Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4966/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Matteo Luna, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORI contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Dale Controparte_1
Abozzi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Maurizio Romagnoli, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.10.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e quali comproprietari del terreno sito in Parte_1 Parte_2
Località Monte La Pera a Castelnuovo di Porto (censito presso il relativo Catasto
Terreni al Foglio 12, Particella 165), hanno convenuto in giudizio Controparte_1
chiedendo il risarcimento del danno subito a causa dell'incendio propagatosi sul proprio fondo in data 06.07.2019, con il correlativo danneggiamento di piante di ulivo e strutture accessorie, derivante dalle lavorazioni effettuate dalla società convenuta su terreno limitrofo, in esecuzione di contratto d'appalto stipulato con la committente
Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta ha dedotto che l'evento dannoso si è verificato a causa della presenza di sterpaglie nel fondo degli attori, che tali sterpaglie hanno inciso nella determinazione degli effetti pregiudizievoli prodotti, che gli attori risultano comproprietari del fondo ove l'evento dannoso si è verificato per la sola quota complessiva di 2/6.
Inoltre, la convenuta ha richiesto la chiamata in causa dell'assicurazione
[...] per essere tenuta indenne da eventuale responsabilità risarcitoria. Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio evidenziando l'inoperatività della garanzia Controparte_2 assicurativa, contestando la sussistenza di responsabilità della società convenuta per gli eventi dannosi dedotti e rilevando la previsione di scoperto sul sinistro per la quota del
10%
La causa è stata istruita mediate acquisizione dei documenti depositati dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 09.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
In primo luogo, deve essere esaminata la contestazione della società convenuta in punto di difetto di legittimazione degli attori ad agire per l'integrale risarcimento del danno prodotto, venendo in rilievo la situazione di comproprietari del fondo per la quota complessiva di 2/6.
Sul punto, parte attrice ha anzitutto contestato l'inammissibilità dell'eccezione, in quanto tardivamente articolata.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, deve evidenziarsi che la contestazione della società convenuta, sia ove riferita al difetto di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio, sia ove intesa come diretta ad evidenziare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, costituisce mera difesa, non essendo conseguentemente sottoposta alle ordinarie decadenze processuali (cfr. Cass.
17.06.2024, n. 16814, Cass. 17.10.2023, n. 28793, Cass. Sez. Un. 16.02.2016, n. 2951). 3
Nel merito, la difesa di parte convenuta risulta infondata, stante la legittimazione del singolo comproprietario ad agire per il risarcimento dell'intero danno causato al fondo, sulla base di legittimazione sostitutiva degli altri comproprietari.
A tal riguardo, risulta rilevante il principio per cui “che al singolo comproprietario competa la legittimazione attiva anche relativamente alle azioni risarcitorie nei confronti dell'autore dell'illecito corrisponde ad un condiviso indirizzo giurisprudenziale.
La giurisprudenza è, infatti, pacifica sul punto, tant'è che ha ripetutamente affermato che se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti costoro la lesione lamentata.
Tale legittimazione è stata riconosciuta sul presupposto che ricorra un diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell'interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali, in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi.
L'idea è che, insomma, sia immanente al sistema il principio di carattere generale che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza” (Cass. 14.11.2019, n. 29506, conf. Cass. 27.07.2024, n. 21059, Cass.
30.04.2021, n. 11481).
Analizzando nel merito la domanda risarcitoria articolata da parte attrice, la stessa risulta fondata nei limiti di seguito indicati.
Anzitutto, è stato provato che, in data 06.07.2019, si è verificato un incidendo nel fondo di cui gli attori risultano comproprietari, sito in Località Monte La Pera a Castelnuovo di Porto (censito presso il relativo Catasto Terreni al Foglio 12, Particella 165), derivante dal contatto tra i macchinari utilizzati dal personale impiegato dalla società convenuta e una lamiera ivi presente.
