.R. (settembre 2016) e in ottemperanza ad essa, il Comune aveva rilasciato il certificato di agibilità totale in data 19 giugno 2018.
La presente causa, inizialmente instaurata davanti al CP_9
[...]
[...] ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del beneficio da
[...] parte della Regione, presentava osservazioni in data 5 settembre 2019, ribadendo l'avvenuto completamento dell'opera nei termini. Successivamente, impugnava la CP_1
4 delibera di revoca dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta in data 19 maggio 2020, allegando vizi di legittimità della delibera stessa e sottolineando che l'atto impugnato indicava espressamente il T.A.R. come organo competente. La Regione DA si costituiva nel giudizio amministrativo eccependo il difetto di giurisdizione. L'Amministrazione sosteneva che, poiché la revoca si fondava sull'allegato inadempimento del beneficiario agli obblighi post-concessori (mancato rispetto del termine ultimo di completamento), la controversia atteneva alla fase di erogazione e alla lesione di un diritto soggettivo perfetto, rientrando, pertanto, nella competenza del Giudice Ordinario. Il T.A.R. DA, con sentenza n. 54/2020 (pubblicata il 2 ottobre 2020), accoglieva l'eccezione, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il CP_7 evidenziava che la controversia atteneva alla fase di erogazione del beneficio e all'inadempimento degli obblighi conseguenti, confermando, di conseguenza, la giurisdizione ordinaria. Le spese di lite venivano compensate, considerata l'indicazione dello stesso nell'atto amministrativo come Autorità competente per CP_7
l'impugnazione.
Il giudizio di primo grado (Tribunale Ordinario)
riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Aosta (R.G. n. CP_1
715/2021) con comparsa notificata il 2 luglio 2021, richiamando le argomentazioni svolte in sede amministrativa e chiedendo l'erogazione della residua somma di euro 188.186,91, con disapplicazione della delibera di revoca. La Regione DA si costituiva il 23 novembre 2021, contestando le richieste attoree. Con le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., chiedeva l'ammissione di CP_1 prove orali per testi, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento della Regione al Comune di NE-La-Trinité, e una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per la verifica delle spese e dei lavori. La Regione si opponeva a tali istanze, ritenendo la documentazione prodotta da tardiva e le prove richieste irrilevanti o CP_1 inammissibili. La causa veniva ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 18 marzo 2022, con la quale il Tribunale rigettava tutte le istanze istruttorie.
La sentenza appellata
Il Tribunale Ordinario di Aosta, con sentenza n. 57/2023 del 15 febbraio 2023, rigettava tutte le domande formulate da condannandola a rimborsare alla Regione CP_1
DA le spese processuali, liquidate in euro 9.141,50 oltre accessori. Il Tribunale rigettava le istanze istruttorie ritenendo: che le prove orali vertessero su circostanze implicanti valutazioni eminentemente soggettive o sul contenuto di documenti;
che la richiesta ex art. 210 c.p.c. avesse ad oggetto della documentazione la cui esistenza era stata contestata dalla Regione e non era stata provata;
che la C.T.U. fosse essenzialmente esplorativa. Concludeva che la causa era matura per la decisione sulla base delle sole risultanze documentali già in atti.
5 Il Giudice di prime cure riteneva che l'obiettivo raggiunto (la funzionalità del rifugio) non fosse sufficiente per ottenere l'integrale contributo in presenza di oggettive violazioni degli obblighi legali. Il Giudice riscontrava l'inadempimento di consistito nel mancato CP_1 rispetto del termine di ultimazione dei lavori previsto dalla concessione edilizia (Art. 17, comma 1, L.R. 4/2004). La dichiarazione di fine lavori (inoltrata al , prodotta CP_8 dalla stessa attestava, infatti, una data di conclusione successiva al termine CP_1 perentorio previsto. In particolare, la dichiarazione, presentata all'Amministrazione comunale in data 8 luglio 2011, attestava che il completamento di tutte le opere relative al rifugio era avvenuto in data 10 luglio 2010, mentre il termine ultimo era, pacificamente, il 28 giugno 2010. La revoca in questo caso veniva definita un atto "vincolato", in cui l'interesse pubblico era insito nel ritardo o inadempimento del beneficiario, di tal che sarebbe stata superflua una motivazione specifica sul pubblico interesse alla revoca medesima. Il Tribunale, inoltre, rilevava che, ai sensi dell'Art. 12, comma 2, L.R. 4/2004 del 20 aprile 2004 (secondo cui “L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione”), quale soggetto beneficiario, CP_1 aveva l'onere di presentare all'amministrazione tutta la documentazione di spesa necessaria per l'erogazione. Tale onere era stato assolto solo per i primi quattro SAL, ma non per il contributo residuo di euro 188.186,91. Il Giudice riteneva che la documentazione integrativa depositata da solo in sede giudiziale fosse tardiva, CP_1 poiché detto adempimento doveva avvenire contestualmente alla richiesta di saldo per permettere alla Pubblica Amministrazione il corretto esercizio dell'attività finanziaria e la redazione del bilancio. La revoca veniva considerata proporzionata (Art. 17, comma 4, L.R. 4/2004) in quanto limitata alla quota residua non supportata da spese rendicontate e per la quale era stato riscontrato il ritardo. Il Giudice escludeva che si potesse procedere ad una revoca parziale, calcolata solo sui giorni di ritardo, proprio a fronte dell'omessa rendicontazione in sede amministrativa.
I motivi di appello di
[...]
[...]
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 57/2023, ritenendola ingiusta, CP_1 autoreferenziale e gravemente contraddittoria, e sottoponendola cinque censure.
1. PRIMO MOTIVO: contraddittoria motivazione circa la ritenuta mancata legittimazione a ottenere l'intero contributo in applicazione della L.R. DA n. 4/2004 – L'appellante contesta la contraddittorietà della sentenza che, pur non negando l'avvenuto raggiungimento della finalità della L.R. (il rifugio è funzionale e operativo dal 2010), ha negato il contributo basandosi unicamente sull'asserito ritardo di dodici giorni nell'ultimazione dei lavori, attestato da una dichiarazione "frettolosa" dell'Ing. Per_2
(subentrato al precedente direttore). sostiene che l'opera fosse già conclusa nel CP_1
2009, come attestato dalla Dichiarazione di Avvenuta Esecuzione (DAE) e dall'atto notarile di vincolo del 1° dicembre 2010. L'appellante censura anche il fatto che il Tribunale non abbia considerato che il ritardo nell'ottenimento dell'agibilità totale (avvenuta nel 2018) era imputabile all'illegittimità degli atti del Controparte_10
[..
[...] , poi annullati dal nel 2016. evoca questa vicenda per
[...] CP_7 CP_1 sostenere che il ritardo nell'ottenimento della completa regolarità formale (agibilità totale nel 2018) non sarebbe affatto imputabile a un proprio inadempimento nell'esecuzione dei lavori, bensì all'illegittimità degli atti amministrativi posti in essere dal CP_8
Pertanto, esclude che la propria ritardata richiesta di saldo (febbraio 2019) CP_1 dipenda dal ritardo nel completamento delle opere (che ritiene ultimate, come CP_1 detto, entro il gennaio 2010) o dalla mancanza di certificazione, in quanto la causa di tali ritardi e lacune amministrative è esterna alla propria sfera di responsabilità.
2. SECONDO MOTIVO: mancata applicazione della Legge Regionale n. 4/2004 da parte della e violazione del dovere di vigilanza (Art. 16) e Controparte_5 collaborazione – lamenta che la Regione DA e, di conseguenza, il Tribunale di CP_1 primo grado, abbiano ignorato il dovere di vigilanza e collaborazione imposto all'Ente dall'Art. 16 L.R. 4/2004. Tale dovere avrebbe richiesto alla Regione di verificare lo stato delle opere e richiedere eventuali integrazioni documentali prima di procedere alla revoca, anziché limitarsi a un atteggiamento formalistico. Viene inoltre contestato l'uso processuale della mancata rendicontazione da parte della difesa della Regione. L'appellante sostiene che il difensore non potesse integrare le motivazioni dell'atto amministrativo di revoca, il quale non conteneva alcun riferimento all'assenza di rendicontazione delle spese. giustifica la produzione dei documenti contabili CP_1 direttamente in sede contenziosa civile (al momento della riassunzione) come la prima occasione utile, data l'interruzione del dialogo amministrativo a seguito della revoca, sottolineando l'assenza di termini decadenziali per tale adempimento nella L.R.
