Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 963 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/3/2025 sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), con l' avvocato Parte_1 P.IVA_1
Paolo Santoro nel cui studio in Milano, Piazza San Pietro in Gessate 2 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
Manuela Malavasi nel cui studio in Milano, via Barozzi 1 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15344 pubblicata il
20/10/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 12
In data 02.07.2020 – sfruttando il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva comunitaria n. 2008/118CE – intimava alla convenuta la ripetizione della menzionata somma. Ma il fornitore replicava rigettando la richiesta ed asserendo che “gli importi riscossi dai fornitori nel periodo in questione sono stati già versati alla competente
[...]
e alla Provincia;
ciò, sulla base delle disposizioni Controparte_2 legislative e delle istruzioni vigenti pro-tempore. La illegittimità di queste ultime, per l'ipotetico contrasto con normativa comunitaria, non può essere imputata al fornitore” . Inutile essendo risultata la proposta di negoziazione assistita ex art 2 e segg del D.L. 132/2014, agiva dinanzi al Tribunale in intestazione formulando la richiesta di accertamento del proprio diritto alla restituzione della somma indebitamente versata.
In questa sede, in diritto evidenziava come la Direttiva 2008/118/CE
-- pubblicata nel lontano 16.12.2009 -- abrogava l'addizionale sull'elettricità e relativi prodotti energetici ed imponeva agli stati membri l'obbligo di conformazione a decorrere dal successivo 01.04.2010. Ed in effetti il Governo recepiva la direttiva mediante la pubblicazione di una serie di provvedimenti volti a confermare la avvenuta abrogazione delle addizionali (tra cui il D.lgs 48 del 29.03.2010, l'art. 2 comma 6 del D.lgs 23 del 14.03.2011 che aveva disposto la cessazione dell'applicazione della addizionale nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 01.01.2012, l'articolo 18 comma 5 del D.lgs 68/2011, e l'articolo 4 comma 10 del D.L. 16/2012 ( questo, in particolare, aveva abrogato l'addizionale a far data dal successivo 01.04.2012 nelle Regioni a Statuto Speciale). Ma si trattava di un recepimento non corretto.
La tesi della non debenza delle addizionali determinava l'evidenza che il D.L. 511/1998 - art. 6 comma 2 - dovesse esser disapplicato immediatamente in ossequio al principio dell'interpretazione conforme del diritto dell'Unione operato dalla CGUE in quanto le addizionali provinciali devono rispondere ad una finalità specifica prevista dall'articolo 1 par- 2 della direttiva – nel caso insussistente - dovendosi evitare che le imposizioni indirette o aggiuntive rispetto alle accise ostacolino indebitamente gli pag. 2 di 12 scambi ( in tesi la Suprema Corte di Cassazione sez. Trib n. 15198/2019 e la Cass. Civ. 22343/2020 e Cass. Civ. 10690/2020). E' chiamata a valutare l'adeguamento operato la Corte Europea evidenziava come lo stato membro non avesse rispettato i vincoli fissati dalla Direttiva comunitaria per l'introduzione di nuove imposte indirette che si andavano ad aggiungere ad IVA ed alla accisa, posto che l'articolo 6 comma 2 del D.L. 511/1988 aveva costruito una addizionale a priva di finalità specifica ne era sancita l'illegittimità. Del resto, con riferimento specifico alla questione che ci occupa, la stessa CGUE ha stabilito che “Le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile”. Pertanto, anche le addizionali provinciali versate negli anni 2010 e
2011 dovevano ritenersi assolutamente non dovute. La stessa Corte di Cassazione, interpellata sul punto, evidenziava come il consumatore finale cui fossero state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia di cui al D.L. 511/1988, poteva agire con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore (cfr. Cassazione sez. Trib. n. 27099/2019). Dalla necessaria disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988, su cui si fondava il diritto alla corresponsione della addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica contenuto nelle fatture pagate da discendeva quindi il diritto della Parte_1 ricorrente a vedersi