A tal fine, rilevano le dichiarazioni rese da , impiegato e rappresentante Testimone_1 della società convenuta, nell'ambito dei rapporti con la società assicuratrice, aventi portata di confessione stragiudiziale, per cui “il giorno 06.07.2019, mentre lavoravo sul terreno della Sig.ra in Via Monte la Pera, il macchinario che usavo Controparte_3 per movimentare la terra urtava contro un ferro, che scaturiva un serie di scintille. A causa del forte vento, le scintille scaturivano un principio di incendio, che si propagava ai terreni adiacenti […]. Il principio di incendio ha causato la bruciatura di tutte le piante di ulivo” (cfr. doc. 5, allegato alla citazione).
Inoltre, nel medesimo senso rilevano le dichiarazioni rese da , anch'esse Testimone_1 rese nell'ambito dei rapporti con la società assicuratrice e aventi portata di confessione stragiudiziale, per cui “mentre ero intento a fresare il terreno con la fresatrice, le lame della fresatrice si sono incastrate con una lamiera presente sul terreno, facendo 4
scaturire le scintille che hanno provocato l'incendio, che si è propagato” (cfr. doc. 6, allegato alla citazione).
Dalle richiamate dichiarazioni emerge la dinamica di svolgimento dei fatti, con riscontro dell'evento lesivo, costituito dalla propagazione di incendio nel fondo di parte attrice e correlativa bruciatura delle piante di ulivo ivi presenti, causalmente collegato con lo scontro tra il macchinario utilizzato dal personale della società convenuta per la fresatura di fondo finitimo e una lamiera in ferro ivi presente.
Inoltre, la richiamata condotta deve essere qualificata come colposa, in quanto violativa della regola cautelare di diligenza e perizia, costituita dalla necessità di mantenere adeguata distanza ed evitare urti tra macchinari dotati di lame e strutture in lamiera o ferro presenti sul terreno, regola cautelare preordinata ad evitare eventi dannosi derivanti dalla propagazione di scintille e correlativa causazione di incendi, come verificatosi nel caso di specie.
Tuttavia, come correttamente indicato dalla società convenuta, deve essere altresì valutato il rilievo causale della presenza di sterpaglia nel terreno di parte attrice, in relazione alla propagazione dell'incendio innescato.
La circostanza relativa alla contestuale presenza nel fondo di parte attrice di sterpaglia e piante di ulivo, nonché la verificazione del contestuale fenomeno di combustione di entrambi ha trovato conferma nella relazione di intervento dei Vigili del Fuoco del
06.07.2019 (cfr. doc. 2, allegato alla citazione).
Sul punto, occorre ritenere che la presenza di sterpaglia, evidente tanto da formare oggetto specifico della richiamata relazione, inevitabilmente incide nella determinazione di più ampia propagazione del fenomeno incendiario, contribuendo ad incrementarne la portata lesiva.
Inoltre, il mantenimento di sterpaglie sul fondo deve qualificarsi come condotta colposa del proprietario, in quanto violativa della regola cautelare di prudenza, relativa all'eliminazione dal proprio fondo di elementi idonei a determinare la più ampia propagazione di fenomeni incendiari.
Conseguentemente, deve ritenersi che la condotta tenuta dal soggetto danneggiato, pur non qualificabile come caso fortuito autonomamente idoneo a causare il danno, stante la rilevanza causale della produzione di scintille nell'innesco dell'incendio verificatosi, risulti nondimeno connotata da incidenza causale in ordine alla verificazione dell'evento dannoso.
Pertanto, emerge una situazione di concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Dunque, in considerazione dell'incidenza causale della presenza di sterpaglie nella propagazione dell'incendio e stante la valutazione di imprudenza della mancata preventiva eliminazione delle stesse, la rilevanza nella produzione del danno può essere determinata per la quota di un quarto. 5
Pertanto, l'ammontare del risarcimento del danno, come di seguito liquidato, dovrà essere decurtato in misura pari alla indicata percentuale di responsabilità attribuita al soggetto danneggiato.
Nella determinazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta illecita della società convenuta, occorre fare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio espletata, svolta con metodo e rigore scientifico, pertanto integralmente condivisibile nei risultati raggiunti.