3. TERZO MOTIVO: assenza di proporzione tra la parte del contributo revocata e il contestato inadempimento per l'indimostrato ritardo di 12 giorni nell'ultimazione delle opere e violazione dell'Art. 17 comma 4 L.R. 4/2004 – L'Appellante censura la totale assenza di proporzionalità tra la sanzione imposta (revoca di €188.186,91, circa il 25% del totale concesso) e il presunto inadempimento (il ritardo di soli dodici giorni su 60 mesi). L'Art. 17, comma 4, L.R. 4/2004, richiede che la revoca parziale sia "proporzionale all'inadempimento riscontrato". La sentenza avrebbe avallato apoditticamente tale sproporzione.
4. QUARTO MOTIVO (correlato al terzo): errore nell'applicazione ratione temporis dell'Art. 17 L.R. 4/2004 – ribadisce che la modifica legislativa del 2011 (L.R. n. 33/2011) CP_1 ha previsto che il termine quinquennale per l'ultimazione delle opere decorra dalla concessione dell'agevolazione (nella specie, 24/11/2006) e non dall'inizio dei lavori, spostando la scadenza al 24 novembre 2011. Tale interpretazione, se applicata (ratione temporis), renderebbe l'eccezione di ritardo di 12 giorni totalmente infondata. La sentenza ha erroneamente escluso l'applicabilità di tale modifica.
5. QUINTO MOTIVO: mancata ammissione delle prove dedotte e richiesta di rinnovazione istruttoria – censura la decisione del primo Giudice di rigettare tutte le istanze CP_1 istruttorie, basando la decisione su un unico documento (la dichiarazione di fine lavori dell'Ing. ) nonostante questo fosse contraddetto da plurime evidenze documentali. Per_2
Reitera, quindi, l'istanza per l'ammissione delle prove testimoniali (che vertono su fatti oggettivi), dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ritenuto dirimente per contestare la
7 negazione della Regione di un documento richiesto al , e, in via subordinata, CP_8 della C.T.U. per la verifica della congruità delle spese solo in caso di contestazione.
Le difese in appello della Controparte_5
La Regione DA si è costituita nel giudizio di appello chiedendo il rigetto integrale del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
1. Sulla necessaria osservanza di tutti gli obblighi legali, la Regione ribadisce che il raggiungimento dello scopo finale del finanziamento (il funzionamento del UG) è condizione necessaria ma non sufficiente per l'erogazione integrale del contributo. I beneficiari devono rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. 4/2004.
2. Sull'inadempimento per ritardo (contestazione dei motivi I e IV), la Regione appellata insiste sull'esistenza di un oggettivo inadempimento di come stabilito dall'Art. CP_1
17, comma 1, lett. b), L.R. 4/2004, relativo al mancato rispetto del termine di conclusione delle opere edilizie. L'inadempimento è documentalmente provato dalla Dichiarazione di Fine Lavori, sottoscritta dalla stessa Appellante e dal Direttore dei Lavori, che attesta la fine dei lavori al 10 luglio 2010, oltre il termine ultimo del 28 giugno 2010. Le giustificazioni fornite da sull'asserita "frettolosità" di tale CP_1 dichiarazione sono ritenute poco credibili e comunque irrilevanti. Quanto all'applicazione ratione temporis della modifica del 2011, la Regione sostiene che la disciplina invocata da on sia applicabile al caso di specie. CP_1
La Delibera di concessione del contributo è avvenuta nel 2006, e il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, calcolato sui cinque anni dall'inizio delle opere (giugno 2005), scadeva il 28 giugno 2010. Al momento di tale scadenza (giugno 2010), l'Articolo 17, comma 1, lettera b), della L.R. 4/2004, nella sua formulazione originaria, prevedeva la revoca dell'agevolazione se il beneficiario non ultimava le opere edili entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie. La disposizione che ha esteso il termine prevedendo che l'ultimazione potesse avvenire "comunque, entro cinque anni dalla concessione della relativa agevolazione" è stata introdotta solo successivamente, con l'Art. 15, comma 5, della Legge Regionale n. 33 del 28 dicembre 2011. Secondo la Regione DA, l'inadempimento di (il mancato completamento formale entro il 28 CP_1 giugno 2010) si era già verificato in base alla disciplina vigente all'epoca. Pertanto, una norma successiva, anche se in favor per l'amministrato, non poteva retroagire per sanare una violazione già commessa (la tesi è stata accolta dal Tribunale).
3. Sull'inadempimento per mancata rendicontazione (contestazione del motivo ii), la Regione contesta la tesi di sull'integrazione della motivazione distinguendo CP_1 nettamente tra: a) l'an della revoca parziale, fondato sull'inadempimento (ritardo); e b) il quantum della revoca parziale, determinato in base alla mancanza di documentazione di spesa. L'Art. 12, comma 2, L.R. 4/2004, impone al beneficiario l'onere di presentare la documentazione di spesa per l'erogazione del contributo. La Regione afferma che CP_1 ha presentato solo una relazione tecnica per il saldo del 2019, senza allegare ulteriore documentazione di spesa dopo il quarto SAL. Il deposito di tale documentazione in corso di causa è considerato tardivo e insanabile, poiché l'Amministrazione non può mantenere bloccate ad infinitum le risorse in bilancio in attesa del rendiconto. Inoltre, il dovere di
8 vigilanza (Art. 16) non implica un obbligo della Regione di richiedere integrazioni documentali in assenza di richieste di chiarimenti da parte del beneficiario.
4. Sulla proporzionalità della revoca (contestazione del motivo iii): la Regione difende la proporzionalità dell'atto, sostenendo che l'importo revocato (€188.186,91) corrisponde alla quota di contributo non richiedibile né erogabile in ogni caso, in quanto non supportata da spese rendicontate oltre i quattro SAL. aveva rendicontato solo CP_1
€996.161,55 in spese totali, coperti dal contributo già versato (€697.313,09). Di conseguenza, la revoca parziale si è limitata alla parte non erogabile.
5. Sulle richieste istruttorie di (contestazione del motivo V), l'Amministrazione CP_1 insiste sulla correttezza del rigetto da parte del Tribunale. Ritiene che la C.T.U. sia superflua o inammissibile a causa della tardività della documentazione di spesa. Riguardo all'istanza ex art. 210 c.p.c., la Regione sostiene che il documento (una richiesta della Regione al dalla quale, secondo si dovrebbe evincere la CP_8 CP_1 conoscenza della Regione del tempestivo completamento delle opere) è inesistente, essendo tale richiesta stata formulata, semmai, oralmente.
Il procedimento in appello
In via preliminare, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata formulata da evidenziando che l'impugnazione non CP_1 appariva ictu oculi manifestamente fondata e che il periculum in mora (limitato al rimborso delle spese legali di circa €10.000,00) non era né grave né irreparabile. Scambiate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa giunge a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di cui si dirà. I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La controversia non concerne la legittimità del provvedimento amministrativo di revoca del contributo, ma l'esistenza e l'attualità del diritto soggettivo di alla percezione CP_1 dell'ultima quota del contributo regionale previsto dalla L.R. 20 aprile 2004, CP_5
n.
4. D'altronde, la sentenza del T.A.R. che ha declinato la giurisdizione amministrativa ha rilevato che “è configurabile la giurisdizione … del giudice ordinario, se la controversia attiene “alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, […], anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo”; ciò in quanto il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla
9 fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione”.
In questa prospettiva, anche a voler ritenere formalmente legittima, alla data della sua adozione, la delibera della Giunta regionale n. 1753 del 13 dicembre 2019 di revoca parziale del contributo, in quanto fondata sugli elementi allora disponibili all'Amministrazione (si ricorda, in proposito, che, quando ha presentato la CP_1 richiesta di saldo finale nel febbraio 2019, ha allegato solo una relazione tecnica e la copia del certificato di agibilità, senza presentare ulteriore rendicontazione di spesa rispetto a quella già prodotta con i precedenti quattro SAL liquidati), tale circostanza non impedisce al giudice ordinario di accertare la sussistenza del diritto sostanziale fatto valere dall'appellante, alla luce di tutti gli elementi emersi nel presente giudizio.
