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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Matteo Campani del Foro di Reggio
Emilia
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “Accertare e dichiarare che i postumi permanenti conseguenti alle malattie professionali già riconosciute al ricorrente, per effetto dell'aggravamento verificatosi successivamente all'anno 2017, debbono essere attualmente quantificate in misura non inferiore al 20%, così come da certificato medico reso in data
07/06/2019 dalla dott.ssa nonché in relazione alla successiva perizia Persona_1
medico legale a firma del Dott. (dal 13% al 20%), Persona_2 - Conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare l' a corrispondere al sig. CP_1
tutte le prestazioni di legge che risulteranno dovute a seguito Parte_1
dell'attribuzione, allo stesso, del grado di invalidità ivi riconosciuto pari al 20%, così come sopra determinato, o nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa a seguito della richiesta ed espletanda CTU medica, somma che dovrà, ad ogni modo, comprendere gli arretrati tutti maturati ma ingiustamente non corrisposti al ricorrente, dalla data in cui l' resistente ha denegato la CP_1
corresponsione del dovuto ed in ogni caso con gli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati, ex art. 429, comma 3, C.p.c., dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per : “Voglia il Tribunale adìto respingere il ricorso.”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento Parte_1 CP_1
dell'aggravamento dei postumi conseguenti alle malattie professionali già riconosciute dall'Ente, nella misura del 2%, in data 21/12/2012. (doc. 2 rico.)
Il ricorrente allega di aver svolto attività di muratore sin dal 2020, con mansioni lavorative comportanti movimentazione manuale di carichi e sollecitazioni biomeccaniche al rachide lombare e agli arti superiori;
per effetto dell'aggravamento verificatosi dopo l'anno 2017, chiede il riconoscimento dei postumi in misura non inferiore al 20%.
A sostegno di ciò sono state riprodotte le perizie della Dott.ssa e del Dott. Per_1
(doc. 10 e 15 rico.) Per_2
La domanda di revisione presentata e la successiva opposizione sono state respinte dall' . CP_1
Pag. 2 di 4 Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la CP_1
domanda di revisione non è stata accolta in quanto la patologia sofferta da
[...]
affligge pressoché tutta la popolazione dell'età del ricorrente (65 anni); e Pt_1
non è, quindi, riconducibile ai fattori di rischio lavorativi, come la movimentazione manuale dei carichi, ma, piuttosto, a fattori di tipo genetico, dismetabolici ed età- correlati.
Tanto premesso, ammessa la Ctu medico legale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato.
Va richiamato l'esito della Ctu medico legale.
Il Ctu dott. a seguito di ampio e condivisibile accertamento è Persona_3
giunto alle seguenti conclusioni: “• Sussiste un aggravamento dei postumi delle malattie professionali già riconosciute dall' , limitatamente alla patologia del CP_1
rachide lombare (bulging discale L4-L5).
• Tale aggravamento è stato concausato dall'attività lavorativa.
• Il danno biologico permanente, relativo alla discopatia L4-L5 e valutato secondo le tabelle allegate al DLgs 38/2000, è valutabile nella misura del 5% (cinque per cento).
• Il danno complessivo, comprendente anche le altre tecnopatie riconosciute dall' , va indicato nella misura del 16% (sedici per cento).” CP_1
L' non ha sollevato osservazioni alla Ctu. CP_1
Pertanto, il ricorso va accolto secondo la percentuale accertata dal consulente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 595/2024:
Pag. 3 di 4 1) Accerta e dichiara che il danno biologico permanente sofferto dal ricorrente, relativo alla discopatia L4-L5 è del 5% e che il danno complessivo, comprendente anche le altre tecnopatie riconosciute dall' , è del 16%; per l'effetto condanna CP_1
l' a riconoscere al ricorrente le prestazioni di legge oltre interessi legali. CP_1
2) Condanna l' a rimborsare al ricorrente, con distrazione in favore del CP_1
procuratore antistatario, euro 2.500,00 per spese legali oltre spese del 15%, iva e cpa come per legge.