restituite da le somme pagate a Controparte_1 tale titolo. Si è costituita nel procedimento sommario che Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda proposta. Ha evidenziato, in somma sintesi, come non sussistessero i presupposti di applicazione della ordinaria azione di ripetizione di indebito oggettivo con consequenziale restituzione delle somme indebitamente versate. Il punto di frattura della tesi di parte attrice si ricollegava all'evidenza che il consumatore finale di energia non era il soggetto passivo del tributo di cui è causa: la connessione tra azione di rimborso e pagamento dell'imposta è fondamentale per ritenere la legittimazione esclusiva dell'unico soggetto passivo, il produttore - distributore dalla quale emerge l'estraneità al pagamento della accisa;
l'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, ma l'onere del consumatore di corrispondere la somma sul consumatore è traslato su di lui sulla base di un fenomeno meramente economico;
in definitiva i piani che intersecavano i due rapporti erano pag. 3 di 12 diversi, il primo aveva rilievo tributario ed il secondo civilistico e quindi il rimborso spettava unicamente al soggetto passivo dell'imposta, e quindi non al consumatore ma al fornitore ( cfr Cass. Civ. 10226/2020, Cass. 10114/2020 e sen. 29980/2019). Si aggiungeva all'evidenza il fatto che la componente del prezzo corrispondente al rimborso delle addizionali accise era stata a suo tempo prevista in contratto in piena conformità al quadro normativo allora vigente;
ed il fornitore non aveva fatto altro che corrispondere le accise all'erario e questo non era mai stato rimborsato. Non vi era quindi alcun indebito posto che la parte convenuta aveva addebitato alla parte attrice una somma corrispondente alla addizionale pagata all'Erario, ma questo trattenimento non era mai stato indebito, né aveva arricchito il fornitore visto che costui aveva riversato, in base ad un titolo normativo legittimo, la somma corrispondente. Ed inoltre l'illegittimità del titolo tributario non poteva comportare il venir meno del titolo contrattuale sulla base del quale era avvenuto il pagamento e che adesso si chiedeva in restituzione. L'azione doveva fondare la propria legittimazione per un difetto di causa che nel caso di specie non poteva esser rintracciato. Le pronunce richiamate a fondamento del diritto vantato dalla parte attrice attenevano al diverso rapporto processuale e sostanziale tra cliente ed Infine, doveva esser riscontrata Controparte_2 l'inefficacia orizzontale delle direttive UE: le Direttive, a differenza dei Regolamenti, non hanno efficacia diretta ed autonoma all'interno dello Stato membro e quindi – in caso di loro mancato recepimento da parte del legislatore nazionale – sono prive di efficacia orizzontale nei rapporti tra soggetti privati. Il danno che poteva esser fatto valere dal privato lo poteva esser fatto valere nei confronti dello Stato quale responsabilità ex lege per mancata/incompleta/infedele/tardiva attuazione della direttiva, non nei confronti del fornitore.
Incardinata in tal modo la causa, ritenuto che la causa, anche per la sua novità non potesse trovare adeguato sostegno nella proposizione del ricorso sommario, veniva attivata la facoltà di trasformazione di cui all'articolo 702 ter c.p.c. e venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. All'esito dei chiarimenti, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle in atti ed all'esito veniva trattenuta a sentenza.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda e compensato le spese processuali.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e non può esser accolta.
Occorre a priori dire che la peculiarità della fattispecie, ed il numero delle questioni e delle eccezioni sollevate, impone di fare pag. 4 di 12 applicazione del principio del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione.
In ragione di tale criterio, al Giudice è consentito sostituire il profilo dell'evidenza rispetto a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. e pertanto decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre ( cnfr
Corte Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU
9936/2014, Corte di Cassazione 23621/2011) ed altri.