In particolare, dall'espletata consulenza è emerso che “il danno da incendio avvenuto in data 06.07.2019 presso l'uliveto di parte attrice ha causato la distruzione completa di
n° 25 piante di ulivi e il parziale danneggiamento di altre n° 13 piante, le quali hanno avuto una perdita media di produzione del 50% nell'anno 2019 e una perdita di reddito netto del 90% nei 4 anni successivi […].
Per attribuire un valore monetario relativo alle piante totalmente danneggiate si è fatto ricorso al metodo generale di stima del soprassuolo in base ai redditi futuri, che nel caso concreto equivale al valore intermedio, mentre per quanto riguarda le piante parzialmente danneggiate si è fatto ricorso al metodo di stima dei frutti pendenti: entrambi i valori sono stati scontati (attualizzazione finanziaria) al momento del danno che risulta pari ad € 48.135,76.
Ricalcolando tale somma al momento di stima (31.03.2024) si avrà che il valore capitale comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria è pari ad € 60.013,80.
Inoltre, si è attribuito un valore molto basso, 10% del reddito netto del 2019, alle produzioni dei n° 13 alberi nei 4 anni successivi all'evento calamitoso e che ammonta complessivamente ad € 89,96.
Applicando lo stesso criterio di calcolo […] si ottiene che il valore di tale capitale comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria (dal 10.11.2020 al 31.03.2024) ammonta complessivamente ad € 102,30.
Il costo della potatura straordinaria delle n° 13 piante parzialmente danneggiate è pari ad € 1.560,00 con i prezzi attuali (aprile 2024).
Il danno alla recinzione, stimato con i prezzi attuali (aprile 2024), ammonta ad €
1.080,00” (cfr. C.T.U. pagg. 18 e 19).
Conseguentemente, a seguito di analitica disamina del numero di piante di ulivi integralmente e parzialmente danneggiate dall'indicato fenomeno incendiario, nonché tenendo conto della mancata resa delle indicate piante negli anni successivi e del danneggiamento delle attrezzature di recinzione, è stato determinato un danno subito da parte attrice per il complessivo importo di Euro 62.756,10, attualizzato al mese di aprile
2024.
Parte convenuta ha contestato l'elaborato peritale sotto plurimi profili, con particolare riguardo all'attribuzione di età meramente presuntiva dell'oliveto, alla sovrastima della 6
produzione media annua delle piante danneggiate, della resa del frantoio e del prezzo dell'olio.
In relazione alla valutazione dell'età dell'oliveto, a fronte dell'esito negativo del prelievo di campioni dagli alberi residui e dell'assenza di idonea documentazione fotografica, coerentemente il consulente ha sviluppato la propria analisi dalla premessa per cui “si tratta di un uliveto coetaneo per cui gli esemplari interessati al sinistro erano tutti adulti ed in piena produzione, trattandosi di individui messi a dimora da molti anni” (cfr. C.T.U. pag. 3).
Muovendo da tale dato, dai verbali delle operazioni peritali, non contestati dalle parti, emerge che, stante il carattere infruttuoso dei tentativi di prelievo effettuati, “di comune accordo tra le parti, si è deciso di indicare con 70 (settanta) anni l'età dell'uliveto”
(cfr. C.T.U. pag. 28).
In relazione alla dedotta sovrastima della produzione media annua delle piante danneggiate, della resa del frantoio e del prezzo dell'olio, il consulente ha coerentemente premesso che “la prima constatazione da fare, ai fini della stima del danno, è quella di considerare l'uliveto come un arboreto non temporaneo, soprattutto alla luce della eccezionale longevità tipica della specie e della costanza e qualità della produzione, al netto delle annate di carica e di scarica” (cfr. C.T.U. pag. 3).
Ciò evidenziato, il consulente ha correttamente distinto i criteri di analisi in relazione al danno subito dalle piante totalmente danneggiate e al danno subito dalle piante parzialmente danneggiate dai fenomeni di incendio.