L'accertamento giudiziale della spettanza del contributo prescinde, pertanto, dalla legittimità dell'atto amministrativo di revoca e si fonda sull'esistenza dei presupposti materiali e normativi del beneficio e cioè: l'effettiva realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, il sostenimento delle relative spese (rilevanti, ai fini del finanziamento, entro un tetto massimo) e l'assenza di cause di decadenza o di esclusione previste dalla legge.
Sotto quest'ultimo profilo, deve premettersi che la non Controparte_5 CP_5 ha mai eccepito la prescrizione del diritto di a ottenere il pagamento del saldo né CP_1 ha eccepito decadenze né ha eccepito l'indisponibilità dei fondi ex art. 12 L.R. 4/2004 (secondo cui “nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le agevolazioni sono concesse sulla base di apposita graduatoria delle domande presentate, secondo criteri di priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale”). Pertanto, il diritto dell'appellante rimane pienamente ed attualmente azionabile.
Nel merito, la Regione non ha contestato l'avvenuto completamento (sia pure tardivo) dei lavori né ha contestato la congruità, la pertinenza e la genuinità delle fatture che CP_1 ha prodotto in giudizio per attestare il sostenimento delle ultime spese per la realizzazione del rifugio . Tale documentazione è stata depositata nel Persona_3 fascicolo processuale con l'atto di riassunzione del 2 luglio 2021, cioè nel primo atto successivo alla sentenza del T.A.R. che aveva declinato la giurisdizione. Le fatture documentano spese ampiamente superiori al tetto massimo ammissibile, di guisa che la richiesta di titolo di contributo trova piena copertura. Peraltro, non CP_1 essendo state mosse, da parte della Regione, contestazioni specifiche ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. neanche su questo punto, devono ritenersi definitivamente acclarate nel presente giudizio le seguenti circostanze:
- l'avvenuto completamento dei lavori del rifugio in data non successiva al 10 luglio 2010;
- l'avvenuto esborso totale da parte di per tali lavori, di una somma superiore CP_1 alla spesa totale ammissibile al finanziamento, che era stata ex ante stabilita in euro 1.265.000,00 (IVA esclusa e spese tecniche comprese).
Sulla base di queste sole circostanze, deve concludersi che sussiste il diritto di d CP_1 ottenere un contributo (sul quantum si dirà oltre).
10 A tal fine, è quindi irrilevante che abbia effettuato la rendicontazione delle spese CP_1 soltanto in corso di causa.
L'onere di rendicontazione previsto dall'art. 12, comma 2, L.R. n. 4/2004 – secondo cui l'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della documentazione di spesa – non può essere interpretato come previsione di una decadenza implicita, in assenza di un termine perentorio fissato dalla legge. D'altronde, neppure la delibera di concessione del contributo faceva riferimento a un termine entro il quale il beneficiario dovesse necessariamente presentare la rendicontazione, a pena di decadenza dal diritto ad ottenere il contributo. In mancanza di una tale espressa previsione, la produzione della documentazione di spesa può avvenire anche in sede giudiziale, quale prova diretta del credito azionato, poiché il giudizio civile mira, come ricordato poc'anzi (e come giustamente sostenuto dalla stessa Regione di fronte al T.A.R.), all'accertamento del diritto sostanziale e non alla verifica formale della correttezza del procedimento amministrativo nella fase dell'erogazione del beneficio.
La mancata trasmissione alla Regione, prima del provvedimento di revoca, dell'ultima rendicontazione con le relative fatture (mancata trasmissione cui il provvedimento di revoca, peraltro, non accenna minimamente) non incide sull'esistenza del diritto, il quale necessariamente preesiste alla sua ricognizione da parte dell'Amministrazione e sorge, quindi, a prescindere da essa. La stessa norma regionale, d'altronde, non ricollega la documentazione di spesa alla debenza del contributo ma soltanto alla possibilità della sua erogazione. Né vi sono ragioni logiche o normative per sostenere che l'omessa produzione in sede amministrativa dei documenti per la rendicontazione delle spese comporterebbe la perdita del diritto al contributo da parte dell'amministrato.
Quanto al ritardo di dodici giorni nell'ultimazione delle opere (rispetto al termine ultimo del 28 giugno 2010 stabilito sulla base della l'art. 17 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4:
“entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi edilizi”, id est, nella specie, cinque anni dall'inizio dei lavori), la dichiarazione di fine lavori del 10 luglio 2010, redatta dal direttore dei lavori per conto di costituisce un'ammissione non superabile, che CP_1 non appare incompatibile né con il fatto che il rifugio fosse già operativo e aperto al pubblico sin dal gennaio 2010 (come attestano le autorizzazioni amministrative, i registri contabili, le ricevute e il personale dipendente impiegato) né con il fatto che l'agibilità totale, intervenuta solo nel 2018, sia stata ritardata da vicende imputabili al di CP_8
NE-La-Trinité e non a come definitivamente riconosciuto dalla sentenza CP_1 del n. 41/2016. CP_11 CP_5
Va osservato che la Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 33 ha novellato l'art. 17 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4 introducendo, tra l'altro, il richiamo alla possibilità di ultimare le opere “comunque entro cinque anni dalla concessione della relativa agevolazione”. Tuttavia, la legge di modifica contiene apposite disposizioni transitorie che stabiliscono espressamente che le modificazioni dell'art. 17 “si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Ne consegue che la predetta novella non è applicabile ratione temporis alle domande già presentate anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n. 33/2011, con la conseguenza
11 che, per la pratica oggetto della controversia (domanda presentata nel 2005; concessione del 24/11/2006), permane la disciplina previgente e il termine da valutare è quello risultante dal titolo abilitativo – come detto, cinque anni dall'inizio dei lavori.
L'entità dell'accertato inadempimento di (ritardo di dodici giorni nel CP_1 completamento dell'opera) deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità previsto dall'art. 17, comma 4, L.R. n. 4/2004, il quale stabilisce che la revoca “può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato”.
Si tratta, nella specie, di un modesto sforamento temporale senza effetti apprezzabili rispetto alla realizzazione dell'interesse pubblico.
In particolare, è incontestato che l'obiettivo primario della sia stato Parte_3 pienamente raggiunto. La L.R. 4/2004 mira a perseguire l'interesse pubblico di favorire la realizzazione di strutture (come il UG RE TE) funzionali allo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico. Il UG RE TE è incontestatamente funzionante sin dal gennaio 2010 (ben prima della data di fine lavori del 10 luglio 2010 o del termine ultimo del 28 giugno 2010). La stessa Amministrazione regionale ha riconosciuto (nella motivazione della delibera di revoca) che "buona parte dei lavori è stata eseguita entro il termine" e che essi risultano "in ogni caso, funzionali all'interesse pubblico perseguito con il finanziamento".
La revoca disposta dalla Regione – avente ad oggetto l'intera tranche residua di euro 188.186,91, pari a circa il 25% del contributo complessivo – appare assolutamente sproporzionata rispetto alla modestissima entità dell'inadempimento contestato, che si riduce – si ribadisce – ad appena dodici giorni di differenza su un periodo di realizzazione di sessanta mesi. L'applicazione rigorosa del criterio temporale consente di quantificare la misura proporzionale dello 0,66% (12 giorni su 1825). Rapportando tale percentuale al contributo massimo ammissibile di euro 855.550,00, la riduzione equa e coerente con il disvalore dell'inadempimento ammonta a euro 5.620,00. Tale criterio, già proposto dall'appellante, risulta logicamente corretto e non richiede l'espletamento di una consulenza tecnica, basandosi su parametri aritmetici certi e verificabili. La riduzione sanzionatoria deve pertanto essere limitata a tale importo. Detraendo la somma di euro 5.620,00 dal contributo ottenibile a saldo (euro 188.186,91), l'importo concretamente dovuto a isulta pari ad euro 182.566,91. CP_1
In conclusione, a prescindere dalla formale legittimità della delibera di revoca, la successiva verifica in sede giudiziale ha dimostrato che l'opera è stata completata e che le spese, come documentate dettagliatamente in corso di causa, sono state effettivamente sostenute da sicché il diritto dell'odierna appellante ad ottenere il pagamento del CP_1 contributo residuo sussiste in tutta la sua consistenza, eccezion fatta per la lieve riduzione sopra indicata.