Si consideri che la difesa di parte attrice pone quindi, a fondamento della domanda, sia la valutazione della Commissione Europea, che ha ritenuto detta addizionale incompatibile con le previsioni contenute all'art.1, par.2, della Direttiva CE 2008/118 (che esclude la possibilità per gli Stati membri di assoggettare ad imposte indirette la produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie, si noti, avente efficacia immediatamente precettiva nei termini evidenziati) sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, interpellata sul punto, (v. Cassazione n.
15198/2019, Cassazione n. 14200/2019) ha reiteratamente ritenuto che la norma che l'ha istituita dovesse essere disapplicata anche per i periodi precedenti alla sua abrogazione proprio perché incompatibile con la Direttiva n.2008/118/CE.
Ed infatti, la Direttiva n. 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, è stata sostituita dalla Direttiva 2008/118/CE, la quale ha previsto che i prodotti le cui accise sono “armonizzate” (tra cui figura l'energia elettrica a seguito dell'emanazione della Direttiva 2003/96/CE) possono essere assoggettati dagli Stati membri ad altre imposizioni indirette, le quali, tuttavia, devono perseguire “finalità specifiche” e devono essere conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta (art. 1.2, Dir. 2008/118/CE). Con due sentenze (CGUE del 5.03.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha stabilito la contrarietà al diritto dell'Unione delle norme che istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica nei casi specifici portati all'attenzione della Corte con rinvio pregiudiziale di ciascuno dei giudici nazionali, ST e NC.
Tutto - more solito – origina dal ritardo con il quale lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 2008/118/CE, con apertura di una procedura di infrazione della C.E. nei confronti dell'Italia, ritenendo la Commissione che l'addizionale sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 fosse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE; all'apertura dell'infrazione il Governo ha reagito abrogando l'addizionale ma solo a partire dal 2012 (con il D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle pag. 5 di 12 Regioni a statuto speciale). Si richiamano le precisazioni della Suprema
Corte di Cassazione che, nelle medesime pronunce sopra citate, ha evidenziato come il consumatore sul quale sia stata traslata indebitamente l'imposta, non è legittimato a richiedere il rimborso all' CP_2 ma solamente al proprio fornitore (salvo impossibilità o eccessiva
[...] difficoltà). Per mero tuziorismo si evidenzia che con le citate pronunce è stato pure affermato il diritto del fornitore di chiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria nel caso in cui l'utente finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti, con sentenza passata in giudicato, azione di ripetizione di indebito. Dato atto di quanto dedotto e preteso, ed esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente in punto di quantum, dal punto di vista del c.d. an debeatur, si osserva che le accise, relative ai prodotti energetici ed all'energia elettrica sono tributi calcolati in base alla quantità di prodotto venduto, in termini di aliquote rapportate, all'unità di misura del prodotto (il kilowattora o kWh). L'accisa è - in questa maniera - applicata soltanto nella fase in cui il bene è immesso in consumo da parte del soggetto che è stato individuato dalla normativa fiscale (in particolare l'art. 53 del TUA) come il “soggetto obbligato” nei confronti dell'Amministrazione finanziaria al corretto pagamento dell'accisa, che altri non è che il somministrante di energia elettrica. E' pertanto costui ad esser il soggetto passivo del rapporto tributario, e deve pagare all'Erario l'accisa corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo sul territorio dello Stato. Il somministrante, tuttavia, ha la facoltà di traslare l'onere economico dell'accisa, che dovrà essere pagata all'Erario, sul consumatore finale, tramite l'esercizio del c.d. diritto di rivalsa ex art. 56 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui Cont consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (il c.d. che ha riorganizzato la materia nel diritto interno. Tuttavia, occorre dire che l'unica ragione per cui il pagamento effettuato da possa qualificarsi come indebito ex art. 2033 c.c. Pt_1 sarebbe la contrarietà della norma, di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, al diritto dell'Unione tale da determinare la necessità, per il giudice italiano, di disapplicarla. Ma non sussistono i requisiti di legge, alla luce del diritto euro-unitario, oltre che del diritto interno, per una tale disapplicazione. Ad essa si oppongono i principi generali del diritto euro unitario. E' vero che la Corte Europea di Giustizia, ha reiteratamente richiamato anche in Grande Sezione il principio secondo cui l'obbligo (per gli Stati membri) derivante da una Direttiva di conseguire il risultato previsto da quest'ultima, così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, s'impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell'ambito pag. 6 di 12 delle loro competenze, quelle giurisdizionali (CGUE C-555/07
Kücükdeveci).
