Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
nel procedimento iscritto al nr. 8653/2024 R.G. promosso da
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il Parte_1
08/07/1977, codice fiscale , residente in [...]da C.F._1
Vinci, 383, SA PA/SP, CAP: 04313-000;
, brasiliana, minorenne, nata il Controparte_1
02/06/2016, in SA PA/SP, Brasile, codice fiscale , C.F._2
rappresentata dalla madre, , precedentemente qualificata, e dal Parte_1
padre , brasiliano, nato il [...], in [...]/SP, Persona_1
Brasile, codice fiscale , residente in [...]da C.F._3
Vinci, 383, SA PA/SP, CAP: 04313-000;
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il Controparte_2
24/09/1979, codice fiscale , residente in rua Padre Severino, C.F._4
177, Belo OR/MG, Brasile, CAP 30330-150;
, brasiliano, minorenne, nato in [...] Parte_2
OR/MG, Brasile, il 22/12/2016, codice fiscale , C.F._5
rappresentato della madre , precedentemente Controparte_2
qualificata e dal padre , brasiliano, nato il [...], in Persona_2
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Aimorés/MG, Brasile, codice fiscale , residente in rua Padre C.F._6
Severino, 177, Belo OR/MG, Brasile, CAP 30330-150;
Tutti i ricorrenti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 presso il cui studio hanno eletto domicilio
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
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Con ricorso depositato il 17.07.2024 gli attori, cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_3
italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti della cittadina italiana
[...]
nato a [...] in data [...], emigrata in Brasile in Parte_3
epoca non precisata, dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliana.
Con decreto del 12.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 16.04.
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 08.04.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (
[...]
, , Parte_1 Controparte_1 [...]
, ) sono cittadini italiani Controparte_2 Parte_2
dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per
i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Controparte_3
Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori
comunicazioni alle Autorità consolari competenti. IN VIA ISTRUTTORIA Salvo ogni
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altro diritto e con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande e le
conclusioni proposte, di indicare mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre
ulteriori documenti, anche in relazione alla condotta processuale di controparte, nei
modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario
per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_3
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
nata il [...] a [...] la quale in epoca non Parte_3
precisata si trasferiva in Brasile ove ha vissuto sino alla data del decesso senza mai naturalizzarsi brasiliana (si veda doc. 4 allegato agli atti di causa) si univa in matrimonio con il cittadino brasiliano, in data 30.05.1896. Persona_3
Dalla loro unione è nato (o , in data Persona_4 Persona_5
11/11/1918, nella città di DI (Brasile)
A sua volta (o ha contratto Persona_4 Persona_5
matrimonio con , in data 21/01/1942, nella città di DI Controparte_4
(Brasile) e dalla loro unione coniugale nasceva in data Persona_6
29/10/1942, nella città di DI (Brasile).
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Dall'unione coniugale tra (o e Persona_4 Persona_5
è nato (o Persona_7 Persona_8 Persona_9
, in data 05/11/1953, nella città di DI (Brasile)
[...]
Dalla unione tra con in data Persona_6 Persona_10
21/02/1963, nella città di DI (Brasile) è nata , in [...] Parte_1
08/07/1977, nella città di Belo OR (Brasile)
si univa in matrimonio con , in data Parte_1 Persona_1
08/11/2014, nella città di SA PA (Brasile) e dalla loro unione coniugale è nata
[...]
, in data 02/06/2016, nella città di SA PA (Brasile) Controparte_1
(o ha contratto matrimonio con Persona_8 Persona_9
in data 16/09/1978, nella città di IA (Brasile) e dalla Persona_11
loro unione coniugale è nata , in data [...], nella città di Persona_12
IA (Brasile)
LÍ ha contratto matrimonio con , in Controparte_2 Persona_2
data 27/05/2006, nella città di Belo OR (Brasile) e dalla loro unione coniugale è
nato , in data [...], nella città di Belo OR Parte_2
(Brasile)
L'INTERESSE A CP_5
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure
sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in
ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla
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nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_3
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di
diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in
cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza
perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza,
in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi
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deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche in mancanza dell'inoltro dei moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in Brasile. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità,
proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva,
giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
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Nel caso di specie, quindi sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'ava italiano che Parte_3
ha trasmesso la cittadinanza italiana ai figli e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana figlio di Persona_4 [...]
così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la Parte_3
cittadinanza nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente
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anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria,
indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio,
riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912,
determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11
marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale
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la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la cittadinanza Parte_3
italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta ai Persona_4
propri discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione
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Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è
giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'ava italiana non si è Parte_3
mai naturalizzata brasiliana come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana,
disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali,
essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa
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prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento,
da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita,
unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo,
ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto,
ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel
caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_3
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_3
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_3
dichiara che
• , brasiliana, codice fiscale Parte_1
C.F._1
• , brasiliana, minorenne, codice Controparte_1
fiscale ,; C.F._2
• , brasiliana, codice fiscale Controparte_2
, C.F._4
• , brasiliano, minorenne, codice fiscale Parte_2
,; C.F._5
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
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Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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