In definitiva, la sentenza di primo grado va riformata, dovendosi condannare la
[...] al pagamento in favore di della somma di Controparte_5 CP_1 euro 182.566,91, oltre interessi nella misura legale al saggio previsto dall'art. 1284,
12 comma 4, c.c. calcolati dalla domanda (19 maggio 2020, data della notifica del ricorso davanti al TAR della causa qui riassunta) al pagamento effettivo.
La Regione, parte totalmente soccombente (in base ai principii enucleati da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19/07/2022, dep. 31/10/2022, n. 32061, secondo cui
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo” dà luogo alla soccombenza esclusiva della parte contro la quale la domanda è stata proposta), va altresì condannata a rimborsare a le spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio. Infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, richiede che non si frazioni la valutazione a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio e va pertanto riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19 luglio 2022, dep. 31 ottobre 2022, n. 32061, cit.; Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 03 giugno 2025, dep. 14 agosto 2025, n. 23293).
Tenuto quindi conto del valore del decisum di € 182.566,91, ciò che comporta l'applicazione dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, e dell'attività processuale in concreto svolta:
- le spese del primo grado si liquidano sulla base dei valori medi espressi nelle tabelle – ai sensi del D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
– e quindi in complessivi euro 14.103,00 per onorari (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge;
- le spese del grado di appello si liquidano anch'esse sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e quindi in complessivi euro 14.317,00 per onorari (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
La Regione, quale parte soccombente, è quindi tenuta a rifondere a e spese sopra CP_1 indicate (euro 14.103,00 per gli onorari del primo grado ed euro 14.317,00 per gli onorari relativi al grado appello, oltre alle voci accessorie).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Controparte_1
, in parziale accoglimento dell'appello e in Controparte_3 totale riforma della sentenza n. 57/2023 resa tra le parti dal Tribunale Ordinario di Aosta in data 15 febbraio 2023 nel procedimento iscritto al n. 715/2021 R.G. Trib., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
13 1. ND la , in persona del Controparte_5 Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 la somma di 182.566,91 (centottantaduemilacinquecentosessantasei/91), oltre interessi nella misura legale al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. calcolati dal 19 maggio 2020 al pagamento effettivo.
2. RIGETTA, nel resto, la domanda proposta da Controparte_1
[...]
3. ND la in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese Controparte_1 del primo grado di giudizio davanti al Tribunale Ordinario, che si liquidano in euro 14.103,00 (quattordicimilacentotré/00), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
4. ND la in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese Controparte_1 del presente grado di appello, che si liquidano in euro 14.317,00 (quattordicimilatrecentodiciassette/00), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 10 ottobre 2025
Il Presidente Dottoressa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. sopra indicato, promossa da:
( ), con sede a NE Saint Controparte_1 P.IVA_1
JE (Ao), rue Deffeyes n. 10, in persona dei soci accomandatari Controparte_1
( nata ad [...] il 1° febbraio 1991, ed C.F._1 CP_2
( , nato ad [...] il [...], entrambi residenti in [...]C.F._2
Saint JE (Ao), rue Deffeyes n.10, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dal Prof. Avv. Fabrizio Cassella ( ) del Foro di Torino – il quale ha C.F._3 dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni in corso di procedimento ai seguenti recapiti: n. fax 011.4342124 e indirizzo di posta elettronica e posta certificata Email_1
- e dall'Avv. Mariacristina Macrì del Foro di Email_2
Torino ), la quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni e notificazioni in corso di procedimento ai seguenti recapiti: n. fax 011.4342124 e indirizzo di posta elettronica e posta Email_3 certificata sia congiuntamente che Email_4 disgiuntamente tra di loro, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino, Via Susa n.17,
PARTE APPELLANTE
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, , il quale, in forza della CP_4 deliberazione della Giunta regionale n. 1251 del 6 novembre 2023, ha delegato a rappresentarla e difenderla, in via congiunta e disgiunta fra loro, gli avvocati Riccardo Jans (cf – pec: t fax: 0165/273271), C.F._5 Email_5
1 E AN AS (cf – pec: ) e C.F._6 Email_6
MI DI (cf – pec: t) C.F._7 Email_8 dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, giusta procura alle liti in atti, PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: Previa ammissione delle prove per interpello e testi … (omissis), In totale riforma della sentenza appellata n. 57/2023 resa tra le parti dal Tribunale Ordinario di Aosta, Giudice monocratico Dott. Paolo De Paola, pubblicata in data 15 febbraio 2023 e non notificata, Accogliere il presente appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: In via principale: disapplicare la Delibera della Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 1753 del 13 dicembre 2019 recante “Revoca parziale del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale n. 3507 in data 24 alla Società Knubel di IN AR & C. S.a.s., di NE Saint JE, per i lavori di realizzazione del rifugio denominato VI TE nel Comune di NE-La-Trinité ai sensi del capo II della legge regionale 20 aprile 2004 n. 4” e della relativa comunicazione a firma della dirigente dott.ssa Dipartimento del Turismo dell'Assessorato al Turismo della Parte_1
Regione DA (facente riferimento al procedimento avviato con comunicazione prot. 4998/T del 22/08/2019), entrambe trasmesse all'indirizzo pec il 23 gennaio Email_9
2020 e, per l'effetto,
Condannare la al pagamento a favore di Controparte_5 CP_1 dell'importo di euro 188.186,91 a titolo di contributo residuo calcolato, sulla base dei
[...] lavori e delle spese realizzate e documentate, fino alla concorrenza dell'importo massimo corrispondente al 70% del valore d'opera approvato in euro 1.265.000,00 e pari ad euro 855.550,00; In via subordinata, Ferma l'invocata disapplicazione degli atti amministrativi sopra indicati, nel denegato caso di ritenuta rilevanza del ritardo di 12 giorni nella conclusione del rispetto al termine Pt_2 imposto di 60 mesi e di mancata applicazione dell'Art. 17 L.R.DA n. 4/2004 come modificato dall'Art. 15 comma 5 L.R.DA n. 33/2011 (che prevede la possibilità, comunque, di ultimare le opere entro 5 anni dalla concessione della relativa agevolazione, nel caso di specie deliberata il 24/11/2006), condannare la al Controparte_5 pagamento a favore di dell'importo di Euro 182.566,91 a titolo di contributo CP_1 residuo calcolato, sulla base dei lavori e delle spese realizzate e documentate, fino alla concorrenza dell'importo massimo corrispondente al 70% del valore d'opera approvato in Euro 1.265.000,00 (pari a Euro 855.550,00), ridotto ai sensi dell'Art. 17 comma 4 L.R. 4/2004 a titolo sanzionatorio in “misura proporzionale all'inadempimento riscontrato” di Euro 5.620,00 (Euro 188.186,91 – 5.620,00 pari alla riduzione dello 0,66% cioè al rapporto tra i 12 giorni di presunto ritardo nella conclusione delle opere e i 60 mesi per la realizzazione del manufatto previsti dalla legge regionale di riferimento) o altra diversa somma ritenuta di giustizia.
2 Con il favore delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge e rimborso dei contributi unificati e delle marche apposte.
PER PARTE APPELLATA: In via istruttoria … (omissis). Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla società CP_1 avverso la sentenza del Tribunale civile di Aosta n. 57/2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023, non notificata, in quanto infondato e, per l'effetto, confermarla integralmente. In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese tutte di causa, comprese le spese generali e gli oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex CPDEL (23,80%) e (0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento della c.p.a. e dell'i.v.a. CP_6
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dalla richiesta avanzata dalla società
[...]