Ne conseguirebbe che, quando i giudici nazionali sono chiamati a dirimere una controversia tra singoli, nella quale la normativa nazionale risulti contraria al diritto dell'Unione, devono assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle disposizioni del diritto dell'Unione e garantirne la piena efficacia. E nell'applicare il diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE (ex multis, sentenze CGUE C- 397 a C-403/01 Pfeiffer e al).
Tuttavia, costantemente, la Corte ha precisato che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale trova un limite insuperabile nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale;
nello specifico di indebito si parla nel momento in cui una determinata prestazione, quando è effettuata, è priva di causa, non è dovuta, non è legittimata dal diritto astratto o concreto vigente tra le parti;
ma nel caso di specie la fornitrice ha applicato, nel momento in cui la fornitura è stata effettuata, una disposizione di diritto tributario valida ed efficace. E quindi ciò osta a definire la prestazione effettuata in sua applicazione un indebito oggettivo in relazione alla posizione del somministrante;
la presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE non avrebbe potuto comunque spiegare effetti nel rapporto civilistico tra le parti, in virtù del principio di c.d. inefficacia orizzontale delle direttive comunitarie nei rapporti tra privati. Ciò in quanto dall'esame dell'articolo 288, terzo comma, TFUE risulta che, a differenza del regolamento, la direttiva vincola ogni Stato membro al quale è rivolta. La direttiva non può quindi, di per sé, imporre obblighi alle persone e non può pertanto, in linea di principio, essere fatta valere contro di loro.
Quanto suesposto è noto come assenza di efficacia diretta orizzontale della direttiva. Quest'ultimo termine è usato sia per descrivere l'assenza di efficacia nella creazione di diritti e obblighi in capo alle persone degli stati membri, sia per indicare l'esclusione stessa d'applicabilità della direttiva in una controversia tra persone. Teoricamente è possibile basarsi sulla tradizionale esclusione dell'efficacia diretta orizzontale e ritenere che, indipendentemente dall'esistenza o meno di un elemento transfrontaliero nella controversia, sia esclusa la possibilità di invocare disposizioni del capo III di tale direttiva contro una persona;
in buona sostanza, la questione se una disposizione nazionale, ove sia contraria al diritto dell'Unione, debba essere disapplicata, si pone solo se non risulta possibile alcun'altra interpretazione conforme di tale pag. 7 di 12 disposizione;
la Corte ha altresì dichiarato in maniera costante che una
Direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, ed in buona sostanza “contro di lui” (ex multis, sentenze CGUE del 24 gennaio 2012, C282/10). Estendere l'applicabilità diretta orizzontale di una Per_1 disposizione di una Direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all'ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare Regolamenti (sentenza CGUE del 14 luglio 1994, C- 91/92, Faccini Dori). Ed infatti, il principio costantemente affermato dalle pronunce di legittimità circa la possibilità di agire in ripetizione nei confronti del fornitore, fa riferimento, evidentemente, alla frazione temporale in cui la norma di diritto interno sia stata abrogata dalla legislazione domestica intervenuta nell'anno 2011 (con decorrenza dall'anno 2012) e non nel periodo di tempo intercorrente tra l'emanazione della direttiva e la sua trasposizione in una norma interna da parte dello stato membro. In definitiva deve ritenersi che il pagamento non si possa qualificare come indebito, perché indebito vuol dire non dovuto, e tale non può definirsi un prelievo che è espressamente autorizzato, nella frazione temporale di riferimento, da una norma di legge interna valida ed efficace.