Spese della Ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Reggio Emilia, così deciso il 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Matteo Campani del Foro di Reggio
Emilia
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “Accertare e dichiarare che i postumi permanenti conseguenti alle malattie professionali già riconosciute al ricorrente, per effetto dell'aggravamento verificatosi successivamente all'anno 2017, debbono essere attualmente quantificate in misura non inferiore al 20%, così come da certificato medico reso in data
07/06/2019 dalla dott.ssa nonché in relazione alla successiva perizia Persona_1
medico legale a firma del Dott. (dal 13% al 20%), Persona_2 - Conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare l' a corrispondere al sig. CP_1
tutte le prestazioni di legge che risulteranno dovute a seguito Parte_1
dell'attribuzione, allo stesso, del grado di invalidità ivi riconosciuto pari al 20%, così come sopra determinato, o nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa a seguito della richiesta ed espletanda CTU medica, somma che dovrà, ad ogni modo, comprendere gli arretrati tutti maturati ma ingiustamente non corrisposti al ricorrente, dalla data in cui l' resistente ha denegato la CP_1
corresponsione del dovuto ed in ogni caso con gli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati, ex art. 429, comma 3, C.p.c., dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per : “Voglia il Tribunale adìto respingere il ricorso.”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento Parte_1 CP_1
dell'aggravamento dei postumi conseguenti alle malattie professionali già riconosciute dall'Ente, nella misura del 2%, in data 21/12/2012. (doc. 2 rico.)
Il ricorrente allega di aver svolto attività di muratore sin dal 2020, con mansioni lavorative comportanti movimentazione manuale di carichi e sollecitazioni biomeccaniche al rachide lombare e agli arti superiori;
per effetto dell'aggravamento verificatosi dopo l'anno 2017, chiede il riconoscimento dei postumi in misura non inferiore al 20%.
A sostegno di ciò sono state riprodotte le perizie della Dott.ssa e del Dott. Per_1
(doc. 10 e 15 rico.) Per_2
La domanda di revisione presentata e la successiva opposizione sono state respinte dall' . CP_1
Pag. 2 di 4 Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la CP_1
domanda di revisione non è stata accolta in quanto la patologia sofferta da
[...]
affligge pressoché tutta la popolazione dell'età del ricorrente (65 anni); e Pt_1
non è, quindi, riconducibile ai fattori di rischio lavorativi, come la movimentazione manuale dei carichi, ma, piuttosto, a fattori di tipo genetico, dismetabolici ed età- correlati.
Tanto premesso, ammessa la Ctu medico legale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato.
Va richiamato l'esito della Ctu medico legale.
Il Ctu dott. a seguito di ampio e condivisibile accertamento è Persona_3
giunto alle seguenti conclusioni: “• Sussiste un aggravamento dei postumi delle malattie professionali già riconosciute dall' , limitatamente alla patologia del CP_1
rachide lombare (bulging discale L4-L5).
• Tale aggravamento è stato concausato dall'attività lavorativa.
• Il danno biologico permanente, relativo alla discopatia L4-L5 e valutato secondo le tabelle allegate al DLgs 38/2000, è valutabile nella misura del 5% (cinque per cento).
• Il danno complessivo, comprendente anche le altre tecnopatie riconosciute dall' , va indicato nella misura del 16% (sedici per cento).” CP_1
L' non ha sollevato osservazioni alla Ctu. CP_1
Pertanto, il ricorso va accolto secondo la percentuale accertata dal consulente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 595/2024:
Pag. 3 di 4 1) Accerta e dichiara che il danno biologico permanente sofferto dal ricorrente, relativo alla discopatia L4-L5 è del 5% e che il danno complessivo, comprendente anche le altre tecnopatie riconosciute dall' , è del 16%; per l'effetto condanna CP_1
l' a riconoscere al ricorrente le prestazioni di legge oltre interessi legali. CP_1
2) Condanna l' a rimborsare al ricorrente, con distrazione in favore del CP_1
procuratore antistatario, euro 2.500,00 per spese legali oltre spese del 15%, iva e cpa come per legge.
Spese della Ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Reggio Emilia, così deciso il 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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