Con riguardo alle prime, venendo in rilievo la distruzione integrale dell'albero, risulta coerente il criterio fondato sul valore del soprassuolo, adeguato alle caratteristiche dell'oliveto e non incentrato esclusivamente sulla produzione per il commercio.
Infatti, “si vuole stimare il danno subito da un arboreto, in seguito ad un sinistro (es. incendio), si stima il valore del soprassuolo, per cui il danno viene assimilato alla accumulazione dei mancati redditi futuri, al netto dell'interesse sul capitale terra nuda, questo perché il terreno resta libero e può essere destinato a un nuovo impianto […].
Nel caso in esame, si ha un frutteto autonomo in coltura specializzata, con ciclo economico di lunghissima durata. Si considera di lunghissima durata un periodo di almeno 100 anni: è il caso degli oliveti. In questo caso si possono distinguere n° 02 stagioni produttive, ed essendo la fase stazionaria di notevole durata si può considerare il terreno come permanentemente investito da una coltura che fornisce un reddito medio annuo costante per ognuna delle stagioni produttive […].
Inoltre, l'olivo è una specie arborea con produzione alternata per motivi fisiologici, per questo è scorretto riferirsi alla produzione e ai costi di un anno specifico. Si deve fare un'indagine sulle annate precedenti e osservare la successione nel tempo delle annate di carica e di scarica. La produzione e i costi medi annui si determinano facendo la media, fra la media delle annate di carica e la media della annate di scarica” (cfr.
C.T.U. pagg. da 4 a 6). 7
Con riguardo alle seconde, venendo in rilievo prioritariamente la perdita o riduzione della capacità produttiva della pianta, risulta condivisibile il criterio basato sui frutti pendenti degli alberi.
A tal riguardo, “per frutti pendenti si intendono i prodotti delle colture erbacee o arboree, visibili come tali, in corso di maturazione sulla pianta madre. Il valore dei prodotti in corso di maturazione di una coltivazione in atto si ottiene dalla differenza tra il valore dei prodotti che si possono ottenere dal momento di stima (data di danneggiamento degli ulivi), fino al termine dell'annata agraria in corso e le spese ancora da sostenere per ultimare il ciclo colturale” (cfr. C.T.U. pag. 13).
Sul piano dell'individuazione dei valori di produzione media annua, resa del frantoio e prezzo dell'olio, risultano condivisibili i dati presi in considerazione dal consulente, in quanto basati non soltanto sulle dichiarazioni e sui dati forniti da parte attrice nel corso delle operazioni peritali, ma anche sulle diverse elaborazioni e confronti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, rispetto ai quali non risultano pervenute osservazioni da parte di alcuno dei consulenti tecnici di parte intervenuti alla operazioni.
Alla luce di quanto precedentemente indicato circa il concorso del fatto colposo della danneggiata nella determinazione del danno, l'ammontare del risarcimento deve essere decurtato in misura pari alla percentuale di responsabilità attribuita alla parte danneggiata, pari ad un quarto.
Conseguentemente, il risarcimento del danno deve essere determinato per il complessivo importo di Euro 47.067,07.
Sull'importo indicato, in quanto attualizzato al mese di aprile 2024, trattandosi di debito di valore, dovranno essere riconosciuti, a partire da tale data, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Al riguardo, trova applicazione il principio di diritto per cui “nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice” (cfr. Cass. Sez. Un. 17.02.1995, n. 1712).
Infatti, la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Inoltre, sulla somma così determinata, andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, in mancanza di diversa specifica deduzione in merito da parte dell'attrice e stante la pendenza del giudizio, deve essere applicato il tasso di interesse legale, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. 8
Fermo quanto indicato, deve essere analizzata la domanda di garanzia proposta dalla società convenuta nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_1 chiamata in causa, in forza della polizza di assicurazione Controparte_2
n.109117065, stipulata in data 26.03.2019.
A tal riguardo, devono essere anzitutto esaminate le eccezioni di inoperatività della garanzia dedotte dalla compagnia assicurativa.