(di seguito, " o "l'Appellante") volta all'ottenimento della Controparte_1 CP_1 quota residua di un contributo concesso dalla (di Controparte_5 seguito, "Regione DA" o "l'Appellata") per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva, denominata UG alpino RE TE (o VI Huette) nel Comune di NE-La-Trinité. Il finanziamento era stato previsto ai sensi della Legge Regionale (L.R.) 20 aprile 2004, n. 4, finalizzata allo sviluppo alpinistico ed escursionistico sul territorio, promuovendo la realizzazione di strutture idonee a garantire la diffusione e la pratica delle attività legate all'ambiente montano. L'istanza di finanziamento veniva presentata in data 22 marzo
2005. La Regione DA, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3507 del 24 novembre
2006, aveva disposto la concessione di un contributo complessivo pari ad euro 885.500,00, corrispondente al 70% della spesa complessiva massima di euro 1.265.000,00 ammessa al beneficio. Nel corso della realizzazione dell'opera, a fronte della presentazione di quattro stati di avanzamento lavori (SAL), l'Amministrazione regionale aveva erogato in acconto la somma complessiva di euro 697.313,09. I lavori per l'edificazione del UG RE TE, secondo si sarebbero conclusi entro i termini previsti dalla legge (entro, CP_1 cioè, il termine ultimo del 28 giugno 2010, id est cinque anni dall'inizio dei lavori, avviati il 28 giugno 2005). sottolineava che la struttura era funzionante sin dal mese di CP_1 gennaio 2010. L'opera era stata realizzata in conformità alla ratio della L.R. 4/2004, rappresentando l'unico riferimento per gli alpinisti nella conca di Indren. A ulteriore riprova della completa realizzazione, in data 1° dicembre 2010, con rogito del Notaio
, era stato costituito il vincolo trentennale di destinazione d'uso e di non Persona_1 alienazione, come previsto dall'Art. 15 della L.R., descrivendo il manufatto come finito. Dopo l'erogazione del contributo relativo al quarto SAL (datato dicembre 2007), e a fronte della richiesta di saldo finale presentata da n data 14 febbraio 2019 (quindi oltre CP_1 undici anni dopo l'ultima erogazione, in quanto l'agibilità totale era stata dichiarata solo nel 2018, a seguito di un contenzioso davanti al che aveva vinto contro il CP_7 CP_1
3 la Regione DA ha avviato il procedimento di revoca Controparte_8 parziale del contributo. La Regione, pur riconoscendo che "buona parte dei lavori" era stata eseguita entro il termine previsto e che le opere erano funzionali all'interesse pubblico, adottava la Delibera della Giunta Regionale n. 1753 del 13 dicembre 2019, comunicata il 23 gennaio 2020, disponendo la revoca parziale del contributo per la somma residua di euro 188.186,91. Tale revoca, qualificata come "revoca sanzionatoria", si fondava sull'asserito mancato rispetto del termine di ultimazione delle opere (Art. 17, comma 1, lett. b), L.R. 4/2004).
Quindi, la revoca parziale ha avuto per oggetto esattamente l'importo corrispondente al saldo che i aspettava di ricevere (euro 188.186,91). CP_1
La società sostiene che la realizzazione delle opere del UG RE CP_1
TE era stata completata nei termini di legge, con la struttura in funzione già dal gennaio 2010. A riprova di ciò, già nel novembre 2009, era stata concessa l'agibilità parziale del rifugio, un atto che attestava il sostanziale completamento delle opere strutturali e impiantistiche necessarie all'attività di ristorazione e accoglienza. Nonostante l'opera fosse funzionante e in conformità con gli scopi della Legge Regionale (L.R. 4/2004), il rilascio dell'agibilità totale era stato posticipato per anni a causa di una controversia insorta con l'Amministrazione comunale. A seguito delle verifiche comunali, nell'autunno 2011, aveva presentato una CP_1 domanda di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di opere in "parziale difformità" rispetto alla concessione edilizia originaria. A fronte di rilievi mossi dalla Commissione edilizia, il Comune di NE-La-Trinité aveva rigettato la domanda di sanatoria con provvedimento del 3 febbraio 2014. Le contestazioni del Comune non riguardavano il completamento materiale delle opere edili essenziali, bensì "profili di contorno" e problemi relativi alla "conformazione e destinazione del sottotetto e del seminterrato". In particolare, erano in discussione aspetti come la destinazione a "locali invernali" di alcuni vani posti nel seminterrato, o la destinazione del sottotetto. Tali aspetti impedivano, comunque, il rilascio del certificato di agibilità totale dell'immobile. aveva impugnato gli atti del dinanzi al Tribunale Amministrativo CP_1 CP_8
Regionale per la Valle d'Aosta. Il T.A.R. DA, con sentenza n. 41 del 30 settembre 2016, aveva risolto il contenzioso in favore di accertando che il rifugio presentava una puntuale corrispondenza ai CP_1 titoli concessori e che le contestazioni del Comune (incentrate sulla destinazione del sottotetto e del seminterrato) erano illegittime. Di conseguenza, il aveva imposto al CP_7
Comune di NE-La-Trinité il rilascio della sanatoria. Solo a seguito di tale sentenza vincolante del T.A.R. (settembre 2016) e in ottemperanza ad essa, il Comune aveva rilasciato il certificato di agibilità totale in data 19 giugno 2018.
La presente causa, inizialmente instaurata davanti al CP_9
[...]
[...] ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del beneficio da
[...] parte della Regione, presentava osservazioni in data 5 settembre 2019, ribadendo l'avvenuto completamento dell'opera nei termini. Successivamente, impugnava la CP_1
4 delibera di revoca dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta in data 19 maggio 2020, allegando vizi di legittimità della delibera stessa e sottolineando che l'atto impugnato indicava espressamente il T.A.R. come organo competente. La Regione DA si costituiva nel giudizio amministrativo eccependo il difetto di giurisdizione. L'Amministrazione sosteneva che, poiché la revoca si fondava sull'allegato inadempimento del beneficiario agli obblighi post-concessori (mancato rispetto del termine ultimo di completamento), la controversia atteneva alla fase di erogazione e alla lesione di un diritto soggettivo perfetto, rientrando, pertanto, nella competenza del Giudice Ordinario. Il T.A.R. DA, con sentenza n. 54/2020 (pubblicata il 2 ottobre 2020), accoglieva l'eccezione, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il CP_7 evidenziava che la controversia atteneva alla fase di erogazione del beneficio e all'inadempimento degli obblighi conseguenti, confermando, di conseguenza, la giurisdizione ordinaria. Le spese di lite venivano compensate, considerata l'indicazione dello stesso nell'atto amministrativo come Autorità competente per CP_7
l'impugnazione.
Il giudizio di primo grado (Tribunale Ordinario)
riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Aosta (R.G. n. CP_1
715/2021) con comparsa notificata il 2 luglio 2021, richiamando le argomentazioni svolte in sede amministrativa e chiedendo l'erogazione della residua somma di euro 188.186,91, con disapplicazione della delibera di revoca. La Regione DA si costituiva il 23 novembre 2021, contestando le richieste attoree. Con le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., chiedeva l'ammissione di CP_1 prove orali per testi, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento della Regione al Comune di NE-La-Trinité, e una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per la verifica delle spese e dei lavori. La Regione si opponeva a tali istanze, ritenendo la documentazione prodotta da tardiva e le prove richieste irrilevanti o CP_1 inammissibili. La causa veniva ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 18 marzo 2022, con la quale il Tribunale rigettava tutte le istanze istruttorie.
La sentenza appellata
Il Tribunale Ordinario di Aosta, con sentenza n. 57/2023 del 15 febbraio 2023, rigettava tutte le domande formulate da condannandola a rimborsare alla Regione CP_1
DA le spese processuali, liquidate in euro 9.141,50 oltre accessori. Il Tribunale rigettava le istanze istruttorie ritenendo: che le prove orali vertessero su circostanze implicanti valutazioni eminentemente soggettive o sul contenuto di documenti;
che la richiesta ex art. 210 c.p.c. avesse ad oggetto della documentazione la cui esistenza era stata contestata dalla Regione e non era stata provata;
che la C.T.U. fosse essenzialmente esplorativa. Concludeva che la causa era matura per la decisione sulla base delle sole risultanze documentali già in atti.
5 Il Giudice di prime cure riteneva che l'obiettivo raggiunto (la funzionalità del rifugio) non fosse sufficiente per ottenere l'integrale contributo in presenza di oggettive violazioni degli obblighi legali. Il Giudice riscontrava l'inadempimento di consistito nel mancato CP_1 rispetto del termine di ultimazione dei lavori previsto dalla concessione edilizia (Art. 17, comma 1, L.R. 4/2004). La dichiarazione di fine lavori (inoltrata al , prodotta CP_8 dalla stessa attestava, infatti, una data di conclusione successiva al termine CP_1 perentorio previsto. In particolare, la dichiarazione, presentata all'Amministrazione comunale in data 8 luglio 2011, attestava che il completamento di tutte le opere relative al rifugio era avvenuto in data 10 luglio 2010, mentre il termine ultimo era, pacificamente, il 28 giugno 2010. La revoca in questo caso veniva definita un atto "vincolato", in cui l'interesse pubblico era insito nel ritardo o inadempimento del beneficiario, di tal che sarebbe stata superflua una motivazione specifica sul pubblico interesse alla revoca medesima. Il Tribunale, inoltre, rilevava che, ai sensi dell'Art. 12, comma 2, L.R. 4/2004 del 20 aprile 2004 (secondo cui “L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione”), quale soggetto beneficiario, CP_1 aveva l'onere di presentare all'amministrazione tutta la documentazione di spesa necessaria per l'erogazione. Tale onere era stato assolto solo per i primi quattro SAL, ma non per il contributo residuo di euro 188.186,91. Il Giudice riteneva che la documentazione integrativa depositata da solo in sede giudiziale fosse tardiva, CP_1 poiché detto adempimento doveva avvenire contestualmente alla richiesta di saldo per permettere alla Pubblica Amministrazione il corretto esercizio dell'attività finanziaria e la redazione del bilancio. La revoca veniva considerata proporzionata (Art. 17, comma 4, L.R. 4/2004) in quanto limitata alla quota residua non supportata da spese rendicontate e per la quale era stato riscontrato il ritardo. Il Giudice escludeva che si potesse procedere ad una revoca parziale, calcolata solo sui giorni di ritardo, proprio a fronte dell'omessa rendicontazione in sede amministrativa.
I motivi di appello di
[...]
[...]
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 57/2023, ritenendola ingiusta, CP_1 autoreferenziale e gravemente contraddittoria, e sottoponendola cinque censure.
1. PRIMO MOTIVO: contraddittoria motivazione circa la ritenuta mancata legittimazione a ottenere l'intero contributo in applicazione della L.R. DA n. 4/2004 – L'appellante contesta la contraddittorietà della sentenza che, pur non negando l'avvenuto raggiungimento della finalità della L.R. (il rifugio è funzionale e operativo dal 2010), ha negato il contributo basandosi unicamente sull'asserito ritardo di dodici giorni nell'ultimazione dei lavori, attestato da una dichiarazione "frettolosa" dell'Ing. Per_2
(subentrato al precedente direttore). sostiene che l'opera fosse già conclusa nel CP_1
2009, come attestato dalla Dichiarazione di Avvenuta Esecuzione (DAE) e dall'atto notarile di vincolo del 1° dicembre 2010. L'appellante censura anche il fatto che il Tribunale non abbia considerato che il ritardo nell'ottenimento dell'agibilità totale (avvenuta nel 2018) era imputabile all'illegittimità degli atti del Controparte_10
[..
[...] , poi annullati dal nel 2016. evoca questa vicenda per
[...] CP_7 CP_1 sostenere che il ritardo nell'ottenimento della completa regolarità formale (agibilità totale nel 2018) non sarebbe affatto imputabile a un proprio inadempimento nell'esecuzione dei lavori, bensì all'illegittimità degli atti amministrativi posti in essere dal CP_8
Pertanto, esclude che la propria ritardata richiesta di saldo (febbraio 2019) CP_1 dipenda dal ritardo nel completamento delle opere (che ritiene ultimate, come CP_1 detto, entro il gennaio 2010) o dalla mancanza di certificazione, in quanto la causa di tali ritardi e lacune amministrative è esterna alla propria sfera di responsabilità.
2. SECONDO MOTIVO: mancata applicazione della Legge Regionale n. 4/2004 da parte della e violazione del dovere di vigilanza (Art. 16) e Controparte_5 collaborazione – lamenta che la Regione DA e, di conseguenza, il Tribunale di CP_1 primo grado, abbiano ignorato il dovere di vigilanza e collaborazione imposto all'Ente dall'Art. 16 L.R. 4/2004. Tale dovere avrebbe richiesto alla Regione di verificare lo stato delle opere e richiedere eventuali integrazioni documentali prima di procedere alla revoca, anziché limitarsi a un atteggiamento formalistico. Viene inoltre contestato l'uso processuale della mancata rendicontazione da parte della difesa della Regione. L'appellante sostiene che il difensore non potesse integrare le motivazioni dell'atto amministrativo di revoca, il quale non conteneva alcun riferimento all'assenza di rendicontazione delle spese. giustifica la produzione dei documenti contabili CP_1 direttamente in sede contenziosa civile (al momento della riassunzione) come la prima occasione utile, data l'interruzione del dialogo amministrativo a seguito della revoca, sottolineando l'assenza di termini decadenziali per tale adempimento nella L.R.
3. TERZO MOTIVO: assenza di proporzione tra la parte del contributo revocata e il contestato inadempimento per l'indimostrato ritardo di 12 giorni nell'ultimazione delle opere e violazione dell'Art. 17 comma 4 L.R. 4/2004 – L'Appellante censura la totale assenza di proporzionalità tra la sanzione imposta (revoca di €188.186,91, circa il 25% del totale concesso) e il presunto inadempimento (il ritardo di soli dodici giorni su 60 mesi). L'Art. 17, comma 4, L.R. 4/2004, richiede che la revoca parziale sia "proporzionale all'inadempimento riscontrato". La sentenza avrebbe avallato apoditticamente tale sproporzione.
4. QUARTO MOTIVO (correlato al terzo): errore nell'applicazione ratione temporis dell'Art. 17 L.R. 4/2004 – ribadisce che la modifica legislativa del 2011 (L.R. n. 33/2011) CP_1 ha previsto che il termine quinquennale per l'ultimazione delle opere decorra dalla concessione dell'agevolazione (nella specie, 24/11/2006) e non dall'inizio dei lavori, spostando la scadenza al 24 novembre 2011. Tale interpretazione, se applicata (ratione temporis), renderebbe l'eccezione di ritardo di 12 giorni totalmente infondata. La sentenza ha erroneamente escluso l'applicabilità di tale modifica.
5. QUINTO MOTIVO: mancata ammissione delle prove dedotte e richiesta di rinnovazione istruttoria – censura la decisione del primo Giudice di rigettare tutte le istanze CP_1 istruttorie, basando la decisione su un unico documento (la dichiarazione di fine lavori dell'Ing. ) nonostante questo fosse contraddetto da plurime evidenze documentali. Per_2
Reitera, quindi, l'istanza per l'ammissione delle prove testimoniali (che vertono su fatti oggettivi), dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ritenuto dirimente per contestare la
7 negazione della Regione di un documento richiesto al , e, in via subordinata, CP_8 della C.T.U. per la verifica della congruità delle spese solo in caso di contestazione.
Le difese in appello della Controparte_5
La Regione DA si è costituita nel giudizio di appello chiedendo il rigetto integrale del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
1. Sulla necessaria osservanza di tutti gli obblighi legali, la Regione ribadisce che il raggiungimento dello scopo finale del finanziamento (il funzionamento del UG) è condizione necessaria ma non sufficiente per l'erogazione integrale del contributo. I beneficiari devono rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. 4/2004.
2. Sull'inadempimento per ritardo (contestazione dei motivi I e IV), la Regione appellata insiste sull'esistenza di un oggettivo inadempimento di come stabilito dall'Art. CP_1
17, comma 1, lett. b), L.R. 4/2004, relativo al mancato rispetto del termine di conclusione delle opere edilizie. L'inadempimento è documentalmente provato dalla Dichiarazione di Fine Lavori, sottoscritta dalla stessa Appellante e dal Direttore dei Lavori, che attesta la fine dei lavori al 10 luglio 2010, oltre il termine ultimo del 28 giugno 2010. Le giustificazioni fornite da sull'asserita "frettolosità" di tale CP_1 dichiarazione sono ritenute poco credibili e comunque irrilevanti. Quanto all'applicazione ratione temporis della modifica del 2011, la Regione sostiene che la disciplina invocata da on sia applicabile al caso di specie. CP_1
La Delibera di concessione del contributo è avvenuta nel 2006, e il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, calcolato sui cinque anni dall'inizio delle opere (giugno 2005), scadeva il 28 giugno 2010. Al momento di tale scadenza (giugno 2010), l'Articolo 17, comma 1, lettera b), della L.R. 4/2004, nella sua formulazione originaria, prevedeva la revoca dell'agevolazione se il beneficiario non ultimava le opere edili entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie. La disposizione che ha esteso il termine prevedendo che l'ultimazione potesse avvenire "comunque, entro cinque anni dalla concessione della relativa agevolazione" è stata introdotta solo successivamente, con l'Art. 15, comma 5, della Legge Regionale n. 33 del 28 dicembre 2011. Secondo la Regione DA, l'inadempimento di (il mancato completamento formale entro il 28 CP_1 giugno 2010) si era già verificato in base alla disciplina vigente all'epoca. Pertanto, una norma successiva, anche se in favor per l'amministrato, non poteva retroagire per sanare una violazione già commessa (la tesi è stata accolta dal Tribunale).
3. Sull'inadempimento per mancata rendicontazione (contestazione del motivo ii), la Regione contesta la tesi di sull'integrazione della motivazione distinguendo CP_1 nettamente tra: a) l'an della revoca parziale, fondato sull'inadempimento (ritardo); e b) il quantum della revoca parziale, determinato in base alla mancanza di documentazione di spesa. L'Art. 12, comma 2, L.R. 4/2004, impone al beneficiario l'onere di presentare la documentazione di spesa per l'erogazione del contributo. La Regione afferma che CP_1 ha presentato solo una relazione tecnica per il saldo del 2019, senza allegare ulteriore documentazione di spesa dopo il quarto SAL. Il deposito di tale documentazione in corso di causa è considerato tardivo e insanabile, poiché l'Amministrazione non può mantenere bloccate ad infinitum le risorse in bilancio in attesa del rendiconto. Inoltre, il dovere di
8 vigilanza (Art. 16) non implica un obbligo della Regione di richiedere integrazioni documentali in assenza di richieste di chiarimenti da parte del beneficiario.
4. Sulla proporzionalità della revoca (contestazione del motivo iii): la Regione difende la proporzionalità dell'atto, sostenendo che l'importo revocato (€188.186,91) corrisponde alla quota di contributo non richiedibile né erogabile in ogni caso, in quanto non supportata da spese rendicontate oltre i quattro SAL. aveva rendicontato solo CP_1
€996.161,55 in spese totali, coperti dal contributo già versato (€697.313,09). Di conseguenza, la revoca parziale si è limitata alla parte non erogabile.
5. Sulle richieste istruttorie di (contestazione del motivo V), l'Amministrazione CP_1 insiste sulla correttezza del rigetto da parte del Tribunale. Ritiene che la C.T.U. sia superflua o inammissibile a causa della tardività della documentazione di spesa. Riguardo all'istanza ex art. 210 c.p.c., la Regione sostiene che il documento (una richiesta della Regione al dalla quale, secondo si dovrebbe evincere la CP_8 CP_1 conoscenza della Regione del tempestivo completamento delle opere) è inesistente, essendo tale richiesta stata formulata, semmai, oralmente.
Il procedimento in appello
In via preliminare, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata formulata da evidenziando che l'impugnazione non CP_1 appariva ictu oculi manifestamente fondata e che il periculum in mora (limitato al rimborso delle spese legali di circa €10.000,00) non era né grave né irreparabile. Scambiate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa giunge a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di cui si dirà. I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La controversia non concerne la legittimità del provvedimento amministrativo di revoca del contributo, ma l'esistenza e l'attualità del diritto soggettivo di alla percezione CP_1 dell'ultima quota del contributo regionale previsto dalla L.R. 20 aprile 2004, CP_5
n.
4. D'altronde, la sentenza del T.A.R. che ha declinato la giurisdizione amministrativa ha rilevato che “è configurabile la giurisdizione … del giudice ordinario, se la controversia attiene “alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, […], anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo”; ciò in quanto il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla
9 fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione”.
In questa prospettiva, anche a voler ritenere formalmente legittima, alla data della sua adozione, la delibera della Giunta regionale n. 1753 del 13 dicembre 2019 di revoca parziale del contributo, in quanto fondata sugli elementi allora disponibili all'Amministrazione (si ricorda, in proposito, che, quando ha presentato la CP_1 richiesta di saldo finale nel febbraio 2019, ha allegato solo una relazione tecnica e la copia del certificato di agibilità, senza presentare ulteriore rendicontazione di spesa rispetto a quella già prodotta con i precedenti quattro SAL liquidati), tale circostanza non impedisce al giudice ordinario di accertare la sussistenza del diritto sostanziale fatto valere dall'appellante, alla luce di tutti gli elementi emersi nel presente giudizio.
L'accertamento giudiziale della spettanza del contributo prescinde, pertanto, dalla legittimità dell'atto amministrativo di revoca e si fonda sull'esistenza dei presupposti materiali e normativi del beneficio e cioè: l'effettiva realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, il sostenimento delle relative spese (rilevanti, ai fini del finanziamento, entro un tetto massimo) e l'assenza di cause di decadenza o di esclusione previste dalla legge.
Sotto quest'ultimo profilo, deve premettersi che la non Controparte_5 CP_5 ha mai eccepito la prescrizione del diritto di a ottenere il pagamento del saldo né CP_1 ha eccepito decadenze né ha eccepito l'indisponibilità dei fondi ex art. 12 L.R. 4/2004 (secondo cui “nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le agevolazioni sono concesse sulla base di apposita graduatoria delle domande presentate, secondo criteri di priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale”). Pertanto, il diritto dell'appellante rimane pienamente ed attualmente azionabile.
Nel merito, la Regione non ha contestato l'avvenuto completamento (sia pure tardivo) dei lavori né ha contestato la congruità, la pertinenza e la genuinità delle fatture che CP_1 ha prodotto in giudizio per attestare il sostenimento delle ultime spese per la realizzazione del rifugio . Tale documentazione è stata depositata nel Persona_3 fascicolo processuale con l'atto di riassunzione del 2 luglio 2021, cioè nel primo atto successivo alla sentenza del T.A.R. che aveva declinato la giurisdizione. Le fatture documentano spese ampiamente superiori al tetto massimo ammissibile, di guisa che la richiesta di titolo di contributo trova piena copertura. Peraltro, non CP_1 essendo state mosse, da parte della Regione, contestazioni specifiche ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. neanche su questo punto, devono ritenersi definitivamente acclarate nel presente giudizio le seguenti circostanze:
- l'avvenuto completamento dei lavori del rifugio in data non successiva al 10 luglio 2010;
- l'avvenuto esborso totale da parte di per tali lavori, di una somma superiore CP_1 alla spesa totale ammissibile al finanziamento, che era stata ex ante stabilita in euro 1.265.000,00 (IVA esclusa e spese tecniche comprese).
Sulla base di queste sole circostanze, deve concludersi che sussiste il diritto di d CP_1 ottenere un contributo (sul quantum si dirà oltre).