Residua in capo ai privati gravati da una attuazione di una direttiva non conforme o imparziale, adire in giudizio gli stati membri onde ottenerne il risarcimento del danno. Di talché non sussiste alcun diritto di alla restituzione delle relative somme in forza delle sole Pt_1 disposizioni individuate dalla direttiva.
Nulla per le spese processuali in ragione del carattere ancora magmatico ed incerto dell'esito della controversia.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, - in integrale riforma della sentenza del
Tribunale di Roma n. 15344/2022 (sezione II civile, G.U. dott. Claudio
Patruno), pubblicata in data 20.10.2022 a definizione del giudizio inter partes portante il numero di R.G. 8049/2021 (All. A), non notificata, - in via principale e nel merito, accertare il diritto di ad ottenere da Parte_1 l'integrale rimborso delle somme a quest'ultima Controparte_1 indebitamente corrisposte a titolo di addizionale provinciale delle accise sull'energia elettrica per gli anni relativi al biennio 2010-2011; e per l'effetto, - condannare a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 l'importo capitale complessivo di € 41.023,40, o la maggiore o minore
[...] somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali maturati dall'esigibilità sino all'effettivo saldo, ovvero in subordine dalla domanda pag. 8 di 12 giudiziale;
- in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese del primo e del secondo grado del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte, per i motivi di cui in narrativa e in ragione delle suesposte deduzioni ed eccezioni – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra - contrariis reiectis: respingere integralmente l'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 15344/2022 resa dal Tribunale di Roma, a esito del procedimento distinto con R.G. 8049/2021, in data 19 ottobre 2022 e pubblicata in data 20 ottobre 2022.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 14/3/2025. sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
§ 4. – L'appello proposto da contiene quattro Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ove il Giudice di primo grado, adottando un iter motivazionale con applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, ha dapprima correttamente richiamato le norme applicabili alla fattispecie in esame (nazionali e unionali) e le relative interpretazioni giurisprudenziali (della Corte di Cassazione e della Corte di
Giustizia Europea) per trarne tuttavia errati convincimenti applicativi nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, con un evidente vizio logico/giuridico con riguardo all'insussistenza dell'an della pretesa creditoria, oltre ad aver incorrettamente individuato i perimetri della domanda fatta valere in giudizio da . Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante denuncia di nullità la sentenza che, a fronte della pretesa di ex art. 2033 cod. civ., nulla ha Pt_1 statuito sull' eccezione di avente ad oggetto la circostanza che il CP_1 pagamento indebito dell'addizionale sarebbe intervenuto sulla scorta delle pattuizioni contrattuali inter partes, non dichiarate nulle o risolte, avendo asseritamente perso la sua autonomia di tributo.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errore della sentenza per aver implicitamente rigettato, senza alcuna statuizione espressa, essendo risultata essere una domanda assorbita in applicazione dell'opzione motivazionale del criterio della c.d. ragione più liquida, la domanda di di condanna avversaria al pagamento dell'indebito, previo Pt_1 indefettibile accertamento della raggiunta prova in punto di quantum della pretesa creditoria, laddove infondata sarebbe la richiesta di di riduzione CP_1
pag. 9 di 12 del quantum “per compatibilità della normativa intera con quella comunitaria fino al 31 marzo 2010”.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errore della sentenza per aver implicitamente rigettato, senza alcuna statuizione espressa, essendo risultata essere una domanda assorbita in applicazione dell'opzione motivazionale del criterio della c.d. ragione più liquida, la domanda di di condanna avversaria al pagamento degli interessi. Pt_1
Il primo motivo è infondato e determina di per sé il rigetto, assorbendo il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo.
Questa Corte ha riconsiderato il proprio orientamento che trascurava l'inefficacia di una direttiva, non recepita o malamente recepita, nel rapporto di diritto privato, pure segnato dalla traslazione di un'imposta non dovuta, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22. Più segnatamente, l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 ha istituito l'addizionale provinciale sull'accisa che gravava sui consumi elettrici senza prevedere finalità specifiche del tributo, né la mera destinazione del gettito all'ente locale era sufficiente ad integrarle con i normali compiti istituzionali propri dell'ente. L'addizionale provinciale era così in contrasto con l'art.
1. Par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, che ammette l'istituzione di tributi addizionali a condizione che il relativo gettito fosse destinato a finalità specifiche.
Il contrasto era apprezzabile, nonostante una direttiva normalmente vincoli solamente gli Stati membri dell'U.E. ai sensi dell'art. 288 T.F.U.E., perché in caso di disposizioni chiare, precise e incondizionate, come quella sulla necessità di finalità specifiche, la direttiva è self executing spiegando efficacia diretta ed immediata nell'ordinamento interno. La sua efficacia diretta restava, però, delimitata ai rapporti c.d. verticali, che avessero impegnato lo Stato, in ragione della funzione sanzionatoria verso lo Stato inadempiente, non a quelli c.d. orizzontali, che avessero riguardato soggetti privati, come nel caso di somministrazione di energia elettrica da un fornitore ad un utente.
Ciononostante, questa Corte riteneva che, nonostante la traslazione nel rapporto privatistico, l'imposta fosse rimasta incompatibile con la Direttiva, che pure regolava il rapporto tributario con l'Ente pubblico, derivandone un difetto di causa del pagamento effettuato dal consumatore finale per effetto della rivalsa.
La direttiva, pur non immediatamente applicata nel rapporto orizzontale tra fornitore e utente, finiva per incidervi indirettamente, riflettendosi anche nel rapporto di rivalsa l'imposizione tributaria illegittima, così da fondare la legittimazione anche per il consumatore finale alla ripetizione dell'indebito, tanto più che questi non avrebbe altrimenti pag. 10 di 12 avuto tutela, in violazione del principio di effettività, perché la legge nazionale legittima il solo soggetto passivo dell'imposta illegittima a reclamare il rimborso all'Amministrazione finanziaria di un'imposta oltretutto non traslata o restituita. Siffatto sforzo ermeneutico dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E. non è stato condiviso dalla Corte di Giustizia, la quale, con la sentenza dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22, ha negato che una direttiva, pure self executing, possa generare obblighi a carico di soggetti nel rapporto privatistico di natura orizzontale, sicchè il fornitore, soggetto passivo del tributo, non può considerarsi tenuto a restituire l'imposta traslata, pure illegittima alla luce del diritto unionale.
Le sole eccezioni individuate dalla Corte di Giustizia evidentemente non ricorrono perché il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, né il nostro fornitore è soggetto controllato dallo Stato. La diversa soluzione escogitata dalla Corte di Giustizia per garantire l'effettività di tutela, per cui ad essere contraria al diritto unionale è la normativa interna che impedirebbe al consumatore finale di agire contro lo Stato, osta all'accoglimento della domanda di proposta nei Parte_1 confronti di Controparte_1
La sentenza del Tribunale, che non ha disapplicato la norma interna istitutiva del Tributo illegittimo, va pertanto confermata, e le ulteriori ragioni di critica mosse nell'appello contro tale sentenza restano assorbite dalla impossibilità di apprestare tutela mediante disapplicazione diretta o indiretta della norma interna illegittima.
§ 5. – Le spese del grado vanno compensate perché la giurisprudenza sopravvenuta della Corte di Giustizia ha smentito un'opzione interpretativa diffusa e consolidata, formatasi alla luce degli insegnamenti della stessa Corte sull'effettività della tutela di origine unionale e sull'obbligo degli organi nazionali di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità con la lettera e lo scopo delle direttive, onde uniformarvi il diritto interno nello spirito dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E..
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[... nei confronti di contro la sentenza n. 15344 Controparte_1
pag. 11 di 12 pubblicata il 20/10/2022 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – compensa per intero le spese di lite del secondo grado;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 14/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 12 di 12