In primo luogo, la terza chiamata in causa ha evidenziato venire in rilievo rischio diverso rispetto a quello oggetto della garanzia assicurativa, limitata alla manutenzione e riparazione di fabbricati.
A tal fine, deve essere condotta interpretazione letterale e sistematica delle clausole contenute nel contratto di assicurazione, onde verificare l'effettiva portata del rischio oggetto di copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1362, comma 1, e 1363 c.c.
Nella descrizione del rischio assicurato, le parti hanno delimitato lo stesso in relazione a
“manutenzione e riparazione di fabbricati senza interessamento di strutture portanti, compresi lavori di rifinitura e di abbellimento, decorazioni di muri, soffitti ed infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazione di tappezzerie e posa in opera di pavimentazioni, escluse impermeabilizzazioni, effettuati in fabbricati occupati” (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).
Con riguardo alla definizione di fabbricato, il contratto assicurativo ricomprende in tale nozione “il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all'Assicurato - ovvero la porzione delle medesime (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) - in cui si svolge l'attività assicurata separata da qualsiasi altra azienda contigua o coesistente […].
Fanno parte del complesso tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancellate, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di condizionamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari ed altri impianti di pertinenza del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di contenuto” (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata).
Infine, nella determinazione dell'estensione della garanzia, l'art. 75 del contratto di assicurazione prevede che “la Società si obbliga a tenere indenne l' di Parte_3 quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, comprese le 9
attività accessorie e complementari alla stessa” (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata).
Nel caso di specie, il fenomeno incendiario che ha determinato le conseguenze pregiudizievoli precedentemente indicate si è sviluppato a causa di scintille derivanti dal contatto tra i macchinari utilizzati dal personale impiegato dalla società convenuta per la fresatura di terreno ed una lamiera ivi presente.
Prioritariamente, occorre escludere che l'indicato terreno possa essere ricompreso nella definizione di fabbricato, non venendo in rilievo una costruzione edile autonoma e stante l'espressa esclusione del terreno su cui sorge il fabbricato dalla definizione richiamata nel contratto.
Ugualmente, occorre escludere che sia venuta in rilievo una attività direttamente riferita a recinzione, stante la causazione delle scintille nell'ambito di attività di fresatura di terreno e non di realizzazione di recinzione.
Nondimeno, le parti risultano avere esteso la copertura assicurativa non solo alla
“attività descritta in polizza” ma anche alle “attività accessorie e complementari alla stessa”, dovendo conseguentemente verificarsi se l'attività origine dell'evento dannoso rientri in tale nozione.
Analizzando il tenore testuale del contratto, emerge che le parti abbiano inteso fare riferimento ad attività distinte rispetto a quella descritta in polizza, collegate alla stessa da un rapporto di accessorietà e complementarietà.
Conseguentemente, fermo il riferimento dell'attività di fresatura del terreno ad oggetto diverso da fabbricato, occorre analizzare se tale attività sia collegata dall'indicato rapporto di accessorietà e complementarietà rispetto alla distinta attività riferita ad un fabbricato.
Nell'individuazione della complessiva opera che la società convenuta stava svolgendo, risulta rilevante il contratto di appalto in atti, non oggetto di contestazione tra le parti, relativo a “incarico di esecuzione delle opere, definite come da legge demolizione e ricostruzione di due edifici, siti nel Comune di Castelnuovo di Porto, in Via Monte la
Pera, n. 3 […], così meglio elencate: demolizione con trasporto in discarica, scavo per posa delle fondazioni, realizzazione fondazioni e pilastri, realizzazione in tetto in castagno, tamponatura in blocchi phoroton, intonacatura esterna, fornitura e posa in opera di grate e persiane in ferro, portoni d'ingresso, realizzazione di recinzione del terreno in oggetto con pali e rete metallica, realizzazione di recinzione di un muro in tufo con soprastante rete metallica, posa in opera di un cancello pedonale, posa in opera di cancello carrabile fornitura e posa in opera di ghiaia per stabilizzato” (cfr. doc. 3, allegato alla citazione).