10 A tal fine, è quindi irrilevante che abbia effettuato la rendicontazione delle spese CP_1 soltanto in corso di causa.
L'onere di rendicontazione previsto dall'art. 12, comma 2, L.R. n. 4/2004 – secondo cui l'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della documentazione di spesa – non può essere interpretato come previsione di una decadenza implicita, in assenza di un termine perentorio fissato dalla legge. D'altronde, neppure la delibera di concessione del contributo faceva riferimento a un termine entro il quale il beneficiario dovesse necessariamente presentare la rendicontazione, a pena di decadenza dal diritto ad ottenere il contributo. In mancanza di una tale espressa previsione, la produzione della documentazione di spesa può avvenire anche in sede giudiziale, quale prova diretta del credito azionato, poiché il giudizio civile mira, come ricordato poc'anzi (e come giustamente sostenuto dalla stessa Regione di fronte al T.A.R.), all'accertamento del diritto sostanziale e non alla verifica formale della correttezza del procedimento amministrativo nella fase dell'erogazione del beneficio.
La mancata trasmissione alla Regione, prima del provvedimento di revoca, dell'ultima rendicontazione con le relative fatture (mancata trasmissione cui il provvedimento di revoca, peraltro, non accenna minimamente) non incide sull'esistenza del diritto, il quale necessariamente preesiste alla sua ricognizione da parte dell'Amministrazione e sorge, quindi, a prescindere da essa. La stessa norma regionale, d'altronde, non ricollega la documentazione di spesa alla debenza del contributo ma soltanto alla possibilità della sua erogazione. Né vi sono ragioni logiche o normative per sostenere che l'omessa produzione in sede amministrativa dei documenti per la rendicontazione delle spese comporterebbe la perdita del diritto al contributo da parte dell'amministrato.
Quanto al ritardo di dodici giorni nell'ultimazione delle opere (rispetto al termine ultimo del 28 giugno 2010 stabilito sulla base della l'art. 17 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4:
“entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi edilizi”, id est, nella specie, cinque anni dall'inizio dei lavori), la dichiarazione di fine lavori del 10 luglio 2010, redatta dal direttore dei lavori per conto di costituisce un'ammissione non superabile, che CP_1 non appare incompatibile né con il fatto che il rifugio fosse già operativo e aperto al pubblico sin dal gennaio 2010 (come attestano le autorizzazioni amministrative, i registri contabili, le ricevute e il personale dipendente impiegato) né con il fatto che l'agibilità totale, intervenuta solo nel 2018, sia stata ritardata da vicende imputabili al di CP_8
NE-La-Trinité e non a come definitivamente riconosciuto dalla sentenza CP_1 del n. 41/2016. CP_11 CP_5
Va osservato che la Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 33 ha novellato l'art. 17 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4 introducendo, tra l'altro, il richiamo alla possibilità di ultimare le opere “comunque entro cinque anni dalla concessione della relativa agevolazione”. Tuttavia, la legge di modifica contiene apposite disposizioni transitorie che stabiliscono espressamente che le modificazioni dell'art. 17 “si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Ne consegue che la predetta novella non è applicabile ratione temporis alle domande già presentate anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n. 33/2011, con la conseguenza
11 che, per la pratica oggetto della controversia (domanda presentata nel 2005; concessione del 24/11/2006), permane la disciplina previgente e il termine da valutare è quello risultante dal titolo abilitativo – come detto, cinque anni dall'inizio dei lavori.
L'entità dell'accertato inadempimento di (ritardo di dodici giorni nel CP_1 completamento dell'opera) deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità previsto dall'art. 17, comma 4, L.R. n. 4/2004, il quale stabilisce che la revoca “può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato”.
Si tratta, nella specie, di un modesto sforamento temporale senza effetti apprezzabili rispetto alla realizzazione dell'interesse pubblico.
In particolare, è incontestato che l'obiettivo primario della sia stato Parte_3 pienamente raggiunto. La L.R. 4/2004 mira a perseguire l'interesse pubblico di favorire la realizzazione di strutture (come il UG RE TE) funzionali allo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico. Il UG RE TE è incontestatamente funzionante sin dal gennaio 2010 (ben prima della data di fine lavori del 10 luglio 2010 o del termine ultimo del 28 giugno 2010). La stessa Amministrazione regionale ha riconosciuto (nella motivazione della delibera di revoca) che "buona parte dei lavori è stata eseguita entro il termine" e che essi risultano "in ogni caso, funzionali all'interesse pubblico perseguito con il finanziamento".
La revoca disposta dalla Regione – avente ad oggetto l'intera tranche residua di euro 188.186,91, pari a circa il 25% del contributo complessivo – appare assolutamente sproporzionata rispetto alla modestissima entità dell'inadempimento contestato, che si riduce – si ribadisce – ad appena dodici giorni di differenza su un periodo di realizzazione di sessanta mesi. L'applicazione rigorosa del criterio temporale consente di quantificare la misura proporzionale dello 0,66% (12 giorni su 1825). Rapportando tale percentuale al contributo massimo ammissibile di euro 855.550,00, la riduzione equa e coerente con il disvalore dell'inadempimento ammonta a euro 5.620,00. Tale criterio, già proposto dall'appellante, risulta logicamente corretto e non richiede l'espletamento di una consulenza tecnica, basandosi su parametri aritmetici certi e verificabili. La riduzione sanzionatoria deve pertanto essere limitata a tale importo. Detraendo la somma di euro 5.620,00 dal contributo ottenibile a saldo (euro 188.186,91), l'importo concretamente dovuto a isulta pari ad euro 182.566,91. CP_1
In conclusione, a prescindere dalla formale legittimità della delibera di revoca, la successiva verifica in sede giudiziale ha dimostrato che l'opera è stata completata e che le spese, come documentate dettagliatamente in corso di causa, sono state effettivamente sostenute da sicché il diritto dell'odierna appellante ad ottenere il pagamento del CP_1 contributo residuo sussiste in tutta la sua consistenza, eccezion fatta per la lieve riduzione sopra indicata.
In definitiva, la sentenza di primo grado va riformata, dovendosi condannare la
[...] al pagamento in favore di della somma di Controparte_5 CP_1 euro 182.566,91, oltre interessi nella misura legale al saggio previsto dall'art. 1284,
12 comma 4, c.c. calcolati dalla domanda (19 maggio 2020, data della notifica del ricorso davanti al TAR della causa qui riassunta) al pagamento effettivo.
La Regione, parte totalmente soccombente (in base ai principii enucleati da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19/07/2022, dep. 31/10/2022, n. 32061, secondo cui
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo” dà luogo alla soccombenza esclusiva della parte contro la quale la domanda è stata proposta), va altresì condannata a rimborsare a le spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio. Infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, richiede che non si frazioni la valutazione a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio e va pertanto riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19 luglio 2022, dep. 31 ottobre 2022, n. 32061, cit.; Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 03 giugno 2025, dep. 14 agosto 2025, n. 23293).
Tenuto quindi conto del valore del decisum di € 182.566,91, ciò che comporta l'applicazione dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, e dell'attività processuale in concreto svolta:
- le spese del primo grado si liquidano sulla base dei valori medi espressi nelle tabelle – ai sensi del D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
– e quindi in complessivi euro 14.103,00 per onorari (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge;
- le spese del grado di appello si liquidano anch'esse sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e quindi in complessivi euro 14.317,00 per onorari (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
La Regione, quale parte soccombente, è quindi tenuta a rifondere a e spese sopra CP_1 indicate (euro 14.103,00 per gli onorari del primo grado ed euro 14.317,00 per gli onorari relativi al grado appello, oltre alle voci accessorie).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Controparte_1
, in parziale accoglimento dell'appello e in Controparte_3 totale riforma della sentenza n. 57/2023 resa tra le parti dal Tribunale Ordinario di Aosta in data 15 febbraio 2023 nel procedimento iscritto al n. 715/2021 R.G. Trib., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
13 1. ND la , in persona del Controparte_5 Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 la somma di 182.566,91 (centottantaduemilacinquecentosessantasei/91), oltre interessi nella misura legale al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. calcolati dal 19 maggio 2020 al pagamento effettivo.
2. RIGETTA, nel resto, la domanda proposta da Controparte_1
[...]
3. ND la in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese Controparte_1 del primo grado di giudizio davanti al Tribunale Ordinario, che si liquidano in euro 14.103,00 (quattordicimilacentotré/00), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
4. ND la in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese Controparte_1 del presente grado di appello, che si liquidano in euro 14.317,00 (quattordicimilatrecentodiciassette/00), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 10 ottobre 2025
Il Presidente Dottoressa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
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