Ciò posto, risulta evidente che l'attività di fresatura e correlativa preparazione del terreno, in quanto preordinata alla realizzazione degli indicati fabbricati e correlative recinzioni, costituisce operazione complementare all'attività edificatoria e collegata alla stessa da rapporto di accessorietà necessaria, come attività strumentale rispetto all'attività principale di costruzione. 10
Pertanto, diversamente da quanto eccepito dalla compagnia assicurativa, non risulta venire in rilievo un rischio estraneo alla copertura assicurativa, avendo le parti espressamente ampliato tale copertura anche alle attività accessorie e complementari rispetto alle operazioni realizzate su fabbricato.
In secondo luogo, la terza chiamata in causa ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 77, let. b) del contratto di assicurazione.
In particolare, l'indicata clausola prevede che “l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: […] b) a cose a cose altrui derivanti da incendio di cose dell' o da lui Parte_3 detenute, salvo quanto previsto dall'art. 82 Garanzia Facoltativa Q lettera a) qualora operante” (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata).
Tale eccezione risulta infondata per concorrenti ragioni.
In primo luogo, la polizza assicurativa sottoscritta dalla società convenuta ricomprende espressamente la “Garanzia Facoltativa Q” prevista dall'art. 82, let. a) del contratto di assicurazione (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).
Tale clausola prevede espressamente che “a parziale deroga dell'art. 77 lettera b), lettera g) e lettera i), la garanzia comprende i danni provocati dall e/o dai Parte_3 suoi dipendenti, conseguenti allo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi e derivanti: a) a cose altrui da incendio di cose dell' o da lui detenute” (cfr. Parte_3 doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata).
Conseguentemente, risulta l'inoperatività nel caso di specie della limitazione della garanzia eccepita dalla compagnia assicurativa.
In secondo luogo, il sinistro verificatosi non risulta suscettibile di essere ricompreso nell'ambito applicativo della richiamata previsione contrattuale.
Infatti, nel caso di specie, non è venuto in rilievo un danno a cose altrui derivante da incendio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute, non essendosi verificato un fenomeno di combustione degli strumenti utilizzati dalla società convenuta, ma la propagazione di scintille in conseguenza dell'attività di fresatura realizzata.
Da quanto esposto, consegue che le richiamate eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa risultano infondate e non possono trovare accoglimento.
Pertanto, la polizza deve ritenersi operante in relazione al sinistro per cui è causa, con copertura per gli effetti pregiudizievoli prodotti a carico della parte attrice.
Infine, risulta conferente quanto eccepito dalla compagnia assicurativa in relazione alla franchigia contrattualmente prevista, con scoperto per la quota del 10% secondo la previsione di cui all'art. 82 del contratto di assicurazione, relativa all'attività svolta presso terzi (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata). 11
Diversamente da quanto indicato da parte attrice, non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c. “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n.
28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n.
7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018).
Nel caso di specie, nella difesa della parte convenuta non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate.
Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Le spese legali di lite sostenute da parte attrice in relazione alla domanda risarcitoria sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della Controparte_1 controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Le spese legali di lite sostenute dalla convenuta in relazione alla Controparte_1 chiamata in garanzia sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della terza chiamata e si liquidano come in Controparte_2 dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono poste in solido, per pari quote di ripartizione interna, a carico della convenuta e della terza chiamata Controparte_1 Controparte_2
[...] 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte Controparte_1 attrice, della somma complessiva di Euro 47.067,07, con rivalutazione e interessi legali, come indicato in parte motiva;
- Condanna a tenere indenne Controparte_2 Controparte_1 dal risarcimento dei danni dovuti a parte attrice, nel limite della somma complessiva di Euro 42.360,36, con rivalutazione e interessi legali, come indicato in parte motiva;
- Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
Matteo Luna, dichiaratosi procuratore antistatario di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna la terza chiamata al pagamento in Controparte_2 favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente in solido, per pari quote di ripartizione interna, a carico della convenuta e della terza chiamata Controparte_1 Controparte_2
[...]
Tivoli, 07